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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 30/11/2025, n. 1828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1828 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
RG 2224/2019
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del giudice unico Dott. IB AZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2224 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 04 novembre 2025 a seguito di note scritte depositate dalle parti e vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 nella qualità di Amministratore di Sostegno della sig.ra
[...]
(C.F. , elettivamente domiciliati in Pt_2 C.F._2
Reggio Calabria via Giuseppe De Nava n. 102, presso lo studio professionale dell'avv. Antonio Panella, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
-attore-
CONTRO
Controparte_1
oggi “
[...] [...]
, Controparte_2
(cf.p.iva. ) in persona legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Anna e dall'avv. Aldo Labate, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo, sito in Reggio Calabria, Via Prolungamento Aschenez, 64 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
1 -convenuto -
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da conclusioni riportate nelle note scritte autorizzate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art 702 bis cpc, depositato il 26.06.2019 e ritualmente notificato, il sig. , n.q. di Parte_1 amministratore di sostegno della sig.ra , evocava in lite Parte_2
l' , Controparte_1 oggi “ Controparte_2 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 278 c.p.c, condannare il convenuto
(già Controparte_2 [...]
), in persona del rappresentante Controparte_3 legale pro-tempore, al pagamento di una somma provvisionale di € 475.283,00 (quattrocentosettantacinquemiladuecentoottantatre/00, euro) determinata in ragione del 30% del totale del danno biologico, morale, esistenziale per come determinato nel suo ammontare, oltre interessi legali dal dovuto al saldo o di una diversa somma maggiore o inferiore ritenuta di giustizia del residuo risarcimento del danno presuntivamente dovuto, da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti dalla sig.ra , per i fatti per come indicati in Pt_2 premessa. - Nel merito accertare e dichiarare la responsabilità del
(già Controparte_2 [...]
, in persona del rappresentante legale p.t., nella Controparte_3 causazione delle gravi patologie riportate dall'attrice indicate in premessa e per l'effetto. - Condannare la convenuta medesima, a pagare, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali la somma di € 1.489.184,00 comprensivi di Danno Biologico, Inabilita Temporanea Totale Assoluta, Danno Morale e Danno Esistenziale;
per danni patrimoniali la somma di € 333.000,00 (trecentotrentatremila/00, euro) comprensiva di spese mediche presenti e future, spese C.T.U., oltre danno da lucro cessante per mancato godimento delle somme da determinarsi in via equitativa, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30.09.2010 sino all'effettivo soddisfo. - con il favore di spese competenze e onorari del procedimento per Consulenza Tecnica Preventiva, n. 699/2018 R.G. AC – Tribunale Civile di Reggio Calabria (non liquidate) e del presente giudizio, come per legge”.
2 A sostegno della propria domanda risarcitoria deduceva che:
- -in data 30.09.2010, alle ore 16:30 circa, la moglie Parte_2 avvertiva un malore caratterizzato da capogiri, cefalea violenta, disfagia e vomito, che imponeva l'intervento del 118;
- trasportata, dal servizio SUEM, in PS, vi giungeva alle ore 17.25, ove le veniva assegnato un codice “Verde”, ritenendo, i medici del PS, che la situazione non fosse grave;
- eseguito un primo esame radiografico del torace alle ore 18:22, un prelievo sanguigno alle ore 18:40, il personale sanitario visitava la paziente soltanto tre ore dopo il suo arrivo, alle ore 20:32;
- -nonostante tutti gli accertamenti effettuati, solo dopo ben 9 ore dall'ingresso in Pronto Soccorso, alle ore 2:11 la stessa veniva trasferita presso il reparto di neurologia con diagnosi: “ictus cardioembolico”;
- -in data 01.10.10, eseguito Eco T.V, veniva evidenziato “utero aumentato di volume, disomogeneo, endometrio iperecogeno, annessi di volume aumentato, soprattutto a destra” e la TC che evidenziava: “ischemia in sede cerebellare e cortico sottocorticale fronto- temporale sx”;
- la già diagnosticata ed evidenziata ischemia del tronco encefalico era stata poi complicata dall'insorgenza di “embolia polmonare ai vasi periferici e trombosi venosa profonda a sinistra”
- in data 4.10.10 veniva richiesta ulteriore consulenza rianimatoria e, in data 6.10.10, si valutava l'inserimento del filtro cavale;
- -stante il peggioramento delle funzioni renali, giusta visita nefrologica dell'08.10.10, la moglie veniva trasferita in rianimazione, ove veniva sottoposta a tracheostomia percutanea e a gastrostomia per difficoltà nella deglutizione;
- il 4.11.10 veniva effettuato intervento chirurgico per carcinoma ovarico, in seguito a valutazione clinica, poi confermata dall'esame istologico, di : “duplice localizzazione di adenocarcinoma endometrioide moderatamente differenziato, infiltrazione del miometrio per circa la metà , miometrio con focolai di endometriosi, estesa infiltrazione del parenchima dell'ovaio, capsula infiltrata per 2 cm, verrà eseguita laparoisterectomia totale con annessiectomia bilaterale, linfoadenectomia pelvica, appendicectomia ed omentectomia”, in seguito al quale la moglie manifestava un progressivo miglioramento clinico con il riacquisto del respiro spontaneo e la stabilizzazione dei parametri respiratori;
3 - -traferita alla Fondazione Santa Lucia di per la riabilitazione CP_4 il 16.12.2010 sino al 9.05.2011, veniva dimessa con diagnosi di:
“esiti di ischemia cerebrale con stato di coma e insufficienza respiratoria da emboli a partenza celiaca in paziente con carcinoma uterino trattato chirurgicamente: portatrice di filtro cavale”;
- successivamente, veniva sottoposta, in data 5.11.11, ad intervento chirurgico, presso U.O. toracica CP_5 dell' , di broncoscopia rigida, dilatazione Controparte_6 laser e meccanica rimozione della cannula tracheale;
- negli anni successivi, la moglie era stata più volte ricoverata e sottoposta a visite specialistiche, esami vari, riabilitazione neuromotoria con sedute di fisiokinesiterapia, logopedia e trattamenti con tossina botulinica per prevenire fenomeni di spasticità;
- -sottoposta a visita medico legale, in data 15.11.2017, il dott.
evidenziava il nesso di causalità e la compatibilità delle Per_1 patologie come diretta conseguenza delle gravi omissioni, errori diagnostici del personale della struttura ospedaliera;
in particolare il dott. accertava in capo alla : “emiplegia Per_1 Pt_2 sx. afasia motoria. Sindrome fronto-temporale da esisti di ischemia cerebrale. Disturbo dell'adattamento dell'umore depresso. Isteroannessiectomia bilaterale. Non suscettibile di miglioramento alcuno”, valutati in misura del 100% danno biologico oltre I.T.T. assoluta, oltre danno morale ed esistenziale.
- -in data 26.06.2017 veniva diffidata l'allora
[...]
al pagamento dei danni patiti dalla Controparte_7 signora a causa dell'imperizia, negligenza, imprudenza e colpa grave dei sanitari del nosocomio reggino e successivamente veniva inviata lettera di diffida alla compagnia assicuratrice
[...]
, la quale tuttavia non aveva mai Controparte_8 provveduto al risarcimento;
- instaurato il giudizio di ATP nei confronti della struttura Ospedaliera e della compagnia di assicurazione della stessa, iscritta con il n. di RG 699/18, con CT medico- legale veniva accertata la piena responsabilità della struttura sanitaria per le gravi lesioni riportate dalla . Pt_2
In punto di diritto deduceva la piena responsabilità dei medici della struttura sanitaria per tutta una serie di errori, omissioni, ritardi diagnostici, errati trattamenti, commessi per imprudenza, imperizia, negligenza, colpa grave.
4 In particolare, rilevava che i sanitari del nosocomio reggino avevano errato l'inquadramento della patologia, assegnandole il codice sbagliato, e di conseguenza avevano errato anche il protocollo da utilizzare, avevano eseguito una serie di esami superflui omettendo l'unico esame, RMN, che avrebbe loro consentito di inquadrare la patologia in atto e predisporre l'immediato trasferimento della paziente presso una struttura sanitaria dotata di Stroke Unit., ove sarebbe stata adottata la terapia anticoagulante adeguata. Eccepiva, quindi, la piena responsabilità in capo alla struttura sanitaria che doveva rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, ex art 1228 cc..
Deduceva, in relazione alle voci di danno e alla quantificazione delle stesse, che la dovrà essere risarcita tanto per i danni non Pt_2 patrimoniali che per i danni patrimoniali patiti a causa della mal practice medica che ha compromesso la sua vita, limitandola, posto che la stessa non poteva più compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, e aveva necessità di assistenza terapeutica e farmacologica continua.
In particolare, chiedeva che venisse riconosciuto il danno biologico, quantificato in € 842.626,00, per la lesione all'integrità psicofisica nella misura del 75%, tenuto conto dell'età della al momento Pt_2 dell'ingresso nel nosocomio reggino, e un risarcimento per l'accertato periodo di invalidità temporanea assoluta – giorni 432- quantificato in
€ 63.504,00 con adeguata personalizzazione del 25% di 21.168,00 per un totale di € 84.672,00.
A tali voci di danno dovevano essere aggiunti: il danno morale, quantificato in € 309.099,00, e il danno esistenziale, quantificato in € 252.787,00, nonché a titolo di danno patrimoniale, da lucro cessante, dovevano essere riconosciute tutte le spese mediche affrontate per gli interventi chirurgici e la terapia riabilitativa svolta, quantificato in
€1.857,72, siccome documentate, e le spese che dovranno essere sostenute in futuro quantificate nella ulteriore somma di € 333.000,00.
Formulava da ultimo istanza di provvisionale ex art 278 c.p.c., stante lo stato di bisogno della moglie, costretta a sostenere ingenti spese per le cure mediche cui deve necessariamente sottoporsi, per come documentato in atti.
2.- Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'
[...]
, oggi Controparte_1
“ , che, Controparte_2 resistendo alla domanda avversa, considerata infondata in fatto ed in diritto, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc e chiedeva il mutamento del rito, rilevando 5 l'incompatibilità tra il rito prescelto dal ricorrente e l'istruzione probatoria necessaria per la causa. Sempre in via preliminare, evidenziava l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio redatta nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione, rubricato al n. 699/18, e ne chiedeva la rinnovazione. Chiedeva il rigetto della richiesta di provvisionale avanzata in via preliminare dai ricorrenti difettandone i requisiti essenziali per poter essere concessa.
Escludeva, nel merito, qualsiasi tipo di responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta. Più specificamente, evidenziava che dalla documentazione allegata emergeva per tabulas che l'esordio della sintomatologia neurologica fosse avvenuto intorno alle 11:00 del 30 settembre 2010, mentre la paziente giungeva in PS alle ore 17:25, evidenziando che il dato temporale in questione era di assoluta rilevanza, poiché l'orario in cui era giunta la paziente rendeva impossibile l'esecuzione sulla stessa della terapia trombolitica o una trombectomia meccanica, in considerazione delle linee guida “SPREAD 2010” di tempo massimo per l'esecuzione, che era di 4 ore per l'esecuzione di terapia trombolitica e di 5 ore per la trombectomia meccanica dall'insorgere della sintomatologia.
