Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 54
CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Validità della notifica dell'intimazione di pagamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica dell'intimazione di pagamento sia nulla poiché l'ufficiale notificatore non ha effettuato le ricerche necessarie per verificare l'irreperibilità degli eredi e non ha attestato adeguatamente tali ricerche. Di conseguenza, il credito tributario si è estinto per prescrizione.

  • Accolto
    Scissione tra attività accertataria ed esecutiva

    La sentenza di primo grado aveva già riconosciuto il difetto di legittimazione passiva dell'Ente regionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. I, sentenza 02/02/2026, n. 54
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo
    Numero : 54
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo