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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/04/2025, n. 14445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14445 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: VI NY ( cui 03oy7ug ) nato a [...] il [...] MA DR ( cui 033d289 ) nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 24/04/2024 della Corte d'appello di Genova Letto il ricorso ed esaminati gli atti;
udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 14445 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 23/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, giudicando a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, ha confermato la pronuncia con la quale il 13/01/2022 il Tribunale di Imperia, in sede di giudizio abbreviato, aveva dichiarato MA DR e iovanovic NY responsabili del reato previsto dagli artt. 56, 110, 640 cod. pen. commesso in Ventimiglia in data antecedente e prossima al 6 febbraio 2019 (capo a) e del reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen. commesso in Ventimiglia il 7 febbraio 2019. 2. kvanovic NY e MA DR, a mezzo dello stesso difensore di fiducia, propongono congiunto ricorso per cassazione, per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, deducono apparenza e illogicità della motivazione in relazione all'asserita responsabilità penale degli imputati in ordine a tutti i reati contestati. L'accertamento di responsabilità risulta fondato, secondo la difesa, su argomentazioni apparenti e illogiche. E' criticata la correttezza del procedimento operato dalla polizia giudiziaria in ordine al riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa BE AO, dal testimone oculare SV EJ e dal teste TR LI, i quali tuttavia avevano riconosciuto immediatamente senza ombra di dubbio una persona diversa dallo VI, tale RA RO. I carabinieri avevano addotto un errore nell'invio del fascicolo fotografico all'ufficio della procura ma con l'atto di appello si era evidenziata la carenza di certezza probatoria in merito alla stessa attività di individuazione fotografica, posto che agli atti esiste un solo fascicolo fotografico relativo al 4 maggio 2019 contenente la foto riconosciuta di RA RO. La polizia giudiziaria aveva, poi, effettuato una seconda ricognizione fotografica utilizzando un diverso album fotografico rispetto a quello mostrato la prima volta. La Corte di appello ha fornito sul punto una motivazione apparente, limitandosi a ribadire che le anomalie verificatesi fossero frutto di un mero errore, ma tale ragionamento non chiarisce in cosa siano consistiti gli accertamenti effettuati dalla Corte d'appello né fornisce spiegazioni in grado di superare le incongruenze probatorie evidenziate con l'atto di appello. La Corte ha ritenuto provato il collegamento degli imputati ai fatti di reato, attesa la pretesa riferibilità allo stesso dei tabulati telefonici relativi all'utenza in uso nei luoghi incriminati nei giorni nei quali sarebbero stati commessi i reati, ma anche su tale punto la motivazione è apodittica in quanto viene data in maniera presuntiva per certa la riferibilità di tali utenze agli imputati. Risulta fittizio lo stesso ragionamento operato dai giudici in base alle risultanze dell'analisi dei tabulati telefonici. 2.2. Con il secondo motivo, censurano la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, riguardo all'asserita sussistenza del reato di tentata truffa. La Corte distrettuale, ad avviso dei ricorrenti, non ha considerato che l'attività illecita è stata orientata esclusivamente all'acquisizione dell'orologio appartenente alla persona offesa, 2 ed invece, riguardo alle trattative per l'acquisto di una barca, a cui si riferisce il reato di truffa tentata, non è emerso alcun elemento dimostrativo dell'attività preparatoria idonea a realizzarla. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto tardivamente propostaL 1.1 Si rammenta che, nel caso, previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., in cui il giudice, essendo la stesura della motivazione particolarmente complessa, indichi nel dispositivo un termine più lungo di quello del quindicesimo giorno dalla pronuncia - come è avvenuto nella specie in cui la Corte d'appello di Genova ha indicato il termine di novanta giorni da quello della pronuncia - il termine per l'impugnazione di quarantacinque giorni, previsto, in tale caso, dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorre, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), prima ipotesi, cod. proc. pen., dalla scadenza del termine per il deposito indicato dal giudice nel dispositivo, mentre solo nel caso, previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., in cui la sentenza non venga depositata dal giudice entro il termine da lui indicato nel dispositivo, il termine per l'impugnazione di quarantacinque giorni decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione alla parte privata dell'avviso di deposito della sentenza (art. 585, comma 2, lett. c, seconda ipotesi, cod. proc. pen.). 1.2 La sentenza della Corte di appello è stata deliberata in data 24 aprile 2024, nelle forme del c.d. rito cartolare ex art. 23-bis legge n. 176 del 2020, con l'indicazione in dispositivo, ex art.544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione;
