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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/12/2025, n. 2912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2912 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1752/2016 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
in persona del procuratore speciale, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Giuseppe Favale in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE PRINCIPALE/APPELLATO -
E in persona del rappresentante legale, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Velia Caprino in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- APPELLATO IN VIA PRINCIPALE/APPELLANTE INCIDENTALE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. LE RU in virtù di Controparte_2
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliata;
1 - APPELLATO IN VIA PRINCIPALE/APPELLANTE INCIDENTALE -
NONCHE'
Avv. LE RU, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Borraccia in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- APPELLATO -
E
in persona dell'Amministratore in carica;
Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 22-4-2014 agiva in Controparte_2
giudizio davanti al Giudice di pace di Potenza nei confronti della Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non
[...]
patrimoniale subito a causa della presenza di ghiaccio sulle scale situate all'interno dell'immobile di proprietà della società convenuta e dalla stessa gestito destinato ad uso autorimessa.
2 In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 28-11-2013, alle ore 8,10 circa, mentre percorreva la rampa di scale esterna della struttura adibita a sede del ”, di proprietà della CP_3
e dalla stessa gestita, era scivolata a causa del Controparte_1
ghiaccio presente sui gradini ed era caduta al suolo;
- in seguito alla caduta aveva riportato lesioni personali per le quali era stata accompagnata all'Ospedale San Carlo di Potenza, dove, all'esito degli accertamenti eseguiti, le erano state diagnosticate contusioni multiple con prognosi di dodici giorni;
- a causa del persistere della sintomatologia dolorosa si era sottoposta a visite mediche, accertamenti ecografici, terapie farmacologiche e riabilitative per le quali aveva sostenuto un esborso di euro 586,00;
- aveva, poi, corrisposto alla la somma di euro 600,00 a titolo di Parte_2
compenso per l'attività di assistenza stragiudiziale;
- nella consulenza medico-legale di parte era stato accertato il nesso causale fra le lesioni e l'evento dannoso, il danno alla integrità psico-fisica era stato quantificato nella percentuale del 3% ed erano stati riconosciuti dodici giorni di invalidità temporanea assoluta, quaranta giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, venti giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e venti giorni di invalidità temporanea parziale al 25%;
- dal momento che la presenza del ghiaccio sulla scalinata aveva costituito un pericolo occulto, in quanto non visibile e non prevedibile, stante la scarsa visibilità dovuta alle avverse condizioni metereologiche, la responsabilità del fatto dannoso era imputabile alla ai sensi dell'articolo Controparte_1
3 2043 c.c. e/o dell'articolo 2051 c.c. per la omessa o inadeguata pulizia della gradinata;
- la richiesta di risarcimento del danno inviata alla Controparte_1
con lettera raccomandata ricevuta in data 10-12-2013 non aveva avuto alcun seguito.
Alla luce di tali premesse in fatto, chiedeva che, previo Controparte_2
accertamento della responsabilità esclusiva della Controparte_1
nella causazione del fatto dannoso, la stessa venisse condannata al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 4.990,00 o dell'importo minore risultante in corso di causa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione come per legge, nei limiti della competenza per valore del Giudice adito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23-6-2014 si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, allegando di non essere proprietaria della struttura, ma semplice concessionaria del Comune di Potenza e deducendo che l'evento dannoso si era verificato su aree condominiali;
sempre in via preliminare chiedeva che venisse integrato il contraddittorio nei confronti di
[...]
nel merito chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che Parte_1
in prossimità della rampa di scale esterna vi erano numerosi cartelli di “pericolo ghiaccio”, che la struttura era provvista di percorsi pedonali alternativi alla suddetta rampa, come una rampa di scale interna e tre ascensori, e che, comunque,
i suoi dipendenti avevano la mansione di ripulire i percorsi esterni durante le ore di lavoro nel periodo invernale;
pertanto, l'attrice, che viveva a Potenza, avrebbe potuto accorgersi della presenza del ghiaccio sui gradini ed usufruire di un percorso alternativo, sicchè l'evento dannoso doveva ritenersi riconducibile alla
4 condotta negligente della stessa danneggiata o comunque tale condotta doveva ritenersi concausa dell'evento di danno. Infine, la società convenuta contestava il quantum del danno richiesto, in quanto non provato ed esorbitante rispetto alla dinamica dei fatti.
Alla luce di tali premesse, la società convenuta chiedeva che la domanda risarcitoria proposta da nei suoi confronti venisse rigettata Controparte_2
oppure in via subordinata che, in caso di accoglimento della domanda,
[...]
venisse condannata a tenerla indenne dalle conseguenze Parte_1
pregiudizievoli del giudizio.
All'udienza di prima comparizione il Giudice di pace autorizzava la società convenuta a chiamare in causa e l'attrice a chiamare in Parte_1
causa il . Controparte_3
In seguito alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa, il non si costituiva in giudizio e, verificata la ritualità Controparte_3
della notifica, veniva dichiarato contumace.
In seguito alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo eseguita a mezzo del servizio postale in data 5-2-2015, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9-3-2015 si costituiva in giudizio
[...]
che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità e Parte_1
l'improcedibilità della domanda di garanzia per inesistenza della propria chiamata in giudizio per decadenza e per difetto di autorizzazione del Giudice e chiedeva di essere estromessa dal giudizio. Sempre in via preliminare eccepiva l'inoperatività della garanzia, non avendo l'assicurato né altri fatto denuncia o comunicazione del sinistro in violazione delle clausole contrattuali (articolo 7 delle condizioni di polizza) e degli articoli 1913 e 1917 c.c.
5 In seguito all'espletamento delle prove orali richieste dalle parti, veniva disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, le parti precisavano le conclusioni e con sentenza n. 768/2015 emessa in data 25-11-2015 il Giudice di pace di Potenza accoglieva parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Controparte_2
condannava la il e Controparte_1 Controparte_3
in solido fra loro al pagamento in favore dell'attrice della Parte_1
somma complessiva di euro 2.910,38, oltre agli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e condannava la società convenuta e i terzi chiamati in causa in solido fra loro al pagamento delle spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio e delle spese processuali da attribuire all'avv. LE RU per dichiarato anticipo.
Con atto di citazione notificato in data 13-5-2016 Parte_1
proponeva appello avverso tale sentenza sulla base dei seguenti motivi di impugnazione: a) inammissibilità della condanna diretta e solidale della compagnia assicuratrice, trattandosi di garanzia impropria rispetto alla quale la domanda attorea non si estende automaticamente al terzo chiamato in causa;
b) decadenza della dalla chiamata in garanzia Controparte_1
dell'assicuratore per non avere proceduto alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo nel termine assegnato dal Giudice di pace all'udienza di comparizione delle parti, ma soltanto nel corso del giudizio con atto di citazione notificato in data 10-2-2015, senza autorizzazione del Giudice e in difetto della formulazione di un'istanza di proroga del termine originariamente assegnato;
c) inoperatività della garanzia assicurativa per non avere l'assicurato denunciato il sinistro in violazione dell'articolo 7 delle condizioni di polizza e dell'articolo 1913 c.c., con conseguente perdita del diritto di manleva.
6 Alla luce di tali premesse, l'appellante chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata nulla o inesistente la sua chiamata in causa e la venisse dichiarata decaduta dalla facoltà di chiamarla Controparte_1
in causa, con conseguente estromissione dal giudizio;
nel merito chiedeva che la domanda proposta da e la domanda di manleva proposta da Controparte_2
nei suoi confronti venissero rigettate e che, di Controparte_1
conseguenza, venisse condannata alla restituzione in suo favore Controparte_2
della somma di euro 3.134,38 (euro 2910,38 + euro 224,00) che le era stata corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento o dell'incasso o dalla data della domanda, e l'avv. LE
RU venisse condannato, quale distrattario delle spese processuali, alla restituzione in suo favore dell'importo complessivo di euro 1.644,84 (al lordo della ritenuta d'acconto) pagato a tale titolo in esecuzione della sentenza impugnata o del diverso importo ritenuto di giustizia e/o congruo, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento o dell'incasso o dalla data della domanda, oppure in via subordinata che venisse condannata al Controparte_1
pagamento in suo favore dell'importo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado e, infine, che la società appellata venisse condannata al pagamento in suo favore delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19-11-2016 si costituiva in giudizio l'avv. LE RU, che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il giudizio di appello doveva necessariamente svolgersi fra gli stessi soggetti che avevano rivestito la qualità di parte nel giudizio di primo grado;
nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, assumendo che la società appellante aveva spontaneamente pagato le somme liquidate in favore della danneggiata in esecuzione della sentenza impugnata.
7 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23-5-2016 si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto dell'appello proposto da Controparte_2
e proponeva appello incidentale avverso la sentenza Parte_1
impugnata in via principale e, deducendo che il Giudice di pace aveva erroneamente applicato le Tabelle relative alle cd. micropermanenti previste dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 soltanto per l'ipotesi di danni provocati dalla circolazione di veicoli e natanti, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1 Controparte_1
e il o in via subordinata, in caso di
[...] Controparte_3
accoglimento dell'appello principale, soltanto questi ultimi venissero condannati in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito nella misura complessiva di euro 4.990,00 o nella diversa misura accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22-11-2016 si costituiva in giudizio la quale chiedeva che venisse Controparte_1
accertato che non aveva riportato un danno biologico ulteriore Controparte_2
rispetto a quello liquidato dal Giudice di pace nella sentenza impugnata e, quindi, chiedeva il rigetto dell'appello incidentale;
chiedeva, poi, che la domanda proposta da venisse rigettata e che la domanda proposta Parte_1
da venisse rigettata, perché infondata. Controparte_2
Il non si costituiva in giudizio neanche in seguito Controparte_3
alla notifica ad opera dell'appellante in via incidentale, della Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta contenente l'appello incidentale.
