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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/04/2025, n. 1084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1084 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI
CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice dr.ssa. Francesca
Garofalo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3433 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA
(C.F. ) nato a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
(Argentina) il 25/04/1970, (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
nato a [...] il [...], (C.F. Parte_3
) , tutti residenti in [...]– Provincia di BU RE CodiceFiscale_3
(Argentina) alla Calle Guido Spano n. 86 e tutti elettivamente domiciliati in Pescara alla
Via dei Marrucini n. 80 presso lo studio dell'avv. Silvia Dell'Elce (C.F.
) che li rappresenta e difende giusta procura in calce al presente C.F._4
ricorso (si dichiara di voler ricevere comunicazioni e notificazioni all'indirizzo PEC
– email ) Email_1 Email_2
- RICORRENTI -
E
, C.F. , in persona del Ministro in Controparte_1 P.IVA_1
carica, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui Uffici- alla via G. Da Codic Fiore 34 - domicilia, all'indirizzo P.E.C. C.F. Email_3
C.F._6
- RESISTENTE -
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro. Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana Jure sanguinis.
CONCLUSIONI
All'udienza del 3 aprile 2025 il procuratore di parte ricorrente concludeva come da verbale di udienza.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, gli odierni ricorrenti hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il chiedendo che venga Controparte_1
dichiarato il loro status di cittadini italiani in quanto discendenti in linea retta da cittadina italiana, esponendo che l'ascendente non aveva mai perduto la cittadinanza italiana ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti.
I ricorrenti deducevano di essere discendenti diretti di nato il Persona_1
10/04/1873 in Castrovillari – Provincia di Cosenza – Calabria, figlio dei cittadini italiani e (all.1),il quale il 22/07/1905, a BU RE Controparte_2 Persona_2
(Argentina), sposava con anch'essa di genitori italiani (all.2). Persona_3 Per_1
è deceduto il 10/07/1947 a Lanus – Provincia di BU RE (Argentina)
[...]
(all.3) e non ha mai perso la cittadinanza italiana di origine, come si evince dal certificato rilasciato dalla Camera Elettorale dell'Argentina (all.4).
Dall'unione coniugale nasce in data 26/12/1919 a BU RE Persona_4
(Argentina) (all.5),la quale si sposava in data 20/03/1940, a BU RE (Argentina) con (all.6),dall'unione coniugale nasce Controparte_3
in data 26/08/1943, a BU RE (Argentina),il quale il Parte_1
03/04/1967 si sposava a BU RE (Argentina) con (all.8) e Persona_5
decedeva il 20/04/2009 a BU RE (Argentina) (all.9). Dal matrimonio tra
[...]
e nasce in data Parte_1 Persona_5 Parte_1
25/04/1970 a BU RE (Argentina) (all.10),il quale contrae matrimonio in data
10/12/1198 a Lanus – Provincia di BU RE (Argentina) con Controparte_4
(all.11),dall'unione coniugale nascono in data
[...] Parte_2
20/01/2001 a BU RE (Argentina) (all.12), in data Parte_3
16/04/2004 a BU RE (Argentina) (all.13).
Tanto premesso i ricorrenti chiedevano l'attribuzione della cittadinanza jure sanguinis, deducendo che , cittadina italiana ha trasmesso la cittadinanza al Persona_4
Pag. 2 di 7 figlio il quale l'ha a propria volta trasmessa a suo figlio Persona_6
e quest'ultimo ai propri figli . Parte_1
Il si è costituito in giudizio contestando la compatibilità dei Controparte_1
principi espressi dalla sentenza n. 4466/2009 della Corte di Cassazione a Sezioni Unite con quanto successivamente osservato dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n.
10/2015.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 3 aprile 2025, sulle conclusioni precisate dalle parti la causa è stata trattenuta in decisione e deliberata nei termini in epigrafe.
In via preliminare deve dichiararsi la competenza territoriale del Tribunale adito, in forza del disposto dell'art.1, comma 36, della Legge n. 206\21 entrato in vigore il
24.12.2021, che ha modificato il comma 5 dell'art. 4 del D.Lg n.13\2017, disponendo che nel caso in cui l'attore risieda all'estero, le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita dell'avo cittadino italiano.
Nel caso di specie l'ava è nata a [...], provincia di Cosenza, per cui il foro competente è il Tribunale adito.
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Deve evidenziarsi che nel caso di specie che non vi è dubbio che sia Persona_1
nato cittadino italiano perché figlio dei cittadini italiani e Controparte_2 Per_2
e che non abbia perso la sua cittadinanza di origine per naturalizzazione (all. 4),
[...]
e che , sia nata italiana per effetto della cittadinanza italiana Persona_4
ricevuta dal padre e che non abbia perso la propria cittadinanza per Persona_1
il matrimonio con Controparte_3
La legge argentina difatti non prevedeva la trasmissione della cittadinanza jure matrimonio del marito alla moglie la quale, dunque, poi ha trasmesso la cittadinanza italiana al figlio per via materna, anche se nato in Parte_1
precedenza al 01/01/1948, in conformità con quanto stabilito dalle Sezioni Unite della
Corte Suprema di Cassazione con Sentenza n. 4466 del 25/02/2009.
Pag. 3 di 7 A tal proposito si rappresenta che il riconoscimento della cittadinanza italiana, consiste nella ricognizione del possesso dello status civitatis di un soggetto, derivante iure sanguinis, quale discendente di un cittadino italiano, e deve quindi essere collocato nella fattispecie dell'acquisto della cittadinanza per nascita.
