Ordinanza cautelare 10 ottobre 2025
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 24/03/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00283/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00688/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 688 del 2025, proposto da
I.L.C. Group s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B2F4D8591A, rappresentata e difesa dagli avvocati Luciano Pennacchio, Gianluca Pennacchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
SL di FR, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Catricalà, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
CA Microsystem S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Umberto Michielin, Helga Garuzzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della deliberazione dell’Azienda Sanitaria Locale FR n. 564 del 1° luglio 2025, pubblicata il successivo 2 luglio 2025, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del Lotto 1 della “Fornitura di sistemi composti di strumentazione, macchine e reagenti per le esigenze della U.O.C. Anatomia patologica della AS di FR” in favore di CA Microsystems s.r.l.;
- dei verbali di gara del 14/11/2024, 28/11/2024, 9/1/2025, 16/01/2025, 28/01/2025, 20/02/2025,
28/02/2025 e del 9/4/2025 (Allegati 1 e 2 alla Deliberazione n.564/25), nella parte in cui la Commissione giudicatrice ed il RUP, per quanto di competenza, relativamente all’indicato Lotto 1, ha ammesso CA Microsystems s.r.l. alla procedura e l’ha individuata quale aggiudicataria
- per quanto di interesse, del Bando, Disciplinare di gara e Capitolato Tecnico, e relativi allegati, laddove legittimanti l’adozione del provvedimento di aggiudicazione;
e per la declaratoria
d’inefficacia, ex artt. 122 e 124 c.p.a., del contratto di appalto nelle more eventualmente stipulato;
per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da CA Microsystems s.r.l. il 19 settembre 2025:
degli stessi atti impugnati con il ricorso principale, limitatamente alla parte in cui la ricorrente principale I.L.C. Group S.r.l. è stata illegittimamente ammessa alla gara.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di CA Microsystem S.r.l. e della SL di FR;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di ed il ricorso incidentale proposto dal ricorrente incidentale CA Microsystems s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 74 e 120 cod. proc. amm.;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 la dott.ssa ES OM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 25 agosto 2025, la società I.L.C. Group ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della deliberazione dell’Azienda Sanitaria Locale FR n. 564 del 1° luglio 2025, con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del Lotto 1 della “Fornitura di sistemi composti di strumentazione, macchine e reagenti per le esigenze della U.O.C. Anatomia patologica della AS di FR” in favore di CA Microsystems s.r.l., nonché dei verbali e degli atti di gara come in epigrafe specificati, e per la declaratoria d’inefficacia ex artt. 122 e 124 c.p.a. del contratto di appalto nelle more eventualmente stipulato.
2. Con deliberazione n. 862 del 28 novembre 2023 l’AS FR ha indetto la “ gara di appalto nella forma della procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del d. lgs. n. 36/2023, da espletare sulla piattaforma telematica S.TEL.L@ della Regione Lazio, suddivisa in dieci lotti, finalizzata all’affidamento della fornitura di sistemi composti di strumentazione, macchine e reagenti per le esigenze della U.O.C. Anatomia patologica della SL di FR ”, gara suddivisa in n.10 lotti da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art.108, comma 2, d. lgs. n. 36/23.
La ricorrente, in possesso dei prescritti requisiti, ha partecipato alla procedura limitatamente al Lotto 1, avente ad oggetto il “ Noleggio di un sistema di colorazione, asciugatura, montaggio dei vetrini, e fornitura di reagenti e consumabili ”, lotto al quale ha concorso, quale unico altro operatore, CA.
Scaduto il termine per la presentazione delle offerte e all’esito delle sedute pubbliche del 14 novembre 2024 e 28 novembre 2024, deputate, rispettivamente, alla apertura delle buste amministrative dei partecipanti e di verifica della campionatura, veniva nominata, giusta deliberazione n.765/24 del 19/12/2024, la Commissione giudicatrice per la valutazione delle proposte.
Il seggio di gara, all’esito delle operazioni approvava la graduatoria di procedura che vedeva, per il Lotto 1, aggiudicataria la CA Microsystems s.r.l. con punti 99,55 e seconda la ILC con punti 88,25.
Con successivo verbale del 9 aprile 2025, il RUP procedeva, in esplicazione della prevista inversione procedimentale, alla verifica delle buste amministrative e, all’esito della accertata regolarità della documentazione, confermava la permanenza in gara di entrambi gli operatori concorrenti per il lotto.
Con successiva deliberazione del Direttore Generale n. 564 del 1° luglio 2025, dunque, la stazione appaltante ha approvato i verbali di gara e disposto l’aggiudicazione definitiva del Lotto 1 in favore dell’operatore risultato primo (CA).
3. Avverso la disposta aggiudicazione nei confronti della società CA, parte ricorrente deduce con un unico motivo di diritto: violazione della normativa di gara; difetto di istruttoria e motivazione; eccesso di potere; sviamento; mancanza di presupposti; violazione del principio di proporzionalità; illogicità manifesta.