Rappresentava che, di fatto, la somministrazione di eparina frazionata per via sottocutanea, aveva consentito la sopravvivenza della paziente alle migliori condizioni possibili, e che, dunque, il comportamento dei medici dell'azienda sanitaria, che la ebbero in cura, era scevro da qualsivoglia responsabilità.
Evidenziava la mancanza del nesso di causalità tra il danno lamentato dal ricorrente e l'attività posta in essere dai professionisti, posto che la consulenza tecnica redatta nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione, a firma della dott.ssa e del dott. , non Per_2 Per_3 rispondeva adeguatamente ai quesiti posti dal Giudice circa il nesso di causalità; pertanto, l'onere posto a carico del ricorrente non poteva dirsi assolto.
Da ultimo, contestava la quantificazione e la qualificazione dei danni effettuata dalla ricorrente, in quanto arbitraria e sprovvista di idonea documentazione di supporto, pertanto scevro da qualsiasi tipo di valenza probatoria.
3.- Con ordinanza del 29.06.2020, il GI, rigettava la richiesta di provvisionale formulata da parte ricorrente, e, in accoglimento dell'eccezione di parte resistente, disponeva il mutamento del rito, fissando udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Con ordinanza del 1.08.2021, acquisito il fascicolo dell'ATP n. 699/18, veniva ammessa la prova per testi offerta da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI 6 comma n.
2. Istruita la causa mediante escussione testimoniale, con ordinanza del 18 gennaio 2023 veniva disposto che i CT, già nominati in sede di ATP, depositassero chiarimenti sui seguenti quesiti: “
1. Specifichino meglio il nesso causale tra gli errori medici dagli stessi riscontrati e le lesioni riportate dall'attrice, anche considerando i tempi di trasferimento in altra struttura (e specificando di quale ospedale all'epoca si trattasse), 2. Se la paziente fu colpita da ulteriore attacco ischemico per un nuovo episodio trombo- embolico, nel periodo in cui era sotto copertura di trattamento eparinico e se questo ulteriore attacco ischemico per nuovo episodio trombo-embolico risultò indipendente da qualsiasi trattamento medico.
3. Se il trattamento fibrinolitico avrebbe potuto aggravare il danno cerebrale, allungando i tempi di sanguinamento e se il trattamento effettuato presso il nosocomio reggino mediante eparina abbia consentito la sopravvivenza della paziente”.
In esito ai chiarimenti richiesti, la causa, all'udienza del 4.11.2025, veniva trattenuta in decisione.
4.- La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, è necessario procedere alla qualificazione giuridica della domanda del ricorrente, ed infatti nel merito, si rileva che la struttura sanitaria convenuta risponde a titolo contrattuale. Infatti, tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altra.
La responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata nei confronti del paziente ha, pertanto, natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all' inadempimento di obbligazioni a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all' inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario (v. Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698).
In altre parole, ogni istituto sanitario - a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del
[...]
- è obbligato a garantire allo stesso un sufficiente Controparte_9 grado di organizzazione, essendo esso responsabile contrattualmente sia dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle 7 attrezzature e degli ambienti, tenuta della cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali), che dell'opera svolta dal personale medico e paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità. La predetta responsabilità, alla luce del principio “cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la struttura (pubblica o privata) e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001 n.6756; Cass. 4/4/2003 n.5329).
Tale impostazione è stata da ultimo avvallata anche dalla riforma cd. Gelli-Bianco - legge n. 24/2017- che ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità ed ha, altresì, esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c.
Da quanto sopra deriva che grava sull'attrice l'onere di provare il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni, nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis, ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale:
“nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore,
8 rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); “In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Quanto al livello di accertamento del nesso di causalità, questo Giudice ritiene di condividere i canoni interpretativi che, in tema di responsabilità civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., osservano la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, potendosi così ritenere sufficientemente provato il collegamento eziologico ogniqualvolta il quadro probatorio in atti prospetti una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta contestata (cfr. Cass. Civ. n.14759 del 26.6.2007).
Recentemente, infatti, il giudice di legittimità ha confermato: “in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso 9 oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10050 del 29 marzo 2022).
Orbene, applicando i superiori principi alla vicenda in trattazione, essendo pacifico il rapporto contrattuale instaurato tra l'
[...]
e la signora , - rapporto comunque dimostrato dalla CP_1 Pt_2 documentazione sanitaria depositata dalla parte attrice-, la stessa ha allegato, quale inadempimento qualificato dei sanitari del presidio ospedaliero, rispetto alla patologia di base - “ictus cardioembolico”- l'omessa tempestiva diagnosi, e l'errore nell'inquadramento della patologia in atto alla sig.ra all'ingresso al PS. Pt_2
Ed infatti, all'ingresso al PS nel verbale di pronto soccorso, e cartella dell'U.O., alle ore 17:25 del 30.9.2010 si registrava: “visita ore 20:32…riferisce senso di costrizione laringea in paziente con anamnesi di allergia a pollini….ha praticato a domicilio bentelan 4 mg 1 f ev + valium 10 gtt…toni puri, pause libere, attività cardiaca ritmica, buon compenso emodinamico… vigile, orientata, collaborante, Glasgow Coma Scale 15, non deficit focolaio o di lato. S. di assente. CP_10
Non edemi declivi. Polsi periferici validi e simmetrici…”; nell'ambito della prestazione erano eseguite visita di consulenza specialistica otorinolaringoiatrica (di cui non si rileva il referto), indagine radiografica del torace (ore 18:22, “esame eseguito a pz seduta…non si osservano lesioni a focolaio in atto. Accentuazione ilare destra di verosimile natura vascolare. Seni costo-frenici liberi. L'ombra cardiaca, mal valutabile a pz seduta, appare tuttavia nei limiti…”) e tomografica dell'encefalo (effettuata alle ore 21:36 del 30.9.2010, “… motivo dello studio: disfagia…in atto nella norma”); dalle analisi ematochimiche si evidenzia: ore 18.40, “Hb 8,62 g/dl; neutrofili 88,41% (v.n. 40-74); linfociti 9,32% (v.n. 20-48), eosinofili nella norma”; ore 23:51, “LDH 739 (v.n. 120-246), troponina 0,260 ng/ml (v.n. 0,120)”.
Solo successivamente alle ore 2:11 dell'1.10.2010 veniva disposto ricovero presso il reparto di Neurologia della medesima struttura con diagnosi di “ictus cardioembolico”.
A fonte di dette specifiche allegazioni, l'azienda ospedaliera convenuta ha sostenuto che i propri sanitari hanno agito correttamente adottando le cure farmacologiche come da protocollo, nonché esami strumentali- Tac Total body, Tac cranio ed ecografia transvaginale- a seguito dei quali la paziente veniva trasferita in neurologia, ove veniva immediatamente avviata la terapia prevista dalle Linee guida internazionali.
Evidenziava, inoltre, che l'esordio della sintomatologia neurologica fosse avvenuto intorno alle 11:00 del 30 settembre 2010, mentre la paziente era giunta in PS alle ore 17:25, sottolineando che il dato
10 temporale era di assoluta rilevanza, posto che l'orario in cui era giunta la paziente rendeva impossibile l'esecuzione sulla stessa della terapia trombolitica o una trombectomia meccanica, in considerazione delle linee guida “SPREAD 2010” di tempo massimo per l'esecuzione, che era di 4 ore per l'esecuzione di terapia trombolitica e di 5 ore per la trombectomia meccanica dall'insorgere della sintomatologia.
Ora, per accertare sul piano tecnico i fatti della controversia, richiedendo gli stessi conoscenze specialistiche, è stata disposta sia in sede di ATP che nel corso del presente processo una consulenza medico legale d'ufficio.
I C.T.U., specializzati in neurologia e in medicina legale, nella relazione depositata in ATP, e successivamente integrata, hanno evidenziato: “Si ribadiscono le considerazioni già esposte nella precedente relazione di accertamento tecnico preventivo, ravvisandosi profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari del pronto soccorso e dell'
[...]
dell' di Controparte_11 Controparte_12
Reggio Calabria, i quali, in data 30.9.2011, ebbero in cura la Sig.ra
[...]
non riconoscendo il corredo clinico-sintomatologico suggestivo Pt_2 per ictus cerebri e non disponendo il trasferimento immediato presso una Stroke Unit, come disposto da consolidata letteratura scientifica e da linee guida accreditate. Pertanto, non fu avviato un adeguato trattamento antitrombotico il quale avrebbe potuto arrestare la compromissione delle strutture encefaliche e assai probabilmente consentito un probabile pieno recupero funzionale;
inoltre, avrebbe verosimilmente prevenuto l'insorgenza della trombosi periferica e dell'embolia polmonare”, ravvisando dunque profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari del PS che ebbero in cura la . Pt_2
Circa il nesso causala tra la condotta omissiva e le lesioni riportate dalla
, gli stessi Consulenti hanno risposto ai chiarimenti evidenziando Pt_2 che: “Date le osservazioni presentate in sede di consulenza dal C.T.P. dott.ssa riguardanti la finestra temporale per poter effettuare Per_4 la trombolisi nel soggetto in esame, si rammenta che già la stesura del 2005 delle Linee Guida S.P.R.E.A.D. (Linee guida italiane di riferimento per la prevenzione ed il trattamento dell'ictus) alla Raccomandazione 10.2 Grado A evidenziava che l'efficacia del trattamento con r-TPA endovena si aveva dopo le tre ore e fino alle 4,5 ore, aggiungendo che tra le 4,5 e le 6 ore si poteva ancora effettuare anche se con minore efficacia. La finestra 4,5 ore era in studio con l'ECASS III, pubblicato già nel 2010. Nella fattispecie si tratta di un ictus di troncoencefalo, in particolare, con accertata diagnosi di occlusione dell'arteria basilare, al cui riguardo già nel 2005 nella Raccomandazione 10.4 Grado D si consigliava la trombolisi endovena anche oltre le 6 ore dall'esordio dell'evento. In relazione alla terapia dell'ictus acuto, la stesura di
11 S.P.R.E.A.D. del 2007 alla Raccomandazione 10.2 conferma quanto già affermato nel 2005. Il 2.3.2010, essendo ormai completato l'ECASS III, si confermava definitivamente efficace la finestra terapeutica delle 4,5 ore, come così sottolineato dal Collegio e invece smentito dalla dott.sa la quale aveva sottolineato che al tempo dell'evento Per_4 ictale del soggetto (settembre 2010) la finestra temporale era di tre ore. Invero i criteri temporali per effettuare la trombolisi sulla Sig.ra
erano presenti e peraltro attualmente è noto che la finestra Pt_2 temporale può arrivare fino a 9 ore (2019), a ulteriore conferma che, se opportunamente eseguita, questa tipologia di trattamento si rivela efficace nel ridurre la mortalità e gli esiti invalidanti. Si sottolinea inoltre che i criteri di inclusione al trattamento - che sono soprattutto clinici (Sat. O2 > 94, GCS 15, pressione arteriosa, glicemia, scala NIHSS) - erano tutti all'interno dei parametri necessari per consentire il trattamento. La presentazione dei sintomi all'arrivo in pronto soccorso alle ore 17:25 constava di sindrome vertiginosa con turbe dell'equilibrio, cefalea violenta e vomito;
a seguito di valutazione otorinolaringoiatria;
anche di disfagia. L'assegnazione di un codice verde ha indotto a gestire il caso con un tempo superiore e senza la necessaria emergenza che avrebbe consentito le indagini neuroradiologiche in tempi utili per intuire che si trattava di ictus cerebrale. I medici che operano nei Pronto Soccorsi delle strutture ospedaliere sono tenuti a conoscere il timing di gestione dell'ictus cerebri, e anche in assenza di una Stroke Unit si poteva attuare terapia farmacologica ovvero - a titolo esemplificativo - trasferire la paziente all'ospedale di Vibo Valentia dove già dal 2006 era istituita l'Unità Operativa di Stroke Unit (a margine, nel 2012 quest'ultima struttura era collocata al sesto posto in Italia per il numero di trattamenti trombolitici effettuati). Circa la presentazione clinica della Sig.ra Pt_2 all'accesso in pronto soccorso, non si condivide quanto affermato dalla dott.ssa secondo la quale la sintomatologia era già manifesta Per_4 da circa un mese. Si precisa infatti che in data 30.9.2010 l'attrice accusava cefalea violenta (diversa dal solito) accompagnata da vomito, turbe dell'equilibrio e disfagia. Non può comprendersi la sottovalutazione effettuata dai sanitari, che peraltro hanno correlato la difficoltà a deglutire a una costrizione laringea indotta da allergia ai pollini, trascurando la cefalea violenta e il vomito che sono invero sintomi allarmanti. Infine, non si ritiene sussistere rilevanza circa la possibile etiologia dell'ictus, interpretato come probabile sindrome paraneoplastica. L'aver sviluppato un carcinoma e che ci fosse una relazione tra questo con l'ictus e il processo tromboembolico diffuso non può essere preso in considerazione in quanto di fatto vi erano segni suggestivi per evento cerebrovascolare acuto e come tale andava gestito dai sanitari presenti”.
