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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 03/06/2025, n. 4466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4466 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8810/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Angelo Mambriani Presidente
Maria Antonietta Ricci Giudice Nicola Fascilla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8810/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTIN LUIGI, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata tramite PEC Email_1
ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Controparte_3 C.F._3 dell'avv. PIATTI CARLO e dell'avv. MASOTTI LUCA, elettivamente domiciliati in Milano, Corso Magenta, 56 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPANDREA MAURO, elettivamente CP_4 P.IVA_2 domiciliata tramite PEC Email_2
(IN QUALITÀ DI EREDE DEL SIG. (C.F. Controparte_5 Persona_1
, con il patrocinio dell'avv. WUHRER ROSSELLA, elettivamente C.F._4 domiciliata tramite PEC Email_3
CONVENUTI nonché contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI Controparte_6 P.IVA_3
GIOVANNI, elettivamente domiciliata in Milano, VIA CROCEFISSO, 5 presso il suddetto difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUIZZA RICCARDO, dell'avv. CP_7 P.IVA_4
DE CILLIS DARIO e dell'avv. MAGISTRETTI LUCA, elettivamente domiciliata in Milano,
PIAZZALE CADORNA, 4 presso i suddetti difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALVANI Controparte_8 P.IVA_5
BENEDETTA, elettivamente domiciliata tramite PEC: Email_4
TERZE CHIAMATE
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per le ragioni esposte in atti da intendersi qui richiamate:
1. accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2391 c.c. (interessi degli amministratori), 2392 e 2393
c.c. (responsabilità degli amministratori verso la società) e 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale) del Sig. (Amministratore Delegato, Consigliere nonché Presidente del Consiglio di Persona_1
Amministrazione della società , per aver fatto realizzare, nel periodo compreso dal Parte_1
2012 al 2015, nel suo duplice ruolo di amministratore sia della conduttrice, che della Parte_1 locatrice, dell'immobile sito in SC EO (MI) via Amerigo Vespucci n. 2/4/6, CP_4 ingenti lavori di manutenzione straordinaria sul medesimo immobile, concesso in locazione a
[...]
in conflitto di interessi ed in difetto di qualsiasi informativa al consiglio di amministrazione Parte_1
e/o alla assemblea della società e di motivata autorizzazione da parte del Consiglio di Parte_1 Amministrazione e/o dell'assemblea della società nell'esclusivo interesse della Parte_1 proprietaria ma facendone tuttavia addebitare tutti i costi a ovvero in ogni CP_4 Parte_1 caso per violazione dell'obbligo generico di diligenza ex art. 1176 c.c. ed ex art. 2392 c.c., e conseguentemente condannare il sig. al pagamento in favore di della Persona_1 Parte_1 somma risarcitoria di euro 1.208.154,67 per sorte capitale, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, o della maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa;
2. accertare e dichiarare, in via cumulativa o alternativa tra loro, la responsabilità solidale ex art. 2407
c.c. e/o ex art. 2043 c.c. del Dott. del Dott. e del Dott. Controparte_2 CP_1 CP_3 nella loro qualità di membri del Collegio Sindacale di all'epoca dei fatti, per
[...] Parte_1 gli atti di omessa vigilanza commessi nel periodo compreso dal 2012 al 2015 ed ampiamente illustrati in atti, e conseguentemente condannare tali soggetti in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
della somma risarcitoria di euro 1.208.154,67 per sorte capitale, oltre interessi legali dal dì Parte_1 del dovuto al saldo, o della maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa;
3. accertare e dichiarare la responsabilità solidale ex art. 2043 c.c. della società per aver CP_4 preso parte al fatto lesivo di cui ai punti 1. e 2. o comunque per averne consapevolmente tratto beneficio, e conseguentemente condannare la stessa, al pagamento in favore di della Parte_1 somma risarcitoria di 1.208.154,67 per sorte capitale, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, o della maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa. In ogni caso con spese di lite e rimborso forfettario del 15% integralmente rifusi, IVA e CPA come per legge.
Per i convenuti , : CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis rejectis, IN VIA PRINCIPALE,
• RIGETTARE integralmente le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA,
• e nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dei sig.ri e Controparte_2 Controparte_3
, al pagamento di qualsiasi somma richiesta da Parte Attrice, CONDANNARE, IN VIA CP_1
TRA : CP_9
per i soli sig.ri e Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3
e quale Controparte_10 Controparte_11 coassicuratrice: per il solo sig. ; CP_1 pagina 2 di 18 il sig. e per esso la sig.ra (in qualità di erede del sig. , Persona_1 Controparte_5 Per_1 Per_1
e per tutti i sig.ri e , CP_4 Controparte_8 Controparte_2 Controparte_3 CP_1
AL PAGAMENTO di qualsivoglia somma, onere, spese, ivi incluse le spese legali per la chiamata in causa di terzi che i sig.ri e dovessero pagare a Parte Controparte_2 Controparte_3 CP_1
Attrice, tenendo indenni e manlevando i convenuti da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole inerente il presente giudizio, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
IN OGNI CASO,
• con vittoria di spese e competenze professionali. IN VIA ISTRUTTORIA,
• AMMETTERE i seguenti CAPITOLI DI PROVA: 1) Vero che il valore del canone del contratto di locazione tra e del CP_4 Parte_1
01.02.2012 era al di sotto degli allora vigenti prezzi di mercato?
2) Vero che il valore del canone del contratto di locazione tra e del CP_4 Parte_1
31.12.2019 era al di sotto degli allora vigenti prezzi di mercato?
3) Vero che era noto a tutti gli amministratori e soci di che il valore del canone del Parte_1 contratto di locazione tra e del 01.02.2012 era al di sotto degli allora CP_4 Parte_1 vigenti prezzi di mercato?
4) Vero che era noto a tutti gli amministratori e soci di che il valore del canone del Parte_1 contratto di locazione tra e del 31.12.2019 era al di sotto degli allora CP_4 Parte_1 vigenti prezzi di mercato?
5) Vero che aveva necessità di apportare opere industriali e produttive presso Parte_1
l'immobile di cui al contratto del 01.02.2012 e del successivo contratto del 31.12.2019?
6) Vero che la necessità di eseguire l'esecuzione delle opere industriali e produttive necessarie a
[...] era stata valutata dai soci e dagli amministratori di nella stipula del contratto Parte_1 Parte_1 di locazione tra e del 01.02.2012? CP_4 Parte_1
Si indicano quali testi: il sig. nato in [...] il [...] C.F. , Testimone_1 CodiceFiscale_5 domiciliato in VIA TRAVESIO, 1 33097- SPILIMBERGO (PN), su tutti i capitoli.
Per la Convenuta CP_4
- respingersi le domande proposte da contro di lei e condannarsi l'attrice ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c. primo e, in subordine, secondo comma, rimettendosi alla valutazione equitativa del Tribunale per la quantificazione.
Con vittoria di spese e competenze legali.
Per parte convenuta (IN QUALITÀ DI EREDE DI : Controparte_5 Persona_1
IN PRINCIPALITÀ: respingersi, con la motivazione che sarà ritenuta in relazione alle emergenze di causa, tutte le domande proposte nei confronti del Sig. da chiunque delle controparti;
Persona_1 sia condannata la soc. attrice a rifondere al Sig. le spese ed onorari di lite ivi comprese quelle Per_1 spese ed onorari che fosse tenuto a pagare alla soc. nonché a risarcirgli i Persona_1 CP_8 danni ex art. 96 cpc o, in subordine, a pagargli ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 cpc somma determinanda equitativamente.
IN SUBORDINE:
pagina 3 di 18 dichiararsi tenuta la a manlevare il Sig. da tutte le domande Controparte_8 Persona_1 proposte nei suoi confronti, in base agli impegni assunti il 16.01.2020; in ogni caso condannarsi la a rifondere a tutto quanto questi fosse Controparte_8 Persona_1 condannato a pagare all'avente diritto, e ciò, occorrendo, per il suo inadempimento all'impegno assunto nella clausola 5 dell'accordo 16.1.2020 (di rinuncia a future azioni anche per i propri aventi causa, così promettendo anche il fatto del terzo);
IN OGNI CASO: disporsi la rifusione a di tutte le spese per la propria difesa in causa, nonché il rimborso Persona_1
a ed a carico di chi delle controparti in causa fosse ritenuto delle spese legali che Persona_1 [...] fosse condannato a pagare alle altre parti a qualsiasi titolo siano in causa. Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
- chiede a) sia ordinata alla la produzione dei contratti di appalto stipulati per la esecuzione dei Parte_1 lavori per cui è causa;
b) sia ammessa CTU che indichi il beneficio fiscale derivato a dalla contabilità a costo nel Parte_1 proprio sistema dei conti dei lavori per cui è causa.
- Si oppone alle prove orali formulate da nella sua seconda memoria ex 6° co. dell'art. Parte_1
183 cpc perché:
- quanto al cap.1 è pacifica la stipulazione della locazione e irrilevante la, negata, non agibilità dell'immobile;
- il cap.2 é generico, valutativo e inammissibile, demandando al teste la indicazione dei motivi soggettivi, non menzionati nel contratto citato, che ne avrebbero determinato la stipulazione e che come tali sarebbero comunque anteriori a questa;
- il cap.3 é valutativo laddove deferisce al teste la qualità (“autonomamente”) del comportamento del sig. ed è superfluo laddove si riferisce alle cariche, che sono pacifiche, del comparente nella Per_1 Pa
Parte_1
- il cap.4 é valutativo nei termini “pretese” e “sottoposto alla volontà” e superfluo nell'individuazione di chi (il sig. OM) ha firmato il contratto d'affitto risultante da questo;
- il cap.5 é valutativo (“per volere del sig. , “integrale ristrutturazione”); Persona_1
- il cap.6 é valutativo nella attribuzione delle spese indicate a lavori svolti su immobile di e CP_4 soprattutto nella loro indicata finalizzazione alla riqualificazione di detto immobile;
- il cap.7 è valutativo nella espressione “ ha dovuto”, è irrilevante laddove è limitato alla sola Pt_1
“richiesta” di finanziamenti, è inammissibile laddove voglia provare testimonialmente “contratti” di finanziamento per € 1.400.000,00 che non ha prodotto;
- il cap.8 é valutativo, laddove avrebbe ad oggetto la prova sulla “unica ragione” che avrebbe reso
“necessario il ricorso ai finanziamenti” suddetti;
- il cap.9 è inammissibile perché ha ad oggetto una asserita spesa di € 300.000,00 che dovrebbe risultare documentalmente, in contrasto con il limite della prova testimoniale previsto dall'art. 2726 c.c. per i pagamenti.
