Articolo 10 della Legge 16 febbraio 1987, n. 81
Articolo 9Articolo 11
Versione
31 marzo 1987
Art. 10. 1. La commissione istituita ai sensi dell'articolo 8 resta in carica fino alla data di emanazione del nuovo codice di procedura penale e delle norme previste dall'articolo 7.
2. La commissione elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.
3. Per l'espletamento delle sue funzioni la commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi disposti dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra di loro.
4. Le spese per il funzionamento della commissione sono poste per meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio della Camera dei deputati.
Entrata in vigore il 31 marzo 1987