il dispositivo è stato comunicato alle parti. La sentenza è stata depositata tempestivamente il 4 giugno 2024. Il termine per il deposito è spirato il 23 luglio 2024. Dal 23 luglio 2024 è iniziato a decorrere il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.) per proporre ricorso per cassazione che è maturato in data 8 ottobre 2024. Il ricorso è stato proposto tardivamente, perché presentato mediante pec spedita in data 11 ottobre 2024 (firma digitale sul ricorso in data 10 ottobre 2024). 1.3 Occorre altresì precisare che, essendo stato il giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non trova applicazione la previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen. che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza (Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606-01). 3 -ú- Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a differenza del giudizio celebrato in assenza, in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine per impugnare la sentenza depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., decorre dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall'art. 23-bis d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (Sez. 5, n. 7403 del 14/12/2023, dep.2024, Rv. 285976). Invero, nel rito cartolare, allorquando il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285606 - 01; Sez. 2, n. 5193 del 13/12/2023, dep. 2024). 2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico dei medesimi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 per ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile,' i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il Prsidte
udita la relazione del Consigliere Francesco Luigi Branda;
letta la memoria depositata dal Procuratore Generale che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 4 Num. 14445 Anno 2025 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: BRANDA FRANCESCO LUIGI Data Udienza: 23/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Genova, con la sentenza indicata in epigrafe, giudicando a seguito di annullamento con rinvio da parte di questa Corte, ha confermato la pronuncia con la quale il 13/01/2022 il Tribunale di Imperia, in sede di giudizio abbreviato, aveva dichiarato MA DR e iovanovic NY responsabili del reato previsto dagli artt. 56, 110, 640 cod. pen. commesso in Ventimiglia in data antecedente e prossima al 6 febbraio 2019 (capo a) e del reato di cui agli artt. 110 e 624 bis cod. pen. commesso in Ventimiglia il 7 febbraio 2019. 2. kvanovic NY e MA DR, a mezzo dello stesso difensore di fiducia, propongono congiunto ricorso per cassazione, per i seguenti motivi. 2.1. Con il primo motivo, deducono apparenza e illogicità della motivazione in relazione all'asserita responsabilità penale degli imputati in ordine a tutti i reati contestati. L'accertamento di responsabilità risulta fondato, secondo la difesa, su argomentazioni apparenti e illogiche. E' criticata la correttezza del procedimento operato dalla polizia giudiziaria in ordine al riconoscimento fotografico effettuato dalla persona offesa BE AO, dal testimone oculare SV EJ e dal teste TR LI, i quali tuttavia avevano riconosciuto immediatamente senza ombra di dubbio una persona diversa dallo VI, tale RA RO. I carabinieri avevano addotto un errore nell'invio del fascicolo fotografico all'ufficio della procura ma con l'atto di appello si era evidenziata la carenza di certezza probatoria in merito alla stessa attività di individuazione fotografica, posto che agli atti esiste un solo fascicolo fotografico relativo al 4 maggio 2019 contenente la foto riconosciuta di RA RO. La polizia giudiziaria aveva, poi, effettuato una seconda ricognizione fotografica utilizzando un diverso album fotografico rispetto a quello mostrato la prima volta. La Corte di appello ha fornito sul punto una motivazione apparente, limitandosi a ribadire che le anomalie verificatesi fossero frutto di un mero errore, ma tale ragionamento non chiarisce in cosa siano consistiti gli accertamenti effettuati dalla Corte d'appello né fornisce spiegazioni in grado di superare le incongruenze probatorie evidenziate con l'atto di appello. La Corte ha ritenuto provato il collegamento degli imputati ai fatti di reato, attesa la pretesa riferibilità allo stesso dei tabulati telefonici relativi all'utenza in uso nei luoghi incriminati nei giorni nei quali sarebbero stati commessi i reati, ma anche su tale punto la motivazione è apodittica in quanto viene data in maniera presuntiva per certa la riferibilità di tali utenze agli imputati. Risulta fittizio lo stesso ragionamento operato dai giudici in base alle risultanze dell'analisi dei tabulati telefonici. 