Per la terza chiamata Controparte_6 Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
pagina 4 di 18 - accertare e dichiarare, per i motivi in atti, l'inammissibilità delle domande proposte da parte attrice nei confronti dei Sigg.ri e per carenza di interesse ad agire in Controparte_2 Controparte_3 ragione della rinuncia da parte di a promuovere azioni contro amministratori e Sindaci. Parte_1
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità promossa contro i Sigg.ri e con riferimento a tutti gli asseriti fatti e/o pregiudizi ex adverso Controparte_2 Controparte_3 lamentati da parte attrice per i motivi in atti.
In via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte domande preliminari, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni evidenziate in atti, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo ai Sigg.ri e per i fatti di causa e pertanto, Controparte_2 Controparte_3 respingere tutte le domande proposte nei confronti dei medesimi in quanto infondate nell'an e nel quantum debeatur, con assorbimento in ogni caso delle domande di manleva e indennizzo dagli stessi avanzate nei confronti di , con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. Controparte_6
AEAW0073849-LB e AEAW0065490-LB, e con vittoria di spese legali a carico di parte attrice anche a favore dell'odierna esponente. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da parte attrice e di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo ai Sigg.ri e Controparte_2 CP_3
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inoperatività nei confronti di questi ultimi delle polizze
[...]
AEAW0073849-LB e AEAW0065490-LB, per i motivi tutti esposti in atti;
In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da parte attrice, di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo ai Sigg.ri e Controparte_2 CP_3
nonché di accertamento dell'operatività della garanzia assicurativa prestata con le polizze n.
[...]
AEAW0073849-LB e AEAW0065490-LB:
- accertare e dichiarare il grado di responsabilità attribuito a questi ultimi e, per l'effetto, rideterminato nel quantum l'importo richiesto, limitare la misura e l'entità del risarcimento richiesto unicamente a quanto risulterà effettivamente commesso dagli Assicurati,
- conseguentemente, condannare a manlevare e tenere indenne unicamente i Controparte_6
Sigg.ri e solo ed esclusivamente di quanto gli stessi saranno tenuti a Controparte_2 Controparte_3 pagare a titolo di danno in favore di parte attrice, nei limiti di polizza e tenuto conto del massimale di € 1.500.000,00 e detratta sempre ed in ogni caso la franchigia, pari ad € 5.000,00 per ogni Assicurato. In ogni caso: con vittoria di spese, di spese, diritti ed onorari di causa.
Per la terza chiamata : CP_7
Voglia il Tribunale di Milano così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE GRADATA
1 - respingere le domande formulate da (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei Parte_2 confronti del convenuto dott. che ha chiamato in causa la scrivente Compagnia CP_1 assicuratrice e quindi respingere le domande Controparte_12 proposte dallo stesso convenuto chiamante (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti di
[...] ; Controparte_12
2 - nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da Parte_2
(o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti del convenuto dott. che ha
[...] CP_1 chiamato in causa la scrivente Compagnia assicuratrice Controparte_12
pagina 5 di 18 per l'Italia, accertare e dichiarare comunque l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva in capo a nei confronti del convenuto Controparte_12 chiamante dott. – anche ai sensi degli artt. 1892 e/o 1893 c.c. - e conseguentemente CP_1 respingere le domande svolte da parte dello stesso convenuto chiamante (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti di in base alle Controparte_12 applicabili disposizioni di legge e di Polizza.
IN VIA SUBORDINATA
Nella non creduta ipotesi di accertamento di qualsiasi obbligo risarcitorio in capo al convenuto dott.
che ha chiamato in causa la scrivente Compagnia assicuratrice CP_1 [...]
e di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a Controparte_12 [...]
nei confronti dello stesso convenuto chiamante: Controparte_12
3 – accertare quale sia il grado e la quota di responsabilità personale di tutti i convenuti e terzi chiamati;
4 - contenere l'obbligo indennitario della scrivente entro il limite del massimale, CP_12 previa deduzione della franchigia di € 25.000. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per la terza chiamata Controparte_8
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, premesse le opportune declaratorie del caso e di legge, per tutti i motivi meglio indicati in premessa d'atto,
1. ACCERTATA la lesività degli atti compiuti dal precedente Amministratore e dal Collegio sindacale, DICHIARARE l'infondatezza della richiesta di manleva avanzata, per l'effetto,
RIGETTARE la domanda ex adverso spiegata poichè infondata in fatto ed in diritto;
2. ACCERTARE E DICHIARARE, per tutti i motivi meglio enunciati in narrativa, l'invalidità, l'inefficacia, la nullità e/o come meglio dei patti di rinuncia, e per l'effetto RIGETTARE la domanda ex adverso avanzata poichè infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite."
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 Persona_1
allegando che: Controparte_2 Controparte_3 Controparte_13 CP_4
- già era una società che si occupava dal 1979 di commercio all'ingrosso di Parte_1 CP_14
componenti elettrici, elettronici ed elettrotecnici, è titolare di diversi marchi di impresa registrati a livello nazionale e comunitario, ed è stata per diversi anni leader assoluta di mercato nel settore dei radiocomandi ed automazioni per cancelli, portoni ecc.;
- in data 20.01.2020, venivano cedute da e le quote, agli stessi appartenenti, di Per_1 Testimone_1
ad società operante nel settore di private equity, che così acquisiva Parte_1 Controparte_8
l'87% del capitale sociale di Parte_1
- successivamente, con atto notarile sottoscritto nel mese di luglio 2021, cedeva Controparte_8
pagina 6 di 18 alla società San Valentino S.r.l. una partecipazione pari all'87% del valore del capitale sociale della società Parte_1
- con delibera del 10 dicembre 2021 l'assemblea dei soci di autorizzava la presente Parte_1 azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore Sig. e degli ex sindaci Persona_1
Dott. Dott. e Dott. nonché l'azione nei confronti di Controparte_2 CP_1 Controparte_3
CP_4
Tanto premesso la società attrice evidenziava ulteriormente in fatto che:
- dalle visure effettuate presso il Registro Imprese risultava che a fronte di successive Persona_1
nomine e senza soluzione di continuità, era stato Consigliere nonché Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società nel periodo compreso dal 31.05.2010 al 17.10.2018; Parte_1
- nel predetto periodo, dal 31.05.2010 al 17.10.2018, sempre a fronte di successive Persona_1
nomine e senza soluzione di continuità, era stato anche Amministratore Delegato della medesima società;
- in tutti i suddetti incarichi venivano attribuiti al sig. pieni poteri di ordinaria e Persona_1
straordinaria amministrazione, con firma libera e disgiunta;
- nel periodo in cui era Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Persona_1
Amministratore delegato di la medesima società risultava conduttrice dell'immobile sito in Parte_1
SC EO (MI) via Amerigo Vespucci n. 2/4/6 (Catasto fabbricati del Comune di SC
EO Foglio 36, Mappale 19, subalterno 701 categoria D7) in forza di contratto di locazione sottoscritto in data 01.02.2012 e debitamente registrato;
- in detto contratto veniva pattuito un canone di locazione a carico di ari ad euro 35.000,00 Parte_1
per il primo anno, ad euro 60.000,00 per il secondo e terzo anno, e ad euro 84.000,00 per i successivi 3 anni;
- il contratto in questione veniva stipulato con la proprietaria dell'immobile il cui CP_4
amministratore unico era sempre stato ed i cui soci, ciascuno al 50% del capitale Persona_1 sociale, erano sempre stati quest'ultimo e sua moglie, Controparte_15
- nel periodo compreso dal 2012 al 2015 nel suo duplice ruolo di amministratore sia Persona_1 della conduttrice che della locatrice dell'immobile sito in SC EO (MI), via Amerigo
Vespucci n. 2/4/6, aveva fatto realizzare ingenti lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'immobile concesso in locazione a nell'esclusivo interesse della proprietaria Parte_1 CP_4
pagina 7 di 18 ma facendone tuttavia addebitare tutti i costi a Pt_1 Parte_1
- l'importo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del predetto immobile, fatti realizzare dal Sig. nell'interesse della proprietaria ma addebitati alla Persona_1 CP_4
conduttrice ammontava complessivamente ad euro 1.430.759,90; Parte_1
- aveva arbitrariamente e reiteratamente agito in spregio ad ogni regola sottesa alla Persona_1 corretta amministrazione della società con l'evidente obiettivo di perseguire un suo Parte_1
interesse personale in danno di che si era trovata, in ragione di ciò, a dover pagare Parte_1 oltre 1.430.000,00 euro di spese relative a manutenzioni straordinarie sull'immobile dalla stessa condotto in locazione, per il quale già pagava il canone contrattualmente pattuito secondo i normali prezzi di mercato;
- sotto il profilo della quantificazione del danno occorreva tuttavia tenere in considerazione anche il risparmio, sotto il profilo fiscale, ottenuto da con l'ammortamento annuo delle spese, che, Parte_1
sulla base dei dati ricavati dai bilanci di ra pari ad euro 222.605,23. Parte_1
Con il presente giudizio parte attorea in sede di citazione ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per le ragioni sopra esposte da intendersi qui richiamate:
1. accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2391 c.c. (interessi degli amministratori), 2392 e
2393 c.c. (responsabilità degli amministratori verso la società) e 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale) del
Sig. (Amministratore Delegato, Consigliere nonché Presidente del Consiglio di Persona_1
Amministrazione della società , per aver fatto realizzare, nel periodo compreso dal Parte_1
2012 al 2015, nel suo duplice ruolo di amministratore sia della conduttrice, che della Parte_1 locatrice, dell'immobile sito in SC EO (MI) via Amerigo Vespucci n. 2/4/6, CP_4
ingenti lavori di manutenzione straordinaria sul medesimo immobile, concesso in locazione a
[...]
in conflitto di interessi ed in difetto di qualsiasi informativa al consiglio di amministrazione Parte_1
e/o alla assemblea della società e di motivata autorizzazione da parte del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e/o dell'assemblea della società nell'esclusivo interesse della Parte_1
proprietaria ma facendone tuttavia addebitare tutti i costi a ovvero in CP_4 Parte_1 ogni caso per violazione dell'obbligo generico di diligenza ex art. 1176 c.c. ed ex art. 2392 c.c., e conseguentemente condannare il sig. al pagamento in favore di della Persona_1 Parte_1
somma risarcitoria di euro 1.208.154,67 per sorte capitale, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, o della maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa;
pagina 8 di 18
2. accertare e dichiarare, in via cumulativa o alternativa tra loro, la responsabilità solidale ex art.
2407 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. del Dott. del Dott. e del Dott. Controparte_2 CP_1 CP_3 nella loro qualità di membri del Collegio Sindacale di all'epoca dei fatti, per
[...] Parte_1
gli atti di omessa vigilanza commessi nel periodo compreso dal 2012 al 2015 ed ampiamente illustrati in narrativa, e conseguentemente condannare tali soggetti in solido tra loro, al pagamento in favore di
della somma risarcitoria di euro 1.208.154,67 per sorte capitale, oltre interessi legali Parte_1
dal dì del dovuto al saldo, o della maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa;
3. accertare e dichiarare la responsabilità solidale ex art. 2043 c.c. della società per aver CP_4
preso parte al fatto lesivo di cui ai punti 1. e 2. o comunque per averne consapevolmente tratto beneficio, e conseguentemente condannare la stessa, al pagamento in favore di della Parte_1
somma risarcitoria di 1.208.154,67 per sorte capitale, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, o della maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa.
