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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 06/02/2025, n. 161 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 161 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITLIANA
IN NOME DEL POPOL ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, sezione prima civile, composto da:
dr. Ennio RICCI Presidente rel.
dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice
dr.ssa Serena BERRUTI Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 4305 R.G. per l'anno 2021, riservata in decisione all'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter CPC del 12.11.2024,
e vertente
T R A
, rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Franco Pepe, come da procura allegata al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo difensore in Benevento, alla via F.
Flora n. 24.
RICORRENTE
E
), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'avv. Massimo Rotondi, come da procura allegata alla memoria di
1 costituzione, elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore in Baronissi, al Corso Garibaldi n. 193.
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale.
OGGETTO: Cessazione effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note depositate il 4.11.24
e 7.11.24 per l'udienza a trattazione scritta del 12.11.24, da intendersi qui integralmente riportate;
il P.M. ha concluso come da atto in data 27.1.25.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.10.21 premesso di aver Parte_1
contratto il 19.5.96 in Benevento matrimonio concordatario con CP_1
, e che dalla loro unione erano nati tre figli, il 31.10.1997,
[...] Per_1
il 16.7.2001, ed il 23.9.2002, esponeva che il Tribunale di Per_2 Per_3
Benevento con provvedimento dell'8.11.18 aveva omologato la separazione consensuale dei coniugi.
In quella sede, era stato, tra l'altro, previsto: a) l'affido condiviso dei due figli minori ed con collocazione prevalente presso la madre e Per_2 Per_3
regolamentazione del diritto di visita del padre;
b) l' assegnazione del godimento della casa coniugale alla resistente;
c) l'obbligo a carico del di corrispondere alla per il mantenimento dei soli figli Pt_1 CP_1
minori l'importo mensile di Euro 600,00 (Euro 300,00 ciascuno), oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, essendo il primogenito Per_1
economicamente autosufficiente;
d) l'obbligo per entrambi i genitori di
2 contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie di natura scolastica, sanitaria e ricreativa necessarie per i figli minori.
Il ricorrente deduceva che i coniugi dall'epoca della comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale vivevano separati con impossibilità di ricostituire la comunione morale e materiale;
chiedeva, pertanto, che fosse dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva altresì che la casa coniugale fosse assegnata alla resistente, cui non avrebbe dovuto essere riconosciuto alcun assegno divorzile;
chiedeva inoltre che l'assegno a carico del ricorrente per il mantenimento di ed nell'importo già Per_2 Per_3
fissato in sede di separazione, fosse corrisposto direttamente ai figli, ora maggiorenni anche se non economicamente autosufficienti.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si opponeva alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
chiedeva peraltro che: 1)
l'assegno per il mantenimento di ed a carico del ricorrente Per_2 Per_3
fosse aumentato nella misura di Euro 800,00, (Euro 400,00 per ciascun figlio)
e corrisposti alla madre con essi convivente;
2) fosse previsto l'obbligo per il padre di versare un assegno di Euro 200,00 a titolo di concorso al mantenimento anche del figlio , da corrisponde sempre alla madre;
3) Per_1
le spese straordinarie e necessarie per i figli venissero poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno;
4) fosse riconosciuto alla resistente un assegno divorzile pari ad Euro 300,00 mensili;
5) fosse imposta garanzia ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L. 898/70.
All'esito dell'udienza presidenziale del 18.1.22, uditi i coniugi, fallito il tentativo di conciliazione, in via temporanea ed urgente, era confermata la
3 disciplina già statuita in sede di separazione in punto di assegno per il mantenimento dei figli ed e di assegnazione del godimento Per_2 Per_3
della casa familiare.
La causa era rimessa innanzi al G.I. per l'udienza di comparizione e di trattazione del 21.3.22, assegnando a parte ricorrente termine sino al 21.2.22
per il deposito in Cancelleria di memoria integrativa, che avrebbe dovuto
Cont avere il contenuto di cui all'art. 163, co. 3, nn.2, 3, 4, 5 e 6 , e termine alla controparte sino al 7.3.22 per la costituzione in giudizio ai sensi degli artt.
