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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 20/02/2025, n. 20 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 20 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1184/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Campobasso, così composto: dott. Enrico DI DEDDA Presidente dott.ssa Claudia CARISSIMI Giudice dott.ssa Emanuela LUCIANI Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1184/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Cristina PALLOTTA
e
CO ND (C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Gianluca C.F._2
ATTANASIO
RICORRENTI
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO EX LEGE
Oggetto: SEPARAZIONE CONSENSUALE ai sensi dell'art. 473-bis 51 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 30.10.2024 e CO ND hanno proposto Parte_1
domanda congiunta di separazione personale, dichiarando di aver contratto matrimonio in data
23.05.2015, trascritto nell'apposito registro del Comune di Sepino (CB) al n°1 parte I Serie - Ufficio
Stato Civile dell'anno 2015.
pagina 1 di 3 I ricorrenti hanno dichiarato, altresì, di non volersi riconciliare, e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Hanno quindi depositato le note scritte in sostituzione della prima udienza, fissata per il 9.12.2024, nelle quali la ha insistito perché fosse pronunciata la separazione dei coniugi alle Pt_1
condizioni indicate nel ricorso introduttivo, mentre il CO, pur dichiarando di riportarsi integralmente al ricorso di separazione dei coniugi, ha chiesto alla di tenere con sè i loro Pt_1
figli un sabato al mese, al fine di consentirgli di poter uscire liberamente, in parziale deroga rispetto a quanto descritto al punto 5) dell'accordo, che prevede invece che il padre avrebbe avuto con sé i figli minori per quattro week-ends al mese (dal sabato mattina fino alla domenica pomeriggio), nonché almeno due giorni alla settimana.
Lo scrivente giudice relatore, ritenuto opportuno che le parti chiarissero se esse volessero o meno accordarsi anche su quanto richiesto ex novo da CO ND nelle note di udienza, ha fissato una nuova udienza per il 20.01.2025, parimenti sostituita con il deposito di note scritte.
Nelle note scritte il CO ha reiterato la sua richiesta, mentre la ha rappresentato di voler Pt_1 mantenere le condizioni già pattuite tra le parti con il ricorso consensuale, ivi compreso l'assetto convenuto al punto 5), in quanto funzionale a consentirle di svolgere il suo lavoro di aiuto sala, esercitato part-time ed esclusivamente nei fine settimana. Ha precisato che se il padre, anche per un solo sabato al mese, non tenesse con sé i figli, ella non potrebbe svolgere il suo lavoro, con rischio di licenziamento e conseguenti nonché inevitabili ripercussioni su tutto l'accordo economico, così come congiuntamente siglato.
Preso atto delle posizioni delle parti, lo scrivente giudice relatore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
Il P.M. ha concluso in data 23.01.2025, con parere favorevole all'omologa.
***
Il Tribunale, letto il ricorso congiunto depositato dalle parti, ritenuta la propria competenza, atteso il parere favorevole del P.M., visti gli artt. 158 c.c. e 473 bis.51 c.p.c., prende atto della comune volontà dei coniugi di non volersi riconciliare.
Osserva che gli accordi intervenuti tra le parti e contenuti nel ricorso introduttivo meritano di essere omologati, in quanto le condizioni su cui esse si sono accordate sono conformi alla legge. Le predette condizioni costituiscono parte integrante della presente sentenza.
Precisa che nel caso di specie alcuna valenza ostativa rispetto al recepimento dell'accordo come cristallizzato nel ricorso introduttivo (sottoscritto da entrambe le parti) può rivestire la richiesta di deroga relativa al punto 5) dell'accordo stesso, avanzata dal CO nelle note di pagina 2 di 3 udienza depositate in data 6.12.2024 - dunque dopo poco più di un mese rispetto al momento del deposito del ricorso introduttivo - in quanto tale richiesta non è supportata da alcuna motivazione meritevole di considerazione, né è stata dimostrata l'esistenza di sopravvenienze atte a giustificare una modifica rispetto all'assetto di interessi di cui all'accordo già raggiunto dalle parti, che appare peraltro rispondente anche agli interessi dei figli minori.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti, atteso che trattasi di ricorso congiunto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Campobasso, definitivamente pronunciando sulla domanda di separazione, così provvede:
a) OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni riportate nel ricorso per separazione consensuale del 30.10.2024;
b) ORDINA al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile di provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza;
c) SPESE compensate.
Campobasso, 19.02.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente dott.ssa Emanuela LUCIANI dott. Enrico DI DEDDA
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