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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/11/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina AL, all'udienza del 18 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1307/2021 R.G. vertente
fra
(cf: ) nato a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
in FI alla Via Riccione , n 4 rappresentato e difeso dall'avv. Pasquale Lopardi e dall'Avv.
IO Di IO IA RICORRENTE e
l' , (c.f. ), in persona del Presidente Controparte_1 P.IVA_1
quale legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv.to Filomena
Camardese
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
Con ricorso, depositato il 21.05.2021 e ritualmente notificato, il ricorrente in epigrafe, adiva il giudice del lavoro ed esponeva di essere dipendente del con posizione CP_2 giuridica A, posizione economica A3 con mansione di autista;
che in data 27/01/2020 presentava presso l' di Potenza istanza per la verifica del requisito per l'accesso alla CP_3 pensione– lavoratori Precoci, legge 232/2016 n. 2134842700018 tramite patronato INAS 015-
1 INAS-49242 , pratica n 032150; che detta domanda, come risulta dall'estratto Domus web del
13/07/2020, veniva accolta in via definitiva e già dall'8/06/2020 risultava a prima istanza rientrante tra gli ammessi alla pensione;
d) che L' di Potenza, ufficio gestione CP_3 dipendenti pubblici, in data 03/07/2020 inoltrava comunicazione di approvazione definitiva della pratica di pensione, con invito a cessare l'attività lavorativa presso il Comune di FI, ove svolgeva l'attività; e) che in data 27/07/2020 con nota prot 0016352 il ricorrente in ragione di detta comunicazione presentava presso il comune di FI Domanda di collocazione a riposo ai sensi dell'art 87/2007 (riconoscimento lavoro precoce); f) che con determinazione n 857 del 31/08/2020 n Area 308 del responsabile dell'area economica finanziaria in applicazione dei benefici ex art 80, comma 3 della legge 388/2000 disponeva il dipendente comunale con matricola 39 il collocamento in quiescenza inoltrando copia all' e al dipendente. g) che con determinazione n 862 dell'1/09/2020 Area 310 veniva CP_3 disposto il collocamento del lavoratore a riposo per pensione anticipata a seguito di riconoscimento dei benefici di legge 232/2016 del dipendente a far data 1 Parte_1 ottobre 2020 ; h) che in ragione di detta comunicazione il Comune di FI con nota prot – del 04/09/2020 informava il dipendente della cessazione del rapporto di collaborazione lavorativa a far data dal 03/09/2020 con collocazione a riposo a far data 01/10/2020, dando atto che lo stesso ha maturato alla data di collocazione a riposo 30 settembre 2020 (ultimo giorno lavorativo) una anzianità di servizio di 42 anni , mesi uno e giorni 3 superando quindi i requisiti richiesti per il collocamento a riposo per pensione anticipata – lavoratori precoci di cui al comma 199 , art 1 della legge n 11 dicembre 2016 , n 232 e pari ad anni 41 di anzianità contributiva;
che In data 04/09/2020 il Responsabile dell'area economica finanziaria, dott.
con nota prot 0018826 comunicava al dipendente, previa allegazione delle Persona_1 determinazioni innanzi dette, il collocamento a riposo a seguito del riconoscimento dei benefici della legge 232/2016 del dipendente;
m) che In data 12/11/2020 Parte_1
CP_ con nota prot 0345190 l' a firma del responsabile dott. comunicava il Testimone_1 rigetto della domanda per la insussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pensione a lavoratore precoce poiché non si raggiungono 52 settimane di contribuzione prima del
19esimo anno di età .Tanto premesso, ritenendo illegittimo il comportamento dell' , il
CP_3 ricorrente in apigrafe adiva il Tribunale per accertare e dichiarare 1) In via principale, accertare, quindi dichiarare, erronea la comunicazione dell' di accertamento del diritto
CP_3 alla Pensione del ricorrente;
2) Accertare, quindi dichiarare, l' unico responsabile dei
CP_3 danni arrecati al ricorrente in conseguenza del licenziamento richiesto dallo stesso presso il comune di FI;
3) Condannare L' al risarcimento della danno da responsabilità da
CP_3
2 illecito contrattuale in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori antecedentemente accreditati da determinarsi anche a mezzo CTU contabile . 4) Condannare altresì l' al risarcimento del danno morale e biologico quantificato in € 20.000,00 o CP_3 quella somma maggiore o minore da determinarsi a seguito di CTU medico legale. 5) Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente procedimento.
