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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 54/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente
AI AL, Relatore
CERVALE MARIA CRISTINA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 603/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso bollo@pec.regione.abruzzo.it
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 76/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi: INTIMAZIONE n. 2331 BOLLO AUTO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, l'ufficio esattore impugnava la sentenza n. 76/11/25, emessa in data 28.01/11.02.25 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
L'Aquila Sez. II, con la quale, in una alla integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Ente regionale parimenti evocato in giudizio, veniva accolto il ricorso della contribuente (quale erede dell'originario debitore) avverso l'ingiunzione di pagamento (notificata in data 30.01.24) ad oggetto TASSE AUTOMOBILISTICHE relative all'anno d'imposta 2005 ed afferenti all'autovettura tg. Targa_1
A fronte di una sentenza che, riconosciuto l'anzidetto difetto di legittimazione dell'Ente regionale e ritenuta la nullità della notificazione dell'atto presupposto (intimazione di pagamento del 12.04.19) occorsa in data 07.12.22, aveva dichiarato prescritti i crediti veicolati con l'atto qui ricorso e spiegato le ricorrenti ragioni per pronunciare in ordine all'integrale compensazione delle spese di lite, l'appellante, ripercorsi nei debiti termini gravatori i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo e con particolare riferimento alla predetta notificazione dell'ultimo atto presupposto, censurava la statuizione osservando che la scrutinata notificazione, al contrario di quanto ritenuto, rispondeva in tutto e per tutto al paradigma legale relativo alla notificazione, impersonalmente e collettivamente agli eredi del contribuente (D'AM Loreto), presso l'ultimo domicilio di quest'ultimo ed a persone irreperibili, giusta il combinato disposto degli artt. 26 e 60/
DPR 602/73 ed altresì giusta quanto attestato, a valere fino a querela di falso, dal messo notificatore, da ciò dunque conseguendo che dalla notificazione del ridetto atto a quello oggetto di ricorso nessuna decadenza/prescrizione era invero maturata sì da escludere la cristallizzazione del credito per cui è causa.
Si costituiva in giudizio l'Ente regionale, titolare del tributo, il quale, ribadito come non ricorresse un litisconsorzio necessario tra esso Ente e l'ufficio titolare dell'azione riscossiva, stante la scissione tra attività accertatità ed attività esecutiva, concludeva perché fosse confermato il suo difetto di legittimazione passivo.
Si costituiva in giudizio anche l'appellata contribuente, la quale, a sostegno dell'impugnata sentenza, a parte rilievi (qui non dirimenti) circa la notificazione di altri atti risalenti nel tempo, con riguardo all'atto prodromico a quello qui in contestazione, tornava ad eccepire come la sua notificazione dovesse ritenersi affetta da inesistenza/nullità, atteso che l'eseguita notificazione a persone irreperibili non trovava giustificazione per via del fatto che l'ufficio ben conosceva la residenza/dimora/domicilio degli eredi dell'originazio debitore, come dimostrato dal fatto che l'atto qui impugnato era stato appunto notificato presso la residenza dell'appellante, e ciò a parte la genericità dell'indicazione dei destinatari della notificazione della pregressa intimazione di pagamento.
Con ulteriore memoria (impropriamente denominata replica, atteso che nessun altro difensivo era stato prodotto dall'appellante), l'appellata ribadiva quanto già illustrato in sua difesa.
La causa veniva trattenuta a decisione all'esito della pubblica udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
La compiuta disamina del gravame impone di verificare se l'atto presupposto (id est. l'intimazione di pagamento del 12.04.19) sia stato, o meno, ritualmente notificato (in data 07.12.22) al contribuente (e cioè al dante causa dell'odierna appellata, o personalmente, o impersonalmente e collettivamente ai suoi eredi),
e ciò perché, nell'un caso, l'originario ricorso sarebbe inammissibile per definitività del rapporto tributario ed in difetto di maturazione del relativo termine prescrizionale (di anni tre), mentre, nell'altro caso, la pretesa tributaria, manifestatasi (per la prima volta) per mezzo dell'atto esattivo qui impugnato, sarebbe inesorabilmente estinta per consumazione, così come già riconosciuto, del relativo termine prescrizionale.
