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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12223 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6965/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NA Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6965/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA Cont
, (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 Pt_1
05.04.1962, residente in [...], nella qualità di tutore Pt_1
del Sig. (C.F. ) residente in Parte_2 C.F._2
alla Via Servio Tullio n.106, come da provvedimento del 04.04.2019 del Pt_1
Tribunale di Napoli, XIII Sezione - Dott.ssa Silvana Sica, Rg.N. 641/2014, elettivamente domiciliato in alla Via Francesco Cilea n. 281 presso lo studio Pt_1
dell'Avv. Francesco Pages che lo rappresenta e difende;
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del e suo legale Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Diani, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Piazza Municipio, Palazzo San Pt_1
Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONVENUTO
1 Conclusioni come da note scritte depositate dall'attore in data 04.09.2025 dal convenuto in data 26.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.03.2021, Parte_3
nella qualità di tutore di , conveniva in giudizio il Parte_2 CP_2
in persona del Sindaco p.t., davanti a Codesto Ill.mo Tribunale per ivi sentire
[...]
accogliere le seguenti conclusioni: “ a) accertare e riconoscere l'ammissibilità, legittimità e fondatezza, in punto di fatto e di diritto, delle pretese di parte attorea e per l'effetto b) ordinare alla parte resistente l'immediata eliminazione delle cause di infiltrazioni così come indicate in premessa e nella consulenza tecnica dell'Ing.
c) accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento di Controparte_4
tutti i danni materiali, patrimoniali, morali e per perdita di chances, nessuno escluso, ivi compresi quelli derivanti dal mancato incasso dei canoni di locazione da parte del conduttore dell'immobile, patiti dal Sig. a seguito degli eventi Parte_2
dannosi descritti in premessa per fatto, colpa e responsabilità, unica ed esclusiva, del
e, per l'effetto d) condannare il resistente al pagamento Controparte_2 CP_2
di una cifra pari ad €. 4.429,66 o da terminarsi come equo compenso ai sensi delle vigenti tariffe professionali dell'ordine di appartenenza, per l'assistenza tecnica del
CTP, Ing. resa necessaria dalla specificità della materia della Controparte_4
controversia, richiedente specifiche cognizioni tecniche;
e) condannare l'odierno convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, diretti e indiretti, nessuno escluso, subiti dall'attore con il pagamento in favore di quest'ultimo, della somma pari ad €. 44.500,00 oltre oneri accessori, calcolata e quantificata in base alla documentazione prodotta e ai rilievi fotografici allegati in atti, nonchè delle
2 somme indeterminabili da liquidarsi in via equitativa a ristoro di tutti gli altri danni, patrimoniali e non, subiti dall'attore, tra cui il danno morale, i danni da perdita di chances, o di quella diversa somma che l'On.le Giudice adito riterrà equa e giusta, anche all'esito di C.T.U., che occorrendo il Giudice vorrà disporre nel corso del giudizio per meglio valutare e quantificare tutti i danni subiti dall'attore, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da computarsi a decorrere dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
f) condannare l'odierno convenuto al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
In data 25.05.2021 si costituiva in giudizio il il quale in via Controparte_2
preliminare eccepiva l'improponibilità, inammissibilità ed infondatezza della domanda.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “conclude affinchè voglia il Tribunale adito, rigettare ogni domanda avanzata nei confronti del per le Controparte_2
suesposte causali, con condanna dell'istante al pagamento di spese e competenze di lite in favore del concludente”. Controparte_2
Incardinato il giudizio, all'udienza del 20.03.2023 il Giudice,a scioglimento della riserva formulata in data 21.02.23 e letti gli atti ritenuto di nominare CT, designava l'Ing. . Persona_1
In data 21.02.2023 si costituiva in giudizio l'Avv. Davide Diani in sostituzione dell'Avv. Aldo Ruberto per il convenuto. CP_2
All'udienza del 07.03.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni alla data del 30.09.2025, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, in relazione alla pretesa incompletezza dell'atto introduttivo, per la genericità della descrizione del fatto. In proposito, giova rammentare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dei fatti costituivi della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il
3 "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr.
Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910). La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 cpc, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670/2008). Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Ciò premesso, la sussistenza dei fenomeni infiltrativi in questione, già risultante dalla documentazione versata in atti da parte attrice (perizia tecnico-descrittiva e documentazione fotografica), ha trovato, poi, ulteriore riscontro nelle risultanze della prova testimoniale espletata e della espletata CT, alle cui conclusioni questo
Giudice intende conformarsi in quanto fondata su approfonditi rilievi, logica e correttamente motivata.
Dall'istruttoria tecnica espletata e, in particolare, dalle risultanze della CT, emerge che le diffuse manifestazioni di umidità riscontrate all'interno dell'immobile oggetto di causa trovano origine, in via prevalente e strutturale, in intrinseche carenze costruttive del fabbricato medesimo, quali l'assenza del vespaio aerato e della camera d'aria, carenze che hanno reso l'immobile maggiormente vulnerabile all'azione dell'acqua e all'insorgenza di fenomeni di degrado.
Accanto a tali condizioni preesistenti, l'ing. ha altresì rilevato il Persona_1
verificarsi di un evento infiltrativo di natura eccezionale e localizzata, caratterizzato
4 dall'afflusso copioso di acqua piovana, connotata da una colorazione scura. Tale fenomeno, peraltro, deve ritenersi allo stato attuale cessato, non risultando più riscontrabile al momento dei sopralluoghi e delle verifiche tecniche successive, né presentando carattere di continuità o reiterazione nel tempo.
Le indagini strumentali e le prove di tenuta eseguite sulla rete fognaria comunale non hanno evidenziato rotture, cedimenti, perdite significative o disfunzioni strutturali tali da poter ricondurre l'evento dannoso a un malfunzionamento dell'impianto fognario comunale dovendo pertanto escludersi, sulla base di un giudizio di elevata probabilità logica e tecnica, che l'infiltrazione sia stata causata da una rottura o da una perdita della fognatura comunale, difettando qualsiasi riscontro oggettivo in tal senso.
L'evento infiltrativo deve invece ritenersi verosimilmente riconducibile a una concomitante combinazione di fattori esterni, individuati dal CT nelle precipitazioni atmosferiche di carattere eccezionale, nell'ostruzione delle griglie stradali destinate alla raccolta e al deflusso delle acque meteoriche e in un difetto di tenuta del manto bituminoso in prossimità di un pozzetto stradale. Tali circostanze, agendo sinergicamente, hanno determinato l'accumulo e il ristagno delle acque piovane in superficie e, conseguentemente, il loro passaggio attraverso le discontinuità del rivestimento stradale, consentendone l'infiltrazione verso il sottosuolo e il successivo ingresso nell'immobile (cfr. pag.6 della relazione integrativa del ctu) .
Alla luce di quanto precede, non può ravvisarsi alcuna responsabilità in capo al in relazione a una ipotizzata rottura o cattiva funzionalità della rete fognaria, CP_2
risultando tale ipotesi smentita dalle risultanze peritali. Può invece configurarsi una responsabilità dell'ente, limitatamente all'evento infiltrativo sopra descritto, con riferimento alla custodia e alla manutenzione delle pertinenze stradali, ed in particolare del manto bituminoso e delle griglie di raccolta delle acque meteoriche, la cui ostruzione e inadeguata manutenzione hanno contribuito causalmente al verificarsi dell'evento dannoso.
Ne consegue che la responsabilità del deve essere ricondotta nell'alveo CP_2
dell'art. 2051 c.c., quale responsabilità da cosa in custodia, limitata e circoscritta al
5 singolo episodio infiltrativo, restando invece esclusa ogni responsabilità del convenuto per i fenomeni di umidità strutturale riconducibili alle CP_2
caratteristiche costruttive dell'immobile e alle sue intrinseche carenze originarie.
Né appare configurabile un concorso di colpa dell'attore ex art.1127 co.2 ° c.c. atteso che secondo l'ordinanza della Suprema Corte nr. 22352/2021 “ il danneggiato ha il dovere di usare la “normale diligenza” per evitare o limitare l'aggravamento del danno , ma tale obbligo si ferma dove inizia ad essere “gravoso eccezionale o comporti notevoli sacrifici o rischi”, imponendo un comportamento attivo ma non eccezionale per non aggravare la situazione post illecito altrui.