Disposta l'acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 Ottobre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la
8 causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per eventuali repliche.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato
[...]
, che, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non si è CP_3
costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito occorre verificare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla doglianza sollevata dalla parte interessata, l'ammissibilità dell'appello principale proposto da sotto il profilo del rispetto del termine per Parte_1
l'impugnazione e l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto da CP_2
e dalla
[...] Controparte_1
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
La sentenza impugnata non è stata notificata all'appellante principale e, quindi,
l'appello doveva essere proposto nel termine perentorio di sei mesi decorrente dalla sua pubblicazione, che è stata effettuata in data 25-11-2015.
9 L'atto di appello è stato notificato in data 13-5-2016 (si veda la relata di notifica apposta in calce alla copia notificata dell'atto di appello prodotta nel fascicolo di parte di e, quindi, nel rispetto del termine semestrale Parte_1
dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
All'ammissibilità dell'appello principale proposto tempestivamente da
[...]
consegue l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto Parte_1
tempestivamente da ma non anche l'ammissibilità dell'appello Controparte_2
incidentale proposto dalla avverso la stessa sentenza Controparte_1
nella parte in cui il Giudice di pace ha accolto la domanda risarcitoria proposta da nei suoi confronti, non avendo la società appellata in via Controparte_2
principale depositato la comparsa di costituzione e risposta nel rispetto del termine di cui all'articolo 166 c.p.c. richiamato dall'articolo 343 c.p.c.
Infatti, sebbene l'articolo 334 c.c. consenta alla parte contro la quale è proposta impugnazione principale tempestiva di proporre l'impugnazione incidentale anche quando è decorso il termine per l'impugnazione o ha fatto acquiescenza alla sentenza, l'articolo 343 c.p.c. prevede che l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza di comparizione fissata a norma dell'articolo 349 bis secondo comma c.p.c.
Nel caso che ci occupa l'udienza di comparizione delle parti indicata nell'atto di appello è stata differita al giorno 23-11-2016, sicchè, mentre l'appello incidentale proposto da con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_2
in data 23-5-2016 deve ritenersi tempestivo e ammissibile, l'appello incidentale proposto dalla con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 22-11-2016 e, quindi, senza il rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti previsto, a pena di
10 decadenza, dall'articolo 343 c.p.c. deve essere dichiarato inammissibile, essendo la società appellata decaduta dalla relativa facoltà.
Infine, sempre in via pregiudiziale rispetto all'esame del merito dell'appello principale deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata da e dall'avv. LE RU Controparte_2
sotto il profilo della intervenuta acquiescenza per avere la compagnia assicuratrice provveduto al pagamento in loro favore della somma dovuta in esecuzione della sentenza di primo grado.
Se è vero che ai sensi dell'articolo 329 c.p.c. preclude la proponibilità dell'appello l'acquiescenza alla sentenza, è anche vero che tale effetto preclusivo è riconducibile esclusivamente ad una accettazione espressa della statuizione ivi contenuta o ad atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione: dal momento che l'acquiescenza tacita può desumersi soltanto da fatti o atti univoci, giuridicamente incompatibili con la volontà di proporre l'impugnazione e significativi di una volontà abdicativa, appare condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale non può ravvisarsi acquiescenza tacita nè nel pagamento, anche senza riserve, ad opera della parte soccombente, della somma dovuta in virtù della sentenza, anche nel caso in cui sia stato eseguito in attuazione di una sentenza di primo grado non ancora esecutiva o senza la preventiva intimazione del precetto (si vedano in tal senso Corte di cassazione n.
14368 del 2014, Corte di cassazione n. 1242 del 2000 e Corte di cassazione n.
2618 del 1995) né nell'ottemperanza ad una pronuncia esecutiva (si vedano in tal senso proprio in tema di sgravio del ruolo Corte di cassazione n. 18976 del 2019 e
Corte di cassazione n. 6334 del 2016), dal momento che tale comportamento non appare univocamente significativo di una volontà abdicativa della parte soccombente, ma può essere motivato dalla volontà di evitare un aggravio di spese per il precetto e per eventuali atti esecutivi che la parte vittoriosa potrebbe
11 porre in essere. Per tale ragione non può ricondursi l'effetto preclusivo alla successiva impugnazione invocato dall'appellata e dall'avv. RU al comportamento tenuto dalla compagnia assicuratrice, che dopo la pronuncia della sentenza impugnata ha proceduto al pagamento in favore della parte vittoriosa della intera somma liquidata in suo favore dal Giudice di prime cure a titolo di risarcimento del danno e in favore del suo procuratore dichiaratosi anticipatario delle spese processuali.
Pertanto, deve essere riconosciuta la proponibilità dell'appello principale proposto da anche sotto il suddetto profilo. Parte_1
Prima di passare all'esame del merito dell'impugnazione principale proposta dalla compagnia assicuratrice e dell'impugnazione incidentale proposta da CP_2
occorre procedere alla individuazione del thema decidendum.
[...]
In conformità alla struttura dell'appello come mezzo di impugnazione con effetto devolutivo non automatico, ma limitato, nel senso che il giudizio sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio di primo grado può essere rinnovato nei limiti delle specifiche censure sollevate nell'atto di appello, principale o incidentale, e, quindi, dei motivi specifici ivi articolati e in attuazione del principio tantum devolutum quantum appellatum - il capo della sentenza impugnata relativo all'an debeatur in relazione al verificarsi del fatto dannoso, alla sua imputabilità alla responsabilità concorrente della e del Controparte_1 [...]
, all'esistenza del pregiudizio lamentato dalla danneggiata e alla CP_3
sua riconducibilità sul piano causale alla caduta oggetto del giudizio, deve essere ritenuto coperto dal giudicato interno e il thema decidendum deve essere circoscritto, da un lato, alla contestazione sollevata da in Parte_1
ordine alla decadenza della dalla facoltà di chiamarla Controparte_1
in causa, alla estensione automatica nei suoi confronti della domanda risarcitoria proposta dall'attrice in primo grado e alla operatività della copertura assicurativa
12 e, dall'altro, alla contestazione sollevata dall'appellante in via incidentale in ordine al quantum del risarcimento che il Giudice di prime cure le ha riconosciuto.
Tanto premesso, deve essere esaminata la fondatezza dei motivi dell'appello principale proposto da Parte_1
Nella sentenza impugnata il Giudice di pace, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da ha condannato la Controparte_2 [...]
e i terzi chiamati in causa e Controparte_1 Parte_1
in solido fra loro al pagamento in suo favore a titolo Controparte_3
di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale della somma complessiva di euro 2.910,38, oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo, sul presupposto che non avesse interesse Parte_1
a far valere la decadenza della società convenuta dalla facoltà di chiamarla in causa e che la danneggiata avesse fornito la prova del verificarsi del fatto dannoso e della riconducibilità ad esso sul piano causale del danno all'integrità psico-fisica subito, così come quantificato dal consulente tecnico nominato nel corso del giudizio.
Con il primo motivo di appello lamenta che il Giudice di Parte_1
prime cure avrebbe erroneamente ritenuto estesa nei suoi confronti la domanda risarcitoria proposta dall'attrice in primo grado nei confronti dell'assicurato, pronunciando la sua condanna in solido con la e con Controparte_1
il al risarcimento del danno subito dalla danneggiata, laddove, CP_3
venendo in rilievo una garanzia impropria, tale estensione non sarebbe stata consentita.
Con il secondo motivo di appello l'appellante principale deduce che il Giudice di pace avrebbe erroneamente escluso la decadenza della Controparte_1
dalla chiamata in causa, nonostante la stessa non avesse provveduto alla
[...]
notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo nel termine
13 assegnato e non avesse chiesto una proroga del suddetto termine, ritenuto erroneamente la carenza di interesse in capo al terzo chiamato in causa ad eccepire la decadenza.
Con il terzo motivo di impugnazione lamenta l'omesso Parte_1
rilievo ad opera del Giudice di prime cure della inoperatività della garanzia per non avere provveduto l'assicurato alla denuncia del sinistro, nonostante la relativa circostanza fosse pacifica fra le parti.
Nonostante la verifica della contestata estensione automatica della domanda al terzo chiamato in causa e della eccepita inoperatività della copertura assicurativa, oggetto del primo e del terzo motivo di appello, presuppongano sul piano logico la previa valutazione della ammissibilità della chiamata in causa del terzo, che è stata contestata con il secondo motivo di impugnazione sotto il profilo della decadenza del chiamante dalla relativa facoltà e della configurabilità in capo al terzo dell'interesse a sollevare la relativa eccezione, ritiene questo Giudice che, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, l'impugnazione principale proposta da debba essere accolta sulla base del Parte_1
riconoscimento della fondatezza del terzo motivo di appello.
