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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 40711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40711 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: UZ UI nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro del 10/02/2025; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALFREDO EO VIOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40711 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 04/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 10 dicembre 2021 il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, dichiarava LU ZE colpevole dei reati lui ascritti (commessi in Cosenza il giorno 13 ottobre 2018), ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 697 cod. pen. per la condotta contestata al capo 1) e l'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. per la condotta contestata al capo 2) e, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 1.1. I fatti sono stati ricostruiti dai giudici di entrambe le fasi merito, sulla base della deposizione di uno degli operanti e degli atti irripetibili, nei seguenti termini. Il giorno 13 ottobre 2012, nell'ambito di una più vasta operazione di polizia svolta in Cosenza, in occasione di una perquisizione domiciliare nei confronti di uno dei soggetti indagati, gli operanti notavano, in prossimità dell'appartamento perquisito, LU ZE, gravato da precedenti penali e già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Si procedeva, quindi, alla perquisizione personale del predetto che veniva trovato in possesso di chiavi, che egli dichiarava essere di un magazzino di pertinenza dell'abitazione della madre e nella sua disponibilità. Pertanto, veniva effettuata una perquisizione del citato locale, all'interno del quale venivano rinvenuti (occultati dietro una scaffalatura ed avvolti nel cellophane) una carabina ad aria compressa calibro 4,5 con matricola abrasa ed una spada di tipo katana, lunga cm. 90, con lama di cm. 68.; tali armi, che l'ZE dichiarava non essere nella sua disponibilità, venivano quindi sequestrate. 1.2. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione del Tribunale di Cosenza ritenendo infondati tutti i motivi del gravame proposto dall'imputato, il quale aveva chiesto l'assoluzione per mancanza di prove circa la paternità delle armi e per il delitto di ricettazione, aveva lamentato l'erroneità della riqualificazione del reato sub 1) originariamente contestato come violazione dell'art. 23, comma 3, I. n. 110/75 in quello di cui all'art. 697 cod. pen. ed aveva censurato la qualificazione della spada katana come arma propria. 2 2. Avverso detta sentenza LU ZE, per mezzo dell'avv. Cesare Badolato, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito indicati nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 648, 697 cod. pen., 125 n. 3 e 129 del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante, illogica e contradditoria per essere stato confermato il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti rispetto alla carabina sequestrata, senza che fosse stata effettuata alcuna operazione idonea a verificare la potenza del fucile e se tale arma rientrasse, o meno, tra quelle per le quali sussiste l'obbligo di denuncia e di indicazione del numero identificativo. Inoltre, osserva che la Corte di appello ha omesso qualsiasi riferimento circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato che, nel caso in esame, è quello del dolo generico. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 545-bis del codice di rito e 95 d.lgs. n. 150/2022 per l'omesso avviso, da parte della Corte territoriale, di chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva. 3. Il Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata richiesta, nei termini di legge, la trattazione in presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso (i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati) deve essere nel complesso respinto. 2. Anzitutto va ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera 3 prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento. 2.1. Le modifiche, introdotte con la legge n. 46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocuiii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). 4 2.2. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 2.3. Infine, non va dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 2.4. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile per la sua aspecificità; infatti, il ricorrente si limita riproporre le doglianze sollevate con l'atto di appello senza confrontarsi con il compiuto ragionamento svolto dalla Corte di appello di Catanzaro per confermare la sussistenza dell'obbligo di denuncia dell'arma in sequestro;
