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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/12/2025, n. 3980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3980 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prima Sezione Civile in persona del G.O.P .Dr.ssa Anna Ruotolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2488 del ruolo generale civile dell'anno
2012 avente ad oggetto “proprietà” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Raffaele Russo (C.F. ), presso il cui C.F._2 studio sito in Vitulazio (CE) alla via Tutini n. 13, elettivamente domicilia;
Attore
E
( C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ) (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Cantiello ( C.F._5
C.F. , presso il cui studio sito in Grazzanise (CE) alla C.F._6 via Motta n. 1, elettivamente domiciliano;
Convenuti
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi a propri atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che l'attore , Parte_1 dopo aver premesso di essere proprietario di un appezzamento di terreno agricolo sito in Vitulazio alla Contrada Fondillo, riportato in catasto al foglio 1, particelle n.164 e n. 167, giusto atto per Notaio del Persona_1
1 19.11.1975, rep.n. 34195, raccolta n. 13574 ha dedotto che: “ CP_1
e sono proprietari dell'immobile sito in
[...] Controparte_2
Vitulazio alla contrada Fiondello, pervenuto per donazione del loro dante causa genitore , confinante con il proprio terreno;
il sig. Controparte_3 [...]
realizzò sul detto fabbricato delle vedute irregolari, poste a CP_3 circa un metro dal confine della propria proprietà ed in particolare due finestre al primo piano e due finestre al secondo piano costituenti vedute dirette nonché una finestra al primo piano e di una finestra al secondo piano, costituente vedute oblique;
il fabbricato di proprietà di non Controparte_3 era munito di gronde per la raccolta dell'acqua piovana, di guisa che lo stillicidio ha causato danni al terreno rendendolo incoltivabile ed inutilizzabile;
con scrittura privata del 30.3.1994, si Controparte_3 impegnò a chiudere le finestre irregolari costituenti vedute trasformandole in luci, a munire di grata ed inferriata la finestra posta sul vano scala, costituente veduta obbliquo ed a rinunciare ad ogni diritto o servitù passata, presente e futura derivante dall'apertura delle dette vedute;
con la stessa scrittura privata si impegnò a munire di gronda i canali Controparte_3 posti sul fabbricato di sua proprietà per consentire la raccolta delle acque piovane ed evitare lo stillicidio nella proprietà attorea;
gli obblighi assunti con la predetta scrittura privata non hanno avuto seguito e non è stato possibile comporre bonariamente la lite”.
In conseguenza di ciò ha chiesto di accertare e dichiarare la irregolarità delle vedute e dei canali di gronda sul fabbricato dei convenuti e, per l'effetto, condannarli alla chiusura di dette vedute e la sistemazione dei canali di raccolta di acqua piovana. Condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore a seguito dello stillicidio delle acque piovane che hanno reso il fondo incoltivabile;
vittoria di spese e competenze.
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta i convenuti , e i Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quali, in via preliminare, eccepivano la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa.
Nel merito deduceva che: “ le luci e le vedute erano state realizzate nel 1972 Co e quindi acquisite per usucapione;
la scrittura privata sottoscritta da
2 in data 30.3.1994 era nulla in quanto avente ad oggetto il CP_3 trasferimento della proprietà sui beni immobili e quindi sottoposta all'obbligo di autenticazione da parte del notaio;
le grondaie erano regolari e poiché realizzate nel 1972 non aveva mai causato alcun danno all'attore”.
Per tali motivi chiedeva in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti e, nel merito, il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., l'istruttoria si esauriva con l'interrogatorio formale dell'attore, l'escussione dei testi e la
Consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 17/02/2025 veniva formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
La causa seguiva vari rinvii richiesti dalle parti per perfezionare la transazione ed alla udienza del 4/12/2025, veniva riservata in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Con i rispettivi atti depositati in data 12/3/2025, le parti hanno dichiarato di accettare la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “ Le viste oblique dovranno essere ridotte per la parte che volge verso il confine tra le proprietà in lite, di centimetri 10 ovvero nella parte destra di chi si affaccia (scala), mentre per quanto riguarda le viste dirette, così verificate dal CTU, ai sensi dell'art. 901 c.c., dovranno essere ridotte eventualmente anche con uso di vetromattone, tanto che, l'altezza non sia inferiore a metri 2,00 dal solaio di calpestio del vano a cui le finestre sono asservite. Al di sopra potrà essere installato un infisso anche con apertura, protetto con una grata la cui maglia dovrà non essere superiore a 3,00 cm2.
