Articolo 131 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 130Articolo 111 terdecies
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19 aprile 1942
Art. 131.

Le ipoteche legali sui beni del tutore iscritte a norma degli articoli 292, 293 e 1969 n. 3, del codice del 1865 possono essere cancellate quando il tutore ne fa istanza al giudice tutelare, il quale, se ordina la cancellazione, provvede secondo l'art. 381 del nuovo codice.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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