In ogni caso con spese di lite e rimborso forfettario del 15% integralmente rifusi, IVA e CPA come per legge.”
1).1 Si era costituito contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dalla società Persona_1
attrice e rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare di rito: che il G.I., ai sensi dell'art. 269, 2°co. cpc, disponga il rinvio della prima udienza al fine di consentire la citazione nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis cpc del terzo
[...]
corrente in Bologna, via A. Costa 4/2, c.f. dalla quale Controparte_8 P.IVA_5 Persona_1
intende essere manlevato e garantito dalle domande della soc. attrice, con sua condanna a rimborsargli quanto dovesse pagare alla stessa società attrice;
di poi: siano respinte, con la motivazione che sarà ritenuta in relazione alle emergenze di causa, le domande di proposte nei suoi confronti;
Parte_3
sia condannata la soc. attrice a rifondergli le spese ed onorari di lite ivi comprese quelle spese ed onorari che fosse tenuto a pagare alla soc. ; nonché a risarcirgli i danni ex Persona_1 CP_8 art. 96 cpc o, in subordine, a pagargli ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 cpc somma determinanda equitativamente.”.
Si dà sin d'ora atto che è deceduto in corso di causa e, riassunto il giudizio, si è Persona_1 costituita in giudizio l'erede facendo proprie le conclusioni di Controparte_5 Persona_1
1).2 Si sono costituiti gli ex sindaci , eccependo: CP_1 Controparte_2 Controparte_3
pagina 9 di 18 - la rinuncia da parte di a promuovere azioni contro amministratori e sindaci;
Pt_1
- nel merito l'assenza di responsabilità in capo ai sindaci convenuti e, in ogni caso, la assenza di prova del danno.
I convenuti hanno quindi chiesto la chiamata in causa di:
- Rappresentante per l'Italia Controparte_6
- , CP_12 Controparte_12
- Controparte_8
Gli ex sindaci hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“- IN VIA PRINCIPALE, RIGETTARE integralmente le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa.
- IN VIA SUBORDINATA, e nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dei sig.ri CP_2
e , al pagamento di qualsiasi somma richiesta da Parte
[...] Controparte_3 CP_1
Attrice, CONDANNARE, IN VIA TRA : CP_9
per i soli sig.ri e Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3
e quale Controparte_12 Controparte_11
coassicuratrice : per il solo sig. ; CP_1
il sig. e per tutti i sig.ri Persona_1 CP_4 Controparte_8 Controparte_2 CP_3
e , AL PAGAMENTO di qualsivoglia somma, onere, spese, ivi incluse le spese
[...] CP_1
legali per la chiamata in causa di terzi che i sigg.ri e Controparte_2 Controparte_3 [...]
dovessero pagare a parte attrice, tenendo indenni e manlevando i convenuti da qualsivoglia CP_1 conseguenza pregiudizievole inerente il presente giudizio, per tutte le ragioni esposte in narrativa.”
1).3 Si è costituita concludendo per il rigetto delle domande attoree con la condanna della CP_4
stessa ex art. 96 c.p.c.
1).4 Si è costituita concludendo nel seguente modo: Controparte_8
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, premesse le opportune declaratorie del caso e di legge, per tutti
i motivi meglio indicati in premessa d'atto,
1. ACCERTATA la lesività degli atti compiuti dal precedente Amministratore e dal Collegio sindacale, DICHIARARE l'infondatezza della richiesta di manleva avanzata, per l'effetto,
RIGETTAREla domanda ex adverso spiegata poichè infondata in fatto ed in diritto;
2. ACCERTARE E DICHIARARE, per tutti i motivi meglio enunciati in narrativa, l'invalidità,
pagina 10 di 18 l'inefficacia, la nullità e/o come meglio dei patti di rinuncia, e per l'effetto RIGETTARE la domanda ex adverso avanzata poichè infondata in fatto ed in diritto.”+
1).5 Si è costituita con riferimento al rischio assunto con i certificati Controparte_16
nn. AEAW0073849-LB e AEAW0065490-LB eccependo:
- la inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire in virtù della rinuncia da parte di a promuovere azioni contro amministratori e Sindaci;
Parte_1
- l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità;
- l'insussistenza nell'an e nel quantum della responsabilità professionale in capo ai Sindaci Assicurati,
Sigg.ri e;
Controparte_2 Controparte_3
- la inoperatività della polizza n. AEAW0073849-LB. per l'applicazione della clausola claims made;
- l'inoperatività della polizza per esclusione di copertura con riferimento ad attività cessate al momento della stipula del contratto assicurativo;
- l'inoperatività della polizza per inadempimento dell'obbligo previsto dal contratto assicurativo in tema di dichiarazioni relative alle circostanze di rischio, oltre che agli artt. 1892 e ss. c.c.;
- la non copertura della polizza per violazione dell'obbligo di avviso e salvataggio.
1).6 Si è infine costituita eccependo: Controparte_12
Con
- l'inesistenza di qualsiasi obbligo indennitario in capo ad per infondatezza delle domande del nei confronti del dott. ; Parte_4 CP_1
Con
- la non operatività della Polizza per assenza di copertura.
1).7 Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore ammetteva consulenza tecnica d'ufficio1 nominando a tal fine l'arch. la quale depositava il proprio elaborato in Persona_2 data 21 giugno 2024. All'esito il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 24 marzo 2025 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) Ritiene il Tribunale come le domande attoree debbano essere respinte.
L'articolo 2391 c.c. prevede quanto segue:
“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data;
l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.
L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.”
Risulta in via documentale come il contratto di locazione stipulato tra e CP_4 Parte_5
(oggi s.r.l.) in data 1/2/2012 oggetto di causa sia stato effettivamente stipulato in violazione dell'art. 2391 c.c..
Invero quando il contratto è stato stipulato, era amministratore unico e legale Persona_1
rappresentante di (locatore) nonché amministratore delegato di CP_4 Parte_5
(conduttore).
Sul punto, risulta del tutto irrilevante che la sottoscrizione del contratto sia stato materialmente effettuata da altro amministratore delegato.
pagina 12 di 18 Il contratto è senza dubbio stato stipulato in una situazione per cui aveva un concreto Persona_1 interesse nell'operazione con la conseguenza che avrebbe dovuto necessariamente seguire la procedura prevista dall'art. 2391 c.c..
Non avendo dato notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di tale interesse, Per_1
risponde dei danni che la società ha subito per effetto di tale comportamento omissivo.
[...]
Tuttavia, trattandosi di risarcimento del danno, la società attrice avrebbe dovuto provare che il contratto stipulato tra e fosse del tutto irragionevole, fuori mercato o comunque che CP_4 Parte_5
tale contratto abbia effettivamente cagionato alla conduttrice un danno ingiusto.
Ora, secondo la ricostruzione attorea, “ nel suo duplice ruolo di amministratore sia Persona_1 della conduttrice che della locatrice dell'immobile sito in SC EO (MI), via Amerigo
Vespucci n. 2/4/6, ha fatto realizzare ingenti lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'immobile concesso in locazione a nell'esclusivo interesse della proprietaria Parte_1 CP_4
ma facendone tuttavia addebitare tutti i costi a L'importo dei lavori di
[...] Parte_1
ristrutturazione e manutenzione straordinaria del predetto immobile, fatti realizzare dal Sig. Per_1 nell'interesse della proprietaria ma addebitati alla conduttrice
[...] CP_4 Parte_1
ammonta complessivamente ad euro 1.430.759,90 euro. Si tratta di lavori per rifacimento di impiantistica varia dell'immobile, sostituzione di tutte le finestre e le portefinestre, opere murarie di vario genere, rifacimento dell'impianto di riscaldamento, ecc., lavori tutti dettagliatamente descritti nelle fatture registrate nella contabilità di di cui viene fornita una relazione Parte_1 riepilogativa unitamente a tutte le relative fatture (doc. 8) per pagare le quali quest'ultima ha dovuto chiedere diversi finanziamenti a svariati istituti di credito (doc. 9) […]..Così come per la stipula del contratto di locazione anche per la realizzazione di tutti questi lavori, fatti realizzare dal Sig. Per_1
a spese di ma nell'interesse di non risulta agli atti della società
[...] Parte_1 CP_4
una qualsiasi delibera autorizzativa da parte del CdA o dell'assemblea dei Soci. Parte_1
Come noto l'amministratore è invece tenuto a dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, mentre, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile.
Nessuna di queste regole è tuttavia stata rispettata dal Sig. anzi lo stesso ha Persona_1
pagina 13 di 18 arbitrariamente e reiteratamente agito in spregio ad ogni regola sottesa alla corretta amministrazione della società con l'evidente obiettivo di perseguire un suo interesse personale (rectius Parte_1
della società di cui lo stesso è amministratore e socio al 50%) in danno di CP_4 Parte_1
che si è trovata, in ragione di ciò, a dover pagare oltre 1.430.000,00 euro di spese relative a manutenzioni straordinarie sull'immobile dalla stessa condotto in locazione, per il quale già pagava il canone contrattualmente pattuito secondo i normali prezzi di mercato.
Nemmeno nelle note integrative ai bilanci si trova alcun cenno in ordine a queste operazioni di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del bene immobile di terzi compiute da né Parte_1 risulta alcuna delibera del CdA o dell'assemblea che adeguatamente motivi le ragioni di convenienza dell'operazione per la società Parte_1
Ma ci si sarebbe stupiti del contrario, infatti, è di solare evidenza che nessuna ragione di convenienza poteva sussistere in capo a nello spendere la somma di 1.430.000,00 euro in lavori di Parte_1
ristrutturazione e manutenzione di un immobile altrui, per occupare il quale la stessa pagava anche un canone di locazione, e ciò è ulteriore conferma del fatto che il Sig. ha agito in Persona_1
conflitto di interesse danneggiando la società e procurando un indebito beneficio alla Parte_1
società immobiliare di cui il medesimo è sempre stato amministratore e socio al 50% CP_4
unitamente alla moglie.” (cfr. citazione pagine da 3 a 5).
Pertanto la società attrice ha addebitato al convenuto (oggi in persona dell'erede Persona_1 [...]
la circostanza della irragionevolezza del contratto di locazione che prevedeva di porre a CP_5
carico della conduttrice determinati lavori, effettivamente realizzati, a totale vantaggio della proprietaria dell'immobile CP_4
Il danno, sempre secondo la prospettazione attorea, doveva essere pari ai costi sostenuti per tali lavori, eventualmente al netto del beneficio fiscale.
