Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. III, sentenza 28/11/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01568/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01471/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1471 del 2024 proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato Leonardo Massari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di TO AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento e la declaratoria
dell’illegittimità del silenzio (asseritamente) serbato dal Comune di TO AR sull’istanza/diffida del 16 luglio 2024 di restituzione dell’area di proprietà della ricorrente, sita nel territorio comunale di TO AR (identificata nel Nuovo Catasto Terreni al Foglio -OMISSIS-, particelle n. -OMISSIS- e -OMISSIS-) in località -OMISSIS- Azzurro, ricadente nella zona C del vigente P.U.G. del Comune di TO AR, occupata dall’Amministrazione Comunale resistente e adibita a sede stradale e aperta al pubblico transito, notificata al Comune di TO AR in data 18 luglio 2024, acquisita al prot. del Comune di TO AR al -OMISSIS- del 19 luglio 2024, ovvero di adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, con condanna del Comune di TO AR all’adozione di un provvedimento espresso su tale istanza e con nomina di un Commissario ad acta;
per l’annullamento
del provvedimento prot. gen. n. -OMISSIS- del 4 settembre 2024, trasmesso a mezzo p.e.c., con il quale il Comune di TO AR ha riscontrato l’istanza della ricorrente con nota prot. -OMISSIS- del 16 luglio 2024, volta alla restituzione dell’area occupata e/o all’adozione di un provvedimento ai sensi dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, rigettandola, atteso che “la via di che trattasi risulta adibita a strada pubblica “almeno già dall'anno 2002” con piena acquiescenza della vostra assistita la quale ne risulta proprietaria, giusta accettazione senza riserve da parte del coniuge, per atto del notaio -OMISSIS- rep. n. 70225 del 12/04/2012 ove viene esplicitamente riportato che la particella 4537 “è tipizzata come sede stradale esistente”;
e per la condanna
dell’Amministrazione resistente al risarcimento dei danni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di TO AR,
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa RA RT e uditi per le parti i difensori l’Avv. L. Massari per la parte ricorrente e Avv. A. Quinto per il Comune resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.Con ricorso notificato il 4 novembre 2024 e depositato in giudizio il 14 novembre 2024, la ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare di estensione complessiva pari a circa mq 1.700, sito nel territorio comunale di TO AR ed identificato nel Nuovo Catasto Terreni al Foglio -OMISSIS-, particelle -OMISSIS- e -OMISSIS-, ricadente nella zona C del vigente P.U.G. del Comune di TO AR, ha impugnato gli atti e proposto a questo T.A.R. le domande riportati in epigrafe.
2. La parte ricorrente espone, in punto di fatto quanto segue.
2.1. Divenuta proprietaria di detto compendio in forza di atto di donazione del 12 aprile 2012 (Rep. n. 70225), non ha potuto mai godere pienamente di tutta l’area poichè una porzione del predetto terreno di sua proprietà , identificato in catasto al Foglio -OMISSIS-, particella-OMISSIS-, è stata adibita dal Comune di TO AR a sede stradale aperta al pubblico transito (spianata, asfaltata e allo stato ampiamente utilizzata) fungendo da collegamento tra -OMISSIS- e Via Circonvallazione.
Espone la ricorrente che detta occupazione sarebbe avvenuta sine titulo , pertanto con nota pec in data 26 giugno 2023, ha formulato istanza affinché il Comune di TO AR provvedesse alla restituzione dell’area illecitamente trattenuta o, alternativamente, provvedesse ad adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 dell’area stessa, previa corresponsione alla proprietaria di un giusto indennizzo per il pregiudizio sofferto, ma tale nota sarebbe rimasta priva di riscontro e che, a fronte dell’inerzia del predetto Comune, ha inoltrato un sollecito con nota pec in data 10 ottobre 2023 che il Comune resistente ha riscontrato con nota pec in data 12 ottobre 2023, manifestando che la sig.ra -OMISSIS- non avrebbe patito alcun danno patrimoniale in quanto “lo stato e la consistenza della strada pubblica e del relativo terreno di proprietà è in essere in data abbondantemente antecedente” rispetto a quando la sig.ra -OMISSIS- ed il relativo coniuge ne hanno acquisito la proprietà.