12 Alla luce delle superiori considerazioni, assolutamente condivisibili per la linearità e coerenza, si deve ritenere accertata la responsabilità dei medici del pronto soccorso, da cui consegue ex art. 1228 c.c. la responsabilità anche della struttura sanitaria e risulta parimenti accertato il nesso di causalità tra la loro condotta e l'evento lesivo occorso alla . Pt_2
Da ultimo, deve essere valutata la difesa dell'Ospedale convenuto circa la finestra temporale dell'esordio della sintomatologia. Ebbene in base agli assunti di parte convenuta la avrebbe manifestati i primi Pt_2 sintomi a partire dalle ore 11:00, mentre di fatto accedeva al P. S. solo alle ore 15:30. Sul punto i consulenti hanno chiarito che: “Tornando all'esordio della sintomatologia del soggetto giorno 30.9.2010 ciò che sappiamo con certezza è che la signora giunge al PS degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria alle ore 17:25 ma ci sono dati discordanti sull'inizio della sintomatologia, ovverosia nel verbale erano riportate le ore 11:00 mentre nella cartella clinica l'orario di esordio acuto di sintomatologia significativa per ictus che conduceva a chiamare il 118 era alle ore 16:30. In ogni caso il Collegio rammenta che le raccomandazioni SPREAD per ictus del circolo posteriore indicavano già all'epoca una finestra di 6 ore. Risulta comunque oggettivo il ritardo della presa in carico del paziente, infatti, veniva assegnato un codice verde al triage, l'Rx del torace era eseguita a distanza di un'ora dall'arrivo e la visita neurologica effettuata alle 20:32 (quindi a distanza di 3 ore dall'arrivo in pronto soccorso), il ricovero avveniva alle ore 2:11 dell'1.10.2020. Si ribadisce ulteriormente che la sintomatologia patognomonica per ictus si era concretizzata alle 16:30 del 30.9.2010 con cefalea violenta, disfagia, vertigini e vomito. Ciò necessitava di una immediata presa in carico e a tal proposito si sottolinea che non risulta somministrata una terapia mirata con antiaggreganti ed eparina a basso peso molecolare, invero praticata in ritardo il giorno successivo all'ingresso nel reparto di Neurologia. Rispetto all'outcome della Sig.ra , qualora avesse iniziato una Pt_2 terapia nelle prime ore dell'ictus in corso si sarebbe ottenuta certamente una significativa modificazione positiva sugli esiti disfunzionali che si sono in seguito concretizzati. Si conviene con i CC.TT.PP. circa la progressiva riduzione dell'efficacia della trombolisi sistemica all'aumentare delle ore dall'esordio della sintomatologia;
verosimilmente non si sarebbe potuta ottenere una completa restitutio ad integrum, ma questo non può giustificare i ritardi diagnostici e terapeutici, ribadendo che molto probabilmente una tempestiva somministrazione di antiaggregante avrebbe ridotto la progressione dello stroke e i suoi esiti”.
Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui devono intendersi integralmente richiamati e ai quali più in dettaglio si rimanda, basati 13 su un attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, resi all'esito di una accurata visita medica appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono essere condivisi.
In particolare, il Giudicante aderisce alle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, e successivamente confermate, rese in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati e alle specifiche contestazioni mosse in giudizio dalle parti.
Ebbene, alla luce delle suesposte considerazioni tecniche, la negligenza e l'imperizia dei sanitari che ebbero in cura la è indubbia, Pt_3 Pt_2 poiché dalle risultanze istruttorie è emerso inconfutabilmente che gli stessi hanno errato l'inquadramento della patologia in atto, ictus cardio embolico, non hanno disposto l'immediato trasferimento presso lo più vicino, omettendo di mettere in atto, nei tempi previsti CP_13 dalle linee guida, il trattamento antitrombotico, che avrebbe potuto evitare la compromissione delle strutture encefaliche, ottenendo certamente una significativa modificazione positiva sugli esiti disfunzionali che si sono in seguito concretizzati.
5.- Passando ad esaminare i profili attinenti al quantum debeatur, devesi dunque accogliere, nei limiti delineati dai periti, la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice sotto il prioritario profilo del cd. danno biologico inteso quale “menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso”.
Deve rammentarsi, al riguardo, che il giudicante è tenuto a considerare tutte le conseguenze patite dal danneggiato, tanto nella sua sfera morale (ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso), quanto in quella dinamico-relazionale (che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna), fermo restando che le Sezioni Unite (con le sentenze nn. 26972-26975 dell'11.11.2008) hanno posto in rilievo il carattere unitario del danno non patrimoniale, venendo a ricondurre in tale categoria tutte le diverse “voci” elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc;
v., sul punto, Cass. civ. nr. 25843/2020; Cass. civ. nr. 4878/2019; Cass. civ. nr. 23469/2018; Cass. civ. nr. 24075/2017; Cass. civ. nr. 24864/2010).
In definitiva, ai fini della liquidazione del danno, il giudice deve tener conto, oltre che del danno biologico eventualmente accertato dal CT (che riguarda il danno attinente alla sfera fisica ed in parte alla sfera dinamico relazione del soggetto), anche del danno morale, che costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, da tenere 14 distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico relazionali, con la conseguenza che detto danno morale va risarcito autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria (cfr., ex multis, Cass. civ. nr. 24075/2017; Cass. civ. nr. 11851/2015).
È, cioè, pacifico che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
In altri termini, il danno morale deve essere considerato in modo autonomo rispetto al danno biologico, atteso che “il sintagma "danno morale": 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (in tal senso, Cass. civ. nr. 25164/2020; v. anche Cass. civ. nr. 910/2018, Cass. civ. nr. 7513/2018, Cass. civ. nr. 28989/2019).
Inoltre, è possibile un'ulteriore personalizzazione del danno in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma “solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit […] non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. “dinamico-relazionale” (cfr., per tutte, Cass. Civ. nr. 20795/2018).
In definitiva, il predetto accertamento del danno non patrimoniale, unitario ed omnicomprensivo, deve avvenire in concreto (non in astratto), ricorrendo a tutti i mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In concreto, la liquidazione giudiziale del danno non patrimoniale avviene sulla base di tabelle predeterminate dal legislatore ovvero, in difetto, in via equitativa, sulla base di tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (sul punto, deve evidenziarsi che sono state le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione ad avallare l'utilizzo di tabelle giurisprudenziali, nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, v. Cass. civ., Sez. Un., nr. 26972/2008).
Nel caso di specie, essendo stata accertata un'invalidità permanente superiore al 9%, la liquidazione del danno non patrimoniale deve 15 avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., facendo ricorso alle tabelle giurisprudenziali e, in particolare, alle tabelle del Tribunale di Milano.
Non si ritiene opportuno, infatti, utilizzare la tabella unica nazionale per il risarcimento dei danni da macrolesioni - introdotta con il D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12, in attuazione di quanto previsto dall'art. 138 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) – atteso che, essendo entrata in vigore il 5 marzo 2025, è più opportuno applicarla ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente a tale data.
Orbene, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un sistema che "incorpora" nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale, pur essendo altresì indicato il valore monetario del singolo punto di invalidità relativo al solo danno biologico.
Il giudice, prima di procedere alla liquidazione applicando il punto di invalidità che include anche il pregiudizio morale, deve, però, sempre preliminarmente verificare se e come la specifica componente del danno non patrimoniale qualificata come danno morale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria.
Ed infatti, è sempre il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse e, quindi, rilevanti ai fini del riconoscimento del danno morale, inteso, appunto, come sofferenza interiore (pretium doloris), pur potendo tale danno essere provato anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. nr. 5820/2019, secondo cui “il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza”).
In definitiva, il ricorso alle presunzioni è ammesso, ma non può esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno o, quanto meno, degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
In ogni caso, sul punto, si ricorda che, secondo la giurisprudenza, un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore,
16 morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. civ. nr. 25843/2020).
Il risarcimento così quantificato può, poi, subire delle ulteriori variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico- relazionale, purché la personalizzazione del danno trovi giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione;
non può, quindi, essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. civ nr. 7513/2018, Cass. civ. nr. 10912/2018, Cass. civ. nr. 23469/2018, Cass. civ. nr. 27482/2018; Cass. civ. nr. 28988/2019; Cass. civ. nr. 25164/2020; v., ancora, Cass. civ. nr. 25164/2020).
Tanto premesso, i C.T.U. – le cui conclusioni, come si è già precisato, sono condivisibili, in quanto logiche, coerenti e basate sull'applicazione di un rigoroso metodo scientifico – hanno accertato un grado di invalidità permanente stimabile in misura del 75% (settantacinque percento), secondo quanto previsto dalle tabelle delle orientative guide ufficiali alla valutazione del danno biologico, e un periodo di invalidità temporanea assoluta, come danno biologico, di giorni quattrocentotrentadue (periodi effettivi di ricovero, i quali comprendono gran parte del decorso clinico documentato).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali e degli accertamenti dei CT, deve riconoscersi, oltre il danno biologico, anche il danno morale nella misura standard prevista dalle tabelle.
