Sentenza 28 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Ancona, sez. I, sentenza 28/02/2026, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Ancona |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00280/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00886/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 886 del 2025, proposto da SS AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Aldo Valentini, Gianluca Saccomandi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comando Carabinieri Marche, non costituito in giudizio;
Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale Ancona, domiciliataria ex lege in Ancona, corso Mazzini, 55;
per l'annullamento
Nota Comando CC Marche del 17.11.2025 - rigetto istanza accesso atti
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 il dott. FA OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso all’esame il ricorrente censura la nota in epigrafe di rigetto della propria istanza di accesso agli atti presentata il 28 ottobre 2025, dal seguente contenuto: “ si chiedono, nel rispetto della riservatezza dei dati sulle generalità dei soggetti coinvolti, tutti i movimenti del personale del grado di Carabiniere, Appuntato e Sovrintendente negli anni 2024 e 2025, in particolare dei Sovrintendenti (potenzialmente potevano essere impiegati alla centrale operativa di Urbino) e Appuntati (di appartenenza dell'istante) nei suddetti anni all'interno del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino, ivi compresa l'indicazione delle sedi di uscita e di ingresso, al fine di mettere in evidenza il quadro completo, aggiornato e dettagliato che ha poi portato il trasferimento di autorità alla C.O di Urbino, nonché di dimostrare nel caso esistenti vacanza di organico (ripianabili anche con militare appartenente a categoria diversa) ovvero movimenti di personale anche da sedi già in sottorganico.
Invero, si chiede qualsiasi movimentazione dalle prime assegnazioni ai trasferimenti a domanda, d'autorità, ovvero ai pensionamenti, alle riforme per malattia, cioè ogni spostamento dal reparto di un appuntato/carabiniere e di un sovrintendente, specificando le sedi e le contestuali situazioni organiche dei reparti sia prima che dopo, anche al fine di dimostrare che vengono concessi dei trasferimenti anche da reparti che hanno carenze organiche”.
L’Amministrazione resistente comunicava che la ridetta istanza “ non trova possibilità di accoglimento risultando:
in prima facie, preordinata ad un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione;
sotto il profilo formale, di difficile interpretazione circa l'esatto istituto normativo a cui intende riferirsi.
Ad ogni buon fine, si evidenzia che, in tema di personale e questioni militari, l'accesso è comunque precluso, ai sensi degli artt.1049 e 1050 D.lgs 90/2010 e 5 bis D.lgs. 33/2013, soprattutto per le questioni afferenti all’emanazione di ordini militari e connesse con la politica di impiego, l'organizzazione e il funzionamento del servizio” .
Contro il dinego sono mosse censure contenute in un unico motivo di diritto:
Violazione di legge in relazione al diritto di accesso quale principio generale dell’attività amministrativa. Violazione dell’art. 1 co. 1 e 2 bis L. 241/1990 e del principio di trasparenza dell’attività amministrativa, nonché leale e corretta collaborazione. Violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 23, 24 e ss. della L. 241/1990 anche in relazione agli artt. 1049 e 1050 D.lgs 90/2010 e all’art. 5 bis D.lgs 33/2013 e alle ragioni di ordine militare. Eccesso di potere pe difetto di motivazione e di istruttoria. Illegittimità derivata.
Si richiama l’art. 52 c. 3 Cost. e lo spirito democratico che informa l’ordinamento delle Forze armate.
Si dice che nel caso in esame non può ritenersi sussistere alcun controllo atipico dell’attività dell’Amministrazione, anche in ragione della specifica e puntuale richiesta contenuta nell’istanza medesima, alla luce del contenzioso in essere (il riferimento è al ricorso NRG 342/2025 incardinato avanti a questo TAR per l’annullamento della determinazione n. 668/59-2011-T datata 27/03/2025 del Comando Legione Carabinieri "Marche", avente a oggetto il trasferimento e la destinazione di servizio del ricorrente).
Si evidenzia che l’istante ha chiesto i movimenti di personale per gli anni 2024 e 2025 (limitatamente ai gradi di Carabiniere, Appuntato e Sovrintendente) compiuti e verificati all’interno del Comando Provinciale di Pesaro e Urbino, volto ad evidenziare i dati e i presupposti su cui la PA si è determinata ad assegnarlo d’ordine alla centrale operativa di Urbino.
Ciò perché, si dice, dalle notizie apprese e non contestate si è assistito nel periodo di interesse a dei trasferimenti anche da reparti in palese carenza di personale.
Si deduce che il concetto di “ inammissibilità di una richiesta perlustrativa ”, andrebbe rivista anche alla luce delle nuove tecnologie facilmente utilizzabili dalle amministrazioni, essendo molto più arduo rispetto al passato sostenere validamente sia la difficoltà della ricerca, sia la complessità della riproduzione, sia ancora la rilevanza del numero dei documenti.
Si lamenta la non pertinenza del richiamo inerente agli artt. 1049, 1050 DPR 90/2010 (“ Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ”). Si evidenzia la sotto ordinazione di tale fonte normativa rispetto alla legge 241/1990. Si dice che i documenti effettivamente sottratti all’accesso costituiscono una eccezione.
