Articolo 3 della Legge 15 luglio 1994, n. 448
Articolo 2
Versione
19 luglio 1994
Art. 3. Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 19 luglio 1994