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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 21/10/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Brindisi
Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
IN AL, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2770/ 2022 R.G. tra
(cf: ) Parte_1 C.F._1
(cf: ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Stefanelli del Foro di Brindisi presso il cui
Studio in Brindisi Piazza Cairoli 28 sono elettivamente domiciliati,
attori contro
(cf e p.iva: ), in persona del l.r., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sassone del Foro di Taranto presso il cui Studio in Taranto via Lago di Misurina 32 è elettivamente domiciliata, convenuta nonché contro
(cf: e p.iva: ), in persona del l.r., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Battaglia e dall'Avv. Marco Tullio Cataldo del Foro di Roma presso il cui Studio in Roma via A. Depretis 86 è elettivamente domiciliata, terza chiamata
***
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo secondo il dettato degli artt. 132 co. 1 n. 4 cpc,
118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost. richiamando gli atti introduttivi, le memorie autorizzate e tutti gli altri atti e documenti di causa.
Con atto del 26.07.22 veniva citata in giudizio la venditrice dolendo il vizio dell'autoveicolo Renault Captur, acquistato nuovo e più volte condotto in officina per la soluzione dei difetti emersi senza sostanziale soluzione.
Concludevano per l'accertamento del difetto di conformità con conseguente risoluzione del contratto e restituzione del prezzo o, in via gradata, per la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, quantificando la domanda principale in euro 23.800,00
Costituita la convenuta, eccepiva la improcedibilità per la mancata negoziazione e contestava la sussistenza del fatto essendo state risolte le anomalie del software, con sostituzione di componentistica e coperte dalla garanzia della produttrice, oltretutto essendo stata concessa in uso vettura di cortesia per i tempi di officina. Chiedeva il rigetto, instando per la chiamata in causa della terza.
Autorizzata l'istanza, si costituiva che asseriva l'infondatezza della CP_2
domanda attorea per avvenuta riparazione dei difetti con ultimo intervento eseguito il
15.09.2022 nonchè della domanda di manleva della convenuta ad essa legata da contratto di concessione di vendita ed assistenza del 22.07.2014 (allegato da
[...]
). CP_2
Rigettata l'eccezione di improcedibilità e concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc, venivano ammesse le prove con ordinanza del 05.02.2024 che contestualmente assegnava la causa allo scrivente Giudicante per il completamento e definizione.
Esaminati i testi e si formulava proposta di conciliazione ex art. Tes_1 Tes_2
185 bis cpc successivamente rifiutata.
La causa veniva fissata per la discussione orale ex art. 281 quinquies cpc alla udienza del 14.10.2025 ed, all'esito, trattenuta in decisione.
Fatto e diritto
Nella fattispecie, vengono in rilievo, ratione temporis, le disposizioni del Codice del
Consumo (D. Lgs. 206/2005) e la Direttiva 1999/44/CE in materia di vendita e garanzie dei beni di consumo, poichè il D.Lgs 170/ 2021 (e D.Lgs. 173/ 2021 in tema di fornitura e servizi digitali) e la direttiva UE 2019/ 771 sono entrati in vigore solo a partire dal 01.01.2022.
Agiscono gli attori in forza degli artt. 1469 bis e ss. cc, come mod. dal codice cit., quali acquirenti della vettura mod. Captur tg GF972YX, prodotta nuova da e CP_2
venduta dal concessionario in Brindisi con contratto del 20.11.2021 per il CP_1
prezzo finale di euro 18.600,00 (si cfr. ordine di acquisto e fattura in All. 1 e 2 comparsa della convenuta), così raggiunto per sconto venditore e contributo statale di
Pagina 2 rottamazione in favore degli acquirenti. (come da ordine VN-20210772 del CP_1
20.11.2021 e relativo allegato del 10.12.21, prodotti dagli attori).
Tenuto conto che il bene mobile registrato rientri nell'ambito della disciplina citata rivestendo i contraenti la qualità di consumatori, persone fisiche estranee all'attività imprenditoriale/professionale, è corretto l'inquadramento normativo dell'azione poiché, in base alla base combinata interpretazione dei previgenti artt. 1469 bis cc (le disposizioni in materia di contratti in generale si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.”) e 135 co. 2 Cod. Cons. (per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita “), le norme codicistiche in tema di garanzia per vizi (artt. 1490 cc e ss) ritagliano una applicazione sussidiaria rispetto agli strumenti della disciplina consumeristica (si cfr. Cass. Civ.
14775/2019).