Tuttavia, analizzando il contratto di locazione in tutte le sue clausole il Tribunale ritiene di non condividere la ricostruzione attorea.
In primo luogo, l'operazione che ha portato alla stipula del contratto di locazione del 2012 (seguito poi da quello del 2019, conclusosi a causa dello sfratto per morosità), era invero più complessa.
Prima della stipula del contratto di locazione con era già conduttrice di altro CP_4 Parte_1
immobile in cui la medesima svolgeva la propria attività.
Ritenuto tuttavia che tale immobile fosse divenuto insufficiente, anche in relazione allo sviluppo in atto pagina 14 di 18 della propria attività commerciale, veniva individuato l'immobile sito nel complesso di Via Vespucci in
SC EO.
L'accordo fu che (di cui effettivamente era socio e legale rappresentante) avrebbe CP_4 Per_1 proceduto all'acquisto e che avrebbe assunto in locazione quanto così acquistato ed eseguito Parte_1
a proprie cure e spese gli interventi.
Inoltre, risulta come avesse la disponibilità (in quanto proprietaria nonché utilizzatrice in Parte_1
leasing) di altri immobili nel complesso, avendo pertanto un concreto interesse a svolgere i lavori per mantenere una coerenza rispetto alla propria attività svolta in tutto il complesso.
In secondo luogo, dall'analisi della CTU svolta nel presente giudizio è emerso come effettivamente il canone di locazione fosse particolarmente vantaggioso.
Afferma infatti il CTU come “Dalle indagini compiute sulle pratiche edilizie, depositate presso il
Comune di SC EO, non risultano essere stati eseguite per l'immobile, negli anni dal 1973 al 2012, opere di manutenzione straordinaria;
pertanto si ritiene, con riferimento ai valori rilevati dalla banca dati delle quotazioni OMI, che il canone medio applicabile al caso di specie, alla data della stipula del contratto di locazione, sia il valore minimo corrispondente a 4,4 €/mq x mese.
Calcolo del canone di locazione annuo
Superficie mq 2.277, 60 x € 4,4 x 12 = € 120.257,28.” (cfr. pagina 17 dell'elaborato).
Il contratto di locazione del 2012 prevedeva, con riferimento al canone, quanto segue:
- per il primo anno il pagamento di € 35.000,00 annui;
- per il secondo e terzo anno la corresponsione di € 60.000,00 per ciascun anno;
- per i successivi tre anni la somma annuale di € 84.000,00 (cfr. contratto di locazione sub doc. 7 parte
. Per_1
Anche il contratto di locazione del 31 dicembre 2019 tra le medesime parti prevedeva un canone ampiamente di favore pari ad € 60.000,00 annui per i primi 6 anni e poi di € 85.000,00 per i successivi.
Quindi, a fronte di una clausola che prevedeva che le migliorie, le riparazioni o le modifiche eseguite dal conduttore restassero acquisite al locatore, quest'ultimo aveva effettivamente concesso (come affermato dalle parti convenute) un canone ampiamente più basso rispetto a quello di mercato.
Peraltro, occorre evidenziare come l'interruzione del contratto di locazione sia avvenuta per causa imputabile alla stessa società attrice, la quale è stata attinta nel 2022 da provvedimento di convalida di sfratto per morosità.
pagina 15 di 18 Tale circostanza non può in alcun modo essere posta a carico di e degli altri convenuti, Persona_1
in quanto era già da anni fuori dalla compagine societaria sia come componente del consiglio Per_1
di amministrazione sia in qualità di socio.
Se il contratto fosse proseguito regolarmente, il vantaggio relativo ai canoni di locazione sarebbe durato più a lungo con effettivo ulteriore risparmio per la società attrice (che comunque dal canone di locazione ha ottenuto un concreto risparmio di oltre 500.000 €, cfr pagina 13 conclusionale . CP_5
In terzo luogo, occorre evidenziare come il contratto di locazione non prevedesse un obbligo a carico del conduttore di svolgere le opere di ristrutturazione.
Va detto che a fronte della riduzione del canone, non si era assunta uno specifico Parte_5
obbligo di svolgere opere di ristrutturazione o di miglioramento.
La clausola 10) del contratto, infatti, si limita ad affermare come “Migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal conduttore restano acquisite al locatore senza obbligo di compenso”, ma non era stato previsto né un obbligo né un ammontare minimo di tali opere.
Quindi, a fronte di un effettiva minor entrata, non avrebbe mai potuto imporre a opere CP_4 Pt_1
o lavori, rimanendo nell'ambito della discrezionalità della conduttrice quali e quanti lavori effettuare.
Infine, parte attrice non considera come oltre al canone di locazione ampiamente ridotto, ha Pt_1
ricevuto un ulteriore vantaggio dal contratto: non solo è divenuta conduttrice di un immobile in contiguità ad altri già nella propria disponibilità, con evidente vantaggio organizzativo, ma non Pt_1 tiene in considerazione che l'immobile condotto in locazione sia stato effettivamente utilizzato per il conseguimento del proprio oggetto sociale.
Allegare come danno semplicemente il costo dei lavori senza considerare i vantaggi dei canoni ridotti e che il complesso condotto in locazione era stato per anni utilizzato da per la propria attività Pt_1
appare operazione non coerente con i principi in materia di risarcimento del danno.
Parte attrice avrebbe dovuto provare, come detto, la irragionevolezza dell'operazione o comunque che il contratto era stato concluso al di fuori dei canoni di mercato.
La documentazione in atti, le allegazioni delle parti e la consulenza tecnica d'ufficio hanno, invece, dimostrato come il contratto fosse stato inserito in una più complessa operazione che ha portato a
[...]
sia con riferimento ai canoni sia con riguardo alla propria attività commerciale. Pt_6 che si sono interrotti a causa dell'inadempimento della medesima società attrice dal contratto Pt_6
di locazione, circostanza, come detto, non imputabile in alcun modo alle parti convenute.
pagina 16 di 18 La inesistenza di un danno risarcibile alla società attrice assorbe tutte le altre questioni sollevate dalle parti convenute e terze chiamate.
3) Le spese segue la soccombenza. Sul punto, occorre ricordare come la società attrice debba rifondere le spese anche dei terzi chiamati.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato come “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.”
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).
Nel caso di specie risulta all'evidenza come la chiamata delle assicurazioni nonché di Controparte_8
sia stata necessitata dalle allegazioni e contestazioni attoree e non risulta in alcun modo una
[...]
manifesta infondatezza o abusività della chiamata.
Pertanto il Tribunale condanna a rifondere alle altre parti le spese di lite sostenute per Parte_1
il presente giudizio che si liquidano in:
- € 37.951,00 (scaglione da € 1.000.001 ad € 2.000.000: fase di studio € 5.989,00; fase introduttiva €
3.951,00; fase istruttoria € 17.594,00; fase decisionale € 10.417,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge in favore di (in qualità Controparte_5
di erede di;
Persona_1
- € 37.951,00 (scaglione da € 1.000.001 ad € 2.000.000: fase di studio € 5.989,00; fase introduttiva €
3.951,00; fase istruttoria € 17.594,00; fase decisionale € 10.417,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge in favore dei convenuti , CP_1
(considerati come unica parte essendo difesi dal medesimo Controparte_2 Controparte_3
difensore);
- € 18.977,00 ( scaglione da € 1.000.001 ad € 2.000.000: fase di studio € 2.995,00; fase introduttiva €
1.976,00; fase istruttoria € 8.797,00; fase decisionale € 5.209,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge in favore di CP_4 CP_6
pagina 17 di 18 e per ciascuna delle Controparte_6 CP_7 Controparte_8
suddette parti.
La complessità della vicenda e le questioni giuridiche sottese escludono la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 96 c.p.c..
3).1 Per i medesimi motivi il Tribunale pone a definitivo carico di parte attrice le spese di CTU come da decreto del 15 luglio 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. respinge le domande formulate da Parte_1
2. condanna a rifondere alle altre parti le spese di lite sostenute per il presente giudizio Parte_1
che si liquidano in:
- € 37.951,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge in favore di (in qualità di erede di;
Controparte_5 Persona_1
- € 37.951,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge in favore dei convenuti , (considerati come CP_1 Controparte_2 Controparte_3
unica parte essendo difesi dal medesimo difensore);
- € 18.977,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge in favore di e CP_4 Controparte_6 CP_7
per ciascuna delle suddette parti;
Controparte_8
3. pone a definitivo carico di parte attrice le spese di CTU come da decreto del 15 luglio 2024.
Così deciso in Milano, 24 aprile 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
Nicola Fascilla Angelo Mambriani
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con il seguente quesito:
“Dica il CTU, letti gli atti e i documenti, sentite le parti e i loro eventuali CTP nominati 1) quali siano i valori di locazione nel 2012 nella zona oggetto del contratto di locazione in contestazione, in base a tipologia di immobile, grandezza e stato, autorizzando il CTU a tentare l'accesso sui luoghi e acquisendo la documentazione pubblica necessaria all'espletamento dell'incarico, spiegando gli indici utilizzati e le ricerche effettuate;
b) quali siano stati gli interventi effettuati sull'immobile oggetto di contratto in base alla documentazione prodotta in atti al fine sia di dare contezza della incidenza di tali lavori rispetto all'immobile sia per tentare di inquadrare lo stato dell'immobile rispetto al momento della stipula del contratto di affitto e per verificare quale fosse, quindi, il canone medio applicabile al caso di specie;
c) alla individuazione del beneficio fiscale a favore di per i lavori svolti anche mediante Pt_1 ausiliario tecnico autorizzato;
d) riferisca al giudice ogni altro elemento utile ai fini della decisione della presente controversia adoperandosi anche per tentare la conciliazione della lite” pagina 11 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio nella persona dei magistrati
Angelo Mambriani Presidente
Maria Antonietta Ricci Giudice Nicola Fascilla Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8810/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTIN LUIGI, elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata tramite PEC Email_1
ATTRICE contro
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._1 Controparte_2
), (C.F. ), con il patrocinio C.F._2 Controparte_3 C.F._3 dell'avv. PIATTI CARLO e dell'avv. MASOTTI LUCA, elettivamente domiciliati in Milano, Corso Magenta, 56 C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PAPANDREA MAURO, elettivamente CP_4 P.IVA_2 domiciliata tramite PEC Email_2
(IN QUALITÀ DI EREDE DEL SIG. (C.F. Controparte_5 Persona_1
, con il patrocinio dell'avv. WUHRER ROSSELLA, elettivamente C.F._4 domiciliata tramite PEC Email_3
CONVENUTI nonché contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BASSI Controparte_6 P.IVA_3
GIOVANNI, elettivamente domiciliata in Milano, VIA CROCEFISSO, 5 presso il suddetto difensore
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BUIZZA RICCARDO, dell'avv. CP_7 P.IVA_4
DE CILLIS DARIO e dell'avv. MAGISTRETTI LUCA, elettivamente domiciliata in Milano,
PIAZZALE CADORNA, 4 presso i suddetti difensori
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GALVANI Controparte_8 P.IVA_5
BENEDETTA, elettivamente domiciliata tramite PEC: Email_4
TERZE CHIAMATE
pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Per parte attrice: Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per le ragioni esposte in atti da intendersi qui richiamate:
1. accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2391 c.c. (interessi degli amministratori), 2392 e 2393
c.c. (responsabilità degli amministratori verso la società) e 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale) del Sig. (Amministratore Delegato, Consigliere nonché Presidente del Consiglio di Persona_1
Amministrazione della società , per aver fatto realizzare, nel periodo compreso dal Parte_1
2012 al 2015, nel suo duplice ruolo di amministratore sia della conduttrice, che della Parte_1 locatrice, dell'immobile sito in SC EO (MI) via Amerigo Vespucci n. 2/4/6, CP_4 ingenti lavori di manutenzione straordinaria sul medesimo immobile, concesso in locazione a
[...]
