Sentenza breve 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza breve 02/02/2026, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00258/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02382/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2382 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Claudia Pedrini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Prefetture di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, piazza S. Marco n. 63;
per l’accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- sull’istanza di autorizzazione alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso ordinario, nonché: A) per la condanna dell’Amministrazione intimata a provvedere sull’istanza medesima mediante l’adozione di un provvedimento espresso; B) per la nomina di un Commissario ad acta ; C) per la condanna al risarcimento del danno da ritardo.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 il dott. ND LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario, deduce: A) di avere presentato in data 4 dicembre 2023 allo Sportello Unico dell’Immigrazione presso la Prefettura di -OMISSIS- un’istanza di autorizzazione alla conversione del suo permesso da lavoro stagionale a lavoro subordinato; B) la Prefettura di -OMISSIS- ha rilasciato il prescritto nulla osta in data 30 aprile 2024; C) in data 7 novembre 2024 la stessa Prefettura di -OMISSIS- ha trasferito, d’ufficio, la pratica alla Prefettura di -OMISSIS- poiché nel frattempo il ricorrente aveva trovato ospitalità in quella provincia; D) successivamente il ricorrente ha trovato ospitalità e idoneità alloggiativa in provincia di -OMISSIS-; E) in data 3 febbraio 2025 il ricorrente ha quindi chiesto alla Prefettura di -OMISSIS- di ritrasferire la pratica alla Prefettura di -OMISSIS-; F) a seguito di alcuni solleciti, la Prefettura di -OMISSIS- in data 25 agosto 2025 ha comunicato al difensore del ricorrente che «Con questo nuovo trasferimento da -OMISSIS- a -OMISSIS-, l’istanza, ora si trova nello stato “fuori quota” in quanto le quote assegnate al SUI di -OMISSIS- sono state esaurite e quindi non può essere lavorata».
2. Con ricorso notificato in data 3 dicembre 2025 e depositato in data 4 dicembre 2025, il ricorrente ha, quindi, agito in giudizio per far accertare l’illegittimità del silenzio-inadempimento dell’Amministrazione e, per l’effetto, affinché sia ordinato alla stessa di provvedere sull’istanza di conversione del titolo di soggiorno.
Al ricorso accedono un’istanza cautelare e un’istanza di risarcimento del danno da ritardo.
4. Alla camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, in vista della quale il Ministero dell’Interno non si è costituito in giudizio (non rilevando la costituzione con atto di mera forma avvenuta solo successivamente in data 20 gennaio 2026), è stato dato a verbale l’avviso relativo alla possibilità di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.. Quindi il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
DIRITTO
1. Preliminarmente il Collegio ritiene che il giudizio possa essere definito con sentenza ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., perché ricorrono tutte le condizioni previste da tale articolo.
2. Il ricorso è fondato.
3. In relazione alla conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso per lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato: A) l’art. 24, comma 10, del decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede che “Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l’immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato” , e ciò senza che sia più necessaria, per effetto delle indicate modifiche normative, la verifica della sussistenza di quote disponibili; B) l’art. 5, comma 9, del medesimo decreto prevede che “Il permesso di soggiorno è rilasciato, rinnovato o convertito entro sessanta giorni dalla data in cui è stata presentata la domanda, se sussistono i requisiti e le condizioni previsti dal presente testo unico e dal regolamento di attuazione per il permesso di soggiorno richiesto ovvero, in mancanza di questo, per altro tipo di permesso da rilasciare in applicazione del presente testo unico.” ; C) secondo la giurisprudenza il termine massimo per la conclusione dei procedimenti in materia di immigrazione è pari a 180 giorni (Consiglio di Stato, Sez. III, 9 maggio 2022, n. 3578).
4. Ciò premesso, a fronte dell’istanza presentata dal ricorrente in 4 dicembre 2023, la Prefettura di -OMISSIS- - dopo avere rilasciato il nulla osta in data 30 aprile 2024 - è rimasta inerte , non avendo fornito alcun ulteriore riscontro definitivo sulla domanda di conversione entro i termini sopra indicati.
Difatti, la comunicazione secondo cui la pratica «non può essere lavorata» non è suscettibile di superare l’inerzia dell’Amministrazione, poiché la natura di soprassessoria di tale atto non fa venire meno l’obbligo di provvedere ( Consiglio di Stato, Sez. IV, 30 dicembre 2024, n. 10485, secondo cui «è ammissibile l’azione avverso il silenzio anche nei confronti di un atto soprassessorio» ).
Deve, dunque, ritenersi che il silenzio serbato dalla Prefettura di -OMISSIS- costituisca inadempimento dell’obbligo di pronunciarsi sull’istanza presentata dal ricorrente il 4 dicembre 2023, con conseguente obbligo per la stessa di concludere, entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza, il procedimento di cui trattasi mediante adozione di un provvedimento espresso, valutando in quella sede l’effettiva sussistenza di tutti i presupposti di legge per la conversione del titolo di soggiorno.
5. Va invece respinta, allo stato, la domanda di nomina di un Commissario ad acta , reputandosi opportuno differire tale incombente all’eventuale perdurante inerzia dell’Amministrazione, su rituale istanza del ricorrente.
6. Va, altresì, respinta la domanda risarcitoria solo genericamente formulata nelle conclusioni, senza fornire la prova degli elementi costitutivi del danno risarcibile dichiaratamente subito a causa del ritardo.
Difatti, secondo la giurisprudenza condivisa dal Collegio «L’azione risarcitoria per danno da ritardo soggiace al consueto regime che impone la dimostrazione - a cura dell’attore - oltre che del danno prodotto, anche del nesso di causalità fra condotta ed evento lesivo, e dell’elemento psicologico della Pubblica amministrazione» (Consiglio di Stato, Sez. IV, 12 novembre 2025, n. 8878).
7. In applicazione della regola della soccombenza, le spese del presente giudizio, quantificate nella misura indicata nel dispositivo, devono essere poste a carico dell’Amministrazione resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, accertata l’illegittimità del silenzio, ordina alla Prefettura di -OMISSIS- di provvedere sull’istanza presentata dal ricorrente nei termini indicati in motivazione.
Condanna il Ministero dell’Interno a pagare, in favore del ricorrente, le spese del presente giudizio che liquida in Euro € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
LO LI, Presidente
ND De Col, Primo Referendario
ND LA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ND LA | LO LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.