Ebbene, dall'esame del documento versato in atti ed attestante la notificazione dell'anzidetta intimazione di pagamento (atto presupposto a quello qui impugnato) in capo al contribuente e, per esso, in capo ai suoi eredi impersonalmente e collettivamente, presso il domicilio in vita della prima, e ciò in base al combinato disposto degli artt. 26 DPR n. 602/73, 60 e 65 DPR n. 600/73 e L. n. 890/82, se, per un verso, risulta appunto che l'ufficiale notificatore ha inteso procedere secondo la tipologia di irreperibilità riscontrata (e cioè di irreperibilità assoluta: “attesa l'assenza nel Comune di una loro abitazione o ufficio o azienda"), per altro verso, non risulta invece che detto ufficiale notificatore abbia, prima del deposito dell'atto presso la Casa comunale ed a parte quanto pure dallo stesso dichiarato in relata, effettuato (facendone debita attestazione) ricerche (attraverso consultazione dell'anagrafe comunale, sopralluogo sul posto) per verificare che gli eredi non avessero (esplicitandone il motivo: "immobile chiuso/disabitato" o "trasferiti in luogo ignoto") alcuna abitazione, ufficio o azienda nel comune dell'ultimo domicilio fiscale del defunto.
V'è allora che un tale vizio procedurale rende inesorabilmente nulla la notificazione del detto atto presupposto con la conseguenza che la conoscenza, attraverso quello qui impugnato, da parte dell'odierna appellante della pretesa tributaria già riguardante la sua dante causa ha attinto quest'ultima in un momento (in data
30.01.24) in cui il credito tributario (tasse automobilistiche) era ormai estinto per essere ormai trascorso il suo termine prescrizionale triennale.
In conclusione ed a conferma della gravata sentenza, l'appello va rigettato con il favore delle spese a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione I^ definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio che vengono liquidae in €. 350.00, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in L'Aquila il 22.01.2026 II Presidente Avv. Enrico Di Marcotullio. Il Relatore Avv. Alberto Baiocco.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 1, riunita in udienza il
22/01/2026 alle ore 15:30 con la seguente composizione collegiale:
DI MARCOTULLIO ENRICO, Presidente
AI AL, Relatore
CERVALE MARIA CRISTINA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 603/2025 depositato il 18/07/2025
proposto da
So.g.e.t. Societa' Di Gestione Entrate E Tributi Societa' Pe - 01807790686
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Abruzzo
elettivamente domiciliato presso bollo@pec.regione.abruzzo.it
Resistente 1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore 2 CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 76/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado L'AQUILA sez. 2
e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi: INTIMAZIONE n. 2331 BOLLO AUTO 2005
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 24/2026 depositato il 26/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con gravame ritualmente interposto e rassegnando le conclusioni di cui in epigrafe, l'ufficio esattore impugnava la sentenza n. 76/11/25, emessa in data 28.01/11.02.25 dalla Corte di Giustizia Tributaria di
L'Aquila Sez. II, con la quale, in una alla integrale compensazione delle spese di lite tra tutte le parti in causa, dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell'Ente regionale parimenti evocato in giudizio, veniva accolto il ricorso della contribuente (quale erede dell'originario debitore) avverso l'ingiunzione di pagamento (notificata in data 30.01.24) ad oggetto TASSE AUTOMOBILISTICHE relative all'anno d'imposta 2005 ed afferenti all'autovettura tg. Targa_1
A fronte di una sentenza che, riconosciuto l'anzidetto difetto di legittimazione dell'Ente regionale e ritenuta la nullità della notificazione dell'atto presupposto (intimazione di pagamento del 12.04.19) occorsa in data 07.12.22, aveva dichiarato prescritti i crediti veicolati con l'atto qui ricorso e spiegato le ricorrenti ragioni per pronunciare in ordine all'integrale compensazione delle spese di lite, l'appellante, ripercorsi nei debiti termini gravatori i fatti sostanziali e processuali posti a base del mezzo e con particolare riferimento alla predetta notificazione dell'ultimo atto presupposto, censurava la statuizione osservando che la scrutinata notificazione, al contrario di quanto ritenuto, rispondeva in tutto e per tutto al paradigma legale relativo alla notificazione, impersonalmente e collettivamente agli eredi del contribuente (D'AM Loreto), presso l'ultimo domicilio di quest'ultimo ed a persone irreperibili, giusta il combinato disposto degli artt. 26 e 60/
DPR 602/73 ed altresì giusta quanto attestato, a valere fino a querela di falso, dal messo notificatore, da ciò dunque conseguendo che dalla notificazione del ridetto atto a quello oggetto di ricorso nessuna decadenza/prescrizione era invero maturata sì da escludere la cristallizzazione del credito per cui è causa.
