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Sentenza 19 gennaio 2026
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXIV, sentenza 19/01/2026, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 197/2026
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IL RO, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore CARRA ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1202/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 41/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 27/02/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01020141 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01020141 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01020141 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Entrambe le parti chiedono dichirarsi l'estinzione del giudizio. Dissentono sulle spese di Cassazione e di rinvio, il difensore della parte contribuente insiste per la condanna dell'ufficio.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - LECCE R.G. Ricorsi n. 1202 / 2025 Sezione 24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente contenzioso è conseguente alla riassunzione del giudizio a seguito della Ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione sez. Trib ., n. 22962/2016 pronunciata il 11.09.2024 pubblicata
20.9.24. ( doc. all. in atti), in materia di II.DD., con la quale è stata cassata con rinvio, la sentenza n.
676/24/2016, pronunciata dalla C.G.T. di secondo grado della Puglia, Sezione Sez. XXIV di Lecce,
il 20.10.2015 e depositata il 15.03.2016, per il periodo di imposta 2007.
La Suprema Corte, all'appello della sentenza n. 676/24/2016), della Agenzia delle Entrate notificato in data 20.10.2016 con riguardo la socia. Ricorrente_1 , al 40%, della società Società_1 SR, ha accolto il primo motivo del ricorso erariale ritenendo la sentenza della CTR della Puglia affetta da motivazione apparente, o meglio, rilievi, a cui non si è attenuta la CTR, e per l'effetto, rinviato, per nuovo giudizio, alla Corte di secondo grado in diversa composizione.
In quanto, con la sentenza n. 676/2016, , il Collegio di appello aveva rigettato il gravame interposto dall'Ufficio, afferente la sociabookmark0 Ricorrente_1, , motivando con rimando alla sentenza n. 679/24//2016 nei confronti della Società, con cui era stato respinto l'appello erariale;
la cui la rilevanza consiste che la CTP aveva annullato l'avviso di accertamento della società con conferma in appello, l'annullamento dell'avviso della socia. come avvenuto con sentenza n. 41/03/2013.13, per la società.
In sintesi, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “La CTR si è limitata a rinviare alla decisione da essa stessa assunta con riferimento alla ripresa fiscale operata nei confronti della Società_1 s.r.l. (senza neppure specificare con riferimento a quale periodo d'imposta), limitandosi ad affermare di avere, in quella sede, rigettato “l'appello parziale” proposto dall'Ufficio. Manca, dunque, una effettiva (e necessaria) motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi sottostante e a rendere comprensibile la regola di giudizio applicata alla controversia …”.
Tutto ciò premesso la fattispecie in esame ha origine da avviso di accertamento n. TVH01020141/2011, per l'anno di imposta 2007, con cui la D.P Agenzia delle Entrate di Brindisi accertava un maggior reddito imponibile in capo alla Ricorrente_1 sulla scorta dell'avviso di accertamento n. TVH030200028/2011. emesso nei confronti della Società_1 s.r.l., di cui Ricorrente_1 possedeva una quota partecipativa pari al 40% dell'intero capitale societario.
Avendo l'Ufficio, considerato la ristretta base sociale della società, un supra, partecipata da due unici Ricorrente_1soci (la socia al 40% e la Nominativo 1 del del 60%), sulla percezione di utili extracontabili da parte degli stessi, con il conseguente recupero delle maggiori imposte dovute.
La ricorrente Ricorrente_1 presentava ricorso, chiedendone l'annullamento per difetto di motivazione., A tal uopo la CTP di Brindisi con sentenza n. 41/03/2013, depositata il 27.02,2013, annullava integralmente l'avviso di accertamento emesso a carico della socia Ricorrente_1, “essendo venuti meno i maggiori ricavi accertati in capo alla società ai fini delle II.DD. e non residuando, pertanto, alcun reddito da ribaltare nei confronti dei soci”.