Cont 166 e 167 commi 1 e 2 , nonché per la proposizione delle eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, avvertendo parte convenuta che la costituzione oltre il suddetto termine avrebbe implicato le decadenze di cui all'art. 167 CPC, e che oltre il termine stesso non avrebbero potuto più
essere proposte le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.
Il ricorrente depositava memorie integrative in data 16.2.22 ribadendo sostanzialmente la propria posizione
La resistente depositava memorie in data 3.3.22 insistendo sulle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e spiegando domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del ricorrente al pagamento anche della somma di Euro 47.942,10 per rapporti di finanziamento contratti congiuntamente.
Cont Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 , con ordinanza del
5.12.22, in difetto di istanze istruttorie ammissibili, la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 12.11.24 la causa era riservata alla decisione del Collegio
sulle conclusioni precisate in epigrafe, assegnando i termini di cui all'art. 190
4 CPC, decorrenti dalla contestuale comunicazione della medesima ordinanza,
per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.70
n. 898, così come modificata dalla legge 6.3.1987 n. 74, e da ultimo dalla legge 6.5.2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (24.10.18) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento
nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa dell' 8.11.18, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stata ininterrotta in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Dalla coppia sono nati tre figli: il 31.10. 1997, Andrea il 16.07. 2001, Per_1
ed il 23.09.2002, tutti ora maggiorenni, per cui nulla va disposto in Per_3
ordine al loro affidamento ed alla loro collocazione.
La resistente ha, tra l'altro, avanzato domanda riconvenzionale al fine di ottenere la condanna del al pagamento della complessiva somma di Pt_1
Euro 47.942,10 per rapporti di finanziamento contratti congiuntamente con il coniuge.
Tuttavia, in difetto di un vincolo di connessione forte tale da giustificare il
simultaneus processus, non è dato provvedere ora su questioni attinenti alla regolamentazione di altri rapporti patrimoniali tra i coniugi - riguardanti, in particolare, il pagamento del mutuo cointestato - per i quali dovrà essere
5 trovata sistemazione in altra sede (cfr. tra le altre Cass. n. 18870/14; Cass. n.
27386/2014; Cass. n. 2155/10).
Le parti concordano sulla conferma dell'assegnazione del godimento della casa coniugale , sita in Nicola Manfredi alla Contrada Montebello n. 12, di proprietà della , a quest'ultima. CP_1
Oggetto di controversia rimangono perciò le questioni concernenti: 1)
l'assegno per il mantenimento dei tre figli della coppia;
2) l'assegno divorzile chiesto dalla ricorrente.
1. L'assegno per il mantenimento dei figli.
In sede di separazione consensuale è stato posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere per il mantenimento di ed all'epoca minorenni Per_2 Per_3
e collocati presso la madre, l'importo mensile di Euro 600,00, (Euro 300,00
cadauno), oltre valutazione secondo gli indici Istat;
a carico di entrambi i genitori è stato posto l'obbligo di contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per i figli minori;
nessun mantenimento è
stato previsto per il primogenito , maggiorenne ed economicamente Per_1
autosufficiente.
Il nell'atto introduttivo ha chiesto la conferma di tali previsioni;
Pt_1
all'udienza del 24.5.24 il ricorrente ha dedotto che nelle more anche il figlio era divenuto economicamente autosufficiente, e nelle note ex art. 127 Per_2
ter CPC per l'udienza del 5.11.24 ha chiesto la conferma dell'assegno per il mantenimento della sola figlia nella misura di Euro 300,00 mensili, con Per_3
corresponsione diretta alla ragazza.
6 La , da parte sua, all' udienza del 18.1.22, ha confermato che i figli CP_1
vivevano con la madre, e che ed frequentavano l'Università; Per_2 Per_3
alla luce delle accresciute esigenze dei figli, ha chiesto l'aumento dell'assegno previsto per il mantenimento dei ragazzi ad Euro 800,00, (Euro
400,00 cadauno) e il riconoscimento dell'assegno di mantenimento anche per nella misura di Euro 200,00. Per_1
Quanto al primogenito, la stessa resistente ha riconosciuto che il ragazzo
“lavora tutto il giorno presso il panificio del padre”, solo assumendo che il reddito tratto da tale attività sarebbe modesto (cfr. verbale dell'udienza del
18.1.22).