Si costituiva in giudizio l'Ente regionale, titolare del tributo, il quale, ribadito come non ricorresse un litisconsorzio necessario tra esso Ente e l'ufficio titolare dell'azione riscossiva, stante la scissione tra attività accertatità ed attività esecutiva, concludeva perché fosse confermato il suo difetto di legittimazione passivo.
Si costituiva in giudizio anche l'appellata contribuente, la quale, a sostegno dell'impugnata sentenza, a parte rilievi (qui non dirimenti) circa la notificazione di altri atti risalenti nel tempo, con riguardo all'atto prodromico a quello qui in contestazione, tornava ad eccepire come la sua notificazione dovesse ritenersi affetta da inesistenza/nullità, atteso che l'eseguita notificazione a persone irreperibili non trovava giustificazione per via del fatto che l'ufficio ben conosceva la residenza/dimora/domicilio degli eredi dell'originazio debitore, come dimostrato dal fatto che l'atto qui impugnato era stato appunto notificato presso la residenza dell'appellante, e ciò a parte la genericità dell'indicazione dei destinatari della notificazione della pregressa intimazione di pagamento.
Con ulteriore memoria (impropriamente denominata replica, atteso che nessun altro difensivo era stato prodotto dall'appellante), l'appellata ribadiva quanto già illustrato in sua difesa.
La causa veniva trattenuta a decisione all'esito della pubblica udienza del 22.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è meritevole di accoglimento per gli appresso spiegati motivi.
La compiuta disamina del gravame impone di verificare se l'atto presupposto (id est. l'intimazione di pagamento del 12.04.19) sia stato, o meno, ritualmente notificato (in data 07.12.22) al contribuente (e cioè al dante causa dell'odierna appellata, o personalmente, o impersonalmente e collettivamente ai suoi eredi),
e ciò perché, nell'un caso, l'originario ricorso sarebbe inammissibile per definitività del rapporto tributario ed in difetto di maturazione del relativo termine prescrizionale (di anni tre), mentre, nell'altro caso, la pretesa tributaria, manifestatasi (per la prima volta) per mezzo dell'atto esattivo qui impugnato, sarebbe inesorabilmente estinta per consumazione, così come già riconosciuto, del relativo termine prescrizionale.
Ebbene, dall'esame del documento versato in atti ed attestante la notificazione dell'anzidetta intimazione di pagamento (atto presupposto a quello qui impugnato) in capo al contribuente e, per esso, in capo ai suoi eredi impersonalmente e collettivamente, presso il domicilio in vita della prima, e ciò in base al combinato disposto degli artt. 26 DPR n. 602/73, 60 e 65 DPR n. 600/73 e L. n. 890/82, se, per un verso, risulta appunto che l'ufficiale notificatore ha inteso procedere secondo la tipologia di irreperibilità riscontrata (e cioè di irreperibilità assoluta: “attesa l'assenza nel Comune di una loro abitazione o ufficio o azienda"), per altro verso, non risulta invece che detto ufficiale notificatore abbia, prima del deposito dell'atto presso la Casa comunale ed a parte quanto pure dallo stesso dichiarato in relata, effettuato (facendone debita attestazione) ricerche (attraverso consultazione dell'anagrafe comunale, sopralluogo sul posto) per verificare che gli eredi non avessero (esplicitandone il motivo: "immobile chiuso/disabitato" o "trasferiti in luogo ignoto") alcuna abitazione, ufficio o azienda nel comune dell'ultimo domicilio fiscale del defunto.
V'è allora che un tale vizio procedurale rende inesorabilmente nulla la notificazione del detto atto presupposto con la conseguenza che la conoscenza, attraverso quello qui impugnato, da parte dell'odierna appellante della pretesa tributaria già riguardante la sua dante causa ha attinto quest'ultima in un momento (in data
30.01.24) in cui il credito tributario (tasse automobilistiche) era ormai estinto per essere ormai trascorso il suo termine prescrizionale triennale.
In conclusione ed a conferma della gravata sentenza, l'appello va rigettato con il favore delle spese a carico dell'appellante nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'ABRUZZO Sezione I^ definitivamente pronunciando, così provvede: Rigetta l'appello e condanna parte appellante al pagamento delle spese del grado di giudizio che vengono liquidae in €. 350.00, oltre accessori di legge se dovuti. Così deciso in L'Aquila il 22.01.2026 II Presidente Avv. Enrico Di Marcotullio. Il Relatore Avv. Alberto Baiocco.