Orbene, nel caso in esame, come risulta dalla ctp a firma dell'Ing. , i gestori CP_4
affittuari del garage hanno provveduto nel tempo alla installazione , sulle pareti di tompagno perimetrali di detto fronte e sulla porzione di solaio di copertura ove insistono griglie e pozzi di luce, di un telaio al quale sono stati applicati pannelli di polistirolo compresso a guisa di controsoffittatura . Tale intervento è stato probabilmente fatto eseguire nel tentativo di confinare fenomeni di infiltrazione , impedire il percolamento e rendere il soffitto più pulito allo sguardo . Tuttavia i fenomeni sono risultati confinati e non eliminati con evidente avanzamento dell'ossidazione dei ferri di armatura” (cfr. pag.4 relazione di CTP).
Nessun concorso di colpa può, quindi, essere attribuito all'attore che , per quanto di sua competenza, assumeva un comportamento che rientrava nella normalità e ragionevolezza senza doversi tradurre in un onere spropositato.
Nel caso in esame, si è in presenza di un'assenza periodica di manutenzione da parte del rispetto alla quale lo stesso non ha fornito alcuna spiegazione , né ha CP_2
dedotto fatti estintivi che possano attribuire la responsabilità ad altri soggetti .
Non v'è dubbio, quindi, circa la responsabilità del convenuto.
E' pertanto, stato acclarato che i danni subiti dall'attore si verificavano per il difetto di tenuta idrica del pozzetto dovuto alla mancata periodica manutenzione dello stesso da parte del Si è accertato, altresì, che l'immobile a far data dal maggio CP_2
dell'anno 2018 versava in pessime condizioni con conseguente limitato uso e
6 godimento , obbligando parte attrice ad accettare la sospensione/riduzione del canone da parte dei locatari a decorrere dall'aprile del 2020 e fino a quando l'attore non avesse ripristinato i luoghi, come veniva confermato dai testi e Testimone_1 [...]
alla udienza del 21.02.23. Tes_2
Il Ctu, sul punto, ha affermato che : “ appare lecito pensare ad un azzeramento della quota di fitto mensile ed alla necessità di procedere con asciugatura e disinfezione dei luoghi (trattasi pur sempre di acqua proveniente da impianto fognario)”.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, si condividono le risultanze della CT contenute nella sua relazione integrativa (cfr. punto1.3) secondo cui all'attore spetta la somma di euro 14.000,00 per perdita canoni mensili (7 anni per due eventi infiltrativi /anno)e la somma di euro 4200,00 per pulizia e disinfezione degli ambienti. Non può, invece, riconoscersi l'importo di euro 2640,00 per il ripristino della parete perimetrale atteso che il ctu ha evidenziato che le condizioni di degrado diffuso delle pareti perimetrali del garage interrato rispetto alla Via Antonino Pio e
Via Tribuni della Plebe , non appaiono riconducibili a perdite concentrate dell'impianto fognario comunalem bensì alla inefficacia del sistema di isolamento perimetrale del muro stesso rispetto al terrapieno contiguo.
Parimenti, non può riconoscersi l'importo di spese di ctp perché esso non appare documentato attraverso la produzione di fatture, note di credito, documenti giustificativi.
In definitiva all'attore spetta, la complessiva somma di euro 18200,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo il noto criterio di cui a Cass. Sez. Un. 1712 /95 a decorrere dalla verificazione del fatto illecito alla data della presente pronuncia oltre ulteriori interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
Infine, è cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di eliminazione delle cause delle infiltrazioni avendo il ctu accertato che le cause dei fenomeni infiltrativi all'interno del garage dell'attore sono state eliminate (cfr. pag. 12 relazione di ctu).
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del
7 convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
NA Valletta, sulla domanda proposta da contro Parte_3 CP_2
in persona del Sindaco p.t., così provvede:
[...]