Espone, ancora, la ricorrente di aver controdedotto all’Ente Comunale resistente, con nota pec in data 16 ottobre 2023, di aver comunque subito un danno dalla predetta occupazione sine titulo e che comunque non vi era stato, da parte del Comune resistente, alcun disconoscimento e/o contestazione, sulla circostanza che la stessa fosse proprietaria anche della porzione immobiliare adibita a sede stradale e che, con una nuova istanza in data 16 luglio 2024, ha sollecitato un riscontro ed ha reiterato la richiesta di adozione di un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42bis D.P.R. n. 327/2001, che il Comune di TO AR ha riscontrato con nota prot. n. 25742 del 4 settembre 2024 impugnata con il ricorso introduttivo del giudizio.
L’odierna ricorrente espone, infine, che, con nota pec del 25 settembre 2024, in replica alla nota del Comune resistente, ha evidenziato che, ancora una volta, lo stesso Comune aveva omesso di riscontrare l’istanza di acquisizione sanante e che pertanto per detta istanza si era venuto a configurare un illegittimo silenzio da parte della P.A., con conseguente sussistenza del danno da occupazione sine titulo derivante dalla condotta della Amministrazione e dalla materiale indisponibilità del bene.
3. A sostegno del ricorso la ricorrente ha rassegnato l’articolata censura di seguito rubricata:
Violazione degli artt. 2 e 3 della Legge n. 241 del 1990 e ss.mm. Eccesso di potere per omesso esercizio di funzione amministrativa. Violazione dell’art. 97 Cost. Violazione dei principi di correttezza e buon andamento dell’azione amministrativa. Violazione ed omessa applicazione dell’art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001.
4. In data 29 novembre 2024 si è costituito in giudizio il Comune di TO AR, chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con memoria depositata il 13 gennaio 2025, il Comune di TO AR ha eccepito il difetto di giurisdizione dell’adito G.A. con riguardo alla domanda di indennizzo e risarcimento formulata dalla ricorrente e, in subordine, ha insistito per il rigetto del ricorso.
6. Alla Camera di Consiglio del 29 gennaio 2025, fissata per la trattazione camerale della causa, il Presidente della Sezione, sentite le parti, ha rilevato che parte ricorrente ha chiesto, oltre alla declaratoria dell'illegittimità del silenzio-rifiuto, anche l'annullamento di una nota comunale e ha proposto domanda di risarcimento danni. Pertanto, atteso che le ultime due domande sono soggette a rito ordinario, ha disposto, ai sensi dell'art. 32 c.p.a., la conversione del rito da speciale a ordinario e, conseguentemente, la cancellazione della causa dal ruolo della Camera di Consiglio, fissando l'udienza pubblica del 19 novembre 2025 per la trattazione nel merito del ricorso.
7. Con memoria depositata il 17 ottobre 2025, la ricorrente ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
8. Con memoria depositata il 29 ottobre 2025, il Comune di TO AR ha insistito per il rigetto del ricorso.
9. Nella pubblica udienza del 19 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Il ricorso va in parte respinto ed in parte dichiarato inammissibile, nei sensi di seguito indicati.
10.1. In particolare, va rilevato che la domanda tendente alla restituzione/risarcimento del danno da occupazione usurpativa spetta alla cognizione dell’A.G.O., dotata di giurisdizione anche per valutare l’eccezione di usucapione sollevata dalla difesa comunale. Pertanto è inammissibile per difetto di giurisdizione la domanda di condanna dell’Amministrazione resistente alla restituzione/al risarcimento dei danni da occupazione usurpativa che spetta alla cognizione dell’A.G.O.
10.2. Il ricorso è infondato e deve essere respinto con riguardo alla domanda inerente l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio (asseritamente) serbato dal Comune di TO AR sull’istanza/diffida del 16 luglio 2024 di restituzione dell’area di proprietà della ricorrente, sita nel territorio comunale di TO AR (identificata nel Nuovo Catasto Terreni al Foglio -OMISSIS-, particelle -OMISSIS- e -OMISSIS-) in località Club Azzurro, ricadente nella zona C del vigente P.U.G. del Comune di TO AR, occupata dall’Amministrazione Comunale resistente e a quella di annullamento della impugnata nota comunale del 04/09/2024.