Secondo la ricorrente, l’offerta di CA avrebbe dovuto essere esclusa per mancato possesso, in capo alla medesima, dei requisiti di idoneità professionale prescritti dalla lex specialis di gara, in particolare del requisito dell’“Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara (o in registro equivalente)”.
4. Si è costituita in giudizio la controinteressata CA Microsystems s.r.l. eccependo, in via preliminare l’irricevibilità del ricorso in considerazione del fatto che la determina di aggiudicazione è stata pubblicata sull’Albo pretorio on line il 1° luglio 2025, cosicché il termine perentorio per la notifica del gravame sarebbe spirato il 31 luglio 2025.
Nel merito, poi, l’aggiudicataria afferma di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge di gara.
5. Si è costituita in giudizio la SL di FR eccependo anch’essa la tardività della notifica del gravame nonché la sua infondatezza nel merito.
6. In data 19 settembre 2025 la controinteressata ha deposito ricorso incidentale escludente con il quale ha dedotto, a sua volta, il mancato possesso dei requisiti di capacità tecnica e di idoneità professionale da parte di ILC group che, quindi, avrebbe dovuto essere esclusa dalla gara.
7. All’esito della camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, con ordinanza cautelare n. 264/2015 è stata respinta la domanda cautelare proposta per insussistenza del fumus boni juris .
8. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025 la causa è passata, infine, in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare deve essere scrutinata l’eccezione di irricevibilità del ricorso sollevata, nelle proprie memorie difensive, sia dalla controinteressata che dalla SL di FR.
L’eccezione è priva di pregio.
L’art. 2.3 “Comunicazioni” del disciplinare di gara, detta, al riguardo, una norma espressa, stabilendo che:
“ le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.
Le comunicazioni tra stazione appaltante e operatori economici avvengono tramite la Piattaforma e sono accessibili nella sezione Comunicazioni (Ricevute e Inviate). È onere esclusivo dell’operatore economico prenderne visione. La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.
Le comunicazioni relative: a) all'aggiudicazione; b) all'esclusione; c) alla decisione di non aggiudicare l’appalto; d) alla data di avvenuta stipulazione del contratto con l'aggiudicatario; e) all’attivazione del soccorso istruttorio; f) al subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta anomala; g) alla richiesta di offerta migliorativa; h) al sorteggio di cui all’articolo rubricato “VALUTAZIONE DELLE OFFERTE del presente disciplinare; avvengono utilizzando il domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo n. 82/05.
(…)
Salvo quanto disposto nel paragrafo “Chiarimenti” del presente Disciplinare, tutte le comunicazioni tra la Stazione Appaltante e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante STELLA all’indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione ”.
Dal tenore letterale della disposizione, deve dunque necessariamente dedursi che il termine per l’impugnazione della determina di aggiudicazione deve essere fatto decorrere dal perfezionamento della comunicazione dell’aggiudicazione che, per la legge di gara, non può che coincidere con l’avvenuta pubblicazione della comunicazione sulla piattaforma Stella, avvenuta, nel caso in esame, in data 2 luglio 2025, cosicché la notifica del ricorso intervenuta durante il periodo di sospensione feriale dei termini (il 25 agosto 2025) deve considerarsi tempestiva.
2. Nel merito, il ricorso principale è infondato.
Con un unico motivo di ricorso, ILC afferma che l’aggiudicazione sarebbe illegittima perché CA sarebbe priva del requisito di idoneità professionale richiesto dalla lex specialis, consistente nell’iscrizione al registro delle imprese “per attività pertinenti” rispetto a quelle oggetto di affidamento.
In particolare, secondo la ricorrente, l’oggetto sociale di CA indicato nella visura camerale non sarebbe pertinente con le attività previste negli atti di gara di installazione e collegamento di un componente della fornitura (segnatamente, la cappa walk in) e di rimozione dell’impianto esistente: tali prestazioni configurerebbero attività impiantistiche eseguibili solo da operatori in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi del DM 37/2008 e comunque non potrebbero essere svolte da CA, essendo quest’ultima una società meramente commerciale avente quale oggetto esclusivo il commercio, la fabbricazione e la riparazione di apparecchiature per ospedali.
Il motivo è destituito di fondamento.
L’oggetto principale della gara non è, come asserito da parte ricorrente, lo svolgimento di attività impiantistiche: le attività afferenti alla cappa walk in, sulle quali si basa il ricorso di ILC, si riferiscono a una componente del tutto secondaria della fornitura e rappresentano una parte del tutto esigua e marginale dell’offerta.
Il lotto 1, di cui si discute, ha infatti ad oggetto il “ noleggio di un sistema di colorazione, asciugatura, montaggio dei vetrini e fornitura di reagenti e consumabili ”.
Trattasi di uno strumento in uso nei laboratori di anatomia patologica, istologia e citologia, che serve per i processi di colorazione dei campioni biologici e per il montaggio dei vetrini da sottoporre all’analisi microscopica.