, in effetti, non risulta aver intrapreso percorsi formativi non ancora Per_1
esauriti, ed è da tempo inserito nel mondo del lavoro: può dirsi perciò cessato l'obbligo di mantenimento a carico dei genitori (cfr. Cass. 40282/21).
Come detto, l'autosufficienza economica di è stata affermata dal Per_2
padre all'udienza del 24.5.24.
Il ha poi prodotto unitamente alla comparsa conclusionale Pt_1
documentazione da cui risulta che il ragazzo è dipendente del Gruppo
Ferrovie dello Stato con un reddito netto mensile pari ad Euro 1.900,00; la busta paga versata in atti indica come data di assunzione il 12.6.23.
La resistente nella memoria di replica ha invero eccepito la tardività della produzione;
ha tuttavia ammesso che è stato assunto a tempo Per_2
determinato per il periodo da giugno 2023 e fino al maggio 2026.
Anche è dunque inserito nel mondo del lavoro, a nulla rilevando che Per_2
il suo contratto sia a tempo determinato (cfr. Cass. 3769/23).
7 L'assegno posto a carico del padre in sede di separazione per il mantenimento del ragazzo va perciò revocato.
E' invece pacifico tra le parti che non ha esaurito il suo percorso Per_3
formativo, e non può dirsi, sulla scorta degli elementi disponibili,
economicamente autosufficiente (cfr. verbale dell'udienza del 18.1.22).
Quanto alle condizioni economiche dei genitori, il ricorrente ha riferito di lavorare in un panificio a conduzione familiare e di guadagnare mensilmente circa 1.200,00 Euro;
ha precisato di pagare un mutuo di Euro 182,00 con cadenza mensile. (cfr. verbale d' udienza del 18.1.22)
Dalla scarna documentazione fiscale versata in atti, costituita unicamente dal deposito di una busta paga, risulta che il percepisce una retribuzione Pt_1
netta mensile di Euro 805,00. (cfr. busta paga novembre 24).
La all' udienza presidenziale del 18.1.22 ha affermato di percepire CP_1
mensilmente una retribuzione di circa Euro 850,00 mensili, e di pagare mensilmente un mutuo cointestato con il ricorrente di Euro 1.100,00;
successivamente, all' udienza del 24.5.24 ha riferito : “ sono stata assunta dal
1/09/2023 presso una scuola dell'infanzia di Torino. Per adesso l'incarico è
a tempo determinato e a fine anno si deciderà se diventa a tempo
indeterminato. Lo stipendio netto è pari ad euro 1500,00/1600,00. Vivo in
fitto a Torino pagando euro 500,00 più le spese.”
Dalla documentazione fiscale depositata risulta che la resistente ha dichiarato per l'anno 2018 un reddito da lavoro dipendente complessivo di Euro 971,00
con imposta lorda di Euro 113,00; per l'anno 2019 un reddito complessivo di
8 Euro 16.361,00 con imposta lorda di Euro 3.688,00, e per l'anno 2020 un reddito complessivo di Euro 12.903,00 con imposta lorda di Euro 2.858,00.
La retribuzione netta riferita ad agosto 2021 ammonta ad Euro 849,00, quella riferita al mese di settembre 2021 ammonta ad Euro 849,00 e la retribuzione netta riferita ad ottobre 2021 è pari ad Euro 901,00
Sono stati prodotti in giudizio dalla resistente: atto di mutuo cointestato sottoscritto con la in data 14.3.11, per la durata di Controparte_3
anni quindici e per l'importo di Euro 84.211,00 per avviare l'attività
commerciale di pizzeria, panificio, pasticceria;
un secondo atto di mutuo sottoscritto congiuntamente dai coniugi in data 9.8.113 sempre con la
[...]
per un importo di Euro 154.000,00, per la ristrutturazione e Controparte_3
ampliamento dei locali siti in Benevento alla via Piano Cappelle nn. 100/102,
ove è stata trasferita la suddetta attività; atto di mutuo con surrogazione di ipoteca con la Banca Monte dei Paschi di Siena, che dal 20.8.19 impegna la resistente a versare mensilmente la somma di Euro 496,16 a titolo di rata di mutuo, cointestato con il ricorrente, in luogo del versamento precedente pari ad Euro 1.100,00 mensili riferito al mutuo con la Controparte_3
L'estratto del conto “MPS” presenta alla data dell'8.2.22 un saldo disponibile di Euro 876,49.