in particolare, la Corte distrettuale aveva evidenziato che nel caso di specie l'obbligo di denuncia sussisteva - a prescindere dalla effettiva potenza della carabina - trattandosi di arma propria priva delle caratteristiche che ne consentirebbero la libera circolazione, quali la punzonatura e gli altri elementi idonei a garantirne l'identificazione ed il controllo sulla potenza, tenuto anche conto che la eventuale cessione deve avvenire tramite scrittura privata tra maggiorenni. In assenza di tutti gli elementi sopra richiamati, pertanto, è stato correttamente confermata la sussistenza dell'obbligo di denuncia dell'arma ed il delitto di ricettazione in considerazione dell'abrasione del numero di matricola. 5 2.5. Manifestamente infondata è pure la censura riguardante l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 697 cod. pen. poiché trattandosi di contravvenzione è indifferente la sussistenza del dolo o della colpa;
inoltre, il possesso (che non viene contestato dal ricorrente) di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari (neppure dedotti con l'impugnazione), il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Rv. 276868 - 01). 3. Il secondo motivo è infondato;
come noto, infatti, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve, comunque, intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame. Orbene, nel caso in esame il ricorrente non deduce di avere avanzato tale richiesta nel corso del giudizio di secondo grado e dalla stessa sentenza impugnata non vi è traccia di una domanda in tal senso, con la conseguente infondatezza della censura. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIORGIO POSCIA;
letta la requisitoria rassegnata, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen., dal Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale ALFREDO EO VIOLA, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Penale Sent. Sez. 1 Num. 40711 Anno 2025 Presidente: DE MARZO GIUSEPPE Relatore: POSCIA GIORGIO Data Udienza: 04/12/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza pronunciata in data 10 dicembre 2021 il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, dichiarava LU ZE colpevole dei reati lui ascritti (commessi in Cosenza il giorno 13 ottobre 2018), ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 697 cod. pen. per la condotta contestata al capo 1) e l'ipotesi di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen. per la condotta contestata al capo 2) e, riuniti gli stessi sotto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata recidiva, lo condannava alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 1.1. I fatti sono stati ricostruiti dai giudici di entrambe le fasi merito, sulla base della deposizione di uno degli operanti e degli atti irripetibili, nei seguenti termini. Il giorno 13 ottobre 2012, nell'ambito di una più vasta operazione di polizia svolta in Cosenza, in occasione di una perquisizione domiciliare nei confronti di uno dei soggetti indagati, gli operanti notavano, in prossimità dell'appartamento perquisito, LU ZE, gravato da precedenti penali e già sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Si procedeva, quindi, alla perquisizione personale del predetto che veniva trovato in possesso di chiavi, che egli dichiarava essere di un magazzino di pertinenza dell'abitazione della madre e nella sua disponibilità. Pertanto, veniva effettuata una perquisizione del citato locale, all'interno del quale venivano rinvenuti (occultati dietro una scaffalatura ed avvolti nel cellophane) una carabina ad aria compressa calibro 4,5 con matricola abrasa ed una spada di tipo katana, lunga cm. 90, con lama di cm. 68.; tali armi, che l'ZE dichiarava non essere nella sua disponibilità, venivano quindi sequestrate. 1.2. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, confermava la decisione del Tribunale di Cosenza ritenendo infondati tutti i motivi del gravame proposto dall'imputato, il quale aveva chiesto l'assoluzione per mancanza di prove circa la paternità delle armi e per il delitto di ricettazione, aveva lamentato l'erroneità della riqualificazione del reato sub 1) originariamente contestato come violazione dell'art. 23, comma 3, I. n. 110/75 in quello di cui all'art. 697 cod. pen. ed aveva censurato la qualificazione della spada katana come arma propria. 2 2. Avverso detta sentenza LU ZE, per mezzo dell'avv. Cesare Badolato, ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, di seguito indicati nei limiti indicati dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., insistendo per il suo annullamento. 2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 648, 697 cod. pen., 125 n. 3 e 129 del codice di rito ed il vizio di motivazione mancante, illogica e contradditoria per essere stato confermato il giudizio di penale responsabilità nei suoi confronti rispetto alla carabina sequestrata, senza che fosse stata effettuata alcuna operazione idonea a verificare la potenza del fucile e se tale arma rientrasse, o meno, tra quelle per le quali sussiste l'obbligo di denuncia e di indicazione del numero identificativo. Inoltre, osserva che la Corte di appello ha omesso qualsiasi riferimento circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato che, nel caso in esame, è quello del dolo generico. 2.2. Con il secondo motivo l'imputato deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 545-bis del codice di rito e 95 d.lgs. n. 150/2022 per l'omesso avviso, da parte della Corte territoriale, di chiedere l'applicazione di una pena sostitutiva. 3. Il Sostituto Procuratore generale Alfredo Pompeo Viola ha depositato requisitoria scritta, con la quale ha concluso per la inammissibilità del ricorso. 