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rimozione delle cause delle infiltrazioni;
-accoglie per quanto di ragione la restante domanda e, per l'effetto, condanna il in persona del e suo legale rappresentante pro- Controparte_2 CP_3
tempore al risarcimento del danno in favore di che liquida Parte_3
in € 18200,00 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il convenuto , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_2
8 pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in € 2540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Francesco Pages;
- pone le spese di CT , come da decreto di liquidazione in atti, a carico del convenuto. CP_2
Così deciso, in Napoli, in data 23.12.2025
Il Giudice dott.ssa NA Valletta
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Napoli – Quarta Sezione Civile -, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa NA Valletta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6965/2021, avente ad oggetto: responsabilità extracontrattuale
TRA Cont
, (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1 Pt_1
05.04.1962, residente in [...], nella qualità di tutore Pt_1
del Sig. (C.F. ) residente in Parte_2 C.F._2
alla Via Servio Tullio n.106, come da provvedimento del 04.04.2019 del Pt_1
Tribunale di Napoli, XIII Sezione - Dott.ssa Silvana Sica, Rg.N. 641/2014, elettivamente domiciliato in alla Via Francesco Cilea n. 281 presso lo studio Pt_1
dell'Avv. Francesco Pages che lo rappresenta e difende;
ATTORE
E
(C.F. ), in persona del e suo legale Controparte_2 P.IVA_1 CP_3
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Diani, ed elettivamente domiciliato presso lo stesso in Piazza Municipio, Palazzo San Pt_1
Giacomo, presso gli Uffici dell'Avvocatura Comunale;
CONVENUTO
1 Conclusioni come da note scritte depositate dall'attore in data 04.09.2025 dal convenuto in data 26.09.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132
c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma 17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 17.03.2021, Parte_3
nella qualità di tutore di , conveniva in giudizio il Parte_2 CP_2
in persona del Sindaco p.t., davanti a Codesto Ill.mo Tribunale per ivi sentire
[...]
accogliere le seguenti conclusioni: “ a) accertare e riconoscere l'ammissibilità, legittimità e fondatezza, in punto di fatto e di diritto, delle pretese di parte attorea e per l'effetto b) ordinare alla parte resistente l'immediata eliminazione delle cause di infiltrazioni così come indicate in premessa e nella consulenza tecnica dell'Ing.
c) accertare e dichiarare il diritto dell'attore al risarcimento di Controparte_4
tutti i danni materiali, patrimoniali, morali e per perdita di chances, nessuno escluso, ivi compresi quelli derivanti dal mancato incasso dei canoni di locazione da parte del conduttore dell'immobile, patiti dal Sig. a seguito degli eventi Parte_2
dannosi descritti in premessa per fatto, colpa e responsabilità, unica ed esclusiva, del
e, per l'effetto d) condannare il resistente al pagamento Controparte_2 CP_2
di una cifra pari ad €. 4.429,66 o da terminarsi come equo compenso ai sensi delle vigenti tariffe professionali dell'ordine di appartenenza, per l'assistenza tecnica del
CTP, Ing. resa necessaria dalla specificità della materia della Controparte_4
controversia, richiedente specifiche cognizioni tecniche;
e) condannare l'odierno convenuto al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, diretti e indiretti, nessuno escluso, subiti dall'attore con il pagamento in favore di quest'ultimo, della somma pari ad €. 44.500,00 oltre oneri accessori, calcolata e quantificata in base alla documentazione prodotta e ai rilievi fotografici allegati in atti, nonchè delle
2 somme indeterminabili da liquidarsi in via equitativa a ristoro di tutti gli altri danni, patrimoniali e non, subiti dall'attore, tra cui il danno morale, i danni da perdita di chances, o di quella diversa somma che l'On.le Giudice adito riterrà equa e giusta, anche all'esito di C.T.U., che occorrendo il Giudice vorrà disporre nel corso del giudizio per meglio valutare e quantificare tutti i danni subiti dall'attore, il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da computarsi a decorrere dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
f) condannare l'odierno convenuto al pagamento delle spese e compensi professionali di giudizio, oltre spese generali, IVA e C.p.a. come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario, ex art. 93 c.p.c.”.