Vengono lamentati in citazione i vizi di componenti elettroniche e meccaniche (nella specie: “pulsante di ripiegabilità degli specchietti retrovisori esterni, sibilo in accelerazione, scatto retromarcia in sterzata, sistema multimediale ed assistenza al parcheggio”), rivelatisi poco dopo la consegna e prontamente denunciati, venendo la vettura più volte verificata in officina nelle date del 03.01.22, 07.02.22, 12.03.22,
04.04.22 ma, secondo quanto esposto, non più riconsegnata dopo il richiamo della concessionaria del 17.05.22 per la sostituzione del pezzo “a causa dell'errore commesso ..nell'ordine del componente” (ndr. computer di bordo)
Le problematiche del veicolo risultano effettivamente accertate e riconosciute attraverso gli avvenimenti susseguitisi tra le parti ed estesisi ad un tempo successivo alla introduzione del giudizio, anche involgendo emergenze diverse da quelle indicate in citazione.
In particolare, sono prodotti:
- gli ordini di riparazione Renault Group n. RC/15562 del 03.01.2022, n.
RC/16020 del 12.03.22, n. RC /18226 del 05.04.23, n. RC 19135 del 30.09.23
- le fatture di intervento n. 364/13 del 08.02.2022, n. 2358/13 del CP_1
15.09.2022, n. 2760/13 del 24.10.2022; 1686/13 del 18.07.23;
- gli scambi emails tra e Renault Group il 05.04.22- 06.04.22; CP_1
Pagina 3 - i documenti di trasporto di n. 167 del 03.01.22, n. 7214 del CP_2
14.01.2022 (su ordine di pezzi ricambio per e. 444,50), n. 77932 del 17.05.22
(su ordine sospeso), n. 138873 del 24.08.22 per ordine pezzo per euro 681,46);
- le stampe di messaggistica telefonica intercorsa tra gli acquirenti e la
[...]
il 27-30.12.21, 04.02.22, 07.03.22, 10.03.22, 22.03.22, 01.04.22, CP_1
09.05.22, 10.05.22, 17.05.22.
Ed, ancora, le comunicazioni del 24- 27-28.10.22, 11.01.23 con cui veniva richiesto dai clienti la verifica sulla spia airbag ed il preventivo per il tagliando auto, successivamente eseguito per scelta degli stessi presso
[...]
il 27.01.23, del 21 -28.02.23 attraverso cui si apprende la avvenuta CP_3
sostituzione dei sensori batteria, del 06.12.23 in cui si denuncia la anomalia di spia sos in accensione intermittente;
- missiva legale di diffida del 22.03.23 riscontrata il 30.03.23,
I succitati documenti evidenziano che l'auto, sin dalla consegna, abbia palesato inconvenienti connessi al sistema elettronico con interferenze alterne di vario tipo rivelatesi nel corso del tempo d'uso; da ultimo, nel 2023 si lamenta la accensione anomala della spia airbag, spia sos e viene praticata la sostituzione dei sensori batteria.
Emerge, altresì, che la concessionaria rivenditrice abbia provveduto ai ricoveri dell'auto presso l'officina in tempistica sollecita con interventi fattivi ed inoltro degli ordini per le sostituzioni necessarie alla costruttrice da cui anche riceveva istruzioni (si veda, ad es., email 06.04.22 in cui essa suggerisce il contatto con Techline ditta produttrice dell'apparecchiatura, email del 13.07.2023 in cui la concessionaria richiede informazioni per via della accensione schermo multimediale nonostante la sostituzione), che fossero state prenotate le auto di cortesia (il 17.05.22, 07.02.22, 08.04.22), che sia conforme la asserzione degli attori riguardo al un pezzo radio ordinato in due occasioni a causa di un errore ma pervenuto in ritardo dalla costruttrice nell'agosto 22 (si v. documento di trasporto del 17.05.22 e 24.08.22), che siano stati mantenuti dagli acquirenti i contatti con la sino al dicembre 2023 provvedendo CP_1 quest'ultima alle prenotazioni, ai controlli richiesti ed operazione di rinnovo ove indispensabili, che il tagliando fu effettuato positivamente presso altra officina convenzionata il 27.01.2023.
Pagina 4 Altra nota rilevante ai fini del giudizio si rinviene nei messaggi di testo, allegati alle memorie dagli attori, in cui essi dichiarano la avvenuta percorrenza chilometrica dell'auto in 25.000 km al 28.11.2022 ed in 58.000 km al 15.01.2023.
Tanto esposto sui fatti, è utile il richiamo testuale del Codice del Consumo nella previgente formulazione dei suoi articoli 129 :
“Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi” e 130 :
“Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Pagina 5 Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da diritto alla risoluzione del contratto”.
Nel caso de quo, pertanto:
1) sono fuor di dubbio la presenza di vizi, confliggenti con la funzionalità, adeguate caratteristiche e qualità connesse all'acquisto del nuovo, e la tempestività della denuncia.
