Art. 28.
Con decreti aventi valore di legge ordinaria il Governo e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 norme per una nuova disciplina delle carriere del personale tecnico delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo. In particolare dovra' essere stabilito che i ruoli del personale tecnico saranno ordinati sulla base di qualifiche professionali e che il trattamento economico per ogni qualifica si dovra' sviluppare mediante la fissazione di classi retributive in aggiunta alla retribuzione iniziale e l'assegnazione di aumenti periodici di stipendio.
Deve essere prevista la possibilita' che gli incarichi che comportino oneri organizzativi ed amministrativi siano assegnati secondo il principio della rotazione per non distogliere i funzionari tecnici per piu' di un triennio dai compiti di ricerca, studio e dall'assolvimento degli specifici compiti legati alla progettazione e alla sperimentazione scientifica e tecnica.
Con decreti aventi valore di legge ordinaria il Governo e' delegato ad emanare entro il 30 giugno 1972 norme per una nuova disciplina delle carriere del personale tecnico delle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo. In particolare dovra' essere stabilito che i ruoli del personale tecnico saranno ordinati sulla base di qualifiche professionali e che il trattamento economico per ogni qualifica si dovra' sviluppare mediante la fissazione di classi retributive in aggiunta alla retribuzione iniziale e l'assegnazione di aumenti periodici di stipendio.
Deve essere prevista la possibilita' che gli incarichi che comportino oneri organizzativi ed amministrativi siano assegnati secondo il principio della rotazione per non distogliere i funzionari tecnici per piu' di un triennio dai compiti di ricerca, studio e dall'assolvimento degli specifici compiti legati alla progettazione e alla sperimentazione scientifica e tecnica.