Difatti, con sentenza n. 42.03.2013, depositata il 27.02.2013, la CTP di Brindisi accoglieva parzialmente il ricorso della Società_1 S.r.l., con la sola conferma dei rilievi operati ai fini IVA e con l'annullamento dei rilievi ai fini delle II.DD..
Avverso la predetta sentenza della CTP di Brindisi, proponeva appello l'Ufficio, eccependo l'illegittimità della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio, l'appellata. Ricorrente_1 ribadendo quanto già sostenuto con il ricorso introduttivo.
La CTR di Lecce Puglia, con la sentenza del 15.03.2016, n. 676/24/2016, rigettava l'appello dell'Ufficio.
La Agenzia delle Entrate ritenuto non condivisibile il giudizio espresso dalla Commissione tributaria regionale, ricorreva in Cassazione per apparente motivazione, da cui la impossibilità della ratio decidendi,
Successivamente, tale sentenza appellata in Cassazione dall'Ufficio, (ut. supra), , veniva, dalla Suprema Corte cassata con l'Ordinanza n. 22962/2016 di rinvio pronunciata il 11.09.2024 pubblicata 20.9.24. ( doc. all. in atti), in materia di II.DD; con accoglimento del primo motivo di apparente motivazione del ricorso erariale e rinviato, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sezione staccata di Lecce, in diversa composizione.
Con atto di riassunzione
La ricorrente Ricorrente_1 LL ha, quale socia, proposto ricorso per riassunzione del giudizio, innanzi a questa Corte di secondo grado, a seguito della richiamata decisione della Corte di Cassazione Ordinanza n. 22962/2016 contro la Agenzia delle Entrate.
Prospettando in sintesi l'annullamento del proprio reddito di partecipazione accertato dall'Ufficio, alla luce del precedente e prodromico annullamento dell'avviso di accertamento della società. Società_1 SR , di maggiori ricavi accertati.
Insta, per , annullare integralmente l'avviso di accertamento in oggetto confermando la sentenza della CTP di Brindisi n . 42.03.2013 ( doc. all. in atti);
La Agenzia Entrate di Brindisi ritualmente costituitasi nel presente grado di giudizio, evidenzia che l'Ufficio, preso atto delle determinazioni giudiziarie relative all'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 s.r.l., aveva già a suo tempo proceduto all'annullamento del ruolo stesso con il provvedimento di sgravio totale, prot. 2012S423429, del 9,04.2013, la partita di ruolo relativa all'avviso di accertamento n. TVH010200141/2011, oggetto del presente giudizio, del maggior reddito di partecipazione in capo alla odierna riassumente. ricorrente Ricorrente_1 (socia al 40%), della suddetta società.
Alla odierna pubblica udienza dopo la introduzione del relatore le parti costituite si riportano ognuna alle proprie conclusioni La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente evidenzia che, a seguito della Ordinanza n. 22962/2016 di rinvio della Corte di Cassazione, è tenuta ad esaminare il solo motivo motivazionale (come impugnato dall'Ufficio avverso la sentenza sfavorevole di I grado) non esaminato per assorbimento nella sentenza della CTR sede di Lecce (ora Corte di Giustizia tributaria di secondo grado), di mancata motivazione riproposto espressamente in sede di costituzione dalla resistente. in giudizio di appello.
Tale motivo , siccome in parte motiva, seguente resta assorbito.
Invero, la Agenzia delle Entrate, di Brindisi, a seguito della sentenza della CTP di Brindisi, e successivo appello (doc. in atti),, che ha annullato il maggior reddito di impresa della Società_1 s.r.l., di conseguenza anche il reddito imputato ai soci. sulla scorta della Società_1sentenza emessa in merito al ricorso della S.r.l. che aveva confermato solo i rilievi operati ai fini IVA e annullato quelli operati ai fini delle II.DD.
L'Ufficio, pertanto, in data 19.05.2025, ha proceduto, con provvedimento di sgravio totale prot. n. 012S423429. (doc. all. in atti.), la partita di ruolo relativa all'avviso di accertamento n. AUTVH0102001412011/1 , a carico della ricorrente, oggetto del presente giudizio, anno 2007.