Con riferimento all’art. 5 bis D.lgs. 33/2013 si dice che la privacy è certamente soddisfatta con il mero oscuramento dei nominativi.
Si è costituito con memoria di mero stile il Ministero della Difesa.
Alla udienza in camera di consiglio dell’11 febbraio 2026 il ricorso è passato in decisione.
Il ricorso va respinto, in quanto l’istanza di accesso è diretta a un controllo generalizzato inerente tutti i movimenti, in un biennio, di personale dell’Arma dei Carabinieri con qualifica di carabiniere, appuntato e sovrintendente, nell’ambito del Comando provinciale di Pesaro e Urbino.
Nel ricorso si afferma che l’istanza di accesso è finalizzata a dimostrare la illegittimità del provvedimento di trasferimento impugnato.
Dunque, è espressamente affermato che l’accesso ha quale finalità quella di controllare in modo generalizzato la movimentazione delle suddette categorie di personale, in tutta la Provincia di Pesaro e Urbino e per gli anni 2024 e 2025, quindi, di fatto, quella di controllare, in via generalizzata, l’operato dell’Amministrazione in tema di gestione del personale.
Peraltro, siffatta istanza costringe l'Amministrazione a un'attività di elaborazione di dati, alla quale non è tenuta da nessuna norma e comporta un aggravio burocratico che interferirebbe sul buon funzionamento dell'Amministrazione, sottraendo risorse ai gravosi compiti di istituto.
Deve ribadirsi che “ l'istanza di accesso deve contenere l'indicazione precisa dei documenti richiesti e non può essere formulata né in maniera eccessivamente generica né in maniera tale da costringere la pubblica Amministrazione ad attività di ricerca ed elaborazione dati, con la conseguenza che non possono essere accolte richieste di ostensione che non solo non indichino con dettaglio la documentazione da esibire, ma che si palesino eccessivamente generiche e/o comportino un’attività di elaborazione dell’istanza aggravando l’attività amministrativa ”, (TAR per le Marche, sez. I, 1° giugno 2023, n. 336).
Va ribadito, altresì, che “ Per principio giurisprudenziale pacifico, infatti, la domanda di accesso a documenti amministrativi deve riferirsi a specifici atti e non può comportare la necessità di un’attività di elaborazione di dati da parte del soggetto destinatario della richiesta; inoltre, l’ostensione degli stessi non può costituire uno strumento di controllo generalizzato sull’operato della Pubblica Amministrazione nei cui confronti l’accesso viene esercitato”, (TAR per le Marche, sez. I, 17 luglio 2020, n. 458).
Anche l’ulteriore motivazione espressa nell’impugnato diniego va esente da critiche, alla luce del combinato disposto dell’art. 24 c. 6 lett. c) L. 241/1990 e dell’art. 1049, comma 1, lett. f) e comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 90/2010. Deve condividersi, sotto tale profilo, quanto già affermato dalla giurisprudenza secondo cui “ la richiesta di piante/tabelle organiche dei Reparti interessati dal trasferimento richiesto … così come quella della documentazione concernente tutti i trasferimenti ex art. 398 del Regolamento Generale per l'Arma dei Carabinieri concessi dall'Amministrazione verso le sedi di servizio situate nell'ambito della … ed ancora gli atti concernenti la pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per gli anni 2013 e 2014, possano agevolmente ricondursi all'alveo di cui all'art. 24, n. 6, lett. c), della legge n. 241/1990, con particolare riferimento ai documenti riguardanti il personale ”.
Tale principio, applicabile al caso di specie, come in detta sede affermato si fonda, sotto un primo profilo, sulla considerazione che “l'esibizione delle tabelle contenenti gli organici della … implicherebbe la conoscenza delle misure organizzative adottate dall'Arma per contrastare la criminalità in tali ambiti territoriali e per assicurare la difesa del territorio e la sicurezza nazionale, nonché che tali dati organici, inoltre, se raffrontati poi con le deficienze concernenti la copertura dei posti di impiego, potrebbero essere idonee a rivelare, in modo sistematico, situazioni di criticità nella tutela dell'ordine pubblico”; sotto altro profilo sul dato testuale dell’art. 1049, comma 1, lett. f) e comma 2, lett. b) del d.P.R. n. 90/2010 poiché “tale disposizione, emanata in attuazione del richiamato art. 24, co. 6, della legge n. 241/1990, afferma la non ostensibilità degli atti e dei documenti concernenti, tra l'altro, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di polizia e la struttura ordinativa e dotazioni organiche di personale dell'Arma dei Carabinieri” (TAR Basilicata, 8 luglio 2014, n. 443), (TAR per l’Emilia Romagna, Parma, 27 marzo 2017, n. 115, non appellata).
Per le complessive ragioni esposte il ricorso va respinto.
Le spese possono essere compensate, vista la costituzione solo formale del Ministero in epigrafe.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
TT Anastasi, Presidente
Tommaso Capitanio, Consigliere
FA OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA OR | TT Anastasi |
IL SEGRETARIO