In data 25.05.2021 si costituiva in giudizio il il quale in via Controparte_2
preliminare eccepiva l'improponibilità, inammissibilità ed infondatezza della domanda.
Rassegnava le seguenti conclusioni: “conclude affinchè voglia il Tribunale adito, rigettare ogni domanda avanzata nei confronti del per le Controparte_2
suesposte causali, con condanna dell'istante al pagamento di spese e competenze di lite in favore del concludente”. Controparte_2
Incardinato il giudizio, all'udienza del 20.03.2023 il Giudice,a scioglimento della riserva formulata in data 21.02.23 e letti gli atti ritenuto di nominare CT, designava l'Ing. . Persona_1
In data 21.02.2023 si costituiva in giudizio l'Avv. Davide Diani in sostituzione dell'Avv. Aldo Ruberto per il convenuto. CP_2
All'udienza del 07.03.2025 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la precisazione delle conclusioni alla data del 30.09.2025, alla quale la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità della citazione, in relazione alla pretesa incompletezza dell'atto introduttivo, per la genericità della descrizione del fatto. In proposito, giova rammentare come la nullità per totale omissione o assoluta incertezza dei fatti costituivi della domanda ex art. 164 c.p.c. non ricorre quando il
3 "petitum" e la "causa petendi" siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, così come nel valutare il grado di incertezza non può prescindersi dall'intero contesto dell'atto, dalla natura del relativo oggetto e dal comportamento della controparte, dovendosi accertare se, laddove vi sia obiettiva incertezza, la controparte sia tuttavia in grado di comprendere agevolmente le richieste dell'attore o se, invece, in difetto di maggiori specificazioni, si trovi in difficoltà nel predisporre una precisa linea difensiva (cfr.
Cass, sez. un., 21 luglio 2009, n. 16910). La nullità dell'atto pertanto si produce, ex art. 164 cpc, solo quando il petitum sia stato del tutto omesso o sia assolutamente incerto, oppure quando manchi del tutto l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27670/2008). Ritenuto, alla luce delle coordinate ermeneutiche relative all'art. 164 c.p.c. innanzi richiamate, che l'atto di citazione sia intellegibile ed idoneo alla sua funzione, la relativa doglianza deve essere rigettata.
Ciò premesso, la sussistenza dei fenomeni infiltrativi in questione, già risultante dalla documentazione versata in atti da parte attrice (perizia tecnico-descrittiva e documentazione fotografica), ha trovato, poi, ulteriore riscontro nelle risultanze della prova testimoniale espletata e della espletata CT, alle cui conclusioni questo
Giudice intende conformarsi in quanto fondata su approfonditi rilievi, logica e correttamente motivata.
Dall'istruttoria tecnica espletata e, in particolare, dalle risultanze della CT, emerge che le diffuse manifestazioni di umidità riscontrate all'interno dell'immobile oggetto di causa trovano origine, in via prevalente e strutturale, in intrinseche carenze costruttive del fabbricato medesimo, quali l'assenza del vespaio aerato e della camera d'aria, carenze che hanno reso l'immobile maggiormente vulnerabile all'azione dell'acqua e all'insorgenza di fenomeni di degrado.
Accanto a tali condizioni preesistenti, l'ing. ha altresì rilevato il Persona_1
verificarsi di un evento infiltrativo di natura eccezionale e localizzata, caratterizzato
4 dall'afflusso copioso di acqua piovana, connotata da una colorazione scura. Tale fenomeno, peraltro, deve ritenersi allo stato attuale cessato, non risultando più riscontrabile al momento dei sopralluoghi e delle verifiche tecniche successive, né presentando carattere di continuità o reiterazione nel tempo.
Le indagini strumentali e le prove di tenuta eseguite sulla rete fognaria comunale non hanno evidenziato rotture, cedimenti, perdite significative o disfunzioni strutturali tali da poter ricondurre l'evento dannoso a un malfunzionamento dell'impianto fognario comunale dovendo pertanto escludersi, sulla base di un giudizio di elevata probabilità logica e tecnica, che l'infiltrazione sia stata causata da una rottura o da una perdita della fognatura comunale, difettando qualsiasi riscontro oggettivo in tal senso.