in conflitto di interessi ed in difetto di qualsiasi informativa al consiglio di amministrazione Parte_1
e/o alla assemblea della società e di motivata autorizzazione da parte del Consiglio di Parte_1 Amministrazione e/o dell'assemblea della società nell'esclusivo interesse della Parte_1 proprietaria ma facendone tuttavia addebitare tutti i costi a ovvero in ogni CP_4 Parte_1 caso per violazione dell'obbligo generico di diligenza ex art. 1176 c.c. ed ex art. 2392 c.c., e conseguentemente condannare il sig. al pagamento in favore di della Persona_1 Parte_1 somma risarcitoria di euro 1.208.154,67 per sorte capitale, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, o della maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa;
2. accertare e dichiarare, in via cumulativa o alternativa tra loro, la responsabilità solidale ex art. 2407
c.c. e/o ex art. 2043 c.c. del Dott. del Dott. e del Dott. Controparte_2 CP_1 CP_3 nella loro qualità di membri del Collegio Sindacale di all'epoca dei fatti, per
[...] Parte_1 gli atti di omessa vigilanza commessi nel periodo compreso dal 2012 al 2015 ed ampiamente illustrati in atti, e conseguentemente condannare tali soggetti in solido tra loro, al pagamento in favore di
[...]
della somma risarcitoria di euro 1.208.154,67 per sorte capitale, oltre interessi legali dal dì Parte_1 del dovuto al saldo, o della maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa;
3. accertare e dichiarare la responsabilità solidale ex art. 2043 c.c. della società per aver CP_4 preso parte al fatto lesivo di cui ai punti 1. e 2. o comunque per averne consapevolmente tratto beneficio, e conseguentemente condannare la stessa, al pagamento in favore di della Parte_1 somma risarcitoria di 1.208.154,67 per sorte capitale, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, o della maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa. In ogni caso con spese di lite e rimborso forfettario del 15% integralmente rifusi, IVA e CPA come per legge.
Per i convenuti , : CP_1 Controparte_2 Controparte_3
Voglia il Giudice Ill.mo, contrariis rejectis, IN VIA PRINCIPALE,
• RIGETTARE integralmente le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA,
• e nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dei sig.ri e Controparte_2 Controparte_3
, al pagamento di qualsiasi somma richiesta da Parte Attrice, CONDANNARE, IN VIA CP_1
TRA : CP_9
per i soli sig.ri e Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3
e quale Controparte_10 Controparte_11 coassicuratrice: per il solo sig. ; CP_1 pagina 2 di 18 il sig. e per esso la sig.ra (in qualità di erede del sig. , Persona_1 Controparte_5 Per_1 Per_1
e per tutti i sig.ri e , CP_4 Controparte_8 Controparte_2 Controparte_3 CP_1
AL PAGAMENTO di qualsivoglia somma, onere, spese, ivi incluse le spese legali per la chiamata in causa di terzi che i sig.ri e dovessero pagare a Parte Controparte_2 Controparte_3 CP_1
Attrice, tenendo indenni e manlevando i convenuti da qualsivoglia conseguenza pregiudizievole inerente il presente giudizio, per tutte le ragioni esposte in narrativa.
IN OGNI CASO,
• con vittoria di spese e competenze professionali. IN VIA ISTRUTTORIA,
• AMMETTERE i seguenti CAPITOLI DI PROVA: 1) Vero che il valore del canone del contratto di locazione tra e del CP_4 Parte_1
01.02.2012 era al di sotto degli allora vigenti prezzi di mercato?
2) Vero che il valore del canone del contratto di locazione tra e del CP_4 Parte_1
31.12.2019 era al di sotto degli allora vigenti prezzi di mercato?
3) Vero che era noto a tutti gli amministratori e soci di che il valore del canone del Parte_1 contratto di locazione tra e del 01.02.2012 era al di sotto degli allora CP_4 Parte_1 vigenti prezzi di mercato?
4) Vero che era noto a tutti gli amministratori e soci di che il valore del canone del Parte_1 contratto di locazione tra e del 31.12.2019 era al di sotto degli allora CP_4 Parte_1 vigenti prezzi di mercato?
5) Vero che aveva necessità di apportare opere industriali e produttive presso Parte_1
l'immobile di cui al contratto del 01.02.2012 e del successivo contratto del 31.12.2019?
6) Vero che la necessità di eseguire l'esecuzione delle opere industriali e produttive necessarie a
[...] era stata valutata dai soci e dagli amministratori di nella stipula del contratto Parte_1 Parte_1 di locazione tra e del 01.02.2012? CP_4 Parte_1
Si indicano quali testi: il sig. nato in [...] il [...] C.F. , Testimone_1 CodiceFiscale_5 domiciliato in VIA TRAVESIO, 1 33097- SPILIMBERGO (PN), su tutti i capitoli.
Per la Convenuta CP_4
- respingersi le domande proposte da contro di lei e condannarsi l'attrice ai sensi dell'art. Parte_1
96 c.p.c. primo e, in subordine, secondo comma, rimettendosi alla valutazione equitativa del Tribunale per la quantificazione.
Con vittoria di spese e competenze legali.
Per parte convenuta (IN QUALITÀ DI EREDE DI : Controparte_5 Persona_1
IN PRINCIPALITÀ: respingersi, con la motivazione che sarà ritenuta in relazione alle emergenze di causa, tutte le domande proposte nei confronti del Sig. da chiunque delle controparti;
Persona_1 sia condannata la soc. attrice a rifondere al Sig. le spese ed onorari di lite ivi comprese quelle Per_1 spese ed onorari che fosse tenuto a pagare alla soc. nonché a risarcirgli i Persona_1 CP_8 danni ex art. 96 cpc o, in subordine, a pagargli ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 cpc somma determinanda equitativamente.
IN SUBORDINE:
pagina 3 di 18 dichiararsi tenuta la a manlevare il Sig. da tutte le domande Controparte_8 Persona_1 proposte nei suoi confronti, in base agli impegni assunti il 16.01.2020; in ogni caso condannarsi la a rifondere a tutto quanto questi fosse Controparte_8 Persona_1 condannato a pagare all'avente diritto, e ciò, occorrendo, per il suo inadempimento all'impegno assunto nella clausola 5 dell'accordo 16.1.2020 (di rinuncia a future azioni anche per i propri aventi causa, così promettendo anche il fatto del terzo);
IN OGNI CASO: disporsi la rifusione a di tutte le spese per la propria difesa in causa, nonché il rimborso Persona_1
a ed a carico di chi delle controparti in causa fosse ritenuto delle spese legali che Persona_1 [...] fosse condannato a pagare alle altre parti a qualsiasi titolo siano in causa. Per_1
IN VIA ISTRUTTORIA:
- chiede a) sia ordinata alla la produzione dei contratti di appalto stipulati per la esecuzione dei Parte_1 lavori per cui è causa;
b) sia ammessa CTU che indichi il beneficio fiscale derivato a dalla contabilità a costo nel Parte_1 proprio sistema dei conti dei lavori per cui è causa.
- Si oppone alle prove orali formulate da nella sua seconda memoria ex 6° co. dell'art. Parte_1
183 cpc perché:
- quanto al cap.1 è pacifica la stipulazione della locazione e irrilevante la, negata, non agibilità dell'immobile;
- il cap.2 é generico, valutativo e inammissibile, demandando al teste la indicazione dei motivi soggettivi, non menzionati nel contratto citato, che ne avrebbero determinato la stipulazione e che come tali sarebbero comunque anteriori a questa;
- il cap.3 é valutativo laddove deferisce al teste la qualità (“autonomamente”) del comportamento del sig. ed è superfluo laddove si riferisce alle cariche, che sono pacifiche, del comparente nella Per_1 Pa
Parte_1
- il cap.4 é valutativo nei termini “pretese” e “sottoposto alla volontà” e superfluo nell'individuazione di chi (il sig. OM) ha firmato il contratto d'affitto risultante da questo;
- il cap.5 é valutativo (“per volere del sig. , “integrale ristrutturazione”); Persona_1
- il cap.6 é valutativo nella attribuzione delle spese indicate a lavori svolti su immobile di e CP_4 soprattutto nella loro indicata finalizzazione alla riqualificazione di detto immobile;
- il cap.7 è valutativo nella espressione “ ha dovuto”, è irrilevante laddove è limitato alla sola Pt_1
“richiesta” di finanziamenti, è inammissibile laddove voglia provare testimonialmente “contratti” di finanziamento per € 1.400.000,00 che non ha prodotto;
- il cap.8 é valutativo, laddove avrebbe ad oggetto la prova sulla “unica ragione” che avrebbe reso
“necessario il ricorso ai finanziamenti” suddetti;
- il cap.9 è inammissibile perché ha ad oggetto una asserita spesa di € 300.000,00 che dovrebbe risultare documentalmente, in contrasto con il limite della prova testimoniale previsto dall'art. 2726 c.c. per i pagamenti.
Per la terza chiamata Controparte_6 Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare:
pagina 4 di 18 - accertare e dichiarare, per i motivi in atti, l'inammissibilità delle domande proposte da parte attrice nei confronti dei Sigg.ri e per carenza di interesse ad agire in Controparte_2 Controparte_3 ragione della rinuncia da parte di a promuovere azioni contro amministratori e Sindaci. Parte_1
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità promossa contro i Sigg.ri e con riferimento a tutti gli asseriti fatti e/o pregiudizi ex adverso Controparte_2 Controparte_3 lamentati da parte attrice per i motivi in atti.