L'applicazione del richiamato principio, non espressamente positivizzato, ma desunto in via ermeneutica dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, implica che la questione al vaglio del Giudice possa essere decisa anche rispondendo ad una domanda che, seppur logicamente subordinata, risulti assorbente e renda inutile la trattazione delle ulteriori questioni. La Corte di cassazione a Sezioni unite ha dato attuazione al suddetto principio, affermando che in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli articoli 24 e 111 della
Costituzione deve ritenersi consentito al Giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 9936 del 2014) e
14 precisando che il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 della
Costituzione, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più rapida soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre: pertanto, la giurisprudenza di legittimità riconosce natura sostitutiva della ragione più liquida all'ordinaria scala delle questioni, considerata anche la pregnanza costituzionale di tale strumento, idoneo ad accelerare la decisione e, dunque, a consentire il rispetto della ragionevole durata del processo.
ha tempestivamente eccepito nel corso del giudizio di Parte_1
primo grado l'inoperatività della garanzia assicurativa in virtù della quale la aveva proposto la domanda di manleva nei suoi Controparte_1
confronti, deducendo che l'assicurato non aveva proceduto alla denuncia del sinistro, in violazione dell'articolo 7 delle condizioni di polizza e della previsione dell'articolo 1913 c.c., se non con la notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 1913 c.c.
(avviso all'assicuratore in caso di sinistro), che impone all'assicurato di dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto nel termine di tre giorni dal quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza, salva l'ipotesi in cui l'assicuratore o l'agente siano intervenuti entro il suddetto termine alle operazioni di salvataggio o alla constatazione del sinistro.
15 Dal momento che la suddetta norma ha la finalità di consentire all'assicuratore di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che le eventuali prove possano disperdersi, l'articolo 1915 c.c. sanziona con la perdita del diritto all'indennizzo l'inadempimento doloso, ad opera dell'assicurato, dell'obbligo di denuncia del sinistro e con la riduzione della misura dell'indennità dovuta (in ragione del pregiudizio subito) nel caso in cui l'assicurato non ottemperi colposamente al suddetto obbligo.
Quanto all'inquadramento dell'inadempimento nella categoria dell'inottemperanza dolosa all'obbligo di denuncia, cui consegue la perdita del diritto all'indennizzo, appare condivisibile il prevalente orientamento giurisprudenziale che, in conformità alle regole di carattere generale sulla imputabilità sul piano soggettivo del fatto dannoso, ritiene che al fine di qualificare come dolosa l'inottemperanza dell'assicurato all'obbligo di avviso non sia necessario uno specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, ma sono sufficienti la consapevolezza in capo allo stesso assicurato dell'esistenza dell'obbligo e la volontà di non ottemperare (si vedano in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 14579 del 2007, Corte di cassazione n. 13355 del 2015,
Corte di cassazione n. 28652 del 2019 e Corte di cassazione n. 26294 del 2024).
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, a fronte della specifica contestazione sollevata dall'assicuratore nel corso del giudizio di primo grado in ordine alla mancata denuncia del sinistro, l'assicurato non ha provato e, in realtà, neanche allegato di avere proceduto, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla danneggiata (si veda la lettera raccomandata ricevuta in data 10-12-2013 prodotta al n. 2 nel fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado e depositato al n. 2 nel fascicolo di parte dell'appellata relativo al giudizio di appello), alla denuncia tempestiva del verificarsi del rischio assicurato, così come previsto dall'articolo 1913 c.c. e dalla clausola contrattuale di identico
16 contenuto inserita nell'articolo 7 delle condizioni generali della polizza richiamate nella polizza sottoscritta dalla in data 22-12-2008 (si Controparte_1
vedano la polizza e le condizioni generali depositate al n. 4 nel fascicolo di parte di relativo al giudizio di primo grado prodotto al n. 6 nel Parte_1
fascicolo di parte relativo al giudizio di appello), sicchè l'inottemperanza all'obbligo di avviso da parte dell'assicurato può ritenersi circostanza pacifica fra le parti.
Ne consegue che, riconosciuti l'inosservanza dell'obbligo di denuncia del sinistro ad opera della il carattere doloso nei suddetti termini Controparte_1
del mancato avviso e la conseguente perdita del diritto all'indennizzo, occorre concludere che erroneamente il Giudice di prime cure ha disatteso, peraltro senza alcuna motivazione, l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa sollevata da Parte_1
Pertanto, assorbiti gli ulteriori profili di doglianza sollevati dall'appellante principale, in accoglimento dell'impugnazione principale proposta da
[...]
e in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda di Parte_1
manleva proposta nei suoi confronti dalla deve Controparte_1
essere rigettata e la condanna in solido al risarcimento del danno subito dall'attrice in primo grado, oltre che al pagamento delle spese processuali e delle spese relative alla C.T.U. deve essere circoscritta alla società convenuta e al terzo chiamato in causa (rispetto ai quali per le suesposte Controparte_3
ragioni si è formato il giudicato interno).
Nell'atto di appello ha chiesto che in caso di Parte_1
accoglimento dell'impugnazione venisse condannata alla Controparte_2
restituzione in suo favore della somma di euro 3.134,38 (euro 2910,38 + euro
224,00) che le era stata corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, oltre
17 agli interessi legali dalla data del pagamento o dell'incasso o dalla data della domanda, e l'avv. LE RU venisse condannato, quale distrattario delle spese processuali, alla restituzione in suo favore dell'importo complessivo di euro
1.644,84 (al lordo della ritenuta d'acconto) pagato a tale titolo in esecuzione della sentenza impugnata o del diverso importo ritenuto di giustizia e/o congruo, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento o dell'incasso o dalla data della domanda.
Premesso che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva proposta dall'appellante per l'ipotesi di riforma della pronuncia impugnata appare ammissibile, in quanto non poteva essere formulata precedentemente (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 14253 del 2019 e Corte di cassazione n. 12387 del 2016), deve ritenersi che, dal momento che, in seguito all'accoglimento dell'appello principale e alla riforma della sentenza di primo grado, è venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale effettuata dalla compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza riformata in favore di e dell'avv. Controparte_2
LE RU, in qualità di distrattario, con conseguente necessità di restitutio in integrum, e che nel caso in cui venga riformata in appello la sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore distrattario ai sensi dell'articolo 93 c.p.c. il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a tale titolo dalla parte soccombente è soltanto il procuratore, quale parte del rapporto intercorrente fra colui che ha effettuato il pagamento risultato non dovuto e colui che lo ha ricevuto (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 13736 del 2004, Corte di cassazione n. 10827 del 2007 e Corte di cassazione n. 8215 del 2013), in accoglimento della domanda avanzata da
[...]
l'appellata e l'avv. LE RU devono Parte_1 Controparte_2
essere condannati alla restituzione in favore dell'appellante in via principale
18 rispettivamente della somma complessiva di euro 3.134,38 - di cui euro 2.910,38 quale importo liquidato nella pronuncia appellata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore dell'attrice in primo grado ed euro 224,00 quale somma pagata per la registrazione della pronuncia (si veda il modello F24 prodotto al n. 3 nel fascicolo di parte dell'appellante principale) - e dell'importo di euro 1.644,84 a titolo di spese processuali, che la compagnia assicuratrice ha dichiarato di avere corrisposto e che gli appellati non hanno contestato in modo specifico di avere incassato.
Sull'importo che dovrà corrispondere alla compagnia Controparte_2
assicuratrice a titolo di restituzione di quanto dalla stessa pagato in ottemperanza al comando giurisdizionale contenuto nella sentenza appellata non sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento, ma dalla data della domanda in difetto della prova della data dell'incasso, ad opera dell'attrice in primo grado, delle somme pagate dalla compagnia assicuratrice, posto che la relativa circostanza non risulta documentata (non essendo a tal fine sufficiente la nota a firma di datata 24-12-2015 allegata al n. 8 nel fascicolo Parte_1
di parte dell'appellata e al n. 5 nel fascicolo di parte dell'appellante principale) né allegata, sicchè alla mancata specifica contestazione ad opera della controparte non è attribuibile efficacia di relevatio ab onere probandi in favore dell'assicuratore.
