Sentenza 2 marzo 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/03/2020, n. 8461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8461 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2020 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. AL RO nato a [...] il [...] 2. OL UB nato a [...]-CHIOVENDA il 09/02/1965 avverso l'ordinanza del 06/09/2016 della CORTE di APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Elisabetta Maria Morosini;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Brescia.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'ordinanza impugnata, pronunciata ai sensi dell'art. 591, comma 2, cod. proc. pen., la Corte di appello di Brescia ha dichiarato inammissibili, per tardività, le impugnazioni proposte da RA ND e LF UB avverso la sentenza di condanna pronunciata, anche agli effetti civili, dal Tribunale di Bergamo, sezione distaccata di Treviglio il 18 gennaio 2011, in ordine ai reati di cui agli artt. 595 e 57 cod. pen. commessi in data 1 febbraio 2007 ai danni di RA Karima. La Corte distrettuale rileva che: - è stata appellata una sentenza "con motivazione contestuale" - "come risulta dalla attestazione del cancellerie sia in calce alla sentenza sia a margine della intestazione" - rispetto alla quale il termine di impugnazione, pari a quindici giorni e decorrente dalla data della pronuncia, è decorso il 2 febbraio 2011; - l'appello degli imputati è tardivo, in quanto presentato soltanto il 3 marzo 2011, quando il suddetto termine era già scaduto.
2. Avverso il provvedimento ricorrono gli imputati, tramite il comune difensore, articolando un unico motivo con il quale denunciano violazione di legge. Sostengono i ricorrenti che all'udienza del 18 gennaio 2011 il Tribunale si è limitato a dare lettura del dispositivo comunicando alle parti presenti che si trattava di sentenza con motivazione contestuale. Della motivazione contestuale il giudice tuttavia non avrebbe dato lettura, né ha chiesto alle parti di poterla considerare "per letta". Il cancelliere ha riportato in calce alla sentenza semplicemente quello che ha affermato il giudice apponendo il timbro con la dicitura "sentenza con motivazione contestuale depositata oggi in udienza previa lettura del dispositivo" e scrivendo a margine "emessa il 18.1.2011 - depositata in udienza il 18.1.2011". In assenza della "lettura" in udienza della motivazione, i termini di impugnazione sono quelli ordinari (trenta giorni dal decorso dei quindici giorni previsti per il deposito della sentenza), sì che gli atti di appello devono ritenersi tempestivi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Si discute della tempestività dell'appello proposto dagli imputati avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bergamo il 18 gennaio 2011. Il punto controverso concerne la possibilità di inquadrare o meno la decisione in quelle cd. "con motivazione contestuale", per le quali l'art. 585, comma 1, lett. a), cod. proc. pen. fissa, a pena di decadenza, in quindici giorni il termine per l'impugnazione.
2.1 L'art. 545 cod. proc. pen. prevede al comma 1 che: «La sentenza è pubblicata in udienza dal presidente o da un giudice del collegio mediante la lettura del dispositivo» e al comma 2 che: «La lettura della motivazione redatta a norma dell'articolo 544 comma 1 (vale a dire subito dopo la redazione e la sottoscrizione del dispositivo), segue quella del dispositivo e può essere sostituita con un'esposizione riassuntiva».
2.2 Ai fini del calcolo dei termini per l'impugnazione, la circostanza decisiva è rappresentata non tanto dal momento in cui la motivazione è stata redatta, bensì dalla circostanza che dal verbale di udienza risulti espressamente che la sentenza è redatta "con motivazione contestuale". In questo secondo caso il giudice procederà alla lettura del dispositivo e poi della motivazione contestualmente redatta;
la lettura integrale della motivazione può essere sostituita da una esposizione riassuntiva (come prevede la legge) oppure, come ritenuto dalla giurisprudenza, dall'accordo delle parti di "dare per letta" la motivazione (Sez. 6, n. 6674 del 20/05/1997, Brignola, Rv. 209733) o, ancora, anche in assenza di accordo delle parti, dalla dicitura dettata a verbale dal giudice di "dare per letta" la motivazione purché in tale ultimo caso sia garantito il pieno esercizio del diritto di impugnazione delle parti, attraverso l'accesso immediato al provvedimento (Sez. 7, n. 39812 del 17/04/2015, Doci, Rv. 264765). Affinché tutto ciò funzioni correttamente ai fini della pubblicazione e, quindi, della decorrenza del termine di impugnazione, è necessario che la lettura della sentenza, comprensiva di dispositivo e motivazione, o le altre modalità ritenute equipollenti, risultino con certezza dal verbale di udienza e non solo dalla intestazione della sentenza stessa (Sez. 4, n. 20998 del 26/04/2016, Musso, Rv. 266862; Sez. 5, n. 12097 del 18/01/2002, Colaianni, Rv. 221142; Sez. 2, n. 8043 del 09/02/2010, Scafa, Rv. 246453; Sez. 1, n. 16723 del 16/03/2001, Romano, Rv. 218720).
3. Nel caso in esame, dal verbale di udienza del 18 gennaio 2011 risulta che, dopo essersi ritirato in camera di consiglio per deliberare, "il giudice ritorna nell'aula di udienza alle ore 13,50 e dà lettura del dispositivo di sentenza che viene allegato al presente verbale. Il presente verbale viene chiuso alle ore 13,55 [...]". Emerge che è stata data lettura solo del dispositivo senza nessun cenno alla motivazione "letta" o "data per letta" o "contestualmente depositata e messa a disposizione delle parti". A fronte di tale ineludibile dato non rilevano le annotazioni riportate dal cancelliere in calce e a margine della sentenza (Sez. 4, n. 20998 del 26/04/2016, Musso, Rv. 266862; Sez. 5, n. 12097 del 18/01/2002, Colaianni, Rv. 221142; Sez. 1, n. 16723 del 16/03/2001, Romano, Rv. 218720). Ai sensi degli artt. 544, comma 2, 585, comma 1, lett. b) e 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen consegue che il dies a quo coincide con la scadenza del termine ordinario di quindici giorni fissato ex lege per il deposito della motivazione e che il termine per l'impugnazione è pari a trenta giorni. Si ottiene: - sentenza deliberata il 18 gennaio 2011; - termine per il deposito: 2 febbraio 2011; - termine per proporre appello: 4 marzo 2011. L'appello dei ricorrenti è stato tempestivamente proposto il 3 marzo 2011. 4. L'ordinanza di inammissibilità è errata e va pertanto annullata. Agli effetti penali il collegio rileva che il termine di prescrizione dei reati, in assenza di sospensioni, è maturato in data 1 agosto 2014. Vi è l'obbligo di immediata declaratoria della causa estintiva, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., considerato che, alla luce della sentenza di condanna di primo grado, non risulta evidente la prova dell'innocenza degli imputati ex art. 129, comma secondo, cod. proc. pen. I profili penali sono integralmente definiti. Rimangono in discussione le statuizioni civili della sentenza di primo grado;
su tale capo va disposto il rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, atteso che il venir meno della competenza promiscua (penale e civile) attribuita al giudice penale in conseguenza della costituzione di parte civile determina l'operatività del principio di economia, che vieta il permanere del giudizio in sede penale in mancanza di un interesse penalistico della vicenda.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato senza rinvio agli effetti penali per essere i reati estinti per prescrizione;
annulla lo stesso provvedimento agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello. Così deciso il 21/01/2020 Il Consigliere est