In via principale: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle suesposte domande preliminari, accertare e dichiarare, per tutte le ragioni evidenziate in atti, l'insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo ai Sigg.ri e per i fatti di causa e pertanto, Controparte_2 Controparte_3 respingere tutte le domande proposte nei confronti dei medesimi in quanto infondate nell'an e nel quantum debeatur, con assorbimento in ogni caso delle domande di manleva e indennizzo dagli stessi avanzate nei confronti di , con riferimento al rischio assunto con i certificati nn. Controparte_6
AEAW0073849-LB e AEAW0065490-LB, e con vittoria di spese legali a carico di parte attrice anche a favore dell'odierna esponente. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da parte attrice e di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo ai Sigg.ri e Controparte_2 CP_3
accertare e dichiarare, in ogni caso, l'inoperatività nei confronti di questi ultimi delle polizze
[...]
AEAW0073849-LB e AEAW0065490-LB, per i motivi tutti esposti in atti;
In via di ulteriore subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate da parte attrice, di accertamento di qualsivoglia responsabilità in capo ai Sigg.ri e Controparte_2 CP_3
nonché di accertamento dell'operatività della garanzia assicurativa prestata con le polizze n.
[...]
AEAW0073849-LB e AEAW0065490-LB:
- accertare e dichiarare il grado di responsabilità attribuito a questi ultimi e, per l'effetto, rideterminato nel quantum l'importo richiesto, limitare la misura e l'entità del risarcimento richiesto unicamente a quanto risulterà effettivamente commesso dagli Assicurati,
- conseguentemente, condannare a manlevare e tenere indenne unicamente i Controparte_6
Sigg.ri e solo ed esclusivamente di quanto gli stessi saranno tenuti a Controparte_2 Controparte_3 pagare a titolo di danno in favore di parte attrice, nei limiti di polizza e tenuto conto del massimale di € 1.500.000,00 e detratta sempre ed in ogni caso la franchigia, pari ad € 5.000,00 per ogni Assicurato. In ogni caso: con vittoria di spese, di spese, diritti ed onorari di causa.
Per la terza chiamata : CP_7
Voglia il Tribunale di Milano così giudicare:
IN VIA PRINCIPALE GRADATA
1 - respingere le domande formulate da (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei Parte_2 confronti del convenuto dott. che ha chiamato in causa la scrivente Compagnia CP_1 assicuratrice e quindi respingere le domande Controparte_12 proposte dallo stesso convenuto chiamante (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti di
[...] ; Controparte_12
2 - nella non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate da Parte_2
(o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti del convenuto dott. che ha
[...] CP_1 chiamato in causa la scrivente Compagnia assicuratrice Controparte_12
pagina 5 di 18 per l'Italia, accertare e dichiarare comunque l'insussistenza di qualsiasi obbligazione indennitaria e di manleva in capo a nei confronti del convenuto Controparte_12 chiamante dott. – anche ai sensi degli artt. 1892 e/o 1893 c.c. - e conseguentemente CP_1 respingere le domande svolte da parte dello stesso convenuto chiamante (o da qualsiasi altra parte del giudizio) nei confronti di in base alle Controparte_12 applicabili disposizioni di legge e di Polizza.
IN VIA SUBORDINATA
Nella non creduta ipotesi di accertamento di qualsiasi obbligo risarcitorio in capo al convenuto dott.
che ha chiamato in causa la scrivente Compagnia assicuratrice CP_1 [...]
e di un qualsiasi obbligo indennitario in capo a Controparte_12 [...]
nei confronti dello stesso convenuto chiamante: Controparte_12
3 – accertare quale sia il grado e la quota di responsabilità personale di tutti i convenuti e terzi chiamati;
4 - contenere l'obbligo indennitario della scrivente entro il limite del massimale, CP_12 previa deduzione della franchigia di € 25.000. IN OGNI CASO
Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Per la terza chiamata Controparte_8
Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, premesse le opportune declaratorie del caso e di legge, per tutti i motivi meglio indicati in premessa d'atto,
1. ACCERTATA la lesività degli atti compiuti dal precedente Amministratore e dal Collegio sindacale, DICHIARARE l'infondatezza della richiesta di manleva avanzata, per l'effetto,
RIGETTARE la domanda ex adverso spiegata poichè infondata in fatto ed in diritto;
2. ACCERTARE E DICHIARARE, per tutti i motivi meglio enunciati in narrativa, l'invalidità, l'inefficacia, la nullità e/o come meglio dei patti di rinuncia, e per l'effetto RIGETTARE la domanda ex adverso avanzata poichè infondata in fatto ed in diritto.
In ogni caso con vittoria delle spese di lite."
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con citazione ritualmente notificata ha convenuto in giudizio Parte_1 Persona_1
allegando che: Controparte_2 Controparte_3 Controparte_13 CP_4
- già era una società che si occupava dal 1979 di commercio all'ingrosso di Parte_1 CP_14
componenti elettrici, elettronici ed elettrotecnici, è titolare di diversi marchi di impresa registrati a livello nazionale e comunitario, ed è stata per diversi anni leader assoluta di mercato nel settore dei radiocomandi ed automazioni per cancelli, portoni ecc.;
- in data 20.01.2020, venivano cedute da e le quote, agli stessi appartenenti, di Per_1 Testimone_1
ad società operante nel settore di private equity, che così acquisiva Parte_1 Controparte_8
l'87% del capitale sociale di Parte_1
- successivamente, con atto notarile sottoscritto nel mese di luglio 2021, cedeva Controparte_8
pagina 6 di 18 alla società San Valentino S.r.l. una partecipazione pari all'87% del valore del capitale sociale della società Parte_1
- con delibera del 10 dicembre 2021 l'assemblea dei soci di autorizzava la presente Parte_1 azione di responsabilità nei confronti dell'ex amministratore Sig. e degli ex sindaci Persona_1
Dott. Dott. e Dott. nonché l'azione nei confronti di Controparte_2 CP_1 Controparte_3
CP_4
Tanto premesso la società attrice evidenziava ulteriormente in fatto che:
- dalle visure effettuate presso il Registro Imprese risultava che a fronte di successive Persona_1
nomine e senza soluzione di continuità, era stato Consigliere nonché Presidente del Consiglio di
Amministrazione della società nel periodo compreso dal 31.05.2010 al 17.10.2018; Parte_1
- nel predetto periodo, dal 31.05.2010 al 17.10.2018, sempre a fronte di successive Persona_1
nomine e senza soluzione di continuità, era stato anche Amministratore Delegato della medesima società;
- in tutti i suddetti incarichi venivano attribuiti al sig. pieni poteri di ordinaria e Persona_1
straordinaria amministrazione, con firma libera e disgiunta;
- nel periodo in cui era Presidente del Consiglio di Amministrazione ed Persona_1
Amministratore delegato di la medesima società risultava conduttrice dell'immobile sito in Parte_1
SC EO (MI) via Amerigo Vespucci n. 2/4/6 (Catasto fabbricati del Comune di SC
EO Foglio 36, Mappale 19, subalterno 701 categoria D7) in forza di contratto di locazione sottoscritto in data 01.02.2012 e debitamente registrato;
- in detto contratto veniva pattuito un canone di locazione a carico di ari ad euro 35.000,00 Parte_1
per il primo anno, ad euro 60.000,00 per il secondo e terzo anno, e ad euro 84.000,00 per i successivi 3 anni;
- il contratto in questione veniva stipulato con la proprietaria dell'immobile il cui CP_4
amministratore unico era sempre stato ed i cui soci, ciascuno al 50% del capitale Persona_1 sociale, erano sempre stati quest'ultimo e sua moglie, Controparte_15
- nel periodo compreso dal 2012 al 2015 nel suo duplice ruolo di amministratore sia Persona_1 della conduttrice che della locatrice dell'immobile sito in SC EO (MI), via Amerigo
Vespucci n. 2/4/6, aveva fatto realizzare ingenti lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'immobile concesso in locazione a nell'esclusivo interesse della proprietaria Parte_1 CP_4
pagina 7 di 18 ma facendone tuttavia addebitare tutti i costi a Pt_1 Parte_1
- l'importo dei lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del predetto immobile, fatti realizzare dal Sig. nell'interesse della proprietaria ma addebitati alla Persona_1 CP_4
conduttrice ammontava complessivamente ad euro 1.430.759,90; Parte_1
- aveva arbitrariamente e reiteratamente agito in spregio ad ogni regola sottesa alla Persona_1 corretta amministrazione della società con l'evidente obiettivo di perseguire un suo Parte_1
interesse personale in danno di che si era trovata, in ragione di ciò, a dover pagare Parte_1 oltre 1.430.000,00 euro di spese relative a manutenzioni straordinarie sull'immobile dalla stessa condotto in locazione, per il quale già pagava il canone contrattualmente pattuito secondo i normali prezzi di mercato;
- sotto il profilo della quantificazione del danno occorreva tuttavia tenere in considerazione anche il risparmio, sotto il profilo fiscale, ottenuto da con l'ammortamento annuo delle spese, che, Parte_1
sulla base dei dati ricavati dai bilanci di ra pari ad euro 222.605,23. Parte_1
Con il presente giudizio parte attorea in sede di citazione ha formulato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, per le ragioni sopra esposte da intendersi qui richiamate:
1. accertare e dichiarare la responsabilità ex artt. 2391 c.c. (interessi degli amministratori), 2392 e
2393 c.c. (responsabilità degli amministratori verso la società) e 2634 c.c. (infedeltà patrimoniale) del
Sig. (Amministratore Delegato, Consigliere nonché Presidente del Consiglio di Persona_1
Amministrazione della società , per aver fatto realizzare, nel periodo compreso dal Parte_1
2012 al 2015, nel suo duplice ruolo di amministratore sia della conduttrice, che della Parte_1 locatrice, dell'immobile sito in SC EO (MI) via Amerigo Vespucci n. 2/4/6, CP_4
ingenti lavori di manutenzione straordinaria sul medesimo immobile, concesso in locazione a
[...]
in conflitto di interessi ed in difetto di qualsiasi informativa al consiglio di amministrazione Parte_1
e/o alla assemblea della società e di motivata autorizzazione da parte del Consiglio di Parte_1
Amministrazione e/o dell'assemblea della società nell'esclusivo interesse della Parte_1
proprietaria ma facendone tuttavia addebitare tutti i costi a ovvero in CP_4 Parte_1 ogni caso per violazione dell'obbligo generico di diligenza ex art. 1176 c.c. ed ex art. 2392 c.c., e conseguentemente condannare il sig. al pagamento in favore di della Persona_1 Parte_1
somma risarcitoria di euro 1.208.154,67 per sorte capitale, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, o della maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa;
pagina 8 di 18
2. accertare e dichiarare, in via cumulativa o alternativa tra loro, la responsabilità solidale ex art.