Spese di giudizio compensate tra le parti e spese di CTU a carico di parte convenuta”.
Alla udienza del 4/12/2025 i procuratori delle parti hanno rappresentato che di fratelli hanno regolarizzato le vedute che danno sulla CP_3 proprietà di parte attrice eseguendo i lavori prescritti nella proposta conciliativa e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in virtù dell'intervenuto accordo transattivo, con compensazione delle spese di lite.
3 Le parti hanno dato atto della esecuzione dei lavori come prescritti nella proposta conciliativa e pertanto, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire delle parti con riguardo alla domanda.
Produce cessazione della materia del contendere la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto formi oggetto della controversia.
Invero, per “interesse ad agire” deve intendersi quella condizione dell'azione enunciata dall'art. 100 c.p.c. in forza del quale per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
L'interesse ad agire si risolve nella “concreta utilità” del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio ma anche al momento della decisione del Giudice.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo tribunale e da altre corti di merito (v. Trib. Torino 10.5.2013), la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere).
Nel caso di specie, avendo le parti conciliato la lite, va senz'altro dichiarata cessata la materia del contenere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla controversia R.G. 2488/2012, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
4 . Dichiara cessata la materia del contendere;
. dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Cosi è deciso in Santa Maria Capua Vetere, 11.12.2025
IL G.o.p.
Dr.ssa Anna RUOTOLO
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Prima Sezione Civile in persona del G.O.P .Dr.ssa Anna Ruotolo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2488 del ruolo generale civile dell'anno
2012 avente ad oggetto “proprietà” e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Raffaele Russo (C.F. ), presso il cui C.F._2 studio sito in Vitulazio (CE) alla via Tutini n. 13, elettivamente domicilia;
Attore
E
( C.F. ), Controparte_1 C.F._3 CP_2
(C.F. ) (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_3
), rappresentati e difesi dall'avv. Nicola Cantiello ( C.F._5
C.F. , presso il cui studio sito in Grazzanise (CE) alla C.F._6 via Motta n. 1, elettivamente domiciliano;
Convenuti
CONCLUSIONI
Le parti concludevano riportandosi a propri atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1. La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla riforma introdotta dalla legge n. 69/09.
Ai fini della decisione è sufficiente ricordare che l'attore , Parte_1 dopo aver premesso di essere proprietario di un appezzamento di terreno agricolo sito in Vitulazio alla Contrada Fondillo, riportato in catasto al foglio 1, particelle n.164 e n. 167, giusto atto per Notaio del Persona_1
1 19.11.1975, rep.n. 34195, raccolta n. 13574 ha dedotto che: “ CP_1
e sono proprietari dell'immobile sito in
[...] Controparte_2
Vitulazio alla contrada Fiondello, pervenuto per donazione del loro dante causa genitore , confinante con il proprio terreno;
il sig. Controparte_3 [...]
realizzò sul detto fabbricato delle vedute irregolari, poste a CP_3 circa un metro dal confine della propria proprietà ed in particolare due finestre al primo piano e due finestre al secondo piano costituenti vedute dirette nonché una finestra al primo piano e di una finestra al secondo piano, costituente vedute oblique;
il fabbricato di proprietà di non Controparte_3 era munito di gronde per la raccolta dell'acqua piovana, di guisa che lo stillicidio ha causato danni al terreno rendendolo incoltivabile ed inutilizzabile;
con scrittura privata del 30.3.1994, si Controparte_3 impegnò a chiudere le finestre irregolari costituenti vedute trasformandole in luci, a munire di grata ed inferriata la finestra posta sul vano scala, costituente veduta obbliquo ed a rinunciare ad ogni diritto o servitù passata, presente e futura derivante dall'apertura delle dette vedute;
con la stessa scrittura privata si impegnò a munire di gronda i canali Controparte_3 posti sul fabbricato di sua proprietà per consentire la raccolta delle acque piovane ed evitare lo stillicidio nella proprietà attorea;
gli obblighi assunti con la predetta scrittura privata non hanno avuto seguito e non è stato possibile comporre bonariamente la lite”.