La disciplina suppone l'esistenza ab origine del vizio ove si manifesti entro sei mesi dalla consegna, rimanendo in capo al consumatore, entro i due mesi dalla scoperta, l'obbligo di denuncia non soggetta a vincolo di forma.
Sulla base dell'art. 120 D.Lgs cit. ed art 5 co. 3 della previgente Direttiva
199/44/CE posta a tutela del pubblico interesse (: “Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”), la responsabilità del venditore ha natura di presunzione iuris tantum (e non oggettiva, si cfr. Cass. Civ. n. 29828/2018, Corte di Giustizia UE causa c497/13), conseguendo che il consumatore possa limitarsi ad allegare il vizio.
Diversamente, dopo il decorso dei sei mesi, l'onere probatorio segue la disciplina dell'art. 2697 cc rimanendo a suo carico la dimostrazione dell'inadempimento ascrivibile al venditore (si cfr. Cass. Civ. ord. n.
21927/2017, Cass. Civ. n. 20110/2013), per legge ritenuto responsabile quando il difetto di conformità, purchè provato, si manifesti entro i due anni dalla consegna del bene (art. 133 Cod. Consumo).
Pagina 6 2) Risulta esperito, secondo l'ordine progressivo previsto dall'art. 130 D.Lgs., il rimedio primario (ripristino e sostituzione) cui si è adempiuto prontamente il concessionario nelle ravvicinate circostanze di contestazione successive alla consegna.
I contenuti delle stesse evidenziano che nell'utilizzo del bene, ogni volta controllato, riparato e restituito, si fossero presentate problematiche diverse e che si fosse proceduto alle soluzioni necessarie in base alle emergenze di verifica meccanica e diagnostica in ragione della connessione elettronica ai vari meccanismi di automazione.
La rilevazione ai fini del tagliando, tuttavia, dimostra che la vettura nello spazio temporale di appena più di un anno avesse maturato una importante percorrenza chilometrica pari a totali 58.000 Km, in sè indicativa di una idoneità complessiva dell'auto nell'utilizzo.
D'altro canto, gli acquirenti non lamentano nel tempo esclusivamente i medesimi difetti, ciò provando la loro avvenuta riparazione.
Inoltre, in virtù dell'onere invertito ex art. 2697 cc a distanza di un anno dalla consegna, non offrono prova piena sulla imputabilità dei nuovi vizi denunciati, astrattamente compatibile con un generale deterioramento dovuto all'uso intensivo, ben avendo potuto essi agire con accertamento d'urgenza o vaglio tecnico stragiudiziale, perciò risultando la richiesta di ctu, a carattere esplorativo.
Il ricorso al rimedio primario, comunque, lascia ferma ex art. 130 cit. la facoltà per il consumatore di avvalersi della iniziativa per la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto quando: la riparazione e la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose;
il venditore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;
la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Si confronti, in tema, Cass. Civ. ord. 3695 del 07.02.2022 e le pronunce n.10453/ 2020, n. 1082/ 2020, n. 18610/ 2017: “il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può
Pagina 7 agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità”.
Nella fattispecie, gli argomenti suesposti escludono la risoluzione del contratto, essendo invece accertati la più recente circostanza di saltuarie anomalie in accensione del sistema multimediale nonostante la passata sostituzione (si v. richiesta di informazioni a del 13.07.2023) e gli inconvenienti a carico CP_2
degli acquirenti che assumono carattere di consistenza ove si considerino il ragionevole affidamento sulle prestazioni ottimali di un'auto nuova, i fastidi connessi alle segnalazioni ed indicazione dei problemi da parte di questi, i reiterati ricorsi agli interventi di officina, i disagi sopportati nell'uso ed i potenziali rischi su strada prima della sostituzione del computer di bordo, i tempi di mancato utilizzo ed attesa che prescindono dalla concessione dell'auto di cortesia diretta a temperare solo parzialmente la posizione di incomodo dell'acquirente.
La mancanza di prove specifiche sul punto consente, pertanto, una loro quantificazione in termini equitativi che, in ragione delle avvenute riparazioni, dell'acquisto di auto nuova e valore di mercato al tempo degli interventi acquisibile attraverso fonti notorie, in bilanciamento con il deprezzamento dovuto allo sfruttamento considerevole dell'auto che comunque ne dimostra l'efficienza, si determina in euro 3.0000,00.
3) Quanto alla imputazione della responsabilità, va affermato che, in via diretta, sia il venditore a dover rispondere a titolo contrattuale con gli acquirenti;
tuttavia, egli chiama in causa la terza produttrice contro cui domanda la rivalsa ex art. 134 Cod. Consumo.