Invece, sulla somma dovuta dall'avv. LE RU a titolo di restituzione di quanto incassato a titolo di compenso professionale sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento (31-12-2015), che è documentato dalla nota contabile prodotta in giudizio dall'appellante principale (si veda il documento prodotto al n. 5 nel fascicolo di parte di . Parte_1
Con l'appello incidentale censura la sentenza n. 768/2015 Controparte_2
emessa in data 25-11-2015 nella parte in cui il Giudice di pace di Potenza ha
19 proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale utilizzando quale parametro le Tabelle previste per le lesioni cd. micropermanenti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per la liquidazione del danno biologico provocato dalla circolazione dei veicoli e natanti in luogo delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Sebbene il Giudice di prime cure non abbia specificato nella pronuncia impugnata il criterio utilizzato per la liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale subito dall'attrice in primo grado, che ha quantificato nella misura complessiva di euro 2.324,38 (cui ha sommato l'importo di euro 586,00 riconosciuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute), si evince dagli importi separatamente liquidati a titolo di invalidità permanente e a titolo di invalidità temporanea - che coincidono con quelli riportati nelle Tabelle per la liquidazione del danno da micropermanenti di cui all'articolo
139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, come aggiornati, con decorrenza dal mese di Aprile 2015, con Decreto emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico in data 25-6-2015 - che effettivamente il Giudice di prime cure ha fatto ricorso alle suddette Tabelle per la quantificazione del danno alla salute riportato da in seguito alla caduta oggetto del giudizio. Controparte_2
Ritiene questo Giudice che, dal momento che nel caso che ci occupa il fatto dannoso da cui è derivato il danno all'integrità psico-fisica subito dalla danneggiata oggetto della liquidazione è costituito da una caduta provocata da un'anomalia della res in custodia, pur venendo in rilievo un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle micropermanenti (postumi pari o inferiori al 9%), il Giudice di prime cure non avrebbe potuto utilizzare come parametro di valutazione gli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005: infatti, il suddetto parametro è previsto specificamente soltanto per l'ipotesi in cui
20 il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore e, per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 7 comma 4 della legge n. 24 del 2017 ( - Per_1
) (“Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o Per_2
sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209”), per l'ipotesi di danni derivanti da responsabilità sanitaria né, stante il carattere eccezionale della relativa previsione, il suddetto parametro di liquidazione è applicabile in via analogica nel caso di danni non provocati da sinistri stradali o da responsabilità sanitaria (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 12408 del
2011, Corte di cassazione n. 13982 del 2015 e Corte di cassazione n. 4509 del
2022).
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della pronuncia impugnata, il danno all'integrità psico-fisica subito dall'attrice in primo grado in conseguenza della caduta per cui è causa deve essere liquidato in via equitativa sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno
2024 in adesione all'orientamento giurisprudenziale più recente che attribuisce efficacia para-normativa alle suddette Tabelle, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c., richiamato dall'articolo
2056 c.c., assicurando nel contempo uniformità di giudizio nella liquidazione di danni omogenei (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 8532 del
2020, Corte di cassazione n. 11754 del 2018, Corte di cassazione n. 27562 del
2017 e Corte di cassazione n. 12408 del 2011): il danno non patrimoniale deve essere liquidato - tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'evento dannoso (45 anni), della durata dell'inabilità, della natura e dell'entità delle lesioni - nella somma complessiva di euro 4.134,00, di cui euro 1.698,00 per invalidità permanente, ed euro 2.436,00 per invalidità temporanea, di cui euro
21 756,00 per inabilità temporanea parziale al 75% (euro 63,00 x 12 giorni), euro
840,00 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 42 x 20 giorni) ed euro
840,00 per inabilità temporanea parziale al 25% (euro 21,00 x 40 giorni), espungendo dall'indennità giornaliera prevista dalla Tabelle di Milano per l'inabilità temporanea, assoluta e parziale, pari ad euro 115,00 al giorno per l'inabilità temporanea assoluta, la percentuale relativa alla liquidazione del danno da sofferenza soggettiva (euro 31,00), che non è stato riconosciuto nella sentenza impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in parziale riforma della pronuncia Controparte_2
impugnata, il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'appellante in via incidentale deve essere liquidato nell'importo complessivo di euro 4.720,00, di cui euro 4.134,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 586,00 a titolo di danno patrimoniale, ferme restando le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che, in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226 del 2013), nei rapporti fra l'appellante principale e la Controparte_1
le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza integrato con il principio di causalità e, pertanto, devono essere
22 poste a carico della società appellata e devono essere attribuite all'avv. Giuseppe
Favale per dichiarato anticipo.
Nei rapporti fra l'appellante incidentale e Controparte_2 Parte_1
ricorre il presupposto della soccombenza reciproca per compensare
[...]
interamente fra le parti le spese del giudizio.
Infine, nei rapporti fra l'appellante incidentale da un lato, e la Controparte_2
e il , dall'altro, in Controparte_1 Controparte_3
attuazione del principio di soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c. le spese processuali relative al giudizio di appello devono essere poste a carico degli appellati in via incidentale in solido fra loro e devono essere attribuite all'avv.
LE RU per dichiarato anticipo.
Quanto ai parametri per la liquidazione, le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori medi (ad eccezione della fase di trattazione e istruttoria relativa al giudizio di appello in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte
23 di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si
è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n.
17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale …qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto
Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente
a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1 Controparte_1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge
24 n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
LI, pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 13-5-2016, da avverso Parte_1
la sentenza n. 768/2015 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 25-11-
2015, nonché sull'appello incidentale proposto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23-5-2016, da e sull'appello Controparte_2
incidentale proposto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data
22-11-2016, da ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_3
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
[...]
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di manleva proposta dalla CP_1 CP_1
nei confronti di e annulla la condanna in solido di
[...] Parte_1
al risarcimento del danno subito dall'attrice in primo Parte_1
grado e al pagamento delle spese processuali (comprese le spese relative alla
C.T.U.);
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma complessiva di euro 3.134,38, oltre agli interessi legali dal 13-
[...]
25 5-2016 fino al soddisfo;
- condanna l'avv. LE RU alla restituzione in favore di Parte_1
dell'importo di euro 1.644,84, oltre agli interessi legali dal 31-12-2015 fino
[...]
al soddisfo;
- accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in Controparte_2
parziale riforma della sentenza impugnata, liquida il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla stessa nella somma complessiva di euro 4.720,00;
- condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, che Parte_1
liquida in complessivi euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Giuseppe Favale per dichiarato anticipo;
- condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali relative al giudizio di appello, che Parte_1
liquida in complessivi euro 2.326,38, di cui euro 199,38 per esborsi ed euro
2.127,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Giuseppe Favale per dichiarato anticipo;
- condanna la e il al CP_1 CP_1 Controparte_3
pagamento in favore di delle spese relative al giudizio di Controparte_2
appello, che liquida nell'importo complessivo di euro 2.305,98, di cui euro 178,98 per esborsi ed euro 2.127,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. LE RU per dichiarato anticipo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 in relazione all'appello incidentale proposto dalla
Controparte_1
26 Potenza, 18-12-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella LI
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
LI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1752/2016 R.G., avente ad oggetto appello avverso sentenza emessa dal Giudice di pace e vertente
FRA
in persona del procuratore speciale, rappresentato e Parte_1
difeso dall'avv. Giuseppe Favale in virtù di mandato in calce alla copia notificata dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- APPELLANTE PRINCIPALE/APPELLATO -
E in persona del rappresentante legale, rappresentato e Controparte_1
difeso dall'avv. Velia Caprino in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- APPELLATO IN VIA PRINCIPALE/APPELLANTE INCIDENTALE -
E
rappresentata e difesa dall'avv. LE RU in virtù di Controparte_2
mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliata;
1 - APPELLATO IN VIA PRINCIPALE/APPELLANTE INCIDENTALE -
NONCHE'
Avv. LE RU, rappresentato e difeso dall'avv. Marco Borraccia in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio della stessa domiciliato;
- APPELLATO -
E
in persona dell'Amministratore in carica;
Controparte_3
- APPELLATO CONTUMACE -
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69 del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione notificato in data 22-4-2014 agiva in Controparte_2
giudizio davanti al Giudice di pace di Potenza nei confronti della Controparte_1
al fine di ottenere il risarcimento del danno patrimoniale e non
[...]
patrimoniale subito a causa della presenza di ghiaccio sulle scale situate all'interno dell'immobile di proprietà della società convenuta e dalla stessa gestito destinato ad uso autorimessa.
2 In particolare, l'attrice allegava a fondamento della domanda che:
- in data 28-11-2013, alle ore 8,10 circa, mentre percorreva la rampa di scale esterna della struttura adibita a sede del ”, di proprietà della CP_3
e dalla stessa gestita, era scivolata a causa del Controparte_1
ghiaccio presente sui gradini ed era caduta al suolo;
- in seguito alla caduta aveva riportato lesioni personali per le quali era stata accompagnata all'Ospedale San Carlo di Potenza, dove, all'esito degli accertamenti eseguiti, le erano state diagnosticate contusioni multiple con prognosi di dodici giorni;
- a causa del persistere della sintomatologia dolorosa si era sottoposta a visite mediche, accertamenti ecografici, terapie farmacologiche e riabilitative per le quali aveva sostenuto un esborso di euro 586,00;
- aveva, poi, corrisposto alla la somma di euro 600,00 a titolo di Parte_2
compenso per l'attività di assistenza stragiudiziale;
- nella consulenza medico-legale di parte era stato accertato il nesso causale fra le lesioni e l'evento dannoso, il danno alla integrità psico-fisica era stato quantificato nella percentuale del 3% ed erano stati riconosciuti dodici giorni di invalidità temporanea assoluta, quaranta giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, venti giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e venti giorni di invalidità temporanea parziale al 25%;
- dal momento che la presenza del ghiaccio sulla scalinata aveva costituito un pericolo occulto, in quanto non visibile e non prevedibile, stante la scarsa visibilità dovuta alle avverse condizioni metereologiche, la responsabilità del fatto dannoso era imputabile alla ai sensi dell'articolo Controparte_1
3 2043 c.c. e/o dell'articolo 2051 c.c. per la omessa o inadeguata pulizia della gradinata;
- la richiesta di risarcimento del danno inviata alla Controparte_1
con lettera raccomandata ricevuta in data 10-12-2013 non aveva avuto alcun seguito.