Si costituiva l' , in persona del legale rappresentante p.t., chiedendo nel merito il rigetto CP_3 del ricorso, con vittoria di spese.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa veniva istruita attraverso l'espletamento della prova testimoniale e, all'odierna udienza, questo giudice, sulle conclusioni delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente, con il ricorso in esame ha chiesto di accertare l'erroneità della comunicazione dell' di accertamento del diritto alla Pensione del ricorrente e quindi, CP_3 dichiarare l' unico responsabile dei danni arrecati al ricorrente in conseguenza del CP_3 licenziamento richiesto dallo stesso presso il comune di FI con condanna dell' al CP_3 risarcimento del danno da illecito contrattuale in un importo commisurabile a quello delle retribuzioni perdute fra la data della cessazione del rapporto di lavoro e quella dell'effettivo conseguimento della detta pensione, in forza del completamento del periodo di contribuzione a tal fine necessario, ottenuto col versamento di contributi volontari, da sommarsi a quelli obbligatori antecedentemente accreditati da determinarsi anche a mezzo CTU contabile.
Chiedeva altresì che l' venisse condannato al risarcimento del danno morale e biologico CP_3 quantificato in € 20.000,00 o quella somma maggiore o minore da determinarsi a seguito di
CTU medico legale, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Orbene, in merito alla domanda principale, ovvero quella volta alla dichiarazione di erroneità della comunicazione dell' di accertamento del diritto alla Pensione del ricorrente, dalla CP_3 relazione istruttoria dell' è emerso che “ Il Sig. ha presentato la domanda di CP_3 Parte_1
3 verifica del requisito di accesso alla pensione anticipata come lavoratore precoce in data 27 gennaio 2020. All'esito della certificazione del requisito che è risultata, in primis, positiva, il che suddetto ha presentato, in data 27 .7.2020 , la domanda di accesso al beneficio
(domanda di pensione) con previsione di cessazione dell'attività lavorativa in data 30 settembre 2020 cosi' come determinato dall'Ente datore di lavoro- Comune di FI con provvedimento n.862 dell'1.9.2020. L'iter della domanda amministrativa come lavoratore precoce è risultato molto complesso a causa della ricongiunzione in corso e dei relativi versamenti da verificare. In fase di liquidazione della prestazione e' emerso che l'assicurato non era in possesso del requisito di 52 settimane prima del 19° anno di eta' nonostante la certificazione del diritto del 3.7.2020 fosse risultata positiva. La certificazione del diritto e' stata, in seguito, riesaminata ed annullata. E' il caso di precisare che pur a fronte di una certificazione di diritto a pensione emessa positivamente, l'istituto all'atto del pensionamento ha l'obbligo di effettuare tutte le verifiche del caso. Del resto nella lettera di certificazione si comunica all'interessato che l'accesso al beneficio e' comunque subordinato alla verifica , all'atto della presentazione della domanda di pensione del perfezionamento dell'anzianita' contributiva, anche per effetto del regolare versamento dell'onere di riscatto o di ricongiunzione secondo le vigenti disposizioni di legge e amministrative. In fase di istruttoria CP_ della domanda di pensione l' ha pertanto effettuato le necessarie verifiche dei requisiti di accesso come precoce. I requisiti per il pensionamento anticipato stabiliti con esclusivo riferimento all'anzianita' contributiva prevista dall'art.24 , comma 10 ,del decreto legge 6 dicembre 2011 ,n.201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n.214 e adeguati sulla base dei rilevamenti periodici della speranza di vita (per il 2020 pari a 42 anni
e dieci mesi per gli uomini ) sono ridotti a 41 anni in favore di lavoratori c.d. precoci i quali :