Ciò posto, tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole la legge attribuisce preminenza alle "attuali esigenze del figlio", rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori, e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico, che, in ragione del trascorrere dell'età, può determinare, oltre ai bisogni alimentari e
9 abitativi, anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche,
sportive, sociali, ludiche ecc. (cfr. tra le altre Cass. n. 23630/2009). Secondo
un consolidato orientamento della Suprema Corte, l'aumento delle esigenze del figlio "è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità" (cfr. tra le altre Cass. n. 2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (cfr. Cass. n. 17055/2007), legittimando di per sé la revisione dell'assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia,
che l'incremento del contributo di mantenimento trovi capienza nelle
"disponibilità patrimoniali dell'onerato" (cfr. Cass. n. 400/2010).
Nel caso di specie le esigenze della figlia sono certamente aumentate rispetto all'epoca, non recente, dell'ultimo provvedimento che ha disciplinato l'assegno di mantenimento (2018).
Alla luce di tali emergenze, e tenuto conto anche della revoca dell'assegno previsto per l'assegno dovuto dal per il mantenimento di Per_2 Pt_1
può essere ora quantificato nell'importo di Euro 400,00 mensili, oltre Per_3
rivalutazione secondo gli indici Istat, con decorrenza, nella misura così
rideterminata, dal mese di marzo 2025.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il versamento diretto dell'assegno di mantenimento al figlio maggiorenne, invece che al genitore convivente,
non è una facoltà dell'obbligato, ma può essere disposto solo da un provvedimento del giudice che tenga conto della corrispondente domanda del figlio, non potendo la decisione sottrarsi al principio della domanda (cfr. tra le altre Cass. 34100/2021).
10 Nel caso di specie, in difetto di autonoma domanda del figlio maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, va riconosciuta la concorrente legittimazione del genitore convivente a chiedere l'assegno di mantenimento
(cfr. tra le altre Cass. 18008/18).
Rimane a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie per detta figlia, per la disciplina delle quali si rinvia al protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale.
2. L'assegno divorzile invocato dalla resistente.
In sede di separazione consensuale non è stato previsto l'obbligo per il di corrispondere l'assegno per il mantenimento della moglie. Pt_1
La resistente ha chiesto l'attribuzione di un assegno divorzile dell'importo non inferiore ad Euro 300,00, sul presupposto che la moglie dovrebbe farsi carico non solo delle aumentate esigenze dei figli, ma anche dell'onere del pagamento mensile del mutuo cointestato.
Per il ricorrente, invece, nulla spetterebbe alla moglie, adducendo, quale ragione ostativa all'accoglimento della domanda la circostanza che la resistente è occupata, percettrice di reddito e, dunque, in grado di poter ottemperare al proprio fabbisogno personale.
L'assegno divorzile è, invero, ancorato a presupposti differenti rispetto a quello di mantenimento, (cfr. Cass. 12196/17)
La Suprema Corte aveva affermato che la spettanza dell'assegno in parola dovesse essere valutata alla luce del principio di autoresponsabilità dei coniugi, ovvero in base al parametro della non autosufficienza economica del
11 coniuge più debole, ritenendo non più attuale il riferimento alla continuazione del tenore di vita goduto durante il matrimonio (Cass. 11504/17).
L'autosufficienza avrebbe potuto essere desunta da una serie di indici principali, quali il possesso di redditi di qualsiasi specie, di cespiti patrimoniali mobiliari e immobiliari, la disponibilità di una casa di abitazione e la capacità di trovare le risorse sufficienti per il vitto, l'alloggio e l'esercizio dei diritti fondamentali (cfr. Cass. 20525/17).
Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che l'assegno di cui si discute ha finalità
non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa (cfr. Cass. S.U.
n. 18287/18).
Alla luce di tale insegnamento, il criterio dell'autosufficienza economica rimane certamente un parametro importante ai fini delle decisioni da assumere, ma non esclusivo.
Infatti, anche qualora il coniuge richiedente risulti economicamente autosufficiente, occorre valutare quale sia stato il suo contributo alla vita domestica e alla formazione della ricchezza complessiva della famiglia o dell'altro coniuge.
In particolare, la componente assistenziale dell'assegno svolge la funzione di permettere al coniuge economicamente più debole di poter far fronte alle necessarie incombenze della vita post-coniugale in una condizione economica, se non necessariamente paragonabile a quella goduta durante il matrimonio anche grazie all' apporto dell'altro coniuge, di normale vivibilità
e di autosufficienza.
12 La componente compensativo-perequativa, invece, è volta a ridurre, se non eliminare, il significativo squilibrio reddituale tra i coniugi determinato dalle rinunce della parte economicamente debole a possibilità di carriera e di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia e alla crescita del patrimonio familiare.
Ciò posto, alla luce di quanto in precedenza esposto - ossia la nuova occupazione della resistente e la raggiunta autosufficienza economica dei figli ed – non è dato accogliere la domanda di assegno divorzile Per_1 Per_2
nella sua componente assistenziale.
Entrambi i coniugi hanno fonti di reddito, sia pure modeste, e, in ogni caso,
attesa l'età non particolarmente avanzata e l'assenza di impedimenti di tipo sanitario, possono comunque accedere al mercato del lavoro.
Sotto altro profilo, benché non possa dubitarsi dell'apporto dato dalla moglie alla conduzione della famiglia ed alla cura dei figli anche antecedentemente al matrimonio, non sono state allegate e dimostrate le migliori prospettive occupazionali, anche in termini di trattamento economico, alle quali la avrebbe rinunciato per occuparsi della famiglia. CP_1
D'altra parte, i crediti vantati dalla resistente nei confronti del per Pt_2
l'assunzione di obbligazioni comuni e per l'utilizzo di attrezzature di sua proprietà potranno essere fatti valere nelle in separata sede.
In conclusione, in base ai parametri valutativi prima richiamati, non ricorrono i presupposti per l'attribuzione dell'assegno divorzile invocato.
13 Neanche appaiono sussistenti i presupposti per provvedere ora ai sensi dell'art. 8 comma 1 L. 898/70.
Tenuto conto della natura e dell'esito del giudizio, le spese di lite possono essere compensate.
P.Q.M
.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti di e sulle domande Parte_1 Controparte_1
riconvenzionali avanzate dalla resistente, con l'intervento del P.M. presso questo Tribunale, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così
provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 19.5.96
in Benevento tra nato a [...] il [...], e Parte_1
nata a [...] l'[...], trascritto nel registro degli Controparte_1
atti di matrimonio del Comune di Benevento, Anno 1996, Parte II, Serie A,
n. 51;
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 1238, in conformità dell'art. 10 della legge 1.12.70 n. 898, modificata dalla legge
6.3.87 n. 74;
3. conferma l'obbligo a carico di di corrispondere un Parte_1
assegno a titolo di concorso al mantenimento della figlia maggiorenne Per_3
ma non economicamente autosufficiente, da versare alla , entro CP_1
il 5 di ogni mese, rideterminato, a decorrere dal mese di marzo 2025, nella misura di Euro 400,00, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat, nonché
14 l'obbligo di concorrere nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per detta figlia, per la disciplina delle quali si rinvia al protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale;
4. revoca l'assegno posto a carico del per il mantenimento del Pt_1
figlio Per_2
5. conferma l'assegnazione del godimento della casa coniugale, sita in Nicola
Manfredi alla Contrada Montebello n. 12, alla;
CP_1
6. rigetta le altre domande avanzate dalla resistente;
7. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.25
IL PRESIDENTE Est.
(dr. Ennio RICCI)
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