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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/11/2025, n. 8890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8890 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 17158/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 maggio 2025
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marisa Ritondò (Cod. Fisc. ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2 nato Milano il 21 settembre 1972 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Stefano Galelli (Cod. Fisc. ) C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in MILANO in data 22 giugno 2009 pagina 1 di 4 (anno 2009 atto n. 0961 reg. 01 parte 1) In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
[C.F. ], nato a [...] il [...], Per_1 C.F._5 maggiorenne economicamente non autosufficiente - cittadino italiano
[C.F. , nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._6 maggiorenne economicamente non autosufficiente - cittadina italiana
[C.F. ], nata a [...] il [...], Per_2 C.F._7 minorenne - cittadina italiana
[C.F. ], nato a [...] il [...], Per_3 C.F._8 minorenne - cittadino italiano FATTO
A seguito di ricorso depositato dalla ricorrente in data 06.05.2025, con il quale chiedeva di dichiarare cessati gli effetti della separazione in negoziazione assistita del 25.11.2022 tra i coniugi, per avvenuta riconciliazione, e dichiarare la separazione giudiziale, le parti, all'esito dell'udienza tenutasi avanti al GOT dott.ssa Antonella Nardo in data 18 settembre 2025, hanno raggiunto un accordo a definizione del procedimento. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. La parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza. Il Giudice, preso atto dell'accordo, assegnava termine al 15.10.2025, per il deposito di note scritte contenenti le condizioni concordate. La parti, tuttavia, depositavano note scritte contenenti conclusioni difformi, in quanto la ricorrente modificava il punto 3) dell'accordo aggiungendovi la dicitura “comprese le utenze”. Rilevato che l'accordo raggiunto davanti al GOT stabiliva al punto 3) “La casa coniugale, di proprietà esclusiva del resistente, resta assegnata alla madre che la abiterà coi 4 figli e il sig.
si farà interamente carico delle spese ordinarie, straordinarie e mutuo della Parte_2 suddetta casa”, e che pertanto la dicitura “comprese le utenze” non era parte dell'accordo, Rilevato altresì che non è revocabile il consenso espresso davanti al GOT, avendo le parti chiesto ed ottenuto che si procedesse ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., Si deve procedere alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi secondo le seguenti condizioni concordate:
1) Separazione.
2) affido condiviso dei minori di anni 13 e di anni 11 ad Persona_4 Persona_5 entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, nella casa coniugale sita in Milano Via Cola Di Rienzo n. 39.
3) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del resistente, resta assegnata alla madre che la abiterà coi 4 figli e il sig. si farà interamente carico delle spese ordinarie, Parte_2 straordinarie e mutuo della suddetta casa.
4) Il padre terrà i minori a week end alternati dalle ore 10,00 del sabato mattina alle ore 21,00 pagina 2 di 4 della domenica prendendoli e riportandoli alla casa materna.
5) Durante la settimana il padre terrà i minori con queste modalità: ritiro all'uscita da Per_3 scuola e/o post attività extra scolastiche/sportive interne alla scuola (indicativamente ore 17,00) per poi passare a prendere alla casa materna e tenere entrambi per la cena, riportandoli Per_2 alla casa materna dopo cena ed entro ore 21,00. Salvo diversi e migliori accordi, durante le vacanze natalizie scolastiche 2025/2026 e per il futuro per i due minori saranno inseriti due pernotti, al martedì e mercoledì, a settimane alterne nella quali non stanno col padre durante il week end, ed i due week end alternati al mese partiranno dal venerdì quando li prenderà all'uscita da scuola per tenerli fino al lunedì mattina riportandoli a scuola.
6) Per le festività natalizie e pasquali i minori staranno col padre e con la madre col criterio dell'alternanza, criterio che potrà essere applicato anche ai giorni 24 e 25 dicembre qualora o genitori fossero a Milano e comunque da accordare entro fine novembre di ogni anno.
7) Per le vacanze estive i minori staranno col padre almeno 15 giorni anche non consecutivi. Le parti concordano nel comunicarsi reciprocamente il periodo e destinazione della vacanze estive entro la fine e del mese di aprile di ogni anno, rendendosi reperibili all'utenza telefonica almeno una volta al giorno nella fascia oraria 19,00-21,00.
8) Il criterio dell'alternanza sarà applicato anche ai ponti e/o altre festività.
9) Il sig. verserà alla sig.ra l'importo complessivo di € Parte_2 Parte_1
4.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei 4 figli ( €1.000,00 cad.) a mezzo BB continuativo sul C/c intestato alla ricorrente (Iban: [...]), somma rivalutabile secondo gli indici Istat, e si farà carico al 100% delle spese extra seguendo il criterio delle linee guida del Tribunale di Milano.
10) Il sig. verserà alla sig.ra , l'importo mensile di € 1.200,00 Parte_2 Parte_1 come contributo al mantenimento della stessa.