Nel Capitolato tecnico è ancor meglio specificato che il lotto 1 “ richiede la fornitura dei sistemi hardware e software, dei materiali di consumo e assistenza tecnica full risk ” secondo la seguente descrizione:
“ LOTTO UNICO INDIVISIBILE: NOLEGGIO + FORNITURA REAGENTI/REATTIVI PER COLORAZIONE
PARTE A: Sistema integrato e robotizzato per la colorazione e montaggio ed asciugatura preparati istologici e citologici; wolk-in aspirante e banco carrellato con cassetti ed ante di dimensioni idonee al coloratore, da integrare con AP-LIS (Armonia – Dedalus);
PARTE B: Consumabili per la colorazione di ca. 100.000 H&E/anno + 30.000,00 papanicolau/anno + 5000 giemsa/anno + 200.000 montaggi/anno compresa immunoistochimica;
PARTE C: Assistenza tecnica full risk e assistenza specialistica e formazione ”.
Per quanto concerne, più in particolare, la cappa aspirante il Capitolato tecnico prevede che sia prevista, “ad integrazione dell’offerta”, non essendo dunque tale dotazione la parte principale dell’offerta bensì una mera parte accessoria, dotazione così composta:
“ N°1 Cappa chimica (walk-in) 1 Saliscendi:
Cappa chimica walk-in da almeno dim.cm 270 x 124 x 250 h+\compatibile con l’intero accoglimento della strumentazione;
Struttura portante realizzata in acciaio verniciato;
Predisposizione per l’allacciamento delle canalizzazioni di espulsione fumi collocata verso l’alto;
Pannello di controllo touch-screen interruttore per ventilazione e allarmi;
Vaschetta di scarico a parete incassata lato dx completa di erogatore e comando, dotato di fori passanti per lo scarico;
Foro passante per i collegamenti idraulici della strumentazione, ove necessario;
Collegamento di linea di aspirazione con tubazione rigida in PVC diam.250 mm, curve raggiate e tutti gli accessori atti a garantire la regola d’arte;
Collegamento della linea elettrica dell’elettroaspiratore alla cappa derivata, completa di tutti gli accessori atti a garantire la regola d’arte;
Smaltimento certificato dell’arredo e di componenti canalizzazioni esistenti;
Tavolo carrellato porta strumenti 240x75x90h con portata consona alla strumentazione, dotato delle dovute certificazioni e piano anti-acido. Il sotto-piano dovrà essere dotato di ante e contenitori con sportelli aspirati (almeno 4 ante) ”.
Dalle suddette disposizioni della legge di gara si desume, dunque, che il lotto 1 ha a oggetto la fornitura di uno strumento analitico da banco per la colorazione dei campioni istologici e citologici, corredato da una cappa per l’aspirazione dell’aria, e della relativa posa in opera, consistente nell’installazione e allaccio agli impianti esistenti, senza necessità di alcun adeguamento impiantistico.
Infatti, secondo il Capitolato, nel sopralluogo i concorrenti hanno l’obbligo di verificare la compatibilità dei sistemi offerti con il sito di destinazione sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista impiantistico e di rilevare in questa fase l’eventuale necessità di aggiornamenti a cura della stazione appaltante, dovendo il fornitore provvedere al collegamento fino alle predisposizioni esistenti e non anche occuparsi della realizzazione di impianti di aspirazione o elettrici.
Ciò posto, e considerato dunque che l’oggetto principale della procedura consiste nella fornitura di uno strumento analitico di colorazione dei campioni istologici e citologici, e non anche l’attività impiantistica, come prospettato dalla ricorrente, CA soddisfa pienamente il requisito di idoneità professionale richiesto in quanto l’oggetto sociale indicato nella propria visura camerale è:
“ il commercio, sia in proprio che per rappresentanza o in commissione, la riparazione e la fabbricazione di apparecchiature per ospedali e cliniche, per laboratori ed industrie, di strumenti ottici, di meccanica di precisione, di elettronica, di strumenti per calcoli matematici, per la meteorologia, per l'ecologia, per l'idrologia, per la diagnostica e di strumenti scientifici in genere e di tutti i relativi materiali accessori nonché l'assistenza tecnica per gli stessi ”.
Si tratta, quindi, di un oggetto che comprende tutte le attività relative alla fornitura dei prodotti commercializzati, ivi compresa anche l’assistenza tecnica, che include evidentemente la formazione del personale utilizzatore degli strumenti, nonché l’installazione e la manutenzione degli stessi, attività che sono certamente idonee a consentire la partecipazione alla gara de qua .
3. Per quanto esposto, il ricorso principale deve essere, quindi, respinto.
4. Conseguentemente, non sussiste più l’interesse della controinteressata alla decisione del ricorso incidentale che deve quindi essere dichiarato improcedibile.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- respinge il ricorso principale;
- dichiara improcedibile il ricorso incidentale per sopravvenuta carenza di interesse.
Condanna la società ricorrente al pagamento, in favore della SL di FR e di CA Microsystems s.r.l., delle spese di lite che liquida nella somma di € 5.000 (euro cinquemila/00) ciascuna, oltre oneri e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
EL LA, Presidente
ES OM, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES OM | EL LA |
IL SEGRETARIO