2407 c.c. e/o ex art. 2043 c.c. del Dott. del Dott. e del Dott. Controparte_2 CP_1 CP_3 nella loro qualità di membri del Collegio Sindacale di all'epoca dei fatti, per
[...] Parte_1
gli atti di omessa vigilanza commessi nel periodo compreso dal 2012 al 2015 ed ampiamente illustrati in narrativa, e conseguentemente condannare tali soggetti in solido tra loro, al pagamento in favore di
della somma risarcitoria di euro 1.208.154,67 per sorte capitale, oltre interessi legali Parte_1
dal dì del dovuto al saldo, o della maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa;
3. accertare e dichiarare la responsabilità solidale ex art. 2043 c.c. della società per aver CP_4
preso parte al fatto lesivo di cui ai punti 1. e 2. o comunque per averne consapevolmente tratto beneficio, e conseguentemente condannare la stessa, al pagamento in favore di della Parte_1
somma risarcitoria di 1.208.154,67 per sorte capitale, oltre interessi legali dal dì del dovuto al saldo, o della maggior o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa.
In ogni caso con spese di lite e rimborso forfettario del 15% integralmente rifusi, IVA e CPA come per legge.”
1).1 Si era costituito contestando la ricostruzione in fatto e diritto operata dalla società Persona_1
attrice e rassegnando le seguenti conclusioni:
“in via preliminare di rito: che il G.I., ai sensi dell'art. 269, 2°co. cpc, disponga il rinvio della prima udienza al fine di consentire la citazione nel rispetto dei termini dell'art. 163 bis cpc del terzo
[...]
corrente in Bologna, via A. Costa 4/2, c.f. dalla quale Controparte_8 P.IVA_5 Persona_1
intende essere manlevato e garantito dalle domande della soc. attrice, con sua condanna a rimborsargli quanto dovesse pagare alla stessa società attrice;
di poi: siano respinte, con la motivazione che sarà ritenuta in relazione alle emergenze di causa, le domande di proposte nei suoi confronti;
Parte_3
sia condannata la soc. attrice a rifondergli le spese ed onorari di lite ivi comprese quelle spese ed onorari che fosse tenuto a pagare alla soc. ; nonché a risarcirgli i danni ex Persona_1 CP_8 art. 96 cpc o, in subordine, a pagargli ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 96 cpc somma determinanda equitativamente.”.
Si dà sin d'ora atto che è deceduto in corso di causa e, riassunto il giudizio, si è Persona_1 costituita in giudizio l'erede facendo proprie le conclusioni di Controparte_5 Persona_1
1).2 Si sono costituiti gli ex sindaci , eccependo: CP_1 Controparte_2 Controparte_3
pagina 9 di 18 - la rinuncia da parte di a promuovere azioni contro amministratori e sindaci;
Pt_1
- nel merito l'assenza di responsabilità in capo ai sindaci convenuti e, in ogni caso, la assenza di prova del danno.
I convenuti hanno quindi chiesto la chiamata in causa di:
- Rappresentante per l'Italia Controparte_6
- , CP_12 Controparte_12
- Controparte_8
Gli ex sindaci hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
“- IN VIA PRINCIPALE, RIGETTARE integralmente le domande attoree in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni esposte in narrativa.
- IN VIA SUBORDINATA, e nella denegata e non creduta ipotesi di condanna dei sig.ri CP_2
e , al pagamento di qualsiasi somma richiesta da Parte
[...] Controparte_3 CP_1
Attrice, CONDANNARE, IN VIA TRA : CP_9
per i soli sig.ri e Controparte_6 Controparte_2 Controparte_3
e quale Controparte_12 Controparte_11
coassicuratrice : per il solo sig. ; CP_1
il sig. e per tutti i sig.ri Persona_1 CP_4 Controparte_8 Controparte_2 CP_3
e , AL PAGAMENTO di qualsivoglia somma, onere, spese, ivi incluse le spese
[...] CP_1
legali per la chiamata in causa di terzi che i sigg.ri e Controparte_2 Controparte_3 [...]
dovessero pagare a parte attrice, tenendo indenni e manlevando i convenuti da qualsivoglia CP_1 conseguenza pregiudizievole inerente il presente giudizio, per tutte le ragioni esposte in narrativa.”
1).3 Si è costituita concludendo per il rigetto delle domande attoree con la condanna della CP_4
stessa ex art. 96 c.p.c.
1).4 Si è costituita concludendo nel seguente modo: Controparte_8
“Voglia l'Illustrissimo Tribunale adito, premesse le opportune declaratorie del caso e di legge, per tutti
i motivi meglio indicati in premessa d'atto,
1. ACCERTATA la lesività degli atti compiuti dal precedente Amministratore e dal Collegio sindacale, DICHIARARE l'infondatezza della richiesta di manleva avanzata, per l'effetto,
RIGETTAREla domanda ex adverso spiegata poichè infondata in fatto ed in diritto;
2. ACCERTARE E DICHIARARE, per tutti i motivi meglio enunciati in narrativa, l'invalidità,
pagina 10 di 18 l'inefficacia, la nullità e/o come meglio dei patti di rinuncia, e per l'effetto RIGETTARE la domanda ex adverso avanzata poichè infondata in fatto ed in diritto.”+
1).5 Si è costituita con riferimento al rischio assunto con i certificati Controparte_16
nn. AEAW0073849-LB e AEAW0065490-LB eccependo:
- la inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire in virtù della rinuncia da parte di a promuovere azioni contro amministratori e Sindaci;
Parte_1
- l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità;
- l'insussistenza nell'an e nel quantum della responsabilità professionale in capo ai Sindaci Assicurati,
Sigg.ri e;
Controparte_2 Controparte_3
- la inoperatività della polizza n. AEAW0073849-LB. per l'applicazione della clausola claims made;
- l'inoperatività della polizza per esclusione di copertura con riferimento ad attività cessate al momento della stipula del contratto assicurativo;
- l'inoperatività della polizza per inadempimento dell'obbligo previsto dal contratto assicurativo in tema di dichiarazioni relative alle circostanze di rischio, oltre che agli artt. 1892 e ss. c.c.;
- la non copertura della polizza per violazione dell'obbligo di avviso e salvataggio.
1).6 Si è infine costituita eccependo: Controparte_12
Con
- l'inesistenza di qualsiasi obbligo indennitario in capo ad per infondatezza delle domande del nei confronti del dott. ; Parte_4 CP_1
Con
- la non operatività della Polizza per assenza di copertura.
1).7 Concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c. il giudice istruttore ammetteva consulenza tecnica d'ufficio1 nominando a tal fine l'arch. la quale depositava il proprio elaborato in Persona_2 data 21 giugno 2024. All'esito il giudice istruttore invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e la causa, spirati in data 24 marzo 2025 i termini per il deposito delle memorie di replica, perveniva al Tribunale per la decisione.
2) Ritiene il Tribunale come le domande attoree debbano essere respinte.
L'articolo 2391 c.c. prevede quanto segue:
“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile.
Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio di amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione.
Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data;
l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.
L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.
L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.”
Risulta in via documentale come il contratto di locazione stipulato tra e CP_4 Parte_5
(oggi s.r.l.) in data 1/2/2012 oggetto di causa sia stato effettivamente stipulato in violazione dell'art. 2391 c.c..
Invero quando il contratto è stato stipulato, era amministratore unico e legale Persona_1
rappresentante di (locatore) nonché amministratore delegato di CP_4 Parte_5
(conduttore).
Sul punto, risulta del tutto irrilevante che la sottoscrizione del contratto sia stato materialmente effettuata da altro amministratore delegato.
pagina 12 di 18 Il contratto è senza dubbio stato stipulato in una situazione per cui aveva un concreto Persona_1 interesse nell'operazione con la conseguenza che avrebbe dovuto necessariamente seguire la procedura prevista dall'art. 2391 c.c..
Non avendo dato notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di tale interesse, Per_1
risponde dei danni che la società ha subito per effetto di tale comportamento omissivo.
[...]
Tuttavia, trattandosi di risarcimento del danno, la società attrice avrebbe dovuto provare che il contratto stipulato tra e fosse del tutto irragionevole, fuori mercato o comunque che CP_4 Parte_5
tale contratto abbia effettivamente cagionato alla conduttrice un danno ingiusto.
Ora, secondo la ricostruzione attorea, “ nel suo duplice ruolo di amministratore sia Persona_1 della conduttrice che della locatrice dell'immobile sito in SC EO (MI), via Amerigo
Vespucci n. 2/4/6, ha fatto realizzare ingenti lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria dell'immobile concesso in locazione a nell'esclusivo interesse della proprietaria Parte_1 CP_4
ma facendone tuttavia addebitare tutti i costi a L'importo dei lavori di
[...] Parte_1
ristrutturazione e manutenzione straordinaria del predetto immobile, fatti realizzare dal Sig. Per_1 nell'interesse della proprietaria ma addebitati alla conduttrice
[...] CP_4 Parte_1
ammonta complessivamente ad euro 1.430.759,90 euro. Si tratta di lavori per rifacimento di impiantistica varia dell'immobile, sostituzione di tutte le finestre e le portefinestre, opere murarie di vario genere, rifacimento dell'impianto di riscaldamento, ecc., lavori tutti dettagliatamente descritti nelle fatture registrate nella contabilità di di cui viene fornita una relazione Parte_1 riepilogativa unitamente a tutte le relative fatture (doc. 8) per pagare le quali quest'ultima ha dovuto chiedere diversi finanziamenti a svariati istituti di credito (doc. 9) […]..Così come per la stipula del contratto di locazione anche per la realizzazione di tutti questi lavori, fatti realizzare dal Sig. Per_1
a spese di ma nell'interesse di non risulta agli atti della società
[...] Parte_1 CP_4
una qualsiasi delibera autorizzativa da parte del CdA o dell'assemblea dei Soci. Parte_1
Come noto l'amministratore è invece tenuto a dare notizia agli altri amministratori ed al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, mentre, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile.
Nessuna di queste regole è tuttavia stata rispettata dal Sig. anzi lo stesso ha Persona_1
pagina 13 di 18 arbitrariamente e reiteratamente agito in spregio ad ogni regola sottesa alla corretta amministrazione della società con l'evidente obiettivo di perseguire un suo interesse personale (rectius Parte_1
della società di cui lo stesso è amministratore e socio al 50%) in danno di CP_4 Parte_1
che si è trovata, in ragione di ciò, a dover pagare oltre 1.430.000,00 euro di spese relative a manutenzioni straordinarie sull'immobile dalla stessa condotto in locazione, per il quale già pagava il canone contrattualmente pattuito secondo i normali prezzi di mercato.
Nemmeno nelle note integrative ai bilanci si trova alcun cenno in ordine a queste operazioni di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del bene immobile di terzi compiute da né Parte_1 risulta alcuna delibera del CdA o dell'assemblea che adeguatamente motivi le ragioni di convenienza dell'operazione per la società Parte_1
Ma ci si sarebbe stupiti del contrario, infatti, è di solare evidenza che nessuna ragione di convenienza poteva sussistere in capo a nello spendere la somma di 1.430.000,00 euro in lavori di Parte_1
ristrutturazione e manutenzione di un immobile altrui, per occupare il quale la stessa pagava anche un canone di locazione, e ciò è ulteriore conferma del fatto che il Sig. ha agito in Persona_1
conflitto di interesse danneggiando la società e procurando un indebito beneficio alla Parte_1
società immobiliare di cui il medesimo è sempre stato amministratore e socio al 50% CP_4
unitamente alla moglie.” (cfr. citazione pagine da 3 a 5).