Ed infatti, tale danno morale patito dall'attore deve ritenersi provato in via presuntiva, considerati: l'entità delle lesioni subite, i postumi permanenti riportati (la danneggiata è costretta a vivere stabilmente in sedia a rotelle), la percentuale di invalidità permanente accertata (75 %), la lunga degenza ospedaliera ed i vari trattamenti sanitari a cui si è dovuta sottoporre, nonché la giovane età (48 anni).
Va riconosciuta anche un ulteriore personalizzazione del danno, nel grado massimo, risultando significativamente compromessa la vita dinamico-relazionale della danneggiata.
Il collegio peritale ha, infatti, rilevato “ripercussioni negative di grado grave sull'esplicazione di attività esistenziali di vita quotidiana, tempo libero, svago, vita familiare e sociale”; inoltre, dalle prove testimoniali acquisite è emerso che la signora non è in grado di compiere Pt_2 autonomamente gli atti quotidiani della vita, avendo necessità di assistenza continua ed essendo costretta a muoversi con la sedia a rotelle. 17 Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono devono essere liquidati a parte attrice i seguenti importi, utilizzando le ultime tabelle di Milano aggiornate al 2024, tenendo conto dell'età della paziente al momento dei fatti (48 anni), della percentuale di invalidità permanente pari al 75%, e dei giorni di invalidità totale pari a 432:
➢ Percentuale di invalidità permanente 75%
➢ Punto danno biologico € 9.229,61
➢ Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.614,81
➢ Punto danno non patrimoniale € 13.844,42
➢ Punto base I.T.T. € 173,00
➢ Giorni di invalidità temporanea totale 432
➢ Danno biologico risarcibile € 529.549,00
➢ Danno non patrimoniale risarcibile € 794.324,00
➢ Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico)
€ 926.711,00
➢ Invalidità temporanea totale € 74.736,00
➢ Totale generale: € 869.060,00
Totale con personalizzazione massima € 1.001.447,00
Detta somma deve essere aumentata di interessi e rivalutazione come di seguito specificati: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno (2010) e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. Sez. III n. 23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza sulla somma sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
6.- L'attore chiede, altresì il risarcimento del danno patrimoniale pari alle spese sostenute in conseguenza della lesione subita e quantificata in € 1.895,72, a tali spese aggiunge la domanda di risarcimento delle spese future che quantifica in € 333.000,00, facendo riferimento all'aspettativa di vita della . Pt_2
I Consulenti, nell'elaborato peritale, in merito alle spese mediche hanno evidenziato: “Congrue e adeguate le spese mediche documentate, pari a complessivi euro 1.895,72. Pur se ipotizzabili, non risultano attualmente quantificabili eventuali spese mediche future”.
Alla luce di ciò, potrà essere riconosciuta, a titolo di danno patrimoniale, l'ulteriore somma di € 1.895,72 per le spese mediche sostenute, adeguatamente motivate e provate;
lo stesso invece non 18 può dirsi per le spese future, non essendo stati né allegati (se non genericamente) né provati adeguati elementi per potere ipotizzare e quindi liquidare ulteriori spese future. In particolare, dalle prove testimoniali risulta che la signora sia da anni in cura presso la Pt_2
Fondazione Santa Lucia di in ragione di ciò la difesa di parte CP_4 attrice assume che la signora dovrà recarsi presso la struttura Pt_2 almeno quattro volte l'anno, sostenendo le seguenti spese: € 700,00 per ciascun biglietto aereo A/R, € 200,00 per il trasferimento in taxi dall'aeroporto alla clinica, € 650,00 per vitto e alloggio (3-4 notti), nonché € 700,00 per visite specialistiche, esami strumentali e trattamenti con tossina botulinica per il contenimento della spasticità motoria, per un esborso complessivo annuo di circa € 9.000,00.
Sennonché, non risulta provata la necessità di recarsi nella citata struttura almeno quattro volte l'anno e gli importi suindicati come spese prevedibili non sono supportati da alcun riscontro documentale.
Tali spese, pertanto, pur essendo astrattamente ipotizzabili, non sono state sufficientemente documentate da parte attrice, la quale si è limitata ad una generica richiesta della somma di € 333.000,00, facendo riferimento all'aspettativa di vita della e utilizzando una Pt_2 quantificazione non meglio specificata. Tale voce risarcitoria deve, quindi, essere rigettata.
7.- In definitiva, l' Controparte_1
, oggi “
[...] Controparte_2
, deve essere condannata al pagamento a favore di
[...] parte attrice della somma di € 1.001.447,00, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri sopra indicati, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché della somma di € 1.895,72, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo.
8. Le spese seguono la soccombenza. Ne consegue che l'
[...]
, oggi Controparte_1
“ , deve Controparte_2 essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice da liquidarsi, in conformità delle tabelle di cui DM nr. 147/2022, nel valore minimo di € 18.977,00 (trattasi di controversia di valore compreso tra € 1.000.001,00 – 2.000.000,00), in applicazione del criterio del decisum), in considerazione della natura della causa e dell'assenza di rilevanti questioni in fatto e in diritto. Ai compensi si aggiunge il rimborso del contributo unificato ed il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente 19 reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del difensore antistatario, Avv. Antonio Panella.
Le spese di CT sono poste definitivamente a carico dell'
[...]
, oggi Controparte_1
“ . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del dr. IB AZ, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1.- In accoglimento della domanda giudiziale, condanna, per le causali di cui in parte motiva, l' Controparte_14
oggi “
[...] Controparte_2
al pagamento in favore di parte attrice
[...] della somma di € 1.001.447,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da computarsi come in parte motiva, nonché ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
2.- Condanna, altresì, l' Controparte_14
oggi “
[...] Controparte_2
al pagamento in favore di parte attrice
[...] della somma di € 1.895,72, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
3.- Condanna l' Controparte_1
oggi “
[...] Controparte_2
alla refusione delle spese giudiziali a favore di parte
[...] attrice, che liquida in complessive € 18.977,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa, da distrarsi a favore del difensore antistatario, Avv. Antonio Panella.
4.- Pone definitivamente le spese di CT, come liquidate con separato decreto, a carico dell' Controparte_1
oggi “
[...] Controparte_2
.
[...]
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Reggio Calabria il 30/11/2025
Il Giudice
IB AZ
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
RG 2224/2019
Il Tribunale di Reggio Calabria, nella persona del giudice unico Dott. IB AZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 2224 generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in decisione ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 04 novembre 2025 a seguito di note scritte depositate dalle parti e vertente
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 nella qualità di Amministratore di Sostegno della sig.ra
[...]
(C.F. , elettivamente domiciliati in Pt_2 C.F._2
Reggio Calabria via Giuseppe De Nava n. 102, presso lo studio professionale dell'avv. Antonio Panella, che li rappresenta e difende giusta procura in atti.
-attore-
CONTRO
Controparte_1
oggi “
[...] [...]
, Controparte_2
(cf.p.iva. ) in persona legale rappresentante pro P.IVA_1 tempore, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv. Anna e dall'avv. Aldo Labate, ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale di quest'ultimo, sito in Reggio Calabria, Via Prolungamento Aschenez, 64 giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
1 -convenuto -
OGGETTO: responsabilità professionale.
CONCLUSIONI: come da conclusioni riportate nelle note scritte autorizzate.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex art 702 bis cpc, depositato il 26.06.2019 e ritualmente notificato, il sig. , n.q. di Parte_1 amministratore di sostegno della sig.ra , evocava in lite Parte_2
l' , Controparte_1 oggi “ Controparte_2 per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni: “In via preliminare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 278 c.p.c, condannare il convenuto
(già Controparte_2 [...]
), in persona del rappresentante Controparte_3 legale pro-tempore, al pagamento di una somma provvisionale di € 475.283,00 (quattrocentosettantacinquemiladuecentoottantatre/00, euro) determinata in ragione del 30% del totale del danno biologico, morale, esistenziale per come determinato nel suo ammontare, oltre interessi legali dal dovuto al saldo o di una diversa somma maggiore o inferiore ritenuta di giustizia del residuo risarcimento del danno presuntivamente dovuto, da imputarsi nella liquidazione definitiva di tutti i danni subiti dalla sig.ra , per i fatti per come indicati in Pt_2 premessa. - Nel merito accertare e dichiarare la responsabilità del
(già Controparte_2 [...]
, in persona del rappresentante legale p.t., nella Controparte_3 causazione delle gravi patologie riportate dall'attrice indicate in premessa e per l'effetto. - Condannare la convenuta medesima, a pagare, a titolo di risarcimento danni non patrimoniali la somma di € 1.489.184,00 comprensivi di Danno Biologico, Inabilita Temporanea Totale Assoluta, Danno Morale e Danno Esistenziale;
per danni patrimoniali la somma di € 333.000,00 (trecentotrentatremila/00, euro) comprensiva di spese mediche presenti e future, spese C.T.U., oltre danno da lucro cessante per mancato godimento delle somme da determinarsi in via equitativa, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria dal 30.09.2010 sino all'effettivo soddisfo. - con il favore di spese competenze e onorari del procedimento per Consulenza Tecnica Preventiva, n. 699/2018 R.G. AC – Tribunale Civile di Reggio Calabria (non liquidate) e del presente giudizio, come per legge”.
2 A sostegno della propria domanda risarcitoria deduceva che:
- -in data 30.09.2010, alle ore 16:30 circa, la moglie Parte_2 avvertiva un malore caratterizzato da capogiri, cefalea violenta, disfagia e vomito, che imponeva l'intervento del 118;
- trasportata, dal servizio SUEM, in PS, vi giungeva alle ore 17.25, ove le veniva assegnato un codice “Verde”, ritenendo, i medici del PS, che la situazione non fosse grave;
- eseguito un primo esame radiografico del torace alle ore 18:22, un prelievo sanguigno alle ore 18:40, il personale sanitario visitava la paziente soltanto tre ore dopo il suo arrivo, alle ore 20:32;
- -nonostante tutti gli accertamenti effettuati, solo dopo ben 9 ore dall'ingresso in Pronto Soccorso, alle ore 2:11 la stessa veniva trasferita presso il reparto di neurologia con diagnosi: “ictus cardioembolico”;
- -in data 01.10.10, eseguito Eco T.V, veniva evidenziato “utero aumentato di volume, disomogeneo, endometrio iperecogeno, annessi di volume aumentato, soprattutto a destra” e la TC che evidenziava: “ischemia in sede cerebellare e cortico sottocorticale fronto- temporale sx”;
- la già diagnosticata ed evidenziata ischemia del tronco encefalico era stata poi complicata dall'insorgenza di “embolia polmonare ai vasi periferici e trombosi venosa profonda a sinistra”
- in data 4.10.10 veniva richiesta ulteriore consulenza rianimatoria e, in data 6.10.10, si valutava l'inserimento del filtro cavale;
- -stante il peggioramento delle funzioni renali, giusta visita nefrologica dell'08.10.10, la moglie veniva trasferita in rianimazione, ove veniva sottoposta a tracheostomia percutanea e a gastrostomia per difficoltà nella deglutizione;
- il 4.11.10 veniva effettuato intervento chirurgico per carcinoma ovarico, in seguito a valutazione clinica, poi confermata dall'esame istologico, di : “duplice localizzazione di adenocarcinoma endometrioide moderatamente differenziato, infiltrazione del miometrio per circa la metà , miometrio con focolai di endometriosi, estesa infiltrazione del parenchima dell'ovaio, capsula infiltrata per 2 cm, verrà eseguita laparoisterectomia totale con annessiectomia bilaterale, linfoadenectomia pelvica, appendicectomia ed omentectomia”, in seguito al quale la moglie manifestava un progressivo miglioramento clinico con il riacquisto del respiro spontaneo e la stabilizzazione dei parametri respiratori;
3 - -traferita alla Fondazione Santa Lucia di per la riabilitazione CP_4 il 16.12.2010 sino al 9.05.2011, veniva dimessa con diagnosi di:
“esiti di ischemia cerebrale con stato di coma e insufficienza respiratoria da emboli a partenza celiaca in paziente con carcinoma uterino trattato chirurgicamente: portatrice di filtro cavale”;
- successivamente, veniva sottoposta, in data 5.11.11, ad intervento chirurgico, presso U.O. toracica CP_5 dell' , di broncoscopia rigida, dilatazione Controparte_6 laser e meccanica rimozione della cannula tracheale;
- negli anni successivi, la moglie era stata più volte ricoverata e sottoposta a visite specialistiche, esami vari, riabilitazione neuromotoria con sedute di fisiokinesiterapia, logopedia e trattamenti con tossina botulinica per prevenire fenomeni di spasticità;
- -sottoposta a visita medico legale, in data 15.11.2017, il dott.