-abbiano almeno 12 mesi di contribuzione per periodi di lavoro effettivi precedenti il raggiungimento del diciannovesimo anno di eta' . Il requisito contributivo come “precoce” è CP_ del resto ben dettagliato nella circolare n.99 del 16.6.2017 laddove al punto 1.1 si precisa che… per contribuzione per periodi di lavoro effettivi deve intendersi la contribuzione obbligatoria dovuta per prestazione effettiva di lavoro espressa in mesi , settimane o giorni riferita all'anzianita' contributiva utile per il diritto e la misura secondo le rispettive discipline vigenti presso le varie forme assicurative previdenziali. Dalle necessarie verifiche effettuate durante l'istruttoria della domanda di pensione e' dunque emerso che l'assicurato non aveva perfezionato il requisito contributivo richiesto. E' stato per tempo contattato l'Ente datore di lavoro- comune di FI , sia per le vie brevi che via mail per Persona_2 rappresentare la possibilita' di annullare la determina di collocamento a riposo e di
4 consentire all'interessato il rientro al lavoro. Da informazioni assunte per le vie brevi pare che l'interessato non fosse addirittura disponibile a rientrare al lavoro. La domanda di pensione anticipata come precoce e' stata infine rigettata in data 12 novembre 2020 ovvero al termine di un periodo infruttuoso nel tentativo di cercare una soluzione tra Ente datore di lavoro ed il soggetto interessato. La prestazione come precoce non spettava al Sig. Parte_1
. Quest'ultimo ha altresi' maturato il diritto alla pensione anticipata solo nell'anno in corso
(2021) ed in quota cento ovvero in presenza dei seguenti requisiti : 62 esimo anno di eta' + 6 mesi di finestra e almeno 38 anni di contributi . In presenza dei suddetti requisiti il Sig.
è infatti divenuto titolare di prestazione anticipata cat. VOCPDEL n.10195478 con Parte_1 decorrenza 24 luglio 2021”.
Dalla documentazione in atti, nonché a seguito della prova testimoniale espletata, le circostanze di cui sopra devono ritenersi provate. Invero, nessun errore è imputabile all' CP_3 nella gestione della pratica in quanto, fissati i criteri di accesso alla prestazione l' , in CP_1 fase di liquidazione, è tenuto a verificare che siano rispettati i criteri previsti per il godimento della prestazione suddetta, in questo caso che: il requisito contributivo si sia perfezionato all'atto della domanda amministrativa, Nel caso di specie il ricorrente non aveva maturato il requisito contributivo e di tale impedimento doveva essere necessariamente a conoscenza proprio perché relativo ad un periodo di lavoro dallo stesso esercitato. E merge inoltre che qualsiasi assicurato può consultare la propria posizione assicurativa accedendo al proprio estratto conto previdenziale on line, ove sono riportati tutti i periodi assicurativi relativi all'attività di lavoro prestata e la provvista contributiva che ne consegue, per la qual ragione prima di inoltrare la domanda all'Istituto il Loconsolo bene avrebbe potuto verificare se fosse o meno in possesso di tutti i requisiti di legge per accedere alla prestazione. Peraltro, dalla prova espletata è emerso che l' si è addirittura attivato presso l'Amministrazione, datrice CP_3 di lavoro del , perché venisse ripristinato il rapporto di lavoro con revoca del Parte_1 licenziamento, ma proprio il ricorrente non avrebbe presentato alcuna domanda in merito.
Per le ragioni esposte il ricorso va rigettato.
Le spese di lite in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive vanno compensate
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 21.05.2021, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite
5 Potenza, 18 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina AL
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