Pertanto la società attrice ha addebitato al convenuto (oggi in persona dell'erede Persona_1 [...]
la circostanza della irragionevolezza del contratto di locazione che prevedeva di porre a CP_5
carico della conduttrice determinati lavori, effettivamente realizzati, a totale vantaggio della proprietaria dell'immobile CP_4
Il danno, sempre secondo la prospettazione attorea, doveva essere pari ai costi sostenuti per tali lavori, eventualmente al netto del beneficio fiscale.
Tuttavia, analizzando il contratto di locazione in tutte le sue clausole il Tribunale ritiene di non condividere la ricostruzione attorea.
In primo luogo, l'operazione che ha portato alla stipula del contratto di locazione del 2012 (seguito poi da quello del 2019, conclusosi a causa dello sfratto per morosità), era invero più complessa.
Prima della stipula del contratto di locazione con era già conduttrice di altro CP_4 Parte_1
immobile in cui la medesima svolgeva la propria attività.
Ritenuto tuttavia che tale immobile fosse divenuto insufficiente, anche in relazione allo sviluppo in atto pagina 14 di 18 della propria attività commerciale, veniva individuato l'immobile sito nel complesso di Via Vespucci in
SC EO.
L'accordo fu che (di cui effettivamente era socio e legale rappresentante) avrebbe CP_4 Per_1 proceduto all'acquisto e che avrebbe assunto in locazione quanto così acquistato ed eseguito Parte_1
a proprie cure e spese gli interventi.
Inoltre, risulta come avesse la disponibilità (in quanto proprietaria nonché utilizzatrice in Parte_1
leasing) di altri immobili nel complesso, avendo pertanto un concreto interesse a svolgere i lavori per mantenere una coerenza rispetto alla propria attività svolta in tutto il complesso.
In secondo luogo, dall'analisi della CTU svolta nel presente giudizio è emerso come effettivamente il canone di locazione fosse particolarmente vantaggioso.
Afferma infatti il CTU come “Dalle indagini compiute sulle pratiche edilizie, depositate presso il
Comune di SC EO, non risultano essere stati eseguite per l'immobile, negli anni dal 1973 al 2012, opere di manutenzione straordinaria;
pertanto si ritiene, con riferimento ai valori rilevati dalla banca dati delle quotazioni OMI, che il canone medio applicabile al caso di specie, alla data della stipula del contratto di locazione, sia il valore minimo corrispondente a 4,4 €/mq x mese.
Calcolo del canone di locazione annuo
Superficie mq 2.277, 60 x € 4,4 x 12 = € 120.257,28.” (cfr. pagina 17 dell'elaborato).
Il contratto di locazione del 2012 prevedeva, con riferimento al canone, quanto segue:
- per il primo anno il pagamento di € 35.000,00 annui;
- per il secondo e terzo anno la corresponsione di € 60.000,00 per ciascun anno;
- per i successivi tre anni la somma annuale di € 84.000,00 (cfr. contratto di locazione sub doc. 7 parte
. Per_1
Anche il contratto di locazione del 31 dicembre 2019 tra le medesime parti prevedeva un canone ampiamente di favore pari ad € 60.000,00 annui per i primi 6 anni e poi di € 85.000,00 per i successivi.
Quindi, a fronte di una clausola che prevedeva che le migliorie, le riparazioni o le modifiche eseguite dal conduttore restassero acquisite al locatore, quest'ultimo aveva effettivamente concesso (come affermato dalle parti convenute) un canone ampiamente più basso rispetto a quello di mercato.
Peraltro, occorre evidenziare come l'interruzione del contratto di locazione sia avvenuta per causa imputabile alla stessa società attrice, la quale è stata attinta nel 2022 da provvedimento di convalida di sfratto per morosità.
pagina 15 di 18 Tale circostanza non può in alcun modo essere posta a carico di e degli altri convenuti, Persona_1
in quanto era già da anni fuori dalla compagine societaria sia come componente del consiglio Per_1
di amministrazione sia in qualità di socio.
Se il contratto fosse proseguito regolarmente, il vantaggio relativo ai canoni di locazione sarebbe durato più a lungo con effettivo ulteriore risparmio per la società attrice (che comunque dal canone di locazione ha ottenuto un concreto risparmio di oltre 500.000 €, cfr pagina 13 conclusionale . CP_5
In terzo luogo, occorre evidenziare come il contratto di locazione non prevedesse un obbligo a carico del conduttore di svolgere le opere di ristrutturazione.
Va detto che a fronte della riduzione del canone, non si era assunta uno specifico Parte_5
obbligo di svolgere opere di ristrutturazione o di miglioramento.
La clausola 10) del contratto, infatti, si limita ad affermare come “Migliorie, riparazioni o modifiche eseguite dal conduttore restano acquisite al locatore senza obbligo di compenso”, ma non era stato previsto né un obbligo né un ammontare minimo di tali opere.
Quindi, a fronte di un effettiva minor entrata, non avrebbe mai potuto imporre a opere CP_4 Pt_1
o lavori, rimanendo nell'ambito della discrezionalità della conduttrice quali e quanti lavori effettuare.
Infine, parte attrice non considera come oltre al canone di locazione ampiamente ridotto, ha Pt_1
ricevuto un ulteriore vantaggio dal contratto: non solo è divenuta conduttrice di un immobile in contiguità ad altri già nella propria disponibilità, con evidente vantaggio organizzativo, ma non Pt_1 tiene in considerazione che l'immobile condotto in locazione sia stato effettivamente utilizzato per il conseguimento del proprio oggetto sociale.
Allegare come danno semplicemente il costo dei lavori senza considerare i vantaggi dei canoni ridotti e che il complesso condotto in locazione era stato per anni utilizzato da per la propria attività Pt_1
appare operazione non coerente con i principi in materia di risarcimento del danno.
Parte attrice avrebbe dovuto provare, come detto, la irragionevolezza dell'operazione o comunque che il contratto era stato concluso al di fuori dei canoni di mercato.
La documentazione in atti, le allegazioni delle parti e la consulenza tecnica d'ufficio hanno, invece, dimostrato come il contratto fosse stato inserito in una più complessa operazione che ha portato a
[...]
sia con riferimento ai canoni sia con riguardo alla propria attività commerciale. Pt_6 che si sono interrotti a causa dell'inadempimento della medesima società attrice dal contratto Pt_6
di locazione, circostanza, come detto, non imputabile in alcun modo alle parti convenute.
pagina 16 di 18 La inesistenza di un danno risarcibile alla società attrice assorbe tutte le altre questioni sollevate dalle parti convenute e terze chiamate.
3) Le spese segue la soccombenza. Sul punto, occorre ricordare come la società attrice debba rifondere le spese anche dei terzi chiamati.
La Corte di Cassazione ha più volte affermato come “In forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda;
il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa.”
(cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 31889 del 06/12/2019).
Nel caso di specie risulta all'evidenza come la chiamata delle assicurazioni nonché di Controparte_8
sia stata necessitata dalle allegazioni e contestazioni attoree e non risulta in alcun modo una
[...]
manifesta infondatezza o abusività della chiamata.
Pertanto il Tribunale condanna a rifondere alle altre parti le spese di lite sostenute per Parte_1
il presente giudizio che si liquidano in:
- € 37.951,00 (scaglione da € 1.000.001 ad € 2.000.000: fase di studio € 5.989,00; fase introduttiva €
3.951,00; fase istruttoria € 17.594,00; fase decisionale € 10.417,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge in favore di (in qualità Controparte_5
di erede di;
Persona_1
- € 37.951,00 (scaglione da € 1.000.001 ad € 2.000.000: fase di studio € 5.989,00; fase introduttiva €
3.951,00; fase istruttoria € 17.594,00; fase decisionale € 10.417,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge in favore dei convenuti , CP_1
(considerati come unica parte essendo difesi dal medesimo Controparte_2 Controparte_3
difensore);
- € 18.977,00 ( scaglione da € 1.000.001 ad € 2.000.000: fase di studio € 2.995,00; fase introduttiva €
1.976,00; fase istruttoria € 8.797,00; fase decisionale € 5.209,00) oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge in favore di CP_4 CP_6
pagina 17 di 18 e per ciascuna delle Controparte_6 CP_7 Controparte_8
suddette parti.
La complessità della vicenda e le questioni giuridiche sottese escludono la sussistenza dei presupposti di applicabilità dell'art. 96 c.p.c..
3).1 Per i medesimi motivi il Tribunale pone a definitivo carico di parte attrice le spese di CTU come da decreto del 15 luglio 2024.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,
1. respinge le domande formulate da Parte_1
2. condanna a rifondere alle altre parti le spese di lite sostenute per il presente giudizio Parte_1
che si liquidano in:
- € 37.951,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge in favore di (in qualità di erede di;
Controparte_5 Persona_1
- € 37.951,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge in favore dei convenuti , (considerati come CP_1 Controparte_2 Controparte_3
unica parte essendo difesi dal medesimo difensore);
- € 18.977,00 oltre 15% rimborso spese generali e oltre c.p.a. e i.v.a. se dovuta alle rispettive aliquote di legge in favore di e CP_4 Controparte_6 CP_7
per ciascuna delle suddette parti;
Controparte_8
3. pone a definitivo carico di parte attrice le spese di CTU come da decreto del 15 luglio 2024.
Così deciso in Milano, 24 aprile 2025
Il giudice relatore ed estensore Il Presidente
Nicola Fascilla Angelo Mambriani
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con il seguente quesito:
“Dica il CTU, letti gli atti e i documenti, sentite le parti e i loro eventuali CTP nominati 1) quali siano i valori di locazione nel 2012 nella zona oggetto del contratto di locazione in contestazione, in base a tipologia di immobile, grandezza e stato, autorizzando il CTU a tentare l'accesso sui luoghi e acquisendo la documentazione pubblica necessaria all'espletamento dell'incarico, spiegando gli indici utilizzati e le ricerche effettuate;
b) quali siano stati gli interventi effettuati sull'immobile oggetto di contratto in base alla documentazione prodotta in atti al fine sia di dare contezza della incidenza di tali lavori rispetto all'immobile sia per tentare di inquadrare lo stato dell'immobile rispetto al momento della stipula del contratto di affitto e per verificare quale fosse, quindi, il canone medio applicabile al caso di specie;
c) alla individuazione del beneficio fiscale a favore di per i lavori svolti anche mediante Pt_1 ausiliario tecnico autorizzato;
d) riferisca al giudice ogni altro elemento utile ai fini della decisione della presente controversia adoperandosi anche per tentare la conciliazione della lite” pagina 11 di 18