evidenziava il nesso di causalità e la compatibilità delle Per_1 patologie come diretta conseguenza delle gravi omissioni, errori diagnostici del personale della struttura ospedaliera;
in particolare il dott. accertava in capo alla : “emiplegia Per_1 Pt_2 sx. afasia motoria. Sindrome fronto-temporale da esisti di ischemia cerebrale. Disturbo dell'adattamento dell'umore depresso. Isteroannessiectomia bilaterale. Non suscettibile di miglioramento alcuno”, valutati in misura del 100% danno biologico oltre I.T.T. assoluta, oltre danno morale ed esistenziale.
- -in data 26.06.2017 veniva diffidata l'allora
[...]
al pagamento dei danni patiti dalla Controparte_7 signora a causa dell'imperizia, negligenza, imprudenza e colpa grave dei sanitari del nosocomio reggino e successivamente veniva inviata lettera di diffida alla compagnia assicuratrice
[...]
, la quale tuttavia non aveva mai Controparte_8 provveduto al risarcimento;
- instaurato il giudizio di ATP nei confronti della struttura Ospedaliera e della compagnia di assicurazione della stessa, iscritta con il n. di RG 699/18, con CT medico- legale veniva accertata la piena responsabilità della struttura sanitaria per le gravi lesioni riportate dalla . Pt_2
In punto di diritto deduceva la piena responsabilità dei medici della struttura sanitaria per tutta una serie di errori, omissioni, ritardi diagnostici, errati trattamenti, commessi per imprudenza, imperizia, negligenza, colpa grave.
4 In particolare, rilevava che i sanitari del nosocomio reggino avevano errato l'inquadramento della patologia, assegnandole il codice sbagliato, e di conseguenza avevano errato anche il protocollo da utilizzare, avevano eseguito una serie di esami superflui omettendo l'unico esame, RMN, che avrebbe loro consentito di inquadrare la patologia in atto e predisporre l'immediato trasferimento della paziente presso una struttura sanitaria dotata di Stroke Unit., ove sarebbe stata adottata la terapia anticoagulante adeguata. Eccepiva, quindi, la piena responsabilità in capo alla struttura sanitaria che doveva rispondere a titolo di responsabilità contrattuale, ex art 1228 cc..
Deduceva, in relazione alle voci di danno e alla quantificazione delle stesse, che la dovrà essere risarcita tanto per i danni non Pt_2 patrimoniali che per i danni patrimoniali patiti a causa della mal practice medica che ha compromesso la sua vita, limitandola, posto che la stessa non poteva più compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita, e aveva necessità di assistenza terapeutica e farmacologica continua.
In particolare, chiedeva che venisse riconosciuto il danno biologico, quantificato in € 842.626,00, per la lesione all'integrità psicofisica nella misura del 75%, tenuto conto dell'età della al momento Pt_2 dell'ingresso nel nosocomio reggino, e un risarcimento per l'accertato periodo di invalidità temporanea assoluta – giorni 432- quantificato in
€ 63.504,00 con adeguata personalizzazione del 25% di 21.168,00 per un totale di € 84.672,00.
A tali voci di danno dovevano essere aggiunti: il danno morale, quantificato in € 309.099,00, e il danno esistenziale, quantificato in € 252.787,00, nonché a titolo di danno patrimoniale, da lucro cessante, dovevano essere riconosciute tutte le spese mediche affrontate per gli interventi chirurgici e la terapia riabilitativa svolta, quantificato in
€1.857,72, siccome documentate, e le spese che dovranno essere sostenute in futuro quantificate nella ulteriore somma di € 333.000,00.
Formulava da ultimo istanza di provvisionale ex art 278 c.p.c., stante lo stato di bisogno della moglie, costretta a sostenere ingenti spese per le cure mediche cui deve necessariamente sottoporsi, per come documentato in atti.
2.- Instaurato il contraddittorio si costituiva in giudizio l'
[...]
, oggi Controparte_1
“ , che, Controparte_2 resistendo alla domanda avversa, considerata infondata in fatto ed in diritto, eccepiva, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 702 bis cpc e chiedeva il mutamento del rito, rilevando 5 l'incompatibilità tra il rito prescelto dal ricorrente e l'istruzione probatoria necessaria per la causa. Sempre in via preliminare, evidenziava l'erroneità della consulenza tecnica d'ufficio redatta nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione, rubricato al n. 699/18, e ne chiedeva la rinnovazione. Chiedeva il rigetto della richiesta di provvisionale avanzata in via preliminare dai ricorrenti difettandone i requisiti essenziali per poter essere concessa.
Escludeva, nel merito, qualsiasi tipo di responsabilità in capo alla struttura sanitaria convenuta. Più specificamente, evidenziava che dalla documentazione allegata emergeva per tabulas che l'esordio della sintomatologia neurologica fosse avvenuto intorno alle 11:00 del 30 settembre 2010, mentre la paziente giungeva in PS alle ore 17:25, evidenziando che il dato temporale in questione era di assoluta rilevanza, poiché l'orario in cui era giunta la paziente rendeva impossibile l'esecuzione sulla stessa della terapia trombolitica o una trombectomia meccanica, in considerazione delle linee guida “SPREAD 2010” di tempo massimo per l'esecuzione, che era di 4 ore per l'esecuzione di terapia trombolitica e di 5 ore per la trombectomia meccanica dall'insorgere della sintomatologia.
Rappresentava che, di fatto, la somministrazione di eparina frazionata per via sottocutanea, aveva consentito la sopravvivenza della paziente alle migliori condizioni possibili, e che, dunque, il comportamento dei medici dell'azienda sanitaria, che la ebbero in cura, era scevro da qualsivoglia responsabilità.
Evidenziava la mancanza del nesso di causalità tra il danno lamentato dal ricorrente e l'attività posta in essere dai professionisti, posto che la consulenza tecnica redatta nell'ambito del tentativo obbligatorio di conciliazione, a firma della dott.ssa e del dott. , non Per_2 Per_3 rispondeva adeguatamente ai quesiti posti dal Giudice circa il nesso di causalità; pertanto, l'onere posto a carico del ricorrente non poteva dirsi assolto.
Da ultimo, contestava la quantificazione e la qualificazione dei danni effettuata dalla ricorrente, in quanto arbitraria e sprovvista di idonea documentazione di supporto, pertanto scevro da qualsiasi tipo di valenza probatoria.
3.- Con ordinanza del 29.06.2020, il GI, rigettava la richiesta di provvisionale formulata da parte ricorrente, e, in accoglimento dell'eccezione di parte resistente, disponeva il mutamento del rito, fissando udienza ai sensi dell'art. 183 c.p.c. Con ordinanza del 1.08.2021, acquisito il fascicolo dell'ATP n. 699/18, veniva ammessa la prova per testi offerta da parte attrice nella memoria ex art. 183 VI 6 comma n.
2. Istruita la causa mediante escussione testimoniale, con ordinanza del 18 gennaio 2023 veniva disposto che i CT, già nominati in sede di ATP, depositassero chiarimenti sui seguenti quesiti: “
1. Specifichino meglio il nesso causale tra gli errori medici dagli stessi riscontrati e le lesioni riportate dall'attrice, anche considerando i tempi di trasferimento in altra struttura (e specificando di quale ospedale all'epoca si trattasse), 2. Se la paziente fu colpita da ulteriore attacco ischemico per un nuovo episodio trombo- embolico, nel periodo in cui era sotto copertura di trattamento eparinico e se questo ulteriore attacco ischemico per nuovo episodio trombo-embolico risultò indipendente da qualsiasi trattamento medico.
3. Se il trattamento fibrinolitico avrebbe potuto aggravare il danno cerebrale, allungando i tempi di sanguinamento e se il trattamento effettuato presso il nosocomio reggino mediante eparina abbia consentito la sopravvivenza della paziente”.
In esito ai chiarimenti richiesti, la causa, all'udienza del 4.11.2025, veniva trattenuta in decisione.
4.- La domanda è fondata nei limiti e per le ragioni che di seguito si espongono.
Preliminarmente, è necessario procedere alla qualificazione giuridica della domanda del ricorrente, ed infatti nel merito, si rileva che la struttura sanitaria convenuta risponde a titolo contrattuale. Infatti, tra il paziente e la struttura sanitaria viene in essere un rapporto giuridico nascente da un contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria, alla cui stipulazione questi addivengono nel momento in cui il primo decide di rivolgersi ai servizi dell'altra.
La responsabilità della struttura sanitaria pubblica o privata nei confronti del paziente ha, pertanto, natura contrattuale e può conseguire, ai sensi dell'art. 1218 c.c., all' inadempimento di obbligazioni a suo carico, nonché, ai sensi dell'art. 1228 c.c., all' inadempimento della prestazione medico-professionale svolta direttamente dal sanitario quale suo ausiliario necessario (v. Cass., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581; Cass., 13 aprile 2007, n. 8826; Cass., 26 gennaio 2006, n. 1698).
In altre parole, ogni istituto sanitario - a fronte del pagamento del corrispettivo da parte del paziente, dell'assicuratore ovvero del
[...]