Alla luce di tali premesse in fatto, chiedeva che, previo Controparte_2
accertamento della responsabilità esclusiva della Controparte_1
nella causazione del fatto dannoso, la stessa venisse condannata al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di euro 4.990,00 o dell'importo minore risultante in corso di causa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione come per legge, nei limiti della competenza per valore del Giudice adito.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23-6-2014 si costituiva in giudizio la la quale preliminarmente eccepiva il Controparte_1
proprio difetto di legittimazione passiva, allegando di non essere proprietaria della struttura, ma semplice concessionaria del Comune di Potenza e deducendo che l'evento dannoso si era verificato su aree condominiali;
sempre in via preliminare chiedeva che venisse integrato il contraddittorio nei confronti di
[...]
nel merito chiedeva il rigetto della domanda, deducendo che Parte_1
in prossimità della rampa di scale esterna vi erano numerosi cartelli di “pericolo ghiaccio”, che la struttura era provvista di percorsi pedonali alternativi alla suddetta rampa, come una rampa di scale interna e tre ascensori, e che, comunque,
i suoi dipendenti avevano la mansione di ripulire i percorsi esterni durante le ore di lavoro nel periodo invernale;
pertanto, l'attrice, che viveva a Potenza, avrebbe potuto accorgersi della presenza del ghiaccio sui gradini ed usufruire di un percorso alternativo, sicchè l'evento dannoso doveva ritenersi riconducibile alla
4 condotta negligente della stessa danneggiata o comunque tale condotta doveva ritenersi concausa dell'evento di danno. Infine, la società convenuta contestava il quantum del danno richiesto, in quanto non provato ed esorbitante rispetto alla dinamica dei fatti.
Alla luce di tali premesse, la società convenuta chiedeva che la domanda risarcitoria proposta da nei suoi confronti venisse rigettata Controparte_2
oppure in via subordinata che, in caso di accoglimento della domanda,
[...]
venisse condannata a tenerla indenne dalle conseguenze Parte_1
pregiudizievoli del giudizio.
All'udienza di prima comparizione il Giudice di pace autorizzava la società convenuta a chiamare in causa e l'attrice a chiamare in Parte_1
causa il . Controparte_3
In seguito alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa, il non si costituiva in giudizio e, verificata la ritualità Controparte_3
della notifica, veniva dichiarato contumace.
In seguito alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo eseguita a mezzo del servizio postale in data 5-2-2015, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 9-3-2015 si costituiva in giudizio
[...]
che in via preliminare eccepiva l'inammissibilità e Parte_1
l'improcedibilità della domanda di garanzia per inesistenza della propria chiamata in giudizio per decadenza e per difetto di autorizzazione del Giudice e chiedeva di essere estromessa dal giudizio. Sempre in via preliminare eccepiva l'inoperatività della garanzia, non avendo l'assicurato né altri fatto denuncia o comunicazione del sinistro in violazione delle clausole contrattuali (articolo 7 delle condizioni di polizza) e degli articoli 1913 e 1917 c.c.
5 In seguito all'espletamento delle prove orali richieste dalle parti, veniva disposta ed espletata consulenza tecnica di ufficio.
All'esito del deposito dell'elaborato peritale, le parti precisavano le conclusioni e con sentenza n. 768/2015 emessa in data 25-11-2015 il Giudice di pace di Potenza accoglieva parzialmente la domanda proposta da e, per l'effetto, Controparte_2
condannava la il e Controparte_1 Controparte_3
in solido fra loro al pagamento in favore dell'attrice della Parte_1
somma complessiva di euro 2.910,38, oltre agli interessi legali dalla sentenza fino al soddisfo, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e condannava la società convenuta e i terzi chiamati in causa in solido fra loro al pagamento delle spese relative alla C.T.U. espletata nel corso del giudizio e delle spese processuali da attribuire all'avv. LE RU per dichiarato anticipo.
Con atto di citazione notificato in data 13-5-2016 Parte_1
proponeva appello avverso tale sentenza sulla base dei seguenti motivi di impugnazione: a) inammissibilità della condanna diretta e solidale della compagnia assicuratrice, trattandosi di garanzia impropria rispetto alla quale la domanda attorea non si estende automaticamente al terzo chiamato in causa;
b) decadenza della dalla chiamata in garanzia Controparte_1
dell'assicuratore per non avere proceduto alla notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo nel termine assegnato dal Giudice di pace all'udienza di comparizione delle parti, ma soltanto nel corso del giudizio con atto di citazione notificato in data 10-2-2015, senza autorizzazione del Giudice e in difetto della formulazione di un'istanza di proroga del termine originariamente assegnato;
c) inoperatività della garanzia assicurativa per non avere l'assicurato denunciato il sinistro in violazione dell'articolo 7 delle condizioni di polizza e dell'articolo 1913 c.c., con conseguente perdita del diritto di manleva.
6 Alla luce di tali premesse, l'appellante chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, venisse dichiarata nulla o inesistente la sua chiamata in causa e la venisse dichiarata decaduta dalla facoltà di chiamarla Controparte_1
in causa, con conseguente estromissione dal giudizio;
nel merito chiedeva che la domanda proposta da e la domanda di manleva proposta da Controparte_2
nei suoi confronti venissero rigettate e che, di Controparte_1
conseguenza, venisse condannata alla restituzione in suo favore Controparte_2
della somma di euro 3.134,38 (euro 2910,38 + euro 224,00) che le era stata corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento o dell'incasso o dalla data della domanda, e l'avv. LE
RU venisse condannato, quale distrattario delle spese processuali, alla restituzione in suo favore dell'importo complessivo di euro 1.644,84 (al lordo della ritenuta d'acconto) pagato a tale titolo in esecuzione della sentenza impugnata o del diverso importo ritenuto di giustizia e/o congruo, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento o dell'incasso o dalla data della domanda, oppure in via subordinata che venisse condannata al Controparte_1
pagamento in suo favore dell'importo pagato in esecuzione della sentenza di primo grado e, infine, che la società appellata venisse condannata al pagamento in suo favore delle spese relative al doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 19-11-2016 si costituiva in giudizio l'avv. LE RU, che in via preliminare eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che il giudizio di appello doveva necessariamente svolgersi fra gli stessi soggetti che avevano rivestito la qualità di parte nel giudizio di primo grado;
nel merito chiedeva il rigetto dell'appello, assumendo che la società appellante aveva spontaneamente pagato le somme liquidate in favore della danneggiata in esecuzione della sentenza impugnata.
7 Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23-5-2016 si costituiva in giudizio la quale chiedeva il rigetto dell'appello proposto da Controparte_2
e proponeva appello incidentale avverso la sentenza Parte_1
impugnata in via principale e, deducendo che il Giudice di pace aveva erroneamente applicato le Tabelle relative alle cd. micropermanenti previste dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 soltanto per l'ipotesi di danni provocati dalla circolazione di veicoli e natanti, chiedeva che, in parziale riforma della sentenza impugnata, Parte_1 Controparte_1
e il o in via subordinata, in caso di
[...] Controparte_3
accoglimento dell'appello principale, soltanto questi ultimi venissero condannati in solido fra loro al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito nella misura complessiva di euro 4.990,00 o nella diversa misura accertata in corso di causa, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 22-11-2016 si costituiva in giudizio la quale chiedeva che venisse Controparte_1
accertato che non aveva riportato un danno biologico ulteriore Controparte_2
rispetto a quello liquidato dal Giudice di pace nella sentenza impugnata e, quindi, chiedeva il rigetto dell'appello incidentale;
chiedeva, poi, che la domanda proposta da venisse rigettata e che la domanda proposta Parte_1
da venisse rigettata, perché infondata. Controparte_2
Il non si costituiva in giudizio neanche in seguito Controparte_3
alla notifica ad opera dell'appellante in via incidentale, della Controparte_2
comparsa di costituzione e risposta contenente l'appello incidentale.
Disposta l'acquisizione a cura della Cancelleria del fascicolo di ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'esito del deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza del 24 Ottobre 2025, fissata per la precisazione delle conclusioni, la
8 causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di venti giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per eventuali repliche.
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia dell'appellato
[...]
, che, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello, non si è CP_3
costituito in giudizio.
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito occorre verificare, trattandosi di questione rilevabile di ufficio indipendentemente dalla doglianza sollevata dalla parte interessata, l'ammissibilità dell'appello principale proposto da sotto il profilo del rispetto del termine per Parte_1
l'impugnazione e l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto da CP_2
e dalla
[...] Controparte_1
Il quadro normativo di riferimento è costituito dal combinato disposto dell'articolo 325 c.p.c., dell'articolo 326 c.p.c. e dell'articolo 327 c.p.c. - nella formulazione introdotta dall'articolo 46 comma 17 della legge n. 69 del 2009, applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato in primo grado dopo l'entrata in vigore della stessa legge, in virtù della disciplina transitoria dettata dall'articolo 58 della legge n. 69 del 2009 -, che prevedono che il termine perentorio per proporre l'appello è di trenta giorni e decorre dalla notifica della sentenza di primo grado, mentre nel caso in cui la sentenza non è stata notificata è di sei mesi (con la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale) e decorre dalla pubblicazione della sentenza.
La sentenza impugnata non è stata notificata all'appellante principale e, quindi,
l'appello doveva essere proposto nel termine perentorio di sei mesi decorrente dalla sua pubblicazione, che è stata effettuata in data 25-11-2015.