Invero, osserva, il Collegio, che il Comune resistente ha riscontrato l’istanza presentata dalla parte odierna ricorrente il 16 luglio 2024 e volta ad ottenere la restituzione dell’area di sua proprietà, ovvero l’adozione del provvedimento di acquisizione sanante, ex art. 42-bis D.P.R. n. 327/2001, con l’impugnato provvedimento prot. gen. n. -OMISSIS- del 4 settembre 2024, con cui il predetto Comune ha negato tali richieste avanzando proposta di cessione volontaria dell’area in questione. Pertanto deve essere rigettata la domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio inadempimento sull’istanza/diffida presentata dalla parte odierna ricorrente il 16 luglio 2024.
Deve essere respinta anche la domanda di annullamento della impugnata nota comunale del 04/09/2024, considerato che quest’ultima nota appare legittima esplicazione del potere discrezionale della Pubblica Amministrazione sull’istanza ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001, in presenza dell’allegata usucapione per uso pubblico ultraventennale come strada dal 2001 e delle altre circostanze indicate.
Infatti, rileva il Tribunale che, se è vero che l'Amministrazione ha l'obbligo di provvedere ex art. 2, l. n. 241 del 1990 e ss.mm. sull'istanza del proprietario volta a sollecitare l'esercizio del potere di acquisizione contemplato dal citato art. 42 bis, o in alternativa a disporre la restituzione del bene, è comunque rimessa alla discrezionalità del Comune la valutazione sul merito della predetta istanza, configurando l'art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001 un potere che è doveroso con riguardo all'avvio del relativo procedimento ma è ampiamente discrezionale in ordine alla scelta finale, secondo gli stringenti parametri valutativi delineati dal legislatore e richiamati dalla giurisprudenza consolidata e fermo restando, nell'ipotesi di opzione per l'acquisizione, del rispetto dei previsti obblighi motivazionali e garanzie partecipative.
11. Per tutto quanto innanzi sinteticamente esposto, il ricorso deve essere
- dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione quanto alla domanda tendente alla restituzione/risarcimento del danno da occupazione usurpativa e con riferimento alla quale deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Amministrativo e conseguentemente dichiarata la giurisdizione del Giudice Ordinario, davanti al quale il processo potrà essere riassunto, ai sensi dell’art. 11 c.p.a.;
- respinto quanto alla domanda formulata dalla ricorrente inerente l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio (asseritamente) serbato dal Comune di TO AR sull’istanza/diffida del 16 luglio 2024 di restituzione dell’area di sua proprietà, sita nel territorio comunale di TO AR (identificata nel Nuovo Catasto Terreni al Foglio -OMISSIS-, particelle-OMISSIS- e -OMISSIS-) in località Club Azzurro, ricadente nella zona C del vigente P.U.G. del Comune di TO AR, occupata dall’Amministrazione Comunale resistente e a quella di annullamento della impugnata nota comunale del 04/09/2024.
12. Le spese del presente giudizio, seguendo la soccombenza virtuale ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte inammissibile per difetto di giurisdizione dell’adito T.A.R. (con riguardo alla domanda tendente alla restituzione/risarcimento del danno da occupazione usurpativa che spetta alla cognizione dell’A.G.O.) e in parte lo respinge, nei sensi precisati in motivazione.
Ai sensi dell’art. 11 c.p.a., dichiara che la giurisdizione in ordine alla domanda tendente alla restituzione/risarcimento del danno da occupazione usurpativa spetta alla cognizione del Giudice Ordinario, davanti al quale la domanda potrà essere riproposta nel rispetto delle condizioni prescritte dalla disposizione normativa predetta.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune resistente delle spese processuali, liquidate in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre gli accessori di legge, per tutte le fasi del presente giudizio in applicazione delle tariffe medie previste dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55, e ss.mm.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA Moro, Presidente FF
RA RT, Referendario, Estensore
Carlo Iacobellis, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RA RT | PA Moro |
IL SEGRETARIO