Il collegio dispone in conformità a quanto accertato, di venuta meno la materia del contendere che, pertanto, ricorre la cessazione della materia del contendere, per il venir meno delle ragioni sottostanti (all'introduzione di esso), in forza della normativa sopravvenuta di totale sgravio.
Tale pronuncia è direttamente ricollegabile al sopravvenuto difetto di interesse ad agire e a resistere, in capo alle rispettive parti. Presupposto, infatti, di sopravvenuti, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Tutto ciò premesso, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, si dichiara la cessazione della materia del contendere. per il venir meno della stessa, con conferma della sentenza n. 41/03/2013, di prime cure.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado PUGLIA, Sezione 24 staccata di Lecce, giudicando in sede di rinvio, preso atto della cessata materia del contendere derivante da sgravio di Brindisi, ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione della causa. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, visto l'esito della lite, e si liquidano come in dispositivo..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado PUGLIA, (già Commissione Tributaria Regionale). Sez. 24 , pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti dell'appellata Agenzia Entrate -Brindisi, , avverso sentenza, della CTP Brindisi n. 42/2018, cosi provvede:
1) dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, per sgravio totale e annullamento dell'atto impugnato.
2) condanna l'Ufficio Agenzia delle Entrate, alla refusione delle spese di giudizio e competenze in favore della contribuente, del giudizio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, liquidate in euro 1.000,00, e visto l'esito della lite compensa interamente fra le parti le spese processuali del presente grado.
Così deciso in Lecce, Addì 21. 11. 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Alessandro Silvestrini
-
Depositata il 19/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 24, riunita in udienza il 21/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
IL RO, Presidente PAGLIARO MARIA LIBERA, Relatore CARRA ANTONIO, Giudice
in data 21/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'istanza di riassunzione dell'appello n. 1202/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Brindisi
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 41/2013 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale BRINDISI sez. 3 e pubblicata il 27/02/2013
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01020141 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01020141 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2007
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVH01020141 IRPEF-ALTRO 2007
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Entrambe le parti chiedono dichirarsi l'estinzione del giudizio. Dissentono sulle spese di Cassazione e di rinvio, il difensore della parte contribuente insiste per la condanna dell'ufficio.
CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA DI II° GRADO - LECCE R.G. Ricorsi n. 1202 / 2025 Sezione 24
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il presente contenzioso è conseguente alla riassunzione del giudizio a seguito della Ordinanza della
Suprema Corte di Cassazione sez. Trib ., n. 22962/2016 pronunciata il 11.09.2024 pubblicata
20.9.24. ( doc. all. in atti), in materia di II.DD., con la quale è stata cassata con rinvio, la sentenza n.
676/24/2016, pronunciata dalla C.G.T. di secondo grado della Puglia, Sezione Sez. XXIV di Lecce,
il 20.10.2015 e depositata il 15.03.2016, per il periodo di imposta 2007.
La Suprema Corte, all'appello della sentenza n. 676/24/2016), della Agenzia delle Entrate notificato in data 20.10.2016 con riguardo la socia. Ricorrente_1 , al 40%, della società Società_1 SR, ha accolto il primo motivo del ricorso erariale ritenendo la sentenza della CTR della Puglia affetta da motivazione apparente, o meglio, rilievi, a cui non si è attenuta la CTR, e per l'effetto, rinviato, per nuovo giudizio, alla Corte di secondo grado in diversa composizione.
In quanto, con la sentenza n. 676/2016, , il Collegio di appello aveva rigettato il gravame interposto dall'Ufficio, afferente la sociabookmark0 Ricorrente_1, , motivando con rimando alla sentenza n. 679/24//2016 nei confronti della Società, con cui era stato respinto l'appello erariale;
la cui la rilevanza consiste che la CTP aveva annullato l'avviso di accertamento della società con conferma in appello, l'annullamento dell'avviso della socia. come avvenuto con sentenza n. 41/03/2013.13, per la società.