9 L'atto di appello è stato notificato in data 13-5-2016 (si veda la relata di notifica apposta in calce alla copia notificata dell'atto di appello prodotta nel fascicolo di parte di e, quindi, nel rispetto del termine semestrale Parte_1
dalla pubblicazione della sentenza impugnata.
All'ammissibilità dell'appello principale proposto tempestivamente da
[...]
consegue l'ammissibilità dell'appello incidentale proposto Parte_1
tempestivamente da ma non anche l'ammissibilità dell'appello Controparte_2
incidentale proposto dalla avverso la stessa sentenza Controparte_1
nella parte in cui il Giudice di pace ha accolto la domanda risarcitoria proposta da nei suoi confronti, non avendo la società appellata in via Controparte_2
principale depositato la comparsa di costituzione e risposta nel rispetto del termine di cui all'articolo 166 c.p.c. richiamato dall'articolo 343 c.p.c.
Infatti, sebbene l'articolo 334 c.c. consenta alla parte contro la quale è proposta impugnazione principale tempestiva di proporre l'impugnazione incidentale anche quando è decorso il termine per l'impugnazione o ha fatto acquiescenza alla sentenza, l'articolo 343 c.p.c. prevede che l'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza di comparizione fissata a norma dell'articolo 349 bis secondo comma c.p.c.
Nel caso che ci occupa l'udienza di comparizione delle parti indicata nell'atto di appello è stata differita al giorno 23-11-2016, sicchè, mentre l'appello incidentale proposto da con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_2
in data 23-5-2016 deve ritenersi tempestivo e ammissibile, l'appello incidentale proposto dalla con comparsa di costituzione e Controparte_1
risposta depositata in data 22-11-2016 e, quindi, senza il rispetto del termine di venti giorni prima dell'udienza di comparizione delle parti previsto, a pena di
10 decadenza, dall'articolo 343 c.p.c. deve essere dichiarato inammissibile, essendo la società appellata decaduta dalla relativa facoltà.
Infine, sempre in via pregiudiziale rispetto all'esame del merito dell'appello principale deve essere esaminata e disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione sollevata da e dall'avv. LE RU Controparte_2
sotto il profilo della intervenuta acquiescenza per avere la compagnia assicuratrice provveduto al pagamento in loro favore della somma dovuta in esecuzione della sentenza di primo grado.
Se è vero che ai sensi dell'articolo 329 c.p.c. preclude la proponibilità dell'appello l'acquiescenza alla sentenza, è anche vero che tale effetto preclusivo è riconducibile esclusivamente ad una accettazione espressa della statuizione ivi contenuta o ad atti incompatibili con la volontà di avvalersi dell'impugnazione: dal momento che l'acquiescenza tacita può desumersi soltanto da fatti o atti univoci, giuridicamente incompatibili con la volontà di proporre l'impugnazione e significativi di una volontà abdicativa, appare condivisibile il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale non può ravvisarsi acquiescenza tacita nè nel pagamento, anche senza riserve, ad opera della parte soccombente, della somma dovuta in virtù della sentenza, anche nel caso in cui sia stato eseguito in attuazione di una sentenza di primo grado non ancora esecutiva o senza la preventiva intimazione del precetto (si vedano in tal senso Corte di cassazione n.
14368 del 2014, Corte di cassazione n. 1242 del 2000 e Corte di cassazione n.
2618 del 1995) né nell'ottemperanza ad una pronuncia esecutiva (si vedano in tal senso proprio in tema di sgravio del ruolo Corte di cassazione n. 18976 del 2019 e
Corte di cassazione n. 6334 del 2016), dal momento che tale comportamento non appare univocamente significativo di una volontà abdicativa della parte soccombente, ma può essere motivato dalla volontà di evitare un aggravio di spese per il precetto e per eventuali atti esecutivi che la parte vittoriosa potrebbe
11 porre in essere. Per tale ragione non può ricondursi l'effetto preclusivo alla successiva impugnazione invocato dall'appellata e dall'avv. RU al comportamento tenuto dalla compagnia assicuratrice, che dopo la pronuncia della sentenza impugnata ha proceduto al pagamento in favore della parte vittoriosa della intera somma liquidata in suo favore dal Giudice di prime cure a titolo di risarcimento del danno e in favore del suo procuratore dichiaratosi anticipatario delle spese processuali.
Pertanto, deve essere riconosciuta la proponibilità dell'appello principale proposto da anche sotto il suddetto profilo. Parte_1
Prima di passare all'esame del merito dell'impugnazione principale proposta dalla compagnia assicuratrice e dell'impugnazione incidentale proposta da CP_2
occorre procedere alla individuazione del thema decidendum.
[...]
In conformità alla struttura dell'appello come mezzo di impugnazione con effetto devolutivo non automatico, ma limitato, nel senso che il giudizio sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio di primo grado può essere rinnovato nei limiti delle specifiche censure sollevate nell'atto di appello, principale o incidentale, e, quindi, dei motivi specifici ivi articolati e in attuazione del principio tantum devolutum quantum appellatum - il capo della sentenza impugnata relativo all'an debeatur in relazione al verificarsi del fatto dannoso, alla sua imputabilità alla responsabilità concorrente della e del Controparte_1 [...]
, all'esistenza del pregiudizio lamentato dalla danneggiata e alla CP_3
sua riconducibilità sul piano causale alla caduta oggetto del giudizio, deve essere ritenuto coperto dal giudicato interno e il thema decidendum deve essere circoscritto, da un lato, alla contestazione sollevata da in Parte_1
ordine alla decadenza della dalla facoltà di chiamarla Controparte_1
in causa, alla estensione automatica nei suoi confronti della domanda risarcitoria proposta dall'attrice in primo grado e alla operatività della copertura assicurativa
12 e, dall'altro, alla contestazione sollevata dall'appellante in via incidentale in ordine al quantum del risarcimento che il Giudice di prime cure le ha riconosciuto.
Tanto premesso, deve essere esaminata la fondatezza dei motivi dell'appello principale proposto da Parte_1
Nella sentenza impugnata il Giudice di pace, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da ha condannato la Controparte_2 [...]
e i terzi chiamati in causa e Controparte_1 Parte_1
in solido fra loro al pagamento in suo favore a titolo Controparte_3
di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale della somma complessiva di euro 2.910,38, oltre agli interessi legali dalla data della pronuncia fino al soddisfo, sul presupposto che non avesse interesse Parte_1
a far valere la decadenza della società convenuta dalla facoltà di chiamarla in causa e che la danneggiata avesse fornito la prova del verificarsi del fatto dannoso e della riconducibilità ad esso sul piano causale del danno all'integrità psico-fisica subito, così come quantificato dal consulente tecnico nominato nel corso del giudizio.
Con il primo motivo di appello lamenta che il Giudice di Parte_1
prime cure avrebbe erroneamente ritenuto estesa nei suoi confronti la domanda risarcitoria proposta dall'attrice in primo grado nei confronti dell'assicurato, pronunciando la sua condanna in solido con la e con Controparte_1
il al risarcimento del danno subito dalla danneggiata, laddove, CP_3
venendo in rilievo una garanzia impropria, tale estensione non sarebbe stata consentita.
Con il secondo motivo di appello l'appellante principale deduce che il Giudice di pace avrebbe erroneamente escluso la decadenza della Controparte_1
dalla chiamata in causa, nonostante la stessa non avesse provveduto alla
[...]
notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo nel termine
13 assegnato e non avesse chiesto una proroga del suddetto termine, ritenuto erroneamente la carenza di interesse in capo al terzo chiamato in causa ad eccepire la decadenza.
Con il terzo motivo di impugnazione lamenta l'omesso Parte_1
rilievo ad opera del Giudice di prime cure della inoperatività della garanzia per non avere provveduto l'assicurato alla denuncia del sinistro, nonostante la relativa circostanza fosse pacifica fra le parti.
Nonostante la verifica della contestata estensione automatica della domanda al terzo chiamato in causa e della eccepita inoperatività della copertura assicurativa, oggetto del primo e del terzo motivo di appello, presuppongano sul piano logico la previa valutazione della ammissibilità della chiamata in causa del terzo, che è stata contestata con il secondo motivo di impugnazione sotto il profilo della decadenza del chiamante dalla relativa facoltà e della configurabilità in capo al terzo dell'interesse a sollevare la relativa eccezione, ritiene questo Giudice che, facendo applicazione del principio della ragione più liquida, l'impugnazione principale proposta da debba essere accolta sulla base del Parte_1
riconoscimento della fondatezza del terzo motivo di appello.
L'applicazione del richiamato principio, non espressamente positivizzato, ma desunto in via ermeneutica dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, implica che la questione al vaglio del Giudice possa essere decisa anche rispondendo ad una domanda che, seppur logicamente subordinata, risulti assorbente e renda inutile la trattazione delle ulteriori questioni. La Corte di cassazione a Sezioni unite ha dato attuazione al suddetto principio, affermando che in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” desumibile dagli articoli 24 e 111 della
Costituzione deve ritenersi consentito al Giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale (Corte di cassazione Sezioni Unite n. 9936 del 2014) e
14 precisando che il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'articolo 276 c.p.c. in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111 della
Costituzione, con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più rapida soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre: pertanto, la giurisprudenza di legittimità riconosce natura sostitutiva della ragione più liquida all'ordinaria scala delle questioni, considerata anche la pregnanza costituzionale di tale strumento, idoneo ad accelerare la decisione e, dunque, a consentire il rispetto della ragionevole durata del processo.
ha tempestivamente eccepito nel corso del giudizio di Parte_1
primo grado l'inoperatività della garanzia assicurativa in virtù della quale la aveva proposto la domanda di manleva nei suoi Controparte_1
confronti, deducendo che l'assicurato non aveva proceduto alla denuncia del sinistro, in violazione dell'articolo 7 delle condizioni di polizza e della previsione dell'articolo 1913 c.c., se non con la notifica dell'atto di citazione per la chiamata in causa del terzo.
