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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 04/11/2025, n. 6386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6386 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. LA IN presidente dott. UC MA PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4040 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Ravidà
APPELLANTE
E
(p.iva: Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Amantea
APPELLATA
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Curatela del ha proposto appello Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 241/2021, che ha respinto l'azione revocatoria fallimentare proposta dalla Curatela ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 l. fall. per far dichiarare l'inefficacia degli atti di cessione del credito avente ad oggetto i contributi pubblici all'editoria erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, conclusi tra la società fallita e la in data 13.04.2015, 16.04.2015 e 16.12.2015. Controparte_1
L'appellante ha dedotto a riguardo che:
1) il tribunale ha omesso di considerare che le cessioni dei crediti intercorse tra le parti avevano una funzione solutoria di debiti già scaduti e ricadevano pertanto nella previsione dell'art. 67, primo comma, n. 2 l. fall. in quanto mezzi anormali di pagamento di un debito pregresso;
2) il tribunale ha omesso ogni accertamento sulla scientia decoctionis in capo all'accipiens.
L'appellante ha concluso domandando:
a) la revoca ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 l. fall. degli atti di cessione del credito conclusi tra la e la Parte_1 Controparte_1 in data 13.04.2015, 16.04.2015 e 16.12.2015;
[...]
b) la condanna dell'appellata alla restituzione dei contributi relativi al 2014, liquidati il
10 dicembre 2015 con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo pari a 506.292,12 € ed erogati direttamente alla in forza delle Controparte_1 prime due cessioni di credito.
Si è costituita in giudizio la eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 347, secondo comma, c.p.c. (non avendo l'appellante depositato una copia della sentenza impugnata) e domandando nel merito il rigetto dell'appello e la condanna della Curatela al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'eccezione preliminare di improcedibilità dell'impugnazione sollevata dalla difesa dell'appellata è infondata.
Il precetto enunciato dall'art. 347, secondo comma, c.p.c. - secondo cui l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata - mira a garantire soltanto la possibilità dell'esame della sentenza impugnata da parte del giudice d'appello, sicché
l'improcedibilità dell'appello per mancato deposito di copia della sentenza impugnata non trova applicazione se al momento della decisione se ne trovi comunque allegata agli atti una copia e il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza, sia pure
2 con modalità diverse da quelle prescritte, del contenuto della sentenza (Cass. 11620/2025;
Cass. 12751/2021).
Poiché nel caso di specie una copia della sentenza è stata depositata dall'appellante in allegato alla memoria depositata il 25 ottobre 2021, l'eccezione va rigettata.
Nel merito l'appello è infondato e va pertanto respinto.
Il tribunale ha respinto la domanda di revoca degli atti di cessione del credito formulata dalla Curatela ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 c.p.c. sulla base del fatto che la cessione del credito costituiva attuazione dell'accordo sulle modalità di pagamento del corrispettivo contenuto nella scrittura privata del 21 ottobre 2014 (con cui le parti hanno concluso il contratto di stampa che impegnava la a Controparte_1 svolgere attività di stampa e confezionamento del quotidiano “Cronache del Garantista” edito dalla verso il corrispettivo determinato nell'Allegato “A” Parte_1 alla scrittura privata).
La scrittura privata del 21 ottobre 2014 – oltre a regolare le obbligazioni dello stampatore e il corrispettivo spettante allo stampatore – regola anche le modalità di pagamento del corrispettivo, prevedendo al punto 5 che “quale corrispettivo per le prestazioni di cui al punto 1 del presente Contratto di stampa, l' pagherà allo Stampatore CP_2
l'importo di cui all'allegato “A”, che verrà corrisposto con le modalità previste nella scrittura privata (allegato “C”), che deve intendersi parte integrante del presente contratto”.