In sintesi, i giudici di legittimità hanno evidenziato che “La CTR si è limitata a rinviare alla decisione da essa stessa assunta con riferimento alla ripresa fiscale operata nei confronti della Società_1 s.r.l. (senza neppure specificare con riferimento a quale periodo d'imposta), limitandosi ad affermare di avere, in quella sede, rigettato “l'appello parziale” proposto dall'Ufficio. Manca, dunque, una effettiva (e necessaria) motivazione idonea a rivelare la ratio decidendi sottostante e a rendere comprensibile la regola di giudizio applicata alla controversia …”.
Tutto ciò premesso la fattispecie in esame ha origine da avviso di accertamento n. TVH01020141/2011, per l'anno di imposta 2007, con cui la D.P Agenzia delle Entrate di Brindisi accertava un maggior reddito imponibile in capo alla Ricorrente_1 sulla scorta dell'avviso di accertamento n. TVH030200028/2011. emesso nei confronti della Società_1 s.r.l., di cui Ricorrente_1 possedeva una quota partecipativa pari al 40% dell'intero capitale societario.
Avendo l'Ufficio, considerato la ristretta base sociale della società, un supra, partecipata da due unici Ricorrente_1soci (la socia al 40% e la Nominativo 1 del del 60%), sulla percezione di utili extracontabili da parte degli stessi, con il conseguente recupero delle maggiori imposte dovute.
La ricorrente Ricorrente_1 presentava ricorso, chiedendone l'annullamento per difetto di motivazione., A tal uopo la CTP di Brindisi con sentenza n. 41/03/2013, depositata il 27.02,2013, annullava integralmente l'avviso di accertamento emesso a carico della socia Ricorrente_1, “essendo venuti meno i maggiori ricavi accertati in capo alla società ai fini delle II.DD. e non residuando, pertanto, alcun reddito da ribaltare nei confronti dei soci”.
Difatti, con sentenza n. 42.03.2013, depositata il 27.02.2013, la CTP di Brindisi accoglieva parzialmente il ricorso della Società_1 S.r.l., con la sola conferma dei rilievi operati ai fini IVA e con l'annullamento dei rilievi ai fini delle II.DD..
Avverso la predetta sentenza della CTP di Brindisi, proponeva appello l'Ufficio, eccependo l'illegittimità della sentenza impugnata.
Si costituiva in giudizio, l'appellata. Ricorrente_1 ribadendo quanto già sostenuto con il ricorso introduttivo.
La CTR di Lecce Puglia, con la sentenza del 15.03.2016, n. 676/24/2016, rigettava l'appello dell'Ufficio.
La Agenzia delle Entrate ritenuto non condivisibile il giudizio espresso dalla Commissione tributaria regionale, ricorreva in Cassazione per apparente motivazione, da cui la impossibilità della ratio decidendi,
Successivamente, tale sentenza appellata in Cassazione dall'Ufficio, (ut. supra), , veniva, dalla Suprema Corte cassata con l'Ordinanza n. 22962/2016 di rinvio pronunciata il 11.09.2024 pubblicata 20.9.24. ( doc. all. in atti), in materia di II.DD; con accoglimento del primo motivo di apparente motivazione del ricorso erariale e rinviato, per nuovo giudizio, alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia – sezione staccata di Lecce, in diversa composizione.
Con atto di riassunzione
La ricorrente Ricorrente_1 LL ha, quale socia, proposto ricorso per riassunzione del giudizio, innanzi a questa Corte di secondo grado, a seguito della richiamata decisione della Corte di Cassazione Ordinanza n. 22962/2016 contro la Agenzia delle Entrate.
Prospettando in sintesi l'annullamento del proprio reddito di partecipazione accertato dall'Ufficio, alla luce del precedente e prodromico annullamento dell'avviso di accertamento della società. Società_1 SR , di maggiori ricavi accertati.
