Sentenza 27 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di esercizio dell'azione civile nel giudizio penale, deve ritenersi tempestiva la costituzione di parte civile effettuata prima che siano compiuti gli adempimenti di cui all'art. 484 cod.proc.pen., vale a dire prima della apertura del dibattimento. Pertanto, nel caso di rinvio dell'udienza per irregolare composizione del collegio giudicante, la persona offesa può, in occasione della nuova udienza, tenuta innanzi al giudice regolarmente costituito, reiterare, entro i limiti temporali sopra indicati, le formalità per la costituzione di parte civile, anche in caso di nullità della precedente costituzione, a suo tempo effettuata, innanzi al collegio irregolarmente costituito.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2000, n. 12718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12718 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FRANCO MARRONE Presidente del 27/10/2000
Dott. FRANCESCO PROVIDENTI Consigliere SENTENZA
Dott. ANDREA COLONNESE " N. 1645
Dott. ALFONSO AMATO " REGISTRO GENERALE
Dott. VITTORIO EBNER " N. 22987/2000
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da IZ IN nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Milano il 25/1/2000;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Providenti;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Wladimiro De Nunzio che ha concluso per l'annullamento della sentenza perché estinto il reato per prescrizione. udito per la parte civile l'avv. C.D. Intrieri.
Con sentenza del 25/2/2000 la Corte d'Appello di Milano confermava la sentenza emessa dal Tribunale Monza il 23/6/1998, con la quale IZ IN era stato condannato alla pena di lire 400.000 di multa per il reato di cui agli articoli 57 595 comma 1 c.p. ed art. 13 legge 47/48, perché nella sua qualità di responsabile del quotidiano
Avvenire, omettendo il prescritto controllo, consentiva la pubblicazione del titolo dell'articolo da lui stesso redatto "Esperimenti: Auschwitz in camice bianco", attraverso il quale veniva offesa la reputazione di RI RI, sul giornale "Avvenire" del 29/11/1992.
Proponeva ricorso il IZ eccependo la nullità della costituzione di parte civile nel giudizio di primo grado, per mancata autenticazione della procura speciale, e nel merito censurava la sentenza per non aver ritenuto nel caso il semplice esercizio del diritto di critica nei confronti di metodi scientifici che favoriscono nuove nascite, in spregio allo schema della procreazione stabilito dalle leggi divine.
L'eccezione relativa alla nullità della costituzione di parte civile è infondata.
Risulta dagli atti che all'udienza del 23/2/1998 la difesa del IZ ha eccepito la nullità della costituzione di parte civile perché il procuratore speciale era fornito di procura non rilasciata con scrittura privata autenticata o atto pubblico. La censura non veniva esaminata perché il Tribunale, rinviava l'udienza, rilevando che nella stessa composizione, si era già pronunciato sui fatti oggetto dell'imputazione, per altri motivi. All'udienza successiva la parte civile si costituiva regolarmente. La seconda costituzione deve ritenersi tempestiva.
Gli articoli 79 e 484 c.p.p. consentono alla parte civile di costituirsi fino a quando non siano compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 484 c.p.p., cioè prima dell'apertura del dibattimento. Nel caso in esame all'udienza del 23/2/1998, il Tribunale, avendo rinviato il processo per irregolare composizione del collegio, non può aver chiuso la fase preliminare. Soltanto il 23/6/1998, il collegio giudicante, in formazione processualmente corretta, ha potuto effettuare la verifica della costituzione delle parti e passare successivamente al dibattimento. Ne deriva che la costituzione di parte civile del 18/5/1998, è stata effettuata in forma regolare prima di dare inizio al dibattimento. Le censure relative al merito appaiono infondate.
Le argomentazioni proposte comportano un giudizio di merito sulle risultanze processuali la cui verifica in sede di legittimità va limitata alla correttezza della motivazione della sentenza, e non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella ritenuta in sentenza. Il solo esame ammesso è relativo alla motivazione, per rilevare l'eventuale macroscopica evidenza di contraddittorietà od omissione. I giudici di merito hanno correttamente motivato la loro decisione ritenendo, a seguito di una accurata disamina che sia stato superato il limite del diritto di critica, con espressioni oggettivamente lesive dell'onore e della personalità della parte offesa. Tale motivazione appare congrua ed esente da vizi logici. Deve osservarsi però che essendo stato commesso il fatto il 29/11/1992 (data della pubblicazione sull'Avvenire), è interamente trascorso il termine massimo previsto dalla legge per la maturazione della prescrizione. Pertanto non dovendosi provvedere a norma del comma 2 dell'articolo 129 c.p.p., deve dichiararsi estinto il reato per prescrizione e conseguentemente annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata.
Il ricorso va invece rigettato agli effetti civili, ed il ricorrente va condannato a rifondere le spese sostenute dalla parte civile che vanno liquidate in complessive lire 2.000.000.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, V sezione penale, annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché estinto il reato per prescrizione;
rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente a rifondere le spese sostenute dalla parte civile che liquida in lire 2.000.000.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 6 dicembre 2000