L'evento infiltrativo deve invece ritenersi verosimilmente riconducibile a una concomitante combinazione di fattori esterni, individuati dal CT nelle precipitazioni atmosferiche di carattere eccezionale, nell'ostruzione delle griglie stradali destinate alla raccolta e al deflusso delle acque meteoriche e in un difetto di tenuta del manto bituminoso in prossimità di un pozzetto stradale. Tali circostanze, agendo sinergicamente, hanno determinato l'accumulo e il ristagno delle acque piovane in superficie e, conseguentemente, il loro passaggio attraverso le discontinuità del rivestimento stradale, consentendone l'infiltrazione verso il sottosuolo e il successivo ingresso nell'immobile (cfr. pag.6 della relazione integrativa del ctu) .
Alla luce di quanto precede, non può ravvisarsi alcuna responsabilità in capo al in relazione a una ipotizzata rottura o cattiva funzionalità della rete fognaria, CP_2
risultando tale ipotesi smentita dalle risultanze peritali. Può invece configurarsi una responsabilità dell'ente, limitatamente all'evento infiltrativo sopra descritto, con riferimento alla custodia e alla manutenzione delle pertinenze stradali, ed in particolare del manto bituminoso e delle griglie di raccolta delle acque meteoriche, la cui ostruzione e inadeguata manutenzione hanno contribuito causalmente al verificarsi dell'evento dannoso.
Ne consegue che la responsabilità del deve essere ricondotta nell'alveo CP_2
dell'art. 2051 c.c., quale responsabilità da cosa in custodia, limitata e circoscritta al
5 singolo episodio infiltrativo, restando invece esclusa ogni responsabilità del convenuto per i fenomeni di umidità strutturale riconducibili alle CP_2
caratteristiche costruttive dell'immobile e alle sue intrinseche carenze originarie.
Né appare configurabile un concorso di colpa dell'attore ex art.1127 co.2 ° c.c. atteso che secondo l'ordinanza della Suprema Corte nr. 22352/2021 “ il danneggiato ha il dovere di usare la “normale diligenza” per evitare o limitare l'aggravamento del danno , ma tale obbligo si ferma dove inizia ad essere “gravoso eccezionale o comporti notevoli sacrifici o rischi”, imponendo un comportamento attivo ma non eccezionale per non aggravare la situazione post illecito altrui.
Orbene, nel caso in esame, come risulta dalla ctp a firma dell'Ing. , i gestori CP_4
affittuari del garage hanno provveduto nel tempo alla installazione , sulle pareti di tompagno perimetrali di detto fronte e sulla porzione di solaio di copertura ove insistono griglie e pozzi di luce, di un telaio al quale sono stati applicati pannelli di polistirolo compresso a guisa di controsoffittatura . Tale intervento è stato probabilmente fatto eseguire nel tentativo di confinare fenomeni di infiltrazione , impedire il percolamento e rendere il soffitto più pulito allo sguardo . Tuttavia i fenomeni sono risultati confinati e non eliminati con evidente avanzamento dell'ossidazione dei ferri di armatura” (cfr. pag.4 relazione di CTP).
Nessun concorso di colpa può, quindi, essere attribuito all'attore che , per quanto di sua competenza, assumeva un comportamento che rientrava nella normalità e ragionevolezza senza doversi tradurre in un onere spropositato.
Nel caso in esame, si è in presenza di un'assenza periodica di manutenzione da parte del rispetto alla quale lo stesso non ha fornito alcuna spiegazione , né ha CP_2
dedotto fatti estintivi che possano attribuire la responsabilità ad altri soggetti .
Non v'è dubbio, quindi, circa la responsabilità del convenuto.
E' pertanto, stato acclarato che i danni subiti dall'attore si verificavano per il difetto di tenuta idrica del pozzetto dovuto alla mancata periodica manutenzione dello stesso da parte del Si è accertato, altresì, che l'immobile a far data dal maggio CP_2
dell'anno 2018 versava in pessime condizioni con conseguente limitato uso e
6 godimento , obbligando parte attrice ad accettare la sospensione/riduzione del canone da parte dei locatari a decorrere dall'aprile del 2020 e fino a quando l'attore non avesse ripristinato i luoghi, come veniva confermato dai testi e Testimone_1 [...]
alla udienza del 21.02.23. Tes_2
Il Ctu, sul punto, ha affermato che : “ appare lecito pensare ad un azzeramento della quota di fitto mensile ed alla necessità di procedere con asciugatura e disinfezione dei luoghi (trattasi pur sempre di acqua proveniente da impianto fognario)”.