Insta, per , annullare integralmente l'avviso di accertamento in oggetto confermando la sentenza della CTP di Brindisi n . 42.03.2013 ( doc. all. in atti);
La Agenzia Entrate di Brindisi ritualmente costituitasi nel presente grado di giudizio, evidenzia che l'Ufficio, preso atto delle determinazioni giudiziarie relative all'avviso di accertamento emesso nei confronti della Società_1 s.r.l., aveva già a suo tempo proceduto all'annullamento del ruolo stesso con il provvedimento di sgravio totale, prot. 2012S423429, del 9,04.2013, la partita di ruolo relativa all'avviso di accertamento n. TVH010200141/2011, oggetto del presente giudizio, del maggior reddito di partecipazione in capo alla odierna riassumente. ricorrente Ricorrente_1 (socia al 40%), della suddetta società.
Alla odierna pubblica udienza dopo la introduzione del relatore le parti costituite si riportano ognuna alle proprie conclusioni La Corte trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte preliminarmente evidenzia che, a seguito della Ordinanza n. 22962/2016 di rinvio della Corte di Cassazione, è tenuta ad esaminare il solo motivo motivazionale (come impugnato dall'Ufficio avverso la sentenza sfavorevole di I grado) non esaminato per assorbimento nella sentenza della CTR sede di Lecce (ora Corte di Giustizia tributaria di secondo grado), di mancata motivazione riproposto espressamente in sede di costituzione dalla resistente. in giudizio di appello.
Tale motivo , siccome in parte motiva, seguente resta assorbito.
Invero, la Agenzia delle Entrate, di Brindisi, a seguito della sentenza della CTP di Brindisi, e successivo appello (doc. in atti),, che ha annullato il maggior reddito di impresa della Società_1 s.r.l., di conseguenza anche il reddito imputato ai soci. sulla scorta della Società_1sentenza emessa in merito al ricorso della S.r.l. che aveva confermato solo i rilievi operati ai fini IVA e annullato quelli operati ai fini delle II.DD.
L'Ufficio, pertanto, in data 19.05.2025, ha proceduto, con provvedimento di sgravio totale prot. n. 012S423429. (doc. all. in atti.), la partita di ruolo relativa all'avviso di accertamento n. AUTVH0102001412011/1 , a carico della ricorrente, oggetto del presente giudizio, anno 2007.
Il collegio dispone in conformità a quanto accertato, di venuta meno la materia del contendere che, pertanto, ricorre la cessazione della materia del contendere, per il venir meno delle ragioni sottostanti (all'introduzione di esso), in forza della normativa sopravvenuta di totale sgravio.
Tale pronuncia è direttamente ricollegabile al sopravvenuto difetto di interesse ad agire e a resistere, in capo alle rispettive parti. Presupposto, infatti, di sopravvenuti, nel corso del giudizio, fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia.
Tutto ciò premesso, in applicazione dei principi di diritto sopra richiamati, si dichiara la cessazione della materia del contendere. per il venir meno della stessa, con conferma della sentenza n. 41/03/2013, di prime cure.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado PUGLIA, Sezione 24 staccata di Lecce, giudicando in sede di rinvio, preso atto della cessata materia del contendere derivante da sgravio di Brindisi, ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione della causa. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, visto l'esito della lite, e si liquidano come in dispositivo..
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado PUGLIA, (già Commissione Tributaria Regionale). Sez. 24 , pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto da Ricorrente_1 nei confronti dell'appellata Agenzia Entrate -Brindisi, , avverso sentenza, della CTP Brindisi n. 42/2018, cosi provvede:
1) dichiara estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere, per sgravio totale e annullamento dell'atto impugnato.
2) condanna l'Ufficio Agenzia delle Entrate, alla refusione delle spese di giudizio e competenze in favore della contribuente, del giudizio dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, liquidate in euro 1.000,00, e visto l'esito della lite compensa interamente fra le parti le spese processuali del presente grado.
Così deciso in Lecce, Addì 21. 11. 2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Libera Pagliaro dott. Alessandro Silvestrini
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