In particolare, l'allegato “C” alla scrittura privata del 21 ottobre 2014 prevede che:
a) il 35% dell'importo fatturato mensilmente dallo stampatore sarebbe stato pagato entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della fattura;
b) il saldo dell'importo fatturato nel corso dell'anno solare sarebbe stato pagato in un'unica soluzione al momento dell'erogazione dei contributi pubblici per l'editoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (entro la fine dell'anno solare o al più tardi entro il
31 marzo dell'anno successivo);
c) l'editore, “a compensazione di tutte le cifre fatturate e non ancora saldate”, si impegnava a cedere entro il mese di marzo di ciascun anno il credito avente ad oggetto il contributo all'editoria erogato dalla Presidenza del Consiglio.
Così ricostruito l'accordo delle parti, appare evidente che le cessioni di credito di cui la
Curatela chiede la revoca – pur essendo cronologicamente successive al sorgere del credito dello stampatore – non possono essere considerate un mezzo anomalo di pagamento, in quanto fin dalla conclusione del contratto di stampa (quando ancora non si era manifestato lo stato d'insolvenza della le parti hanno previsto che il Parte_1 pagamento del saldo del corrispettivo sarebbe avvenuto mediante la cessione del credito vantato dall'editore nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui il contributo all'editoria fosse stato erogato in ritardo (essendo notorio che le case editrici - soprattutto quelle di piccole dimensioni, come nel caso di specie - traggano significative entrate finanziarie proprio dai contributi all'editoria erogati ai sensi della legge 7 agosto 1990,
3 n. 250).
Va al riguardo richiamato il precedente di Cass. 14002/2018, la quale ha affermato che
“La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni precisato che la cessione di credito, se compiuta in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali.
La cessione di credito, effettuata in funzione solutoria, si sottrae a questa caratterizzazione ove invece sia stata prevista come mezzo di estinzione contestualmente al sorgere del debito con essa estinto.
Una simile valutazione muove dal presupposto che la L. Fall., art. 67, comma 1, consideri gli atti non normali nella prassi commerciale come sintomatici del dissesto del debitore poi fallito e tali da giustificare la presunzione iuris tantum che l'altro contraente sia in grado di trarne la conoscenza dello stato di insolvenza al momento del compimento dell'atto, con la conseguenza che su tale contraente grava l'onere di fornire la prova contraria. Tuttavia, ove le parti nell'ambito di un rapporto di durata pattuiscano in origine, in vista dell'evoluzione del rapporto, specifiche modalità di pagamento che prevedano anche il ricorso alla cessione del credito vantato dal somministrato nei confronti del debitore ceduto, il giudice non deve fare riferimento, nel valutare il carattere anomalo dei singoli pagamenti avvenuti nel corso del rapporto, alla generale prassi commerciale, ma, se esistenti, alle regole generali dello specifico contratto di durata e alle modalità di pagamento seguite nel caso concreto dalle parti, in quanto soltanto queste circostanze sono idonee ad attestare l'eventuale carattere consueto del pagamento tramite cessione del credito e consentono di conseguenza di apprezzare se l'accipiens fosse in grado di rendersi conto che il ricorso a forme di adempimento diverse da quelle pattuite e fino ad allora seguite era sintomatico del dissesto del debitore poi fallito.
In altri termini nel caso in cui non vi sia un accordo per la cessione contestuale al sorgere del debito ma un accordo generale di cessione a monte (di cui la Corte d'Appello nel caso di specie ha dato espressamente atto) a cui abbiano fatto seguito singole cessioni di credito da parte del somministrato disposte per saldare precedenti fatture del somministrante, queste ultime cessioni, sebbene abbiano riguardato debiti preesistenti se apprezzate singolarmente, hanno però adempiuto un accordo generale addirittura antecedente al debito
e in questo particolare contesto non possono considerarsi anomale, perché, rispondendo alle regole che le parti si erano date in precedenza, non erano idonee a far sospettare alcunché all'accipiens” (nel caso di specie la Corte Suprema ha cassato la sentenza impugnata in quanto non coerente con questi princìpi, laddove, ai fini di valutare il carattere anomalo del pagamento, si era limitata a constatare l'anteriorità dei singoli debiti della fallita alla stipula di ciascun accordo di cessione, trascurando di considerare l'esistenza di un pur riconosciuto accordo generale di cessione tra le parti con il benestare del debitore ceduto).
