Art. 9.
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attivita' ed in quiescenza il cui trattamento economico e' regolato dalla legge 24 maggio 1951, 392 secessive modificazioni, nonche' alle categorie di personali indicate nell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 .
Le disposizioni di cui ai precedenti articoli sono estese, in quanto applicabili, al personale in attivita' ed in quiescenza il cui trattamento economico e' regolato dalla legge 24 maggio 1951, 392 secessive modificazioni, nonche' alle categorie di personali indicate nell' art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 23 .