2.2. Con il secondo motivo, censurano la sentenza per violazione di legge e vizio di motivazione, riguardo all'asserita sussistenza del reato di tentata truffa. La Corte distrettuale, ad avviso dei ricorrenti, non ha considerato che l'attività illecita è stata orientata esclusivamente all'acquisizione dell'orologio appartenente alla persona offesa, 2 ed invece, riguardo alle trattative per l'acquisto di una barca, a cui si riferisce il reato di truffa tentata, non è emerso alcun elemento dimostrativo dell'attività preparatoria idonea a realizzarla. 3. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili in quanto tardivamente propostaL 1.1 Si rammenta che, nel caso, previsto dall'art. 544, comma 3, cod. proc. pen., in cui il giudice, essendo la stesura della motivazione particolarmente complessa, indichi nel dispositivo un termine più lungo di quello del quindicesimo giorno dalla pronuncia - come è avvenuto nella specie in cui la Corte d'appello di Genova ha indicato il termine di novanta giorni da quello della pronuncia - il termine per l'impugnazione di quarantacinque giorni, previsto, in tale caso, dall'art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., decorre, a norma dell'art. 585, comma 2, lett. c), prima ipotesi, cod. proc. pen., dalla scadenza del termine per il deposito indicato dal giudice nel dispositivo, mentre solo nel caso, previsto dall'art. 548, comma 2, cod. proc. pen., in cui la sentenza non venga depositata dal giudice entro il termine da lui indicato nel dispositivo, il termine per l'impugnazione di quarantacinque giorni decorre dal giorno in cui è stata eseguita la notificazione alla parte privata dell'avviso di deposito della sentenza (art. 585, comma 2, lett. c, seconda ipotesi, cod. proc. pen.). 1.2 La sentenza della Corte di appello è stata deliberata in data 24 aprile 2024, nelle forme del c.d. rito cartolare ex art. 23-bis legge n. 176 del 2020, con l'indicazione in dispositivo, ex art.544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di novanta giorni per il deposito della motivazione;
il dispositivo è stato comunicato alle parti. La sentenza è stata depositata tempestivamente il 4 giugno 2024. Il termine per il deposito è spirato il 23 luglio 2024. Dal 23 luglio 2024 è iniziato a decorrere il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c), cod. proc. pen.) per proporre ricorso per cassazione che è maturato in data 8 ottobre 2024. Il ricorso è stato proposto tardivamente, perché presentato mediante pec spedita in data 11 ottobre 2024 (firma digitale sul ricorso in data 10 ottobre 2024). 1.3 Occorre altresì precisare che, essendo stato il giudizio di appello celebrato in udienza camerale non partecipata nel vigore del rito emergenziale di cui all'art. 23-bis del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non trova applicazione la previsione di cui al comma 1-bis dell'art. 585 cod. proc. pen. che aumenta di quindici giorni i termini per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza (Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Procida, Rv. 285606-01). 3 -ú- Secondo la giurisprudenza di questa Corte, a differenza del giudizio celebrato in assenza, in tema di giudizio cartolare di appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, il termine per impugnare la sentenza depositata, ex art. 544, comma 2, cod. proc. pen., decorre dalla data di scadenza del termine per il suo deposito, reso noto alle parti mediante la notifica del dispositivo, prevista dall'art. 23-bis d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (Sez. 5, n. 7403 del 14/12/2023, dep.2024, Rv. 285976). Invero, nel rito cartolare, allorquando il giudizio di appello sia stato trattato con procedimento camerale non partecipato e non sia stata avanzata tempestiva istanza di partecipazione, l'imputato appellante non può considerarsi "giudicato in assenza", in quanto, in tal caso, il processo è celebrato senza la fissazione di un'udienza alla quale abbia diritto di partecipare, sicché, ai fini della presentazione del ricorso per cassazione, lo stesso non potrà beneficiare dell'aumento di quindici giorni del termine per l'impugnazione previsto dall'art. 585, comma 1-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 49315 del 24/10/2023, L., Rv. 285499 - 01; Sez. 7, n. 1585 del 07/12/2023, dep. 2024, Rv. 285606 - 01; Sez. 2, n. 5193 del 13/12/2023, dep. 2024). 2. All'inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Rilevato che non sussistono elementi per ritenere che i ricorrenti non versassero in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a carico dei medesimi, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di euro 3.000,00 per ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile,' i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 23 gennaio 2025 Il consigliere estensore Il Prsidte