4 Si osserva peraltro che alla data in cui sono stati conclusi i singoli atti di cessione del credito non era ancora scaduto il termine previsto dalle parti per il pagamento del corrispettivo spettante allo stampatore.
La cessione del credito del 16 marzo 2015 è stata infatti conclusa per il pagamento del corrispettivo fatturato per prestazioni rese fino al 31 dicembre 2014 (il cui pagamento avrebbe dovuto avvenire entro il 31 marzo 2015).
La cessione del credito del 13 aprile 2015 è stata conclusa per il pagamento del corrispettivo fatturato per prestazioni rese nel primo trimestre 2015 (il cui pagamento avrebbe dovuto avvenire entro il 31 marzo 2016).
La cessione del credito del 16 dicembre 2015 è stata conclusa per il pagamento del corrispettivo fatturato per prestazioni rese dal 1° aprile 2015 al 30 novembre 2015 (il cui pagamento avrebbe dovuto avvenire entro il 31 marzo 2016).
Va quindi escluso - a differenza di quanto sostenuto dall'appellante - che nel caso di specie le parti abbiano fatto ricorso a forme di adempimento diverse da quelle pattuite e fino ad allora seguite (le quali, in quanto sintomatiche del dissesto del debitore fallito, integrerebbero atti anomali di pagamento revocabili ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 l. fall.), in quanto le parti hanno fatto ricorso alla cessione del credito in attuazione dell'accordo tra loro concluso fin dal sorgere del rapporto contrattuale, che prevedeva a monte la possibilità di ricorrere a tale modalità di pagamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono va dunque esclusa la revocabilità delle cessioni del credito per cui è causa ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 l. fall., in quanto tali cessioni - ancorché disposte per saldare le fatture emesse dalla cessionaria – devono essere considerate un mezzo normale di pagamento, utilizzato prima della scadenza dell'obbligazione e posto in essere in attuazione del generale accordo negoziale che lo prevedeva.
È infine infondata anche la doglianza relativa al mancato accertamento da parte del tribunale della scientia decoctionis in capo all'accipiens, in quanto – come affermato proprio dall'odierno appellante nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado – “nel presente giudizio […] non rilevano né la scientia decoctionis né la prova dell'eventus damni”, dal momento che l'azione revocatoria è stata proposta esclusivamente ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 l. fall. (per il quale la conoscenza dello stato d'insolvenza non deve essere provato perché si presume in ragione dell'anomalia del mezzo di pagamento adoperato, ciò che nel caso va tuttavia escluso per le ragioni sopra esposte).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 10.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
5 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 241/2021;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dello
, liquidandole in complessivi 10.000,00 € oltre IVA, CPA Controparte_1
e spese generali nella misura del 15%.
Spese distratte in favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
UC MA PELLEGRINI LA IN
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Clementina Casuscelli, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composta: dott. LA IN presidente dott. UC MA PELLEGRINI consigliere relatore dott.ssa Giovanna GIANÌ consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 4040 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. depositata il 22 aprile 2025 e vertente
TRA
(c.f.: Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Fabrizio Ravidà
APPELLANTE
E
(p.iva: Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Amantea
APPELLATA
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare
1 CONCLUSIONI
I difensori delle parti hanno concluso riportandosi alle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Curatela del ha proposto appello Parte_1 Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 241/2021, che ha respinto l'azione revocatoria fallimentare proposta dalla Curatela ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 l. fall. per far dichiarare l'inefficacia degli atti di cessione del credito avente ad oggetto i contributi pubblici all'editoria erogati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, conclusi tra la società fallita e la in data 13.04.2015, 16.04.2015 e 16.12.2015. Controparte_1
L'appellante ha dedotto a riguardo che:
1) il tribunale ha omesso di considerare che le cessioni dei crediti intercorse tra le parti avevano una funzione solutoria di debiti già scaduti e ricadevano pertanto nella previsione dell'art. 67, primo comma, n. 2 l. fall. in quanto mezzi anormali di pagamento di un debito pregresso;
2) il tribunale ha omesso ogni accertamento sulla scientia decoctionis in capo all'accipiens.
