"Gli atti tra vivi, sia in forma pubblica sia in forma privata, aventi ad oggetto trasferimento o costituzione o scioglimento della comunione di diritti reali relativi a terreni sono nulli e non possono essere stipulati ne' trascritti nei pubblici registri immobiliari ove agli atti stessi non sia allegato il certificato di destinazione urbanistica contenente le prescrizioni urbanistiche riguardanti l'area interessata. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purche' la superficie complessiva dell'area di pertinenza medesima sia inferiore a 5.000 metri quadrati".
2. Al quarto comma del medesimo articolo 18, dopo le parole: "dell'alienante" sono inserite le seguenti: "o di uno dei condividenti".
3. All'ultimo comma del medesimo articolo 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonche' agli atti costitutivi, modificativi od estintivi di diritti reali di garanzia e di servitu'" ))