11) Spese di lite compensate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) dichiara cessati gli effetti dell'accordo di separazione in negoziazione assistita 25.11.2022; per l'effetto, dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in
[...] Parte_2
MILANO in data 22 giugno 2009
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente Dott. Giuseppe Gennari Giudice rel. Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 6 maggio 2025
da
1) Parte_1 nata a [...] il [...] cittadina: italiana Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Marisa Ritondò (Cod. Fisc. ) C.F._2 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_1
e
2) Parte_2 nato Milano il 21 settembre 1972 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._3 residente in [...] con l'Avv. Stefano Galelli (Cod. Fisc. ) C.F._4 presso il quale ha eletto domicilio telematico Email_2
i quali hanno contratto matrimonio con rito CIVILE in MILANO in data 22 giugno 2009 pagina 1 di 4 (anno 2009 atto n. 0961 reg. 01 parte 1) In separazione dei beni.
con i seguenti figli:
[C.F. ], nato a [...] il [...], Per_1 C.F._5 maggiorenne economicamente non autosufficiente - cittadino italiano
[C.F. , nata a [...] il [...], Parte_3 C.F._6 maggiorenne economicamente non autosufficiente - cittadina italiana
[C.F. ], nata a [...] il [...], Per_2 C.F._7 minorenne - cittadina italiana
[C.F. ], nato a [...] il [...], Per_3 C.F._8 minorenne - cittadino italiano FATTO
A seguito di ricorso depositato dalla ricorrente in data 06.05.2025, con il quale chiedeva di dichiarare cessati gli effetti della separazione in negoziazione assistita del 25.11.2022 tra i coniugi, per avvenuta riconciliazione, e dichiarare la separazione giudiziale, le parti, all'esito dell'udienza tenutasi avanti al GOT dott.ssa Antonella Nardo in data 18 settembre 2025, hanno raggiunto un accordo a definizione del procedimento. Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. La parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza. Il Giudice, preso atto dell'accordo, assegnava termine al 15.10.2025, per il deposito di note scritte contenenti le condizioni concordate. La parti, tuttavia, depositavano note scritte contenenti conclusioni difformi, in quanto la ricorrente modificava il punto 3) dell'accordo aggiungendovi la dicitura “comprese le utenze”. Rilevato che l'accordo raggiunto davanti al GOT stabiliva al punto 3) “La casa coniugale, di proprietà esclusiva del resistente, resta assegnata alla madre che la abiterà coi 4 figli e il sig.
si farà interamente carico delle spese ordinarie, straordinarie e mutuo della Parte_2 suddetta casa”, e che pertanto la dicitura “comprese le utenze” non era parte dell'accordo, Rilevato altresì che non è revocabile il consenso espresso davanti al GOT, avendo le parti chiesto ed ottenuto che si procedesse ai sensi dell'art. 473 bis. 51 c.p.c., Si deve procedere alla dichiarazione della separazione personale dei coniugi secondo le seguenti condizioni concordate:
1) Separazione.
2) affido condiviso dei minori di anni 13 e di anni 11 ad Persona_4 Persona_5 entrambi i genitori con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, nella casa coniugale sita in Milano Via Cola Di Rienzo n. 39.
3) La casa coniugale, di proprietà esclusiva del resistente, resta assegnata alla madre che la abiterà coi 4 figli e il sig. si farà interamente carico delle spese ordinarie, Parte_2 straordinarie e mutuo della suddetta casa.
4) Il padre terrà i minori a week end alternati dalle ore 10,00 del sabato mattina alle ore 21,00 pagina 2 di 4 della domenica prendendoli e riportandoli alla casa materna.
5) Durante la settimana il padre terrà i minori con queste modalità: ritiro all'uscita da Per_3 scuola e/o post attività extra scolastiche/sportive interne alla scuola (indicativamente ore 17,00) per poi passare a prendere alla casa materna e tenere entrambi per la cena, riportandoli Per_2 alla casa materna dopo cena ed entro ore 21,00. Salvo diversi e migliori accordi, durante le vacanze natalizie scolastiche 2025/2026 e per il futuro per i due minori saranno inseriti due pernotti, al martedì e mercoledì, a settimane alterne nella quali non stanno col padre durante il week end, ed i due week end alternati al mese partiranno dal venerdì quando li prenderà all'uscita da scuola per tenerli fino al lunedì mattina riportandoli a scuola.
6) Per le festività natalizie e pasquali i minori staranno col padre e con la madre col criterio dell'alternanza, criterio che potrà essere applicato anche ai giorni 24 e 25 dicembre qualora o genitori fossero a Milano e comunque da accordare entro fine novembre di ogni anno.
7) Per le vacanze estive i minori staranno col padre almeno 15 giorni anche non consecutivi. Le parti concordano nel comunicarsi reciprocamente il periodo e destinazione della vacanze estive entro la fine e del mese di aprile di ogni anno, rendendosi reperibili all'utenza telefonica almeno una volta al giorno nella fascia oraria 19,00-21,00.
8) Il criterio dell'alternanza sarà applicato anche ai ponti e/o altre festività.
9) Il sig. verserà alla sig.ra l'importo complessivo di € Parte_2 Parte_1
4.000,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento dei 4 figli ( €1.000,00 cad.) a mezzo BB continuativo sul C/c intestato alla ricorrente (Iban: [...]), somma rivalutabile secondo gli indici Istat, e si farà carico al 100% delle spese extra seguendo il criterio delle linee guida del Tribunale di Milano.
10) Il sig. verserà alla sig.ra , l'importo mensile di € 1.200,00 Parte_2 Parte_1 come contributo al mantenimento della stessa.
11) Spese di lite compensate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) dichiara cessati gli effetti dell'accordo di separazione in negoziazione assistita 25.11.2022; per l'effetto, dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
e che hanno contratto matrimonio civile in
[...] Parte_2
MILANO in data 22 giugno 2009
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge Così deciso in Milano, il 5 novembre 2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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