In conseguenza di ciò ha chiesto di accertare e dichiarare la irregolarità delle vedute e dei canali di gronda sul fabbricato dei convenuti e, per l'effetto, condannarli alla chiusura di dette vedute e la sistemazione dei canali di raccolta di acqua piovana. Condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attore a seguito dello stillicidio delle acque piovane che hanno reso il fondo incoltivabile;
vittoria di spese e competenze.
Si costituivano in giudizio con comparsa di costituzione e risposta i convenuti , e i Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 quali, in via preliminare, eccepivano la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti in causa.
Nel merito deduceva che: “ le luci e le vedute erano state realizzate nel 1972 Co e quindi acquisite per usucapione;
la scrittura privata sottoscritta da
2 in data 30.3.1994 era nulla in quanto avente ad oggetto il CP_3 trasferimento della proprietà sui beni immobili e quindi sottoposta all'obbligo di autenticazione da parte del notaio;
le grondaie erano regolari e poiché realizzate nel 1972 non aveva mai causato alcun danno all'attore”.
Per tali motivi chiedeva in via preliminare, dichiararsi la carenza di legittimazione attiva e passiva delle parti e, nel merito, il rigetto della domanda con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c., l'istruttoria si esauriva con l'interrogatorio formale dell'attore, l'escussione dei testi e la
Consulenza tecnica d'ufficio.
Con ordinanza del 17/02/2025 veniva formulata alle parti una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.
La causa seguiva vari rinvii richiesti dalle parti per perfezionare la transazione ed alla udienza del 4/12/2025, veniva riservata in decisione senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Con i rispettivi atti depositati in data 12/3/2025, le parti hanno dichiarato di accettare la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.: “ Le viste oblique dovranno essere ridotte per la parte che volge verso il confine tra le proprietà in lite, di centimetri 10 ovvero nella parte destra di chi si affaccia (scala), mentre per quanto riguarda le viste dirette, così verificate dal CTU, ai sensi dell'art. 901 c.c., dovranno essere ridotte eventualmente anche con uso di vetromattone, tanto che, l'altezza non sia inferiore a metri 2,00 dal solaio di calpestio del vano a cui le finestre sono asservite. Al di sopra potrà essere installato un infisso anche con apertura, protetto con una grata la cui maglia dovrà non essere superiore a 3,00 cm2.
Spese di giudizio compensate tra le parti e spese di CTU a carico di parte convenuta”.
Alla udienza del 4/12/2025 i procuratori delle parti hanno rappresentato che di fratelli hanno regolarizzato le vedute che danno sulla CP_3 proprietà di parte attrice eseguendo i lavori prescritti nella proposta conciliativa e chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in virtù dell'intervenuto accordo transattivo, con compensazione delle spese di lite.
3 Le parti hanno dato atto della esecuzione dei lavori come prescritti nella proposta conciliativa e pertanto, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire delle parti con riguardo alla domanda.
Produce cessazione della materia del contendere la sopravvenienza di qualsiasi situazione che elimini radicalmente la posizione di contrasto tra le parti e renda oggettivamente inutile la pronuncia del Giudice su quanto formi oggetto della controversia.
Invero, per “interesse ad agire” deve intendersi quella condizione dell'azione enunciata dall'art. 100 c.p.c. in forza del quale per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse.
L'interesse ad agire si risolve nella “concreta utilità” del provvedimento richiesto al Giudice rispetto alla situazione antigiuridica denunciata, utilità che deve sussistere non solo al momento della proposizione dell'atto introduttivo del giudizio ma anche al momento della decisione del Giudice.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza prevalente, condiviso da questo tribunale e da altre corti di merito (v. Trib. Torino 10.5.2013), la pronuncia di "cessazione della materia del contendere" costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio;
in particolare, la transazione intervenuta nel corso del giudizio di merito tra le parti determina la cessazione della materia del contendere).
Nel caso di specie, avendo le parti conciliato la lite, va senz'altro dichiarata cessata la materia del contenere.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, sulla controversia R.G. 2488/2012, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
4 . Dichiara cessata la materia del contendere;
. dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Cosi è deciso in Santa Maria Capua Vetere, 11.12.2025
IL G.o.p.
Dr.ssa Anna RUOTOLO
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