Il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nell'articolo 1913 c.c.
(avviso all'assicuratore in caso di sinistro), che impone all'assicurato di dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto nel termine di tre giorni dal quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuto conoscenza, salva l'ipotesi in cui l'assicuratore o l'agente siano intervenuti entro il suddetto termine alle operazioni di salvataggio o alla constatazione del sinistro.
15 Dal momento che la suddetta norma ha la finalità di consentire all'assicuratore di accertare tempestivamente le cause del sinistro e l'entità del danno prima che le eventuali prove possano disperdersi, l'articolo 1915 c.c. sanziona con la perdita del diritto all'indennizzo l'inadempimento doloso, ad opera dell'assicurato, dell'obbligo di denuncia del sinistro e con la riduzione della misura dell'indennità dovuta (in ragione del pregiudizio subito) nel caso in cui l'assicurato non ottemperi colposamente al suddetto obbligo.
Quanto all'inquadramento dell'inadempimento nella categoria dell'inottemperanza dolosa all'obbligo di denuncia, cui consegue la perdita del diritto all'indennizzo, appare condivisibile il prevalente orientamento giurisprudenziale che, in conformità alle regole di carattere generale sulla imputabilità sul piano soggettivo del fatto dannoso, ritiene che al fine di qualificare come dolosa l'inottemperanza dell'assicurato all'obbligo di avviso non sia necessario uno specifico e fraudolento intento di creare danno all'assicuratore, ma sono sufficienti la consapevolezza in capo allo stesso assicurato dell'esistenza dell'obbligo e la volontà di non ottemperare (si vedano in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 14579 del 2007, Corte di cassazione n. 13355 del 2015,
Corte di cassazione n. 28652 del 2019 e Corte di cassazione n. 26294 del 2024).
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, a fronte della specifica contestazione sollevata dall'assicuratore nel corso del giudizio di primo grado in ordine alla mancata denuncia del sinistro, l'assicurato non ha provato e, in realtà, neanche allegato di avere proceduto, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento del danno formulata dalla danneggiata (si veda la lettera raccomandata ricevuta in data 10-12-2013 prodotta al n. 2 nel fascicolo di parte attrice relativo al giudizio di primo grado e depositato al n. 2 nel fascicolo di parte dell'appellata relativo al giudizio di appello), alla denuncia tempestiva del verificarsi del rischio assicurato, così come previsto dall'articolo 1913 c.c. e dalla clausola contrattuale di identico
16 contenuto inserita nell'articolo 7 delle condizioni generali della polizza richiamate nella polizza sottoscritta dalla in data 22-12-2008 (si Controparte_1
vedano la polizza e le condizioni generali depositate al n. 4 nel fascicolo di parte di relativo al giudizio di primo grado prodotto al n. 6 nel Parte_1
fascicolo di parte relativo al giudizio di appello), sicchè l'inottemperanza all'obbligo di avviso da parte dell'assicurato può ritenersi circostanza pacifica fra le parti.
Ne consegue che, riconosciuti l'inosservanza dell'obbligo di denuncia del sinistro ad opera della il carattere doloso nei suddetti termini Controparte_1
del mancato avviso e la conseguente perdita del diritto all'indennizzo, occorre concludere che erroneamente il Giudice di prime cure ha disatteso, peraltro senza alcuna motivazione, l'eccezione di inoperatività della copertura assicurativa sollevata da Parte_1
Pertanto, assorbiti gli ulteriori profili di doglianza sollevati dall'appellante principale, in accoglimento dell'impugnazione principale proposta da
[...]
e in parziale riforma della sentenza impugnata, la domanda di Parte_1
manleva proposta nei suoi confronti dalla deve Controparte_1
essere rigettata e la condanna in solido al risarcimento del danno subito dall'attrice in primo grado, oltre che al pagamento delle spese processuali e delle spese relative alla C.T.U. deve essere circoscritta alla società convenuta e al terzo chiamato in causa (rispetto ai quali per le suesposte Controparte_3
ragioni si è formato il giudicato interno).
Nell'atto di appello ha chiesto che in caso di Parte_1
accoglimento dell'impugnazione venisse condannata alla Controparte_2
restituzione in suo favore della somma di euro 3.134,38 (euro 2910,38 + euro
224,00) che le era stata corrisposta in esecuzione della sentenza impugnata, oltre
17 agli interessi legali dalla data del pagamento o dell'incasso o dalla data della domanda, e l'avv. LE RU venisse condannato, quale distrattario delle spese processuali, alla restituzione in suo favore dell'importo complessivo di euro
1.644,84 (al lordo della ritenuta d'acconto) pagato a tale titolo in esecuzione della sentenza impugnata o del diverso importo ritenuto di giustizia e/o congruo, oltre agli interessi legali dalla data del pagamento o dell'incasso o dalla data della domanda.
Premesso che la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva proposta dall'appellante per l'ipotesi di riforma della pronuncia impugnata appare ammissibile, in quanto non poteva essere formulata precedentemente (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 14253 del 2019 e Corte di cassazione n. 12387 del 2016), deve ritenersi che, dal momento che, in seguito all'accoglimento dell'appello principale e alla riforma della sentenza di primo grado, è venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale effettuata dalla compagnia assicuratrice in esecuzione della sentenza riformata in favore di e dell'avv. Controparte_2
LE RU, in qualità di distrattario, con conseguente necessità di restitutio in integrum, e che nel caso in cui venga riformata in appello la sentenza di condanna al pagamento delle spese processuali in favore del procuratore distrattario ai sensi dell'articolo 93 c.p.c. il soggetto tenuto alla restituzione delle somme pagate a tale titolo dalla parte soccombente è soltanto il procuratore, quale parte del rapporto intercorrente fra colui che ha effettuato il pagamento risultato non dovuto e colui che lo ha ricevuto (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 13736 del 2004, Corte di cassazione n. 10827 del 2007 e Corte di cassazione n. 8215 del 2013), in accoglimento della domanda avanzata da
[...]
l'appellata e l'avv. LE RU devono Parte_1 Controparte_2
essere condannati alla restituzione in favore dell'appellante in via principale
18 rispettivamente della somma complessiva di euro 3.134,38 - di cui euro 2.910,38 quale importo liquidato nella pronuncia appellata a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore dell'attrice in primo grado ed euro 224,00 quale somma pagata per la registrazione della pronuncia (si veda il modello F24 prodotto al n. 3 nel fascicolo di parte dell'appellante principale) - e dell'importo di euro 1.644,84 a titolo di spese processuali, che la compagnia assicuratrice ha dichiarato di avere corrisposto e che gli appellati non hanno contestato in modo specifico di avere incassato.
Sull'importo che dovrà corrispondere alla compagnia Controparte_2
assicuratrice a titolo di restituzione di quanto dalla stessa pagato in ottemperanza al comando giurisdizionale contenuto nella sentenza appellata non sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento, ma dalla data della domanda in difetto della prova della data dell'incasso, ad opera dell'attrice in primo grado, delle somme pagate dalla compagnia assicuratrice, posto che la relativa circostanza non risulta documentata (non essendo a tal fine sufficiente la nota a firma di datata 24-12-2015 allegata al n. 8 nel fascicolo Parte_1
di parte dell'appellata e al n. 5 nel fascicolo di parte dell'appellante principale) né allegata, sicchè alla mancata specifica contestazione ad opera della controparte non è attribuibile efficacia di relevatio ab onere probandi in favore dell'assicuratore.
Invece, sulla somma dovuta dall'avv. LE RU a titolo di restituzione di quanto incassato a titolo di compenso professionale sono dovuti gli interessi al tasso legale dalla data del pagamento (31-12-2015), che è documentato dalla nota contabile prodotta in giudizio dall'appellante principale (si veda il documento prodotto al n. 5 nel fascicolo di parte di . Parte_1
Con l'appello incidentale censura la sentenza n. 768/2015 Controparte_2
emessa in data 25-11-2015 nella parte in cui il Giudice di pace di Potenza ha
19 proceduto alla liquidazione del danno non patrimoniale utilizzando quale parametro le Tabelle previste per le lesioni cd. micropermanenti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005 per la liquidazione del danno biologico provocato dalla circolazione dei veicoli e natanti in luogo delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano.