- è obbligato a garantire allo stesso un sufficiente Controparte_9 grado di organizzazione, essendo esso responsabile contrattualmente sia dell'inadempimento delle prestazioni primarie (medico – chirurgiche) e accessorie poste a proprio carico (tra le tante, per esempio, quelle di assistenza post – operatoria, sicurezza delle 7 attrezzature e degli ambienti, tenuta della cartella clinica, vitto, alloggio, messa a disposizione di medicinali), che dell'opera svolta dal personale medico e paramedico di cui si avvale per attuare il contratto di spedalità. La predetta responsabilità, alla luce del principio “cuius commoda eius et incommoda”, non tiene conto della natura del rapporto in essere tra il medico e la struttura (pubblica o privata) e, dunque, della tipologia di inquadramento del sanitario nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
La struttura, infatti, proprio in virtù dei rischi connaturati al fatto obiettivo di servirsi dell'opera di altri nell'adempimento dell'obbligazione assunta, è tenuta a rispondere di tutti danni che i soggetti intervenuti in qualità di ausiliari necessari possono arrecare entrando in contatto con il paziente, che è parte del contratto di spedalità (Cass. 17/5/2001 n.6756; Cass. 4/4/2003 n.5329).
Tale impostazione è stata da ultimo avvallata anche dalla riforma cd. Gelli-Bianco - legge n. 24/2017- che ha confermato la natura contrattuale della responsabilità della struttura ospedaliera pubblica o privata, così recependo il costante indirizzo giurisprudenziale che ha elaborato la nozione di contratto di spedalità ed ha, altresì, esplicitamente ribadito la responsabilità della struttura ex art. 1228 c.c.
Da quanto sopra deriva che grava sull'attrice l'onere di provare il danno subito in termini di insorgenza o aggravamento della patologia ed il nesso di causalità materiale tra la condotta del medico e l'eventus damni, nonché il nesso di causalità giuridica tra detto evento e le lesioni riportate, mentre grava sull'asserito danneggiante l'onere di dimostrare di avere agito secundum leges artis, ovvero che siano intervenute concause esterne idonee ad interrompere il nesso causale:
“nei giudizi di risarcimento del danno da responsabilità medica, secondo l'orientamento da ultimo consolidatosi in sede di legittimità, compete al paziente che si assuma danneggiato dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta del medico e il danno di cui chiede il risarcimento. Se, al termine dell'istruttoria, non risulti provato il nesso tra condotta ed evento, per essere la causa del danno lamentato dal paziente rimasta incerta, la domanda deve essere rigettata” (Cass. 14/11/2017, n. 26824; Cass. 07/12/2017, n. 29315; Cass. 13/01/2016, n. 344; Cass. 20/10/2015, n. 21177; Cass. 31/07/2013, n. 18341). La previsione dell'art. 1218 c.c., infatti, esonera il creditore dell'obbligazione asseritamente non adempiuta dall'onere di provare la colpa del debitore, ma non da quello di dimostrare il nesso di causa tra la condotta del debitore e il danno di cui si chiede il risarcimento. Il principio di vicinanza dell'onere della prova, su cui si fonda la decisione delle Sezioni Unite 30/10/2001, n. 13533 (…), non coinvolge il nesso causale fra la condotta dell'obbligato e il danno lamentato dal creditore,
8 rispetto al quale si applica la distribuzione dell'onus probandi di cui all'art. 2697 c.c.. Tale disposizione, ponendo a carico dell'attore la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa, non permette di ritenere che l'asserito danneggiante debba farsi carico della "prova liberatoria" rispetto al nesso di causa (cfr. Cass. 16/01/2009 n. 975; Cass. 09/10/2012 n. 17143; Cass. 26/02/2013 n. 4792; Cass. 26/07/2017 n. 18392). Specularmente la prova dell'avvenuto adempimento o della correttezza della condotta è posta a carico del debitore della prestazione” (v. Cass. Civ., Sez. III, ordinanza n. 19204 del 19 luglio 2018); “In tema di inadempimento di obbligazioni di diligenza professionale sanitaria, il danno evento consta della lesione non dell'interesse strumentale alla cui soddisfazione è preposta l'obbligazione (perseguimento delle "leges artis" nella cura dell'interesse del creditore) ma del diritto alla salute (interesse primario presupposto a quello contrattualmente regolato); sicché, ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione” (cfr. Cass. n. 28991/2019, nello stesso senso anche Cass. n. 28992/2019).
Quanto al livello di accertamento del nesso di causalità, questo Giudice ritiene di condividere i canoni interpretativi che, in tema di responsabilità civile, pur ispirandosi ai criteri di cui agli artt. 40 e 41 c.p., osservano la regola della preponderanza dell'evidenza o “del più probabile che non”, potendosi così ritenere sufficientemente provato il collegamento eziologico ogniqualvolta il quadro probatorio in atti prospetti una situazione di danno che sia conseguenza altamente probabile e verosimile della condotta contestata (cfr. Cass. Civ. n.14759 del 26.6.2007).
Recentemente, infatti, il giudice di legittimità ha confermato: “in tema di responsabilità contrattuale per inadempimento delle obbligazioni professionali (tra le quali si collocano quelle di responsabilità medica, anteriormente alla l. n. 24 del 2017), è onere del creditore-danneggiato provare, oltre alla fonte del suo credito (contratto o contatto sociale), il nesso di causalità, secondo il criterio del "più probabile che non", tra la condotta del professionista e il danno lamentato, mentre spetta al professionista dimostrare, in alternativa all'esatto adempimento, l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile, da intendersi nel senso 9 oggettivo della sua inimputabilità all'agente” (cfr. Cass. Civ. sent. n. 10050 del 29 marzo 2022).
Orbene, applicando i superiori principi alla vicenda in trattazione, essendo pacifico il rapporto contrattuale instaurato tra l'
[...]
e la signora , - rapporto comunque dimostrato dalla CP_1 Pt_2 documentazione sanitaria depositata dalla parte attrice-, la stessa ha allegato, quale inadempimento qualificato dei sanitari del presidio ospedaliero, rispetto alla patologia di base - “ictus cardioembolico”- l'omessa tempestiva diagnosi, e l'errore nell'inquadramento della patologia in atto alla sig.ra all'ingresso al PS. Pt_2
Ed infatti, all'ingresso al PS nel verbale di pronto soccorso, e cartella dell'U.O., alle ore 17:25 del 30.9.2010 si registrava: “visita ore 20:32…riferisce senso di costrizione laringea in paziente con anamnesi di allergia a pollini….ha praticato a domicilio bentelan 4 mg 1 f ev + valium 10 gtt…toni puri, pause libere, attività cardiaca ritmica, buon compenso emodinamico… vigile, orientata, collaborante, Glasgow Coma Scale 15, non deficit focolaio o di lato. S. di assente. CP_10
Non edemi declivi. Polsi periferici validi e simmetrici…”; nell'ambito della prestazione erano eseguite visita di consulenza specialistica otorinolaringoiatrica (di cui non si rileva il referto), indagine radiografica del torace (ore 18:22, “esame eseguito a pz seduta…non si osservano lesioni a focolaio in atto. Accentuazione ilare destra di verosimile natura vascolare. Seni costo-frenici liberi. L'ombra cardiaca, mal valutabile a pz seduta, appare tuttavia nei limiti…”) e tomografica dell'encefalo (effettuata alle ore 21:36 del 30.9.2010, “… motivo dello studio: disfagia…in atto nella norma”); dalle analisi ematochimiche si evidenzia: ore 18.40, “Hb 8,62 g/dl; neutrofili 88,41% (v.n. 40-74); linfociti 9,32% (v.n. 20-48), eosinofili nella norma”; ore 23:51, “LDH 739 (v.n. 120-246), troponina 0,260 ng/ml (v.n. 0,120)”.
Solo successivamente alle ore 2:11 dell'1.10.2010 veniva disposto ricovero presso il reparto di Neurologia della medesima struttura con diagnosi di “ictus cardioembolico”.
A fonte di dette specifiche allegazioni, l'azienda ospedaliera convenuta ha sostenuto che i propri sanitari hanno agito correttamente adottando le cure farmacologiche come da protocollo, nonché esami strumentali- Tac Total body, Tac cranio ed ecografia transvaginale- a seguito dei quali la paziente veniva trasferita in neurologia, ove veniva immediatamente avviata la terapia prevista dalle Linee guida internazionali.
Evidenziava, inoltre, che l'esordio della sintomatologia neurologica fosse avvenuto intorno alle 11:00 del 30 settembre 2010, mentre la paziente era giunta in PS alle ore 17:25, sottolineando che il dato
10 temporale era di assoluta rilevanza, posto che l'orario in cui era giunta la paziente rendeva impossibile l'esecuzione sulla stessa della terapia trombolitica o una trombectomia meccanica, in considerazione delle linee guida “SPREAD 2010” di tempo massimo per l'esecuzione, che era di 4 ore per l'esecuzione di terapia trombolitica e di 5 ore per la trombectomia meccanica dall'insorgere della sintomatologia.
Ora, per accertare sul piano tecnico i fatti della controversia, richiedendo gli stessi conoscenze specialistiche, è stata disposta sia in sede di ATP che nel corso del presente processo una consulenza medico legale d'ufficio.
I C.T.U., specializzati in neurologia e in medicina legale, nella relazione depositata in ATP, e successivamente integrata, hanno evidenziato: “Si ribadiscono le considerazioni già esposte nella precedente relazione di accertamento tecnico preventivo, ravvisandosi profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari del pronto soccorso e dell'
[...]
dell' di Controparte_11 Controparte_12
Reggio Calabria, i quali, in data 30.9.2011, ebbero in cura la Sig.ra
[...]