L'appellante ha concluso domandando:
a) la revoca ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 l. fall. degli atti di cessione del credito conclusi tra la e la Parte_1 Controparte_1 in data 13.04.2015, 16.04.2015 e 16.12.2015;
[...]
b) la condanna dell'appellata alla restituzione dei contributi relativi al 2014, liquidati il
10 dicembre 2015 con decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri per un importo pari a 506.292,12 € ed erogati direttamente alla in forza delle Controparte_1 prime due cessioni di credito.
Si è costituita in giudizio la eccependo Controparte_1 preliminarmente l'improcedibilità dell'impugnazione per violazione dell'art. 347, secondo comma, c.p.c. (non avendo l'appellante depositato una copia della sentenza impugnata) e domandando nel merito il rigetto dell'appello e la condanna della Curatela al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
L'eccezione preliminare di improcedibilità dell'impugnazione sollevata dalla difesa dell'appellata è infondata.
Il precetto enunciato dall'art. 347, secondo comma, c.p.c. - secondo cui l'appellante deve inserire nel proprio fascicolo copia della sentenza impugnata - mira a garantire soltanto la possibilità dell'esame della sentenza impugnata da parte del giudice d'appello, sicché
l'improcedibilità dell'appello per mancato deposito di copia della sentenza impugnata non trova applicazione se al momento della decisione se ne trovi comunque allegata agli atti una copia e il giudice dell'impugnazione sia posto in grado di avere piena conoscenza, sia pure
2 con modalità diverse da quelle prescritte, del contenuto della sentenza (Cass. 11620/2025;
Cass. 12751/2021).
Poiché nel caso di specie una copia della sentenza è stata depositata dall'appellante in allegato alla memoria depositata il 25 ottobre 2021, l'eccezione va rigettata.
Nel merito l'appello è infondato e va pertanto respinto.
Il tribunale ha respinto la domanda di revoca degli atti di cessione del credito formulata dalla Curatela ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 c.p.c. sulla base del fatto che la cessione del credito costituiva attuazione dell'accordo sulle modalità di pagamento del corrispettivo contenuto nella scrittura privata del 21 ottobre 2014 (con cui le parti hanno concluso il contratto di stampa che impegnava la a Controparte_1 svolgere attività di stampa e confezionamento del quotidiano “Cronache del Garantista” edito dalla verso il corrispettivo determinato nell'Allegato “A” Parte_1 alla scrittura privata).
La scrittura privata del 21 ottobre 2014 – oltre a regolare le obbligazioni dello stampatore e il corrispettivo spettante allo stampatore – regola anche le modalità di pagamento del corrispettivo, prevedendo al punto 5 che “quale corrispettivo per le prestazioni di cui al punto 1 del presente Contratto di stampa, l' pagherà allo Stampatore CP_2
l'importo di cui all'allegato “A”, che verrà corrisposto con le modalità previste nella scrittura privata (allegato “C”), che deve intendersi parte integrante del presente contratto”.
In particolare, l'allegato “C” alla scrittura privata del 21 ottobre 2014 prevede che:
a) il 35% dell'importo fatturato mensilmente dallo stampatore sarebbe stato pagato entro il termine di 30 giorni dalla data di emissione della fattura;
b) il saldo dell'importo fatturato nel corso dell'anno solare sarebbe stato pagato in un'unica soluzione al momento dell'erogazione dei contributi pubblici per l'editoria da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri (entro la fine dell'anno solare o al più tardi entro il
31 marzo dell'anno successivo);
c) l'editore, “a compensazione di tutte le cifre fatturate e non ancora saldate”, si impegnava a cedere entro il mese di marzo di ciascun anno il credito avente ad oggetto il contributo all'editoria erogato dalla Presidenza del Consiglio.