Giungendo, adesso, al quantum debeatur, si condividono le risultanze della CT contenute nella sua relazione integrativa (cfr. punto1.3) secondo cui all'attore spetta la somma di euro 14.000,00 per perdita canoni mensili (7 anni per due eventi infiltrativi /anno)e la somma di euro 4200,00 per pulizia e disinfezione degli ambienti. Non può, invece, riconoscersi l'importo di euro 2640,00 per il ripristino della parete perimetrale atteso che il ctu ha evidenziato che le condizioni di degrado diffuso delle pareti perimetrali del garage interrato rispetto alla Via Antonino Pio e
Via Tribuni della Plebe , non appaiono riconducibili a perdite concentrate dell'impianto fognario comunalem bensì alla inefficacia del sistema di isolamento perimetrale del muro stesso rispetto al terrapieno contiguo.
Parimenti, non può riconoscersi l'importo di spese di ctp perché esso non appare documentato attraverso la produzione di fatture, note di credito, documenti giustificativi.
In definitiva all'attore spetta, la complessiva somma di euro 18200,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria secondo il noto criterio di cui a Cass. Sez. Un. 1712 /95 a decorrere dalla verificazione del fatto illecito alla data della presente pronuncia oltre ulteriori interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo.
Infine, è cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di eliminazione delle cause delle infiltrazioni avendo il ctu accertato che le cause dei fenomeni infiltrativi all'interno del garage dell'attore sono state eliminate (cfr. pag. 12 relazione di ctu).
Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono poste a carico del
7 convenuto e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al
D.M. 55/14 come modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n.
236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, in ragione del valore della controversia, applicando i parametri minimi tenuto conto della non particolare complessità delle questioni trattate, in ragione dell'assenza di questioni giuridiche numerose e complesse, di una preparazione e studio della causa che non può avere richiesto un impegno significativo, in presenza di scritti difensivi che costituiscono sostanzialmente ripetizioni di quelli depositati nelle fasi antecedenti.
Non occorre a questo punto esaminare alcuna altra questione prospettata o prospettabile, stante il principio della ragione più liquida il cui pregio è stato, ancora di recente, riconosciuto dalla Corte di legittimità e la rilevanza autonoma di ogni rilievo fin qui fatto (cfr. Cass. n. 363 del 9/1/2019; Cass. n. 11458 del 11/5/2018;
Cass. n. 12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. Unite n. 9936 del 08/05/2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, IV Sezione civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa
NA Valletta, sulla domanda proposta da contro Parte_3 CP_2
in persona del Sindaco p.t., così provvede:
[...]
-dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di rimozione delle cause delle infiltrazioni;
-accoglie per quanto di ragione la restante domanda e, per l'effetto, condanna il in persona del e suo legale rappresentante pro- Controparte_2 CP_3
tempore al risarcimento del danno in favore di che liquida Parte_3
in € 18200,00 IVA compresa oltre interessi al tasso legale da calcolarsi, anno per anno, dal momento del sinistro, sull'importo di cui sopra devalutato secondo gli indici ISTAT a tale data, e poi rivalutato secondo i medesimi indici, sino all'attualità, oltre interessi al tasso legale sulla somma complessiva così risultante, dalla presente pronuncia al saldo;
- condanna il convenuto , in persona del Sindaco p.t., al Controparte_2
8 pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in € 2540,00 per compensi professionali oltre i.v.a, cp.a. e rimb. forf. come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi antistatario Avv.to Francesco Pages;
- pone le spese di CT , come da decreto di liquidazione in atti, a carico del convenuto. CP_2
Così deciso, in Napoli, in data 23.12.2025
Il Giudice dott.ssa NA Valletta
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