Art. 8.
Il presidente dell'Associazione e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanita', tra i componenti elettivi sentito il Comitato centrale, dura in carica tre anni e non puo' essere confermato piu' di due volte.
Il presidente dell'Associazione e' nominato con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con il Ministro per la sanita', tra i componenti elettivi sentito il Comitato centrale, dura in carica tre anni e non puo' essere confermato piu' di due volte.