Così ricostruito l'accordo delle parti, appare evidente che le cessioni di credito di cui la
Curatela chiede la revoca – pur essendo cronologicamente successive al sorgere del credito dello stampatore – non possono essere considerate un mezzo anomalo di pagamento, in quanto fin dalla conclusione del contratto di stampa (quando ancora non si era manifestato lo stato d'insolvenza della le parti hanno previsto che il Parte_1 pagamento del saldo del corrispettivo sarebbe avvenuto mediante la cessione del credito vantato dall'editore nei confronti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nel caso in cui il contributo all'editoria fosse stato erogato in ritardo (essendo notorio che le case editrici - soprattutto quelle di piccole dimensioni, come nel caso di specie - traggano significative entrate finanziarie proprio dai contributi all'editoria erogati ai sensi della legge 7 agosto 1990,
3 n. 250).
Va al riguardo richiamato il precedente di Cass. 14002/2018, la quale ha affermato che
“La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni precisato che la cessione di credito, se compiuta in funzione solutoria di un debito scaduto ed esigibile, si caratterizza come anomala rispetto al pagamento effettuato in danaro od altri titoli di credito equivalenti, in quanto il relativo processo satisfattorio non è usuale, alla stregua delle ordinarie transazioni commerciali.
La cessione di credito, effettuata in funzione solutoria, si sottrae a questa caratterizzazione ove invece sia stata prevista come mezzo di estinzione contestualmente al sorgere del debito con essa estinto.
Una simile valutazione muove dal presupposto che la L. Fall., art. 67, comma 1, consideri gli atti non normali nella prassi commerciale come sintomatici del dissesto del debitore poi fallito e tali da giustificare la presunzione iuris tantum che l'altro contraente sia in grado di trarne la conoscenza dello stato di insolvenza al momento del compimento dell'atto, con la conseguenza che su tale contraente grava l'onere di fornire la prova contraria. Tuttavia, ove le parti nell'ambito di un rapporto di durata pattuiscano in origine, in vista dell'evoluzione del rapporto, specifiche modalità di pagamento che prevedano anche il ricorso alla cessione del credito vantato dal somministrato nei confronti del debitore ceduto, il giudice non deve fare riferimento, nel valutare il carattere anomalo dei singoli pagamenti avvenuti nel corso del rapporto, alla generale prassi commerciale, ma, se esistenti, alle regole generali dello specifico contratto di durata e alle modalità di pagamento seguite nel caso concreto dalle parti, in quanto soltanto queste circostanze sono idonee ad attestare l'eventuale carattere consueto del pagamento tramite cessione del credito e consentono di conseguenza di apprezzare se l'accipiens fosse in grado di rendersi conto che il ricorso a forme di adempimento diverse da quelle pattuite e fino ad allora seguite era sintomatico del dissesto del debitore poi fallito.
In altri termini nel caso in cui non vi sia un accordo per la cessione contestuale al sorgere del debito ma un accordo generale di cessione a monte (di cui la Corte d'Appello nel caso di specie ha dato espressamente atto) a cui abbiano fatto seguito singole cessioni di credito da parte del somministrato disposte per saldare precedenti fatture del somministrante, queste ultime cessioni, sebbene abbiano riguardato debiti preesistenti se apprezzate singolarmente, hanno però adempiuto un accordo generale addirittura antecedente al debito
e in questo particolare contesto non possono considerarsi anomale, perché, rispondendo alle regole che le parti si erano date in precedenza, non erano idonee a far sospettare alcunché all'accipiens” (nel caso di specie la Corte Suprema ha cassato la sentenza impugnata in quanto non coerente con questi princìpi, laddove, ai fini di valutare il carattere anomalo del pagamento, si era limitata a constatare l'anteriorità dei singoli debiti della fallita alla stipula di ciascun accordo di cessione, trascurando di considerare l'esistenza di un pur riconosciuto accordo generale di cessione tra le parti con il benestare del debitore ceduto).
