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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/12/2025, n. 4992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4992 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI PALERMO QUINTA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
R.G. n°13500 /2020
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco LO Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 9 dicembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive depositate dalle parti, contenenti congiunte conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 10/12/2025.
Il Giudice
dott. Francesco LO Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco LO Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile, iscritta al n°13500 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, , cf. Parte_2 C.F._1
e , c.f. , col ministero dell'Avv.to Parte_3 C.F._2
LO ST,
ATTORI
E cf. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, col ministero degli Avv.ti Maria Arezzo e Domenico
Arezzo,
CONVENUTA
E
n Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, cf. col ministero P.IVA_3 dell'Avv.to LO Mazzotta,
*****
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
9.12.2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c. IN FATTO E IN DIRITTO
LETTE le note sostitutive depositate dagli attori e da , nelle quali si CP_1 rappresenta congiuntamente che le parti hanno definito bonariamente la vicenda controversa e si chiede di dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite;
Parte_ RILEVATA l'adesione di che nelle proprie note sostitutive si è unita alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese;
RICORDATO che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio;
e che non occorre regolare le spese di lite laddove siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass. Sez. 2, 31/10/2023, n. 30251, Rv. 669310-01);
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco LO Torrasi
R.G. n°13500 /2020
DECRETO EX ART. 127-TER, COMMA TERZO, C.P.C. nella causa promossa da
Parte_1
Contro
Controparte_1
Il Giudice, dott. Francesco LO Torrasi, alla scadenza del termine perentorio del 9 dicembre 2025, assegnato alle parti per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza ai sensi dell'art. 127-ter, comma secondo, c.p.c.,
LETTE le note scritte sostitutive depositate dalle parti, contenenti congiunte conclusioni;
P.Q.M.
decide la causa come da provvedimento che segue.
Si comunichi.
Così deciso, 10/12/2025.
Il Giudice
dott. Francesco LO Torrasi REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
- Sezione Quinta Civile -
Il Tribunale di Palermo, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Francesco LO Torrasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 281-sexies c.p.c.) nella causa civile, iscritta al n°13500 del Ruolo Generale per gli Affari
Contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
p.iva , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, , cf. Parte_2 C.F._1
e , c.f. , col ministero dell'Avv.to Parte_3 C.F._2
LO ST,
ATTORI
E cf. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, col ministero degli Avv.ti Maria Arezzo e Domenico
Arezzo,
CONVENUTA
E
n Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, cf. col ministero P.IVA_3 dell'Avv.to LO Mazzotta,
*****
Conclusioni: come da note scritte depositate entro il termine perentorio del
9.12.2025, assegnato alle parti ex art. 127-ter c.p.c. IN FATTO E IN DIRITTO
LETTE le note sostitutive depositate dagli attori e da , nelle quali si CP_1 rappresenta congiuntamente che le parti hanno definito bonariamente la vicenda controversa e si chiede di dichiarare la sopravvenuta cessazione della materia del contendere, con compensazione integrale delle spese di lite;
Parte_ RILEVATA l'adesione di che nelle proprie note sostitutive si è unita alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese;
RICORDATO che la cessazione della materia del contendere si ha per effetto della sopravvenuta carenza d'interesse della parte alla definizione del giudizio, postulando che siano accaduti nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e da rendere incontestato l'effettivo venir meno dell'interesse sottostante alla richiesta pronuncia di merito, senza che debba sussistere un espresso accordo delle parti anche sulla fondatezza
(o infondatezza) delle rispettive posizioni originarie nel giudizio;
e che non occorre regolare le spese di lite laddove siano le stesse parti a chiedere congiuntamene la compensazione delle spese (cfr. Cass. Sez. 2, 31/10/2023, n. 30251, Rv. 669310-01);
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti in causa.
Così deciso, il 10 dicembre 2025.
Il Giudice
dott. Francesco LO Torrasi