Sentenza 4 febbraio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/02/2020, n. 4746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4746 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2020 |
Testo completo
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RD AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 30/05/2018 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE FIMIANI che ha concluso chiedendo Il Proc. Gen. conclude per l'inammissibilita' udito il difensore
RITENUTO IN FATTO
1. MB SH ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste del 30 maggio 2018, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale della stessa città per il delitto di tentato furto aggravato dall'essere stato il fatto commesso su cosa esistente in un ufficio pubblico: segnatamente sul portafogli di una funzionaria del Comune di Trieste, che l'aveva lasciato nella borsa custodita all'interno di uno dei locali in cui gli uffici comunali erano situati.
2. L'impugnativa denuncia la violazione dell'art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen.. Assume che la ratio dell'aggravante contestata e riconosciuta va individuata nell'esigenza di maggior tutela che devono ricevere i beni necessari per l'espletamento della funzione pubblica in sé: donde, non ne sarebbe meritevole la cosa di proprietà di una dipendente dell'ufficio pubblico, in quanto occasionalmente presente nei luoghi in cui la funzione pubblica viene normalmente esercitata e, perciò, priva di quel collegamento intrinseco con lo svolgimento della detta funzione, espresso dalla locuzione:«cosa esistente in un ufficio pubblico».
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. L'art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen. stabilisce, nella sua prima parte, che il delitto di furto è aggravato: «se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici>>. La dottrina si è espressa nel senso di ritenere che la richiamata disposizione, corrispondente alla prima parte dell'art. 403, n. 1 del codice penale del 1889, nel quale era sancito un aumento della pena per il fatto commesso «in uffici, archivi, o stabilimenti pubblici, sopra cose in essi custodite», attinge il proprio fondamento di giustificazione nella necessità di accordare una maggior tutela alle cose che si trovino nei luoghi suddetti, ai fini della disciplina e dell'ordine nell'espletamento della pubblica funzione: donde, la ratio dell'aggravante è da individuare nella particolare destinazione della cosa o nella condizione in cui essa si trova. A ciò si è aggiunto che la locuzione del codice vigente ha esteso, però, l'ambito di applicazione dell'aggravante a tutte le cose che si trovano nei luoghi indicati nella disposizione, sia che esse abbiano una relazione qualsiasi con la pubblica amministrazione, sia che le siano estranee. Si è, dunque, ritenuto irrilevante, ai fini dell'art. 625, comma 1, n. 7, tanto il «motivo» dell'esistenza della cosa, che può essere attinente o estraneo all'attività ivi svolta (documenti, mobilio, quadri, materie prime, ecc.), quanto l'appartenenza della cosa stessa alla pubblica amministrazione, ai privati addetti all'ufficio o ai terzi (ad esempio, ferma carte personale di un funzionario): ciò a meno che la presenza della cosa non sia fortuita ed effimera, come nel caso di un oggetto lasciato momentaneamente nel proprio ufficio da un impiegato, che intenda portarlo via in tempi ristretti.
2. La giurisprudenza di legittimità si è mossa, pressoché unanimemente — salvo un isolato e datato arresto (Sez. 2, n. 495 del 24/02/1971, Italiano, Rv. 119640) -, nella stessa direzione interpretativa della dottrina. Ha, in proposito, affermato che sono cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, non soltanto le cose pertinenti all'attrezzatura dello stabilimento, ma anche quelle, di proprietà privata, che attengono alla estrinsecazione del servizio di pubblica necessità o utilità (Sez. 2, n. 5042 del 22/11/1982 - dep. 30/05/1983, Dogliotti, Rv. 159301; Sez. 2, n. 263 del 26/01/1966, Forgi, Rv. 101357), ed ha ritenuto configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen. nell'ipotesi in cui il fatto era stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, ancorché questa non appartenesse al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi erano addette, e finanche nel caso in cui la cosa sottratta non avesse attinenza con le funzioni o le attività che vi venivano svolte: ciò perché la ragion d'essere dell'aggravante è stata individuata nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici (Sez. 2, n. 2213 del 30/09/1983 - dep. 10/03/1984, Ripamonti, Rv. 163088). E' stata, quindi, ritenuta sussistente l'aggravante di cui si discute in un caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un portafogli lasciato incustodito da una impiegata all'interno di un ospedale (Sez. 5, n. 51195 del 21/11/2013, Sauda, Rv. 258680); in un caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un portamonete sottratto dall'interno di una borsa che la persona offesa aveva appoggiato sul proprio tavolo di lavoro, presso gli uffici dell'agenzia del demanio (Sez. 4, n. 39096 del 23/06/2009, Procopio, Rv. 245120) ed anche nel caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un telefono cellulare sottratto dall'interno del soprabito che la persona offesa, dovendo conferire con un funzionario, aveva lasciato nella sala d'attesa dell'ufficio cui il funzionario era addetto (Sez. 5, n. 13099 del 04/03/2008, P.G. in proc. Koscik, Rv. 239390). Del tutto coerentemente l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen. è stata, invece, esclusa allorché il soggetto attivo si era impossessato di una cosa privata solo occasionalmente presente all'interno di uno stabilimento pubblico utilizzato per ragioni meramente private: segnatamente in un caso di furto di telefoni cellulari commesso all'interno dello spogliatoio della palestra di un istituto scolastico, mentre si svolgeva una partita di calcio fra ragazzi, in orario del tutto estraneo all'utilizzazione dell'edificio come sede scolastica o parascolastica (Sez. 6, n. 23735 del 07/06/2012, Locorotondo, Rv. 253044).
3. L'operato excursus ricostruttivo dell'aggravante in disamina consente di apprezzare la correttezza delle conclusioni cui è pervenuta la Corte di appello nella fattispecie concreta oggetto di scrutinio. Invero, alla stregua del significato da ascrivere, secondo l'interpretazione di gran lunga più convincente, alla locuzione «cose esistenti in un ufficio pubblico», siccome desumibile dalla ratio della norma di riferimento, il portafogli di proprietà della dipendente del Comune di Trieste, sottratto dalla borsa di quest'ultima riposta all'interno del proprio ufficio, non poteva considerarsi cosa solo occasionalmente presente all'interno dei locali sede del Comune stesso, trattandosi, piuttosto, di cosa costituente il normale corredo che un dipendente pubblico reca seco nel luogo in cui espleta le funzioni pubbliche che gli sono assegnate. Di conseguenza, meritava lo stesso rispetto dovuto alle cose della P.A. e ai beni che si trovano nei suoi uffici.
4. Consegue il rigetto del ricorso, cui si associa la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/12/2019. Il Consigliere estensore Il Presidente Irene Scordamaglia Gera )(i