Sicché, la succitata sentenza n. 4466/2009 delle Sezioni Unite della Suprema Corte di
Cassazione ha riconosciuto che, anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione italiana, il diritto di cittadinanza costituisca uno status permanente ed imprescrittibile e pertanto tutelabile in sede giurisdizionale in ogni tempo se la sua illegittima privazione perduri anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, a causa di una norma discriminatoria dichiarata incostituzionale;
che pertanto lo status civitatis dev'essere riconosciuto anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1.1.1948 e ai loro discendenti.
La sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 4466/2009, ha stabilito che lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto in via giudiziaria (e anche a prescindere da una esplicita dichiarazione di volontà resa dal soggetto interessato), anche al figlio legittimo di madre cittadina nato prima dell'entrata in vigore della Costituzione, attesi i caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità e imprescrittibilità dello status civitatis, in quanto qualità della persona, rispetto alla quale non può applicarsi la categoria delle
"situazioni esaurite", come tali insensibili all'efficacia naturalmente retroattiva delle pronunce di incostituzionalità se non quando essa sia stata oggetto di un accertamento contenuto in una sentenza passata in giudicato.
Appare evidente, quindi come sia del tutto destituita di fondamento l'eccezione sollevata da parte convenuta circa la compatibilità dei principi espressi dalla sentenza della Cass. n. 4466/2009 con quanto successivamente osservato dalla Corte costituzionale con la pronuncia n. 10/2015 secondo cui l'orientamento espresso dalla
Suprema Corte, che ha ribadito l'efficacia retroattiva delle sentenze di illegittimità costituzionale n. 98 del 1975 e n. 30 del 1983, parrebbe contrastare con la Pronuncia della Corte Costituzionale.
Sempre la sopra citata sentenza non ha nulla a che vedere con la sentenza resa dalla
Corte Costituzionale n. 10/2015, palesemente inconferente, avente per oggetto una disposizione in materia Tributaria.
Pag. 4 di 7 Nel caso di specie, non risulta agli atti alcuna rinuncia alla cittadinanza da parte dell'ava, prova, peraltro, di cui era onerata l'amministrazione, ma di contro rileva il certificato negativo di naturalizzazione depositato che attesta l'assenza di atto di naturalizzazione in nome della stessa (all.) La linea di discendenza riportata dai ricorrenti trova esatta corrispondenza nella documentazione versata in atti, pertanto, la cittadinanza italiana di – ricevuta dal padre italiano – è stata Persona_4
trasmessa al figlio il quale l'ha a propria volta trasmessa a Persona_6 suo figlio – odierno ricorrente – e quest'ultimo ai propri Parte_1
figli.
Tale sequenza, sulla base della legge al tempo vigente, ha determinato l'interruzione della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, sia perché al tempo prevista - salvi casi marginali - unicamente per via paterna, sia perché l'art. 10 della l. n. 555/1912 stabiliva la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matrimonio con un cittadino straniero.
La nota sentenza della Corte costituzionale n. 30 del 1983 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 1 n.1 l. 555/1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione “nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”.
Tale pronuncia ha così ricondotto ai valori costituzionali della previgente disciplina legislativa sullo status civitatis e consentito quindi la possibilità di acquisto della cittadinanza italiana per linea materna. In precedenza, la stessa medesima Corte con la sentenza n. 87 del 1975 aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione, il sopra citato art. 10 della legge n. 555 del 1912,
“nella parte in cui prevede la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna”.
Secondo un primo orientamento, gli effetti favorevoli di tali pronunce potevano prodursi solo a partire dalla data di entrata in vigore della Costituzione, con “salvezza” delle situazioni già definite all'epoca. Tuttavia, tale sostanziale disparità di trattamento è stata poi superata dalla Corte di Cassazione la quale, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato che “per effetto delle sentenze della Corte costituzionale n. 87 del 1975 e n.
30 del 1983, deve essere riconosciuto il diritto allo “status di cittadino italiano al
Pag. 5 di 7 richiedente nato all'all'estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della l. 555 del 1912 che sia stata, di conseguenza privata della cittadinanza italiana a causa del matrimonio”.
Ed invero, “ pur condividendo il principio dell'incostituzionalità sopravvenuta, secondo il quale la declaratoria di incostituzionalità delle norme precostituzioni produce effetto soltanto sui rapporti e le situazioni non ancora esaurite alla data del 1° gennaio 1948, non potendo retroagire oltre l'entrata in vigore della Costituzione, la Corte afferma che
“il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente e imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo
(anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione dell'illegittima privazione dovuta anche alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale” (Cass. Sez. Unite Sent. n. 4466 del 25/02/2009).
Pertanto, in forza dell'efficacia delle pronunce di incostituzionalità appena ricordate dalla data di entrata in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina che non l'avevano acquistata perché nati anteriormente al 1° gennaio 1948 e, conseguentemente, ai loro discendenti.
Da ultimo la legge n. 91/1992 all' art. 1 stabilisce espressamente che è cittadino per nascita il figlio di padre o madre cittadini.
Tutto ciò premesso, deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita.
Sussistono giusti motivi, in ragione della materia trattata, per la compensazione integrale delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti;
Pag. 6 di 7 B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di Stato civile competente, Controparte_1
di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti.
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 24\4\2025 Il Giudice
Dott.ssa Francesca Garofalo
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