non riconoscendo il corredo clinico-sintomatologico suggestivo Pt_2 per ictus cerebri e non disponendo il trasferimento immediato presso una Stroke Unit, come disposto da consolidata letteratura scientifica e da linee guida accreditate. Pertanto, non fu avviato un adeguato trattamento antitrombotico il quale avrebbe potuto arrestare la compromissione delle strutture encefaliche e assai probabilmente consentito un probabile pieno recupero funzionale;
inoltre, avrebbe verosimilmente prevenuto l'insorgenza della trombosi periferica e dell'embolia polmonare”, ravvisando dunque profili di responsabilità professionale in capo ai sanitari del PS che ebbero in cura la . Pt_2
Circa il nesso causala tra la condotta omissiva e le lesioni riportate dalla
, gli stessi Consulenti hanno risposto ai chiarimenti evidenziando Pt_2 che: “Date le osservazioni presentate in sede di consulenza dal C.T.P. dott.ssa riguardanti la finestra temporale per poter effettuare Per_4 la trombolisi nel soggetto in esame, si rammenta che già la stesura del 2005 delle Linee Guida S.P.R.E.A.D. (Linee guida italiane di riferimento per la prevenzione ed il trattamento dell'ictus) alla Raccomandazione 10.2 Grado A evidenziava che l'efficacia del trattamento con r-TPA endovena si aveva dopo le tre ore e fino alle 4,5 ore, aggiungendo che tra le 4,5 e le 6 ore si poteva ancora effettuare anche se con minore efficacia. La finestra 4,5 ore era in studio con l'ECASS III, pubblicato già nel 2010. Nella fattispecie si tratta di un ictus di troncoencefalo, in particolare, con accertata diagnosi di occlusione dell'arteria basilare, al cui riguardo già nel 2005 nella Raccomandazione 10.4 Grado D si consigliava la trombolisi endovena anche oltre le 6 ore dall'esordio dell'evento. In relazione alla terapia dell'ictus acuto, la stesura di
11 S.P.R.E.A.D. del 2007 alla Raccomandazione 10.2 conferma quanto già affermato nel 2005. Il 2.3.2010, essendo ormai completato l'ECASS III, si confermava definitivamente efficace la finestra terapeutica delle 4,5 ore, come così sottolineato dal Collegio e invece smentito dalla dott.sa la quale aveva sottolineato che al tempo dell'evento Per_4 ictale del soggetto (settembre 2010) la finestra temporale era di tre ore. Invero i criteri temporali per effettuare la trombolisi sulla Sig.ra
erano presenti e peraltro attualmente è noto che la finestra Pt_2 temporale può arrivare fino a 9 ore (2019), a ulteriore conferma che, se opportunamente eseguita, questa tipologia di trattamento si rivela efficace nel ridurre la mortalità e gli esiti invalidanti. Si sottolinea inoltre che i criteri di inclusione al trattamento - che sono soprattutto clinici (Sat. O2 > 94, GCS 15, pressione arteriosa, glicemia, scala NIHSS) - erano tutti all'interno dei parametri necessari per consentire il trattamento. La presentazione dei sintomi all'arrivo in pronto soccorso alle ore 17:25 constava di sindrome vertiginosa con turbe dell'equilibrio, cefalea violenta e vomito;
a seguito di valutazione otorinolaringoiatria;
anche di disfagia. L'assegnazione di un codice verde ha indotto a gestire il caso con un tempo superiore e senza la necessaria emergenza che avrebbe consentito le indagini neuroradiologiche in tempi utili per intuire che si trattava di ictus cerebrale. I medici che operano nei Pronto Soccorsi delle strutture ospedaliere sono tenuti a conoscere il timing di gestione dell'ictus cerebri, e anche in assenza di una Stroke Unit si poteva attuare terapia farmacologica ovvero - a titolo esemplificativo - trasferire la paziente all'ospedale di Vibo Valentia dove già dal 2006 era istituita l'Unità Operativa di Stroke Unit (a margine, nel 2012 quest'ultima struttura era collocata al sesto posto in Italia per il numero di trattamenti trombolitici effettuati). Circa la presentazione clinica della Sig.ra Pt_2 all'accesso in pronto soccorso, non si condivide quanto affermato dalla dott.ssa secondo la quale la sintomatologia era già manifesta Per_4 da circa un mese. Si precisa infatti che in data 30.9.2010 l'attrice accusava cefalea violenta (diversa dal solito) accompagnata da vomito, turbe dell'equilibrio e disfagia. Non può comprendersi la sottovalutazione effettuata dai sanitari, che peraltro hanno correlato la difficoltà a deglutire a una costrizione laringea indotta da allergia ai pollini, trascurando la cefalea violenta e il vomito che sono invero sintomi allarmanti. Infine, non si ritiene sussistere rilevanza circa la possibile etiologia dell'ictus, interpretato come probabile sindrome paraneoplastica. L'aver sviluppato un carcinoma e che ci fosse una relazione tra questo con l'ictus e il processo tromboembolico diffuso non può essere preso in considerazione in quanto di fatto vi erano segni suggestivi per evento cerebrovascolare acuto e come tale andava gestito dai sanitari presenti”.
12 Alla luce delle superiori considerazioni, assolutamente condivisibili per la linearità e coerenza, si deve ritenere accertata la responsabilità dei medici del pronto soccorso, da cui consegue ex art. 1228 c.c. la responsabilità anche della struttura sanitaria e risulta parimenti accertato il nesso di causalità tra la loro condotta e l'evento lesivo occorso alla . Pt_2
Da ultimo, deve essere valutata la difesa dell'Ospedale convenuto circa la finestra temporale dell'esordio della sintomatologia. Ebbene in base agli assunti di parte convenuta la avrebbe manifestati i primi Pt_2 sintomi a partire dalle ore 11:00, mentre di fatto accedeva al P. S. solo alle ore 15:30. Sul punto i consulenti hanno chiarito che: “Tornando all'esordio della sintomatologia del soggetto giorno 30.9.2010 ciò che sappiamo con certezza è che la signora giunge al PS degli Ospedali Riuniti di Reggio Calabria alle ore 17:25 ma ci sono dati discordanti sull'inizio della sintomatologia, ovverosia nel verbale erano riportate le ore 11:00 mentre nella cartella clinica l'orario di esordio acuto di sintomatologia significativa per ictus che conduceva a chiamare il 118 era alle ore 16:30. In ogni caso il Collegio rammenta che le raccomandazioni SPREAD per ictus del circolo posteriore indicavano già all'epoca una finestra di 6 ore. Risulta comunque oggettivo il ritardo della presa in carico del paziente, infatti, veniva assegnato un codice verde al triage, l'Rx del torace era eseguita a distanza di un'ora dall'arrivo e la visita neurologica effettuata alle 20:32 (quindi a distanza di 3 ore dall'arrivo in pronto soccorso), il ricovero avveniva alle ore 2:11 dell'1.10.2020. Si ribadisce ulteriormente che la sintomatologia patognomonica per ictus si era concretizzata alle 16:30 del 30.9.2010 con cefalea violenta, disfagia, vertigini e vomito. Ciò necessitava di una immediata presa in carico e a tal proposito si sottolinea che non risulta somministrata una terapia mirata con antiaggreganti ed eparina a basso peso molecolare, invero praticata in ritardo il giorno successivo all'ingresso nel reparto di Neurologia. Rispetto all'outcome della Sig.ra , qualora avesse iniziato una Pt_2 terapia nelle prime ore dell'ictus in corso si sarebbe ottenuta certamente una significativa modificazione positiva sugli esiti disfunzionali che si sono in seguito concretizzati. Si conviene con i CC.TT.PP. circa la progressiva riduzione dell'efficacia della trombolisi sistemica all'aumentare delle ore dall'esordio della sintomatologia;
verosimilmente non si sarebbe potuta ottenere una completa restitutio ad integrum, ma questo non può giustificare i ritardi diagnostici e terapeutici, ribadendo che molto probabilmente una tempestiva somministrazione di antiaggregante avrebbe ridotto la progressione dello stroke e i suoi esiti”.
Gli anzidetti accertamenti medico-legali, che qui devono intendersi integralmente richiamati e ai quali più in dettaglio si rimanda, basati 13 su un attento esame della documentazione clinica prodotta in atti, resi all'esito di una accurata visita medica appaiono coerenti e scevri da vizi logici e devono essere condivisi.
In particolare, il Giudicante aderisce alle risultanze della consulenza tecnica espletata in sede di accertamento tecnico preventivo, e successivamente confermate, rese in puntuale risposta ai quesiti giudiziali formulati e alle specifiche contestazioni mosse in giudizio dalle parti.
Ebbene, alla luce delle suesposte considerazioni tecniche, la negligenza e l'imperizia dei sanitari che ebbero in cura la è indubbia, Pt_3 Pt_2 poiché dalle risultanze istruttorie è emerso inconfutabilmente che gli stessi hanno errato l'inquadramento della patologia in atto, ictus cardio embolico, non hanno disposto l'immediato trasferimento presso lo più vicino, omettendo di mettere in atto, nei tempi previsti CP_13 dalle linee guida, il trattamento antitrombotico, che avrebbe potuto evitare la compromissione delle strutture encefaliche, ottenendo certamente una significativa modificazione positiva sugli esiti disfunzionali che si sono in seguito concretizzati.
5.- Passando ad esaminare i profili attinenti al quantum debeatur, devesi dunque accogliere, nei limiti delineati dai periti, la richiesta risarcitoria avanzata da parte attrice sotto il prioritario profilo del cd. danno biologico inteso quale “menomazione dell'integrità psico-fisica dell'offeso”.
Deve rammentarsi, al riguardo, che il giudicante è tenuto a considerare tutte le conseguenze patite dal danneggiato, tanto nella sua sfera morale (ossia nel rapporto che il soggetto ha con sé stesso), quanto in quella dinamico-relazionale (che riguarda il rapporto del soggetto con la realtà esterna), fermo restando che le Sezioni Unite (con le sentenze nn. 26972-26975 dell'11.11.2008) hanno posto in rilievo il carattere unitario del danno non patrimoniale, venendo a ricondurre in tale categoria tutte le diverse “voci” elaborate dalla dottrina e dalla giurisprudenza in materia (danno estetico, danno esistenziale, danno alla vita di relazione, ecc;
v., sul punto, Cass. civ. nr. 25843/2020; Cass. civ. nr. 4878/2019; Cass. civ. nr. 23469/2018; Cass. civ. nr. 24075/2017; Cass. civ. nr. 24864/2010).
In definitiva, ai fini della liquidazione del danno, il giudice deve tener conto, oltre che del danno biologico eventualmente accertato dal CT (che riguarda il danno attinente alla sfera fisica ed in parte alla sfera dinamico relazione del soggetto), anche del danno morale, che costituisce una voce di pregiudizio non patrimoniale, ricollegabile alla violazione di un interesse costituzionalmente tutelato, da tenere 14 distinta dal danno biologico e dal danno nei suoi aspetti dinamico relazionali, con la conseguenza che detto danno morale va risarcito autonomamente, ove provato, senza che ciò comporti alcuna duplicazione risarcitoria (cfr., ex multis, Cass. civ. nr. 24075/2017; Cass. civ. nr. 11851/2015).
È, cioè, pacifico che la voce di danno morale mantiene la sua autonomia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi.
In altri termini, il danno morale deve essere considerato in modo autonomo rispetto al danno biologico, atteso che “il sintagma "danno morale": 1) non è suscettibile di accertamento medico-legale; 2) si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato” (in tal senso, Cass. civ. nr. 25164/2020; v. anche Cass. civ. nr. 910/2018, Cass. civ. nr. 7513/2018, Cass. civ. nr. 28989/2019).
Inoltre, è possibile un'ulteriore personalizzazione del danno in relazione alla componente del danno dinamico-relazionale, ma “solo in presenza di conseguenze anomale, eccezionali e affatto peculiari;
le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit […] non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del danno cd. “dinamico-relazionale” (cfr., per tutte, Cass. Civ. nr. 20795/2018).
In definitiva, il predetto accertamento del danno non patrimoniale, unitario ed omnicomprensivo, deve avvenire in concreto (non in astratto), ricorrendo a tutti i mezzi di prova, compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni.
In concreto, la liquidazione giudiziale del danno non patrimoniale avviene sulla base di tabelle predeterminate dal legislatore ovvero, in difetto, in via equitativa, sulla base di tabelle elaborate in base alle prassi seguite nei diversi tribunali (sul punto, deve evidenziarsi che sono state le stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione ad avallare l'utilizzo di tabelle giurisprudenziali, nei limiti in cui, nell'avvalersene, il giudice proceda ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno non patrimoniale, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, al fine di pervenire al ristoro del danno nella sua interezza, v. Cass. civ., Sez. Un., nr. 26972/2008).
Nel caso di specie, essendo stata accertata un'invalidità permanente superiore al 9%, la liquidazione del danno non patrimoniale deve 15 avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., facendo ricorso alle tabelle giurisprudenziali e, in particolare, alle tabelle del Tribunale di Milano.