4. Il procedimento si è svolto in modalità cartolare non essendo stata richiesta, nei termini di legge, la trattazione in presenza. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso (i cui motivi sono in parte inammissibili ed in parte infondati) deve essere nel complesso respinto. 2. Anzitutto va ricordato che, secondo il costante insegnamento di questa Corte, in sede di legittimità non è consentita una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera 3 prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/04/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, dep. 2004, Elia, Rv. 229369). Da ciò consegue che sono inammissibili i motivi che tendono ad ottenere una ulteriore rivalutazione dei fatti mediante criteri di giudizio diversi da quelli adottati dal giudice di merito, nel caso in cui questi, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, abbia esplicitato le ragioni del suo convincimento. 2.1. Le modifiche, introdotte con la legge n. 46 del 20 febbraio 2006, che hanno riconosciuto la possibilità di deduzione del vizio di motivazione anche con il riferimento ad atti processuali specificamente indicati nei motivi di impugnazione, non ha infatti mutato la natura del giudizio di cassazione, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, di talché gli atti eventualmente indicati, che devono essere specificamente allegati per soddisfare il requisito di autosufficienza del ricorso, devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono pertanto essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. È quindi preclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio di rilevanza o attendibilità delle fonti di prova. La modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge n. 46 del 2006, non consente alla Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito mentre comporta che la rispondenza delle dette valutazioni alle acquisizioni processuali può essere dedotta nella specie del cosiddetto travisamento della prova, a condizione che siano indicati in maniera specifica e puntuale gli atti rilevanti e sempre che la contraddittorietà della motivazione rispetto ad essi sia percepibile 'ictu ocuiii, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato ai rilievi di macroscopica evidenza, senza che siano apprezzabili le minime incongruenze. (Sez. 4, n. 20245 del 28/04/2006, Francia, Rv. 234099). 4 2.2. Devono, pertanto, ritenersi inammissibili anche i ricorsi fondati su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, n. 35492 del 06/07/2007, Tasca, Rv. 237596). 2.3. Infine, non va dimenticato che, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. "doppia conforme" quando la sentenza di appello, nella sua struttura argomentativa, si salda con quella di primo grado sia attraverso ripetuti richiami a quest'ultima sia adottando gli stessi criteri utilizzati nella valutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, Rv. 277218 - 01). 2.4. Ciò posto, il primo motivo è inammissibile per la sua aspecificità; infatti, il ricorrente si limita riproporre le doglianze sollevate con l'atto di appello senza confrontarsi con il compiuto ragionamento svolto dalla Corte di appello di Catanzaro per confermare la sussistenza dell'obbligo di denuncia dell'arma in sequestro;
in particolare, la Corte distrettuale aveva evidenziato che nel caso di specie l'obbligo di denuncia sussisteva - a prescindere dalla effettiva potenza della carabina - trattandosi di arma propria priva delle caratteristiche che ne consentirebbero la libera circolazione, quali la punzonatura e gli altri elementi idonei a garantirne l'identificazione ed il controllo sulla potenza, tenuto anche conto che la eventuale cessione deve avvenire tramite scrittura privata tra maggiorenni. In assenza di tutti gli elementi sopra richiamati, pertanto, è stato correttamente confermata la sussistenza dell'obbligo di denuncia dell'arma ed il delitto di ricettazione in considerazione dell'abrasione del numero di matricola. 5 2.5. Manifestamente infondata è pure la censura riguardante l'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 697 cod. pen. poiché trattandosi di contravvenzione è indifferente la sussistenza del dolo o della colpa;
inoltre, il possesso (che non viene contestato dal ricorrente) di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari (neppure dedotti con l'impugnazione), il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma (Sez. 1, n. 37016 del 28/05/2019, Rv. 276868 - 01). 3. Il secondo motivo è infondato;
come noto, infatti, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o in sede di "motivi nuovi" ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve, comunque, intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame. Orbene, nel caso in esame il ricorrente non deduce di avere avanzato tale richiesta nel corso del giudizio di secondo grado e dalla stessa sentenza impugnata non vi è traccia di una domanda in tal senso, con la conseguente infondatezza della censura. 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali a norma dell'art. 616 del codice di rito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2025.