Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2000, n. 12718
CASS
Sentenza 27 ottobre 2000

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In tema di esercizio dell'azione civile nel giudizio penale, deve ritenersi tempestiva la costituzione di parte civile effettuata prima che siano compiuti gli adempimenti di cui all'art. 484 cod.proc.pen., vale a dire prima della apertura del dibattimento. Pertanto, nel caso di rinvio dell'udienza per irregolare composizione del collegio giudicante, la persona offesa può, in occasione della nuova udienza, tenuta innanzi al giudice regolarmente costituito, reiterare, entro i limiti temporali sopra indicati, le formalità per la costituzione di parte civile, anche in caso di nullità della precedente costituzione, a suo tempo effettuata, innanzi al collegio irregolarmente costituito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/10/2000, n. 12718
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12718
    Data del deposito : 27 ottobre 2000

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