Sebbene il Giudice di prime cure non abbia specificato nella pronuncia impugnata il criterio utilizzato per la liquidazione in via equitativa del danno non patrimoniale subito dall'attrice in primo grado, che ha quantificato nella misura complessiva di euro 2.324,38 (cui ha sommato l'importo di euro 586,00 riconosciuto a titolo di risarcimento del danno patrimoniale per le spese mediche sostenute), si evince dagli importi separatamente liquidati a titolo di invalidità permanente e a titolo di invalidità temporanea - che coincidono con quelli riportati nelle Tabelle per la liquidazione del danno da micropermanenti di cui all'articolo
139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005, come aggiornati, con decorrenza dal mese di Aprile 2015, con Decreto emesso dal Ministero dello Sviluppo
Economico in data 25-6-2015 - che effettivamente il Giudice di prime cure ha fatto ricorso alle suddette Tabelle per la quantificazione del danno alla salute riportato da in seguito alla caduta oggetto del giudizio. Controparte_2
Ritiene questo Giudice che, dal momento che nel caso che ci occupa il fatto dannoso da cui è derivato il danno all'integrità psico-fisica subito dalla danneggiata oggetto della liquidazione è costituito da una caduta provocata da un'anomalia della res in custodia, pur venendo in rilievo un danno alla salute con postumi permanenti inquadrabili nella categoria delle micropermanenti (postumi pari o inferiori al 9%), il Giudice di prime cure non avrebbe potuto utilizzare come parametro di valutazione gli specifici criteri di liquidazione del danno da micropermanenti previsti dall'articolo 139 del Decreto legislativo n. 209 del 2005: infatti, il suddetto parametro è previsto specificamente soltanto per l'ipotesi in cui
20 il danno sia derivato dalla circolazione dei veicoli a motore e, per effetto del richiamo contenuto nell'articolo 7 comma 4 della legge n. 24 del 2017 ( - Per_1
) (“Il danno conseguente all'attività della struttura sanitaria o Per_2
sociosanitaria, pubblica o privata, e dell'esercente la professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209”), per l'ipotesi di danni derivanti da responsabilità sanitaria né, stante il carattere eccezionale della relativa previsione, il suddetto parametro di liquidazione è applicabile in via analogica nel caso di danni non provocati da sinistri stradali o da responsabilità sanitaria (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 12408 del
2011, Corte di cassazione n. 13982 del 2015 e Corte di cassazione n. 4509 del
2022).
Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della pronuncia impugnata, il danno all'integrità psico-fisica subito dall'attrice in primo grado in conseguenza della caduta per cui è causa deve essere liquidato in via equitativa sulla base delle Tabelle elaborate dal Tribunale di Milano per l'anno
2024 in adesione all'orientamento giurisprudenziale più recente che attribuisce efficacia para-normativa alle suddette Tabelle, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c., richiamato dall'articolo
2056 c.c., assicurando nel contempo uniformità di giudizio nella liquidazione di danni omogenei (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 8532 del
2020, Corte di cassazione n. 11754 del 2018, Corte di cassazione n. 27562 del
2017 e Corte di cassazione n. 12408 del 2011): il danno non patrimoniale deve essere liquidato - tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca dell'evento dannoso (45 anni), della durata dell'inabilità, della natura e dell'entità delle lesioni - nella somma complessiva di euro 4.134,00, di cui euro 1.698,00 per invalidità permanente, ed euro 2.436,00 per invalidità temporanea, di cui euro
21 756,00 per inabilità temporanea parziale al 75% (euro 63,00 x 12 giorni), euro
840,00 per inabilità temporanea parziale al 50% (euro 42 x 20 giorni) ed euro
840,00 per inabilità temporanea parziale al 25% (euro 21,00 x 40 giorni), espungendo dall'indennità giornaliera prevista dalla Tabelle di Milano per l'inabilità temporanea, assoluta e parziale, pari ad euro 115,00 al giorno per l'inabilità temporanea assoluta, la percentuale relativa alla liquidazione del danno da sofferenza soggettiva (euro 31,00), che non è stato riconosciuto nella sentenza impugnata.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da e in parziale riforma della pronuncia Controparte_2
impugnata, il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dall'appellante in via incidentale deve essere liquidato nell'importo complessivo di euro 4.720,00, di cui euro 4.134,00 a titolo di danno non patrimoniale ed euro 586,00 a titolo di danno patrimoniale, ferme restando le ulteriori statuizioni contenute nella sentenza impugnata.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, premesso che, in caso di riforma, totale o parziale, della pronuncia impugnata, il Giudice è tenuto a provvedere, anche di ufficio, ad una nuova regolamentazione delle spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, posto che ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. la riforma della sentenza determina la caducazione del capo della stessa che ha statuito sulle spese, e deve ripartire il relativo onere tenendo conto dell'esito complessivo della lite (si veda Corte di cassazione n. 27606 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 1775 del 2017 e Corte di cassazione n. 23226 del 2013), nei rapporti fra l'appellante principale e la Controparte_1
le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio seguono il principio della soccombenza integrato con il principio di causalità e, pertanto, devono essere
22 poste a carico della società appellata e devono essere attribuite all'avv. Giuseppe
Favale per dichiarato anticipo.
Nei rapporti fra l'appellante incidentale e Controparte_2 Parte_1
ricorre il presupposto della soccombenza reciproca per compensare
[...]
interamente fra le parti le spese del giudizio.
Infine, nei rapporti fra l'appellante incidentale da un lato, e la Controparte_2
e il , dall'altro, in Controparte_1 Controparte_3
attuazione del principio di soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c. le spese processuali relative al giudizio di appello devono essere poste a carico degli appellati in via incidentale in solido fra loro e devono essere attribuite all'avv.
LE RU per dichiarato anticipo.
Quanto ai parametri per la liquidazione, le spese relative ad entrambi i gradi di giudizio devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo conto dell'attività effettivamente svolta, applicando i valori medi (ad eccezione della fase di trattazione e istruttoria relativa al giudizio di appello in considerazione del mancato espletamento di attività istruttoria) e utilizzando lo scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014), pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022, dal momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte
23 di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012, per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n. 147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è svolta in parte in epoca precedente e, per quanto riguarda il giudizio di primo grado, che si
è svolto prima dell'entrata in vigore del suddetto Decreto ministeriale, appare condivisibile - in quanto conforme non soltanto alla ratio della disciplina regolamentare individuata dalla Corte di cassazione Sezioni unite nella sentenza n.
17405 del 2012, ma anche alla struttura unitaria del compenso professionale ivi descritto - l'orientamento giurisprudenziale secondo il quale …qualora il giudizio di primo grado si sia concluso con sentenza prima dell'entrata in vigore di detto
Decreto ministeriale, non operano i nuovi parametri di liquidazione, dovendo le prestazioni professionali ritenersi esaurite con la sentenza, sia pure limitatamente
a quel grado;
nondimeno, in caso di riforma della decisione, il Giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'articolo 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza di appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di “compenso” evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (Corte di cassazione n. 31884 del 2018 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 19181 del 2018).
Alla dichiarazione di inammissibilità dell'appello incidentale proposto dalla consegue la pronuncia di cui all'articolo 13 comma 1 Controparte_1
quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (introdotto dall'articolo 1 comma 17 della legge
24 n. 228 del 2012) - applicabile ratione temporis al presente giudizio, in quanto instaurato dopo la data della sua efficacia (31-1-2013) -, che prevede che nel caso di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento ad opera della parte che l'ha proposta di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
LI, pronunciando definitivamente sull'appello principale proposto, con atto di citazione notificato in data 13-5-2016, da avverso Parte_1
la sentenza n. 768/2015 emessa dal Giudice di pace di Potenza in data 25-11-
2015, nonché sull'appello incidentale proposto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23-5-2016, da e sull'appello Controparte_2
incidentale proposto, nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data
22-11-2016, da ogni contraria istanza, eccezione e Controparte_1
deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la contumacia dell'appellato ; Controparte_3
- dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto da Controparte_1
[...]
- accoglie l'appello principale e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di manleva proposta dalla CP_1 CP_1
nei confronti di e annulla la condanna in solido di
[...] Parte_1
al risarcimento del danno subito dall'attrice in primo Parte_1
grado e al pagamento delle spese processuali (comprese le spese relative alla
C.T.U.);
- condanna alla restituzione in favore di Controparte_2 Parte_1
della somma complessiva di euro 3.134,38, oltre agli interessi legali dal 13-
[...]
25 5-2016 fino al soddisfo;
- condanna l'avv. LE RU alla restituzione in favore di Parte_1
dell'importo di euro 1.644,84, oltre agli interessi legali dal 31-12-2015 fino
[...]
al soddisfo;
- accoglie l'appello incidentale proposto da e, per l'effetto, in Controparte_2
parziale riforma della sentenza impugnata, liquida il danno patrimoniale e non patrimoniale subito dalla stessa nella somma complessiva di euro 4.720,00;
- condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali relative al giudizio di primo grado, che Parte_1
liquida in complessivi euro 1.265,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Giuseppe Favale per dichiarato anticipo;
- condanna la al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
delle spese processuali relative al giudizio di appello, che Parte_1
liquida in complessivi euro 2.326,38, di cui euro 199,38 per esborsi ed euro
2.127,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. Giuseppe Favale per dichiarato anticipo;
- condanna la e il al CP_1 CP_1 Controparte_3
pagamento in favore di delle spese relative al giudizio di Controparte_2
appello, che liquida nell'importo complessivo di euro 2.305,98, di cui euro 178,98 per esborsi ed euro 2.127,00, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge, da attribuire all'avv. LE RU per dichiarato anticipo;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002 in relazione all'appello incidentale proposto dalla
Controparte_1
26 Potenza, 18-12-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella LI
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