Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 3060
CS
Rigetto
Sentenza 17 aprile 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Difetto di istruttoria e motivazione

    Il Tribunale ha riscontrato un difetto di istruttoria e motivazione nel provvedimento di diniego, poiché l'art. 17 del Regolamento non permetteva l'immediato blocco delle nuove autorizzazioni.

  • Rigettato
    Legittimità del contingentamento delle autorizzazioni

    Il Tribunale ha ritenuto legittima e ragionevole la politica di contingentamento delle autorizzazioni e la necessità di selezione pubblica comparativa. Ha inoltre ritenuto discriminatorio il mantenimento di una quota di riserva in favore dei precedenti assegnatari.

  • Rigettato
    Attuazione del Regolamento

    Il Tribunale ha ritenuto immuni da censure la misura e la modalità del contingentamento adottate con la delibera n. 64/2024, qualificandole come scelte discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti.

  • Rigettato
    Modifica del Regolamento

    Il Tribunale ha esteso le argomentazioni relative alle precedenti delibere anche alla delibera n. 76/2024, ritenendola ragionevole.

  • Accolto
    Violazione art. 112 c.p.c. - Mancata pronuncia su artt. 17 e 19 Del. CC 148/2023

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c., constatando che il giudice di primo grado non ha deciso specificamente in merito ai motivi proposti dalla Tourist Service contro il Regolamento nella stesura originaria, ma ha trattato censure e questioni diverse. Ha inoltre riscontrato contraddittorietà nella sentenza di primo grado.

  • Accolto
    Violazione art. 112 c.p.c. - Mancata pronuncia sui primi motivi aggiunti

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondata la denuncia di violazione dell'art. 112 c.p.c., constatando che il giudice di primo grado non ha deciso specificamente in merito ai motivi proposti dalla Tourist Service contro la deliberazione n. 64/2024.

  • Accolto
    Mancanza di interesse ad impugnare per sopravvenuta carenza di interesse

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che, a causa dell'abrogazione degli atti impugnati, la decisione avrebbe dovuto essere di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, anziché di rigetto nel merito.

  • Accolto
    Mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Violazione art. 112 c.p.c. sui secondi motivi aggiunti

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto che la motivazione della sentenza di primo grado fosse inidonea a supportare la statuizione di rigetto dei secondi motivi aggiunti, in quanto viziata da mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato e da motivazione apparente.

  • Rigettato
    Violazione principio d'imparzialità e eccesso di potere - Criterio premiale nella delibera n. 76/2024

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondate le doglianze nel merito, affermando che il criterio premiale non è immediatamente anticoncorrenziale e non appare lesivo degli operatori che non hanno svolto attività nel territorio del Comune di Roma.

  • Rigettato
    Censura sulla decisione delle spese processuali del primo grado

    Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondato il motivo, confermando la decisione del TAR di compensare le spese processuali per giusti motivi, inclusa la complessità delle questioni e la soccombenza reciproca.

  • Accolto
    Compensazione delle spese del presente grado di giudizio

    Il Consiglio di Stato ha compensato le spese del presente grado di giudizio per giusti motivi, considerando il rigetto nel merito dei motivi oggetto del secondo ricorso per motivi aggiunti e la correzione della motivazione della sentenza appellata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 17/04/2026, n. 3060
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3060
    Data del deposito : 17 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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