Va rilevato sul punto che i difetti avessero origine costruttiva, che il rivenditore abbia agito con solerzia ed adeguatezza di mezzi e risorse adoperandosi in linea agli obblighi ed istruzioni ricevute da in forza del rapporto di CP_2
concessione del 22.07.2014 articoli V, VI e VII, ordinando e montando i pezzi forniti dalla casa costruttrice, che nulla specificamente quest'ultima contesti limitandosi a generiche asserzioni circa la qualità dei servizi offerti dall'officina
Pagina 8 del concessionario, il quale, peraltro, non ha assunto alcun patto di rinuncia o esclusione del suo diritto di regresso.
In conclusione, merita accoglimento la domanda di manleva andando definitivamente attribuito alla casa produttrice l'importo Controparte_2
determinato in riduzione.
***
Le competenze di giudizio seguono la soccombenza con condanna di e, Controparte_1
per essa, in rivalsa, di alla rifusione di euro 1.300,00 oltre accessori Controparte_2
sulla base di tabella Dm 55/2014 e valore del decisum (art. 5 Dm 55/2014 e Cass. Civ.
Sez. 2 n. 7224 del 13.01.2023, Sez. 2 n. 34523 del 23.11.2022, Sez. 2 1850 del
12.07.2018) in favore degli attori e della convenuta
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
previamente accertato il diritto alla riduzione del prezzo, accoglie la domanda subordinata avanzata da e;
Parte_1 Parte_2 per l'effetto,
condanna in persona del l.r., e, per essa, in via di rivalsa, Controparte_1
, in persona del suo l.r., al pagamento di euro 3.000,00 oltre Controparte_2
interessi legali dalla domanda al soddisfo in favore degli attori;
condanna in persona del l.r., e, per essa, in via di rivalsa, Controparte_1
, in persona del suo l.r., alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2
favore di e e in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
persona del l.r., per euro 1.300,00 oltre spese forf, Cassa Avv. ed iva e spese vive di iscrizione per gli attori.
Brindisi, 21.10.2025
Il Giudice On.
IN AL
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Sezione Civile
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
IN AL, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2770/ 2022 R.G. tra
(cf: ) Parte_1 C.F._1
(cf: ) Parte_2 C.F._2 rappresentati e difesi dall'Avv. Tiziana Stefanelli del Foro di Brindisi presso il cui
Studio in Brindisi Piazza Cairoli 28 sono elettivamente domiciliati,
attori contro
(cf e p.iva: ), in persona del l.r., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Sassone del Foro di Taranto presso il cui Studio in Taranto via Lago di Misurina 32 è elettivamente domiciliata, convenuta nonché contro
(cf: e p.iva: ), in persona del l.r., Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Emilio Battaglia e dall'Avv. Marco Tullio Cataldo del Foro di Roma presso il cui Studio in Roma via A. Depretis 86 è elettivamente domiciliata, terza chiamata
***
Svolgimento del processo
In breve, lo svolgimento del processo secondo il dettato degli artt. 132 co. 1 n. 4 cpc,
118 co. 1 disp. att. cpc, 111 co. 1 Cost. richiamando gli atti introduttivi, le memorie autorizzate e tutti gli altri atti e documenti di causa.
Con atto del 26.07.22 veniva citata in giudizio la venditrice dolendo il vizio dell'autoveicolo Renault Captur, acquistato nuovo e più volte condotto in officina per la soluzione dei difetti emersi senza sostanziale soluzione.
Concludevano per l'accertamento del difetto di conformità con conseguente risoluzione del contratto e restituzione del prezzo o, in via gradata, per la riduzione del prezzo, oltre al risarcimento dei danni da liquidarsi in via equitativa, quantificando la domanda principale in euro 23.800,00
Costituita la convenuta, eccepiva la improcedibilità per la mancata negoziazione e contestava la sussistenza del fatto essendo state risolte le anomalie del software, con sostituzione di componentistica e coperte dalla garanzia della produttrice, oltretutto essendo stata concessa in uso vettura di cortesia per i tempi di officina. Chiedeva il rigetto, instando per la chiamata in causa della terza.
Autorizzata l'istanza, si costituiva che asseriva l'infondatezza della CP_2
domanda attorea per avvenuta riparazione dei difetti con ultimo intervento eseguito il
15.09.2022 nonchè della domanda di manleva della convenuta ad essa legata da contratto di concessione di vendita ed assistenza del 22.07.2014 (allegato da
[...]
). CP_2
Rigettata l'eccezione di improcedibilità e concessi i termini ex art. 183 co. 6 cpc, venivano ammesse le prove con ordinanza del 05.02.2024 che contestualmente assegnava la causa allo scrivente Giudicante per il completamento e definizione.
Esaminati i testi e si formulava proposta di conciliazione ex art. Tes