4 Si osserva peraltro che alla data in cui sono stati conclusi i singoli atti di cessione del credito non era ancora scaduto il termine previsto dalle parti per il pagamento del corrispettivo spettante allo stampatore.
La cessione del credito del 16 marzo 2015 è stata infatti conclusa per il pagamento del corrispettivo fatturato per prestazioni rese fino al 31 dicembre 2014 (il cui pagamento avrebbe dovuto avvenire entro il 31 marzo 2015).
La cessione del credito del 13 aprile 2015 è stata conclusa per il pagamento del corrispettivo fatturato per prestazioni rese nel primo trimestre 2015 (il cui pagamento avrebbe dovuto avvenire entro il 31 marzo 2016).
La cessione del credito del 16 dicembre 2015 è stata conclusa per il pagamento del corrispettivo fatturato per prestazioni rese dal 1° aprile 2015 al 30 novembre 2015 (il cui pagamento avrebbe dovuto avvenire entro il 31 marzo 2016).
Va quindi escluso - a differenza di quanto sostenuto dall'appellante - che nel caso di specie le parti abbiano fatto ricorso a forme di adempimento diverse da quelle pattuite e fino ad allora seguite (le quali, in quanto sintomatiche del dissesto del debitore fallito, integrerebbero atti anomali di pagamento revocabili ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 l. fall.), in quanto le parti hanno fatto ricorso alla cessione del credito in attuazione dell'accordo tra loro concluso fin dal sorgere del rapporto contrattuale, che prevedeva a monte la possibilità di ricorrere a tale modalità di pagamento.
Alla luce delle considerazioni che precedono va dunque esclusa la revocabilità delle cessioni del credito per cui è causa ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 l. fall., in quanto tali cessioni - ancorché disposte per saldare le fatture emesse dalla cessionaria – devono essere considerate un mezzo normale di pagamento, utilizzato prima della scadenza dell'obbligazione e posto in essere in attuazione del generale accordo negoziale che lo prevedeva.
È infine infondata anche la doglianza relativa al mancato accertamento da parte del tribunale della scientia decoctionis in capo all'accipiens, in quanto – come affermato proprio dall'odierno appellante nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1 c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado – “nel presente giudizio […] non rilevano né la scientia decoctionis né la prova dell'eventus damni”, dal momento che l'azione revocatoria è stata proposta esclusivamente ai sensi dell'art. 67, primo comma, n. 2 l. fall. (per il quale la conoscenza dello stato d'insolvenza non deve essere provato perché si presume in ragione dell'anomalia del mezzo di pagamento adoperato, ciò che nel caso va tuttavia escluso per le ragioni sopra esposte).
Alla luce delle considerazioni che precedono l'appello va dunque respinto.
Alla soccombenza dell'appellante segue la sua condanna al pagamento delle spese del giudizio, che si liquidano in complessivi 10.000,00 € per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% (compensi così determinati tenuto conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate al d.m. 10 marzo 2014, n. 55 – come sostituite dal d.m. 13 agosto 2022, n.
5 147 - ridotti in considerazione della semplicità della controversia).
P.Q.M.
La Corte di appello di Roma, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'appello proposto dal avverso la Parte_1 sentenza del Tribunale di Roma n. 241/2021;
2) condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali in favore dello
, liquidandole in complessivi 10.000,00 € oltre IVA, CPA Controparte_1
e spese generali nella misura del 15%.
Spese distratte in favore del difensore dell'appellata, dichiaratosi antistatario.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto – previsto per l'impugnazione.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2025.
Il consigliere estensore Il Presidente
UC MA PELLEGRINI LA IN
Sentenza redatta con la collaborazione della dott.ssa Clementina Casuscelli, M.O.T. presso la Corte di appello di Roma
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