Non si ritiene opportuno, infatti, utilizzare la tabella unica nazionale per il risarcimento dei danni da macrolesioni - introdotta con il D.P.R. 13 gennaio 2025 n. 12, in attuazione di quanto previsto dall'art. 138 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private) – atteso che, essendo entrata in vigore il 5 marzo 2025, è più opportuno applicarla ai sinistri e agli eventi verificatisi successivamente a tale data.
Orbene, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono un sistema che "incorpora" nel valore monetario del singolo punto di invalidità anche il pregiudizio morale, pur essendo altresì indicato il valore monetario del singolo punto di invalidità relativo al solo danno biologico.
Il giudice, prima di procedere alla liquidazione applicando il punto di invalidità che include anche il pregiudizio morale, deve, però, sempre preliminarmente verificare se e come la specifica componente del danno non patrimoniale qualificata come danno morale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria.
Ed infatti, è sempre il danneggiato ad essere onerato dall'allegazione di tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e della prova delle stesse e, quindi, rilevanti ai fini del riconoscimento del danno morale, inteso, appunto, come sofferenza interiore (pretium doloris), pur potendo tale danno essere provato anche mediante presunzioni (cfr. Cass. Civ. nr. 5820/2019, secondo cui “il danno morale soggettivo può essere comprovato mediante lo strumento delle presunzioni, posto che ad un certo tipo di lesione, anche se di lieve entità, può riconnettersi di regola una sofferenza”).
In definitiva, il ricorso alle presunzioni è ammesso, ma non può esonerare il danneggiato dall'onere di una compiuta allegazione del danno o, quanto meno, degli elementi di fatto da cui desumere la sussistenza di un pregiudizio morale.
In ogni caso, sul punto, si ricorda che, secondo la giurisprudenza, un attendibile criterio logico-presuntivo funzionale all'accertamento del danno morale quale autonoma componente del danno alla salute è quella della corrispondenza, su di una base di proporzionalità diretta, della gravità della lesione rispetto all'insorgere di una sofferenza soggettiva: tanto più grave, difatti, sarà la lesione della salute, tanto più il ragionamento inferenziale consentirà di presumere l'esistenza di un correlato danno morale inteso quale sofferenza interiore,
16 morfologicamente diversa dall'aspetto dinamico relazionale conseguente alla lesione stessa (cfr. Cass. civ. nr. 25843/2020).
Il risarcimento così quantificato può, poi, subire delle ulteriori variazioni in aumento, in relazione alla componente del danno dinamico- relazionale, purché la personalizzazione del danno trovi giustificazione nel positivo accertamento di specifiche conseguenze eccezionali, ulteriori rispetto a quelle ordinariamente conseguenti alla menomazione;
non può, quindi, essere accordata alcuna variazione in aumento del risarcimento standard previsto dalle "tabelle" secondo l'id quod plerumque accidit, trattandosi di conseguenze già considerate nella liquidazione tabellare del danno (cfr. Cass. civ nr. 7513/2018, Cass. civ. nr. 10912/2018, Cass. civ. nr. 23469/2018, Cass. civ. nr. 27482/2018; Cass. civ. nr. 28988/2019; Cass. civ. nr. 25164/2020; v., ancora, Cass. civ. nr. 25164/2020).
Tanto premesso, i C.T.U. – le cui conclusioni, come si è già precisato, sono condivisibili, in quanto logiche, coerenti e basate sull'applicazione di un rigoroso metodo scientifico – hanno accertato un grado di invalidità permanente stimabile in misura del 75% (settantacinque percento), secondo quanto previsto dalle tabelle delle orientative guide ufficiali alla valutazione del danno biologico, e un periodo di invalidità temporanea assoluta, come danno biologico, di giorni quattrocentotrentadue (periodi effettivi di ricovero, i quali comprendono gran parte del decorso clinico documentato).
Alla luce dei richiamati principi giurisprudenziali e degli accertamenti dei CT, deve riconoscersi, oltre il danno biologico, anche il danno morale nella misura standard prevista dalle tabelle.
Ed infatti, tale danno morale patito dall'attore deve ritenersi provato in via presuntiva, considerati: l'entità delle lesioni subite, i postumi permanenti riportati (la danneggiata è costretta a vivere stabilmente in sedia a rotelle), la percentuale di invalidità permanente accertata (75 %), la lunga degenza ospedaliera ed i vari trattamenti sanitari a cui si è dovuta sottoporre, nonché la giovane età (48 anni).
Va riconosciuta anche un ulteriore personalizzazione del danno, nel grado massimo, risultando significativamente compromessa la vita dinamico-relazionale della danneggiata.
Il collegio peritale ha, infatti, rilevato “ripercussioni negative di grado grave sull'esplicazione di attività esistenziali di vita quotidiana, tempo libero, svago, vita familiare e sociale”; inoltre, dalle prove testimoniali acquisite è emerso che la signora non è in grado di compiere Pt_2 autonomamente gli atti quotidiani della vita, avendo necessità di assistenza continua ed essendo costretta a muoversi con la sedia a rotelle. 17 Orbene, alla luce delle considerazioni che precedono devono essere liquidati a parte attrice i seguenti importi, utilizzando le ultime tabelle di Milano aggiornate al 2024, tenendo conto dell'età della paziente al momento dei fatti (48 anni), della percentuale di invalidità permanente pari al 75%, e dei giorni di invalidità totale pari a 432:
➢ Percentuale di invalidità permanente 75%
➢ Punto danno biologico € 9.229,61
➢ Incremento per sofferenza soggettiva (+ 50%) € 4.614,81
➢ Punto danno non patrimoniale € 13.844,42
➢ Punto base I.T.T. € 173,00
➢ Giorni di invalidità temporanea totale 432
➢ Danno biologico risarcibile € 529.549,00
➢ Danno non patrimoniale risarcibile € 794.324,00
➢ Con personalizzazione massima (max 25% del danno biologico)
€ 926.711,00
➢ Invalidità temporanea totale € 74.736,00
➢ Totale generale: € 869.060,00
Totale con personalizzazione massima € 1.001.447,00
Detta somma deve essere aumentata di interessi e rivalutazione come di seguito specificati: l'attuale credito innanzi determinato deve essere devalutato all'epoca della causazione del danno (2010) e rivalutato anno per anno secondo gli indici Istat ad un saggio equivalente agli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi (cfr. Cass. Sez. III n. 23225/2005).
Successivamente alla pubblicazione della presente sentenza sulla somma sopra liquidata sono dovuti gli interessi nella misura legale fino all'effettivo soddisfacimento del credito.
6.- L'attore chiede, altresì il risarcimento del danno patrimoniale pari alle spese sostenute in conseguenza della lesione subita e quantificata in € 1.895,72, a tali spese aggiunge la domanda di risarcimento delle spese future che quantifica in € 333.000,00, facendo riferimento all'aspettativa di vita della . Pt_2
I Consulenti, nell'elaborato peritale, in merito alle spese mediche hanno evidenziato: “Congrue e adeguate le spese mediche documentate, pari a complessivi euro 1.895,72. Pur se ipotizzabili, non risultano attualmente quantificabili eventuali spese mediche future”.
Alla luce di ciò, potrà essere riconosciuta, a titolo di danno patrimoniale, l'ulteriore somma di € 1.895,72 per le spese mediche sostenute, adeguatamente motivate e provate;
lo stesso invece non 18 può dirsi per le spese future, non essendo stati né allegati (se non genericamente) né provati adeguati elementi per potere ipotizzare e quindi liquidare ulteriori spese future. In particolare, dalle prove testimoniali risulta che la signora sia da anni in cura presso la Pt_2
Fondazione Santa Lucia di in ragione di ciò la difesa di parte CP_4 attrice assume che la signora dovrà recarsi presso la struttura Pt_2 almeno quattro volte l'anno, sostenendo le seguenti spese: € 700,00 per ciascun biglietto aereo A/R, € 200,00 per il trasferimento in taxi dall'aeroporto alla clinica, € 650,00 per vitto e alloggio (3-4 notti), nonché € 700,00 per visite specialistiche, esami strumentali e trattamenti con tossina botulinica per il contenimento della spasticità motoria, per un esborso complessivo annuo di circa € 9.000,00.
Sennonché, non risulta provata la necessità di recarsi nella citata struttura almeno quattro volte l'anno e gli importi suindicati come spese prevedibili non sono supportati da alcun riscontro documentale.
Tali spese, pertanto, pur essendo astrattamente ipotizzabili, non sono state sufficientemente documentate da parte attrice, la quale si è limitata ad una generica richiesta della somma di € 333.000,00, facendo riferimento all'aspettativa di vita della e utilizzando una Pt_2 quantificazione non meglio specificata. Tale voce risarcitoria deve, quindi, essere rigettata.
7.- In definitiva, l' Controparte_1
, oggi “
[...] Controparte_2
, deve essere condannata al pagamento a favore di
[...] parte attrice della somma di € 1.001.447,00, oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri sopra indicati, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, nonché della somma di € 1.895,72, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi dalla domanda giudiziale al soddisfo.
8. Le spese seguono la soccombenza. Ne consegue che l'
[...]
, oggi Controparte_1
“ , deve Controparte_2 essere condannata alla refusione delle spese di lite sostenute da parte attrice da liquidarsi, in conformità delle tabelle di cui DM nr. 147/2022, nel valore minimo di € 18.977,00 (trattasi di controversia di valore compreso tra € 1.000.001,00 – 2.000.000,00), in applicazione del criterio del decisum), in considerazione della natura della causa e dell'assenza di rilevanti questioni in fatto e in diritto. Ai compensi si aggiunge il rimborso del contributo unificato ed il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente 19 reintrodotto dall'art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, da distrarre a favore del difensore antistatario, Avv. Antonio Panella.
Le spese di CT sono poste definitivamente a carico dell'
[...]
, oggi Controparte_1
“ . Controparte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, nella persona del dr. IB AZ, definitivamente pronunziando sulla domanda in epigrafe, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1.- In accoglimento della domanda giudiziale, condanna, per le causali di cui in parte motiva, l' Controparte_14
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[...] Controparte_2
al pagamento in favore di parte attrice
[...] della somma di € 1.001.447,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, da computarsi come in parte motiva, nonché ulteriori interessi legali dalla data di pubblicazione della presente sentenza al soddisfo.
2.- Condanna, altresì, l' Controparte_14
oggi “
[...] Controparte_2
al pagamento in favore di parte attrice
[...] della somma di € 1.895,72, a titolo di danno patrimoniale, oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al soddisfo.
3.- Condanna l' Controparte_1
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[...] Controparte_2
alla refusione delle spese giudiziali a favore di parte
[...] attrice, che liquida in complessive € 18.977,00, oltre spese per contributo unificato, spese generali, iva e cpa, da distrarsi a favore del difensore antistatario, Avv. Antonio Panella.
4.- Pone definitivamente le spese di CT, come liquidate con separato decreto, a carico dell' Controparte_1
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[...] Controparte_2
.
[...]
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Reggio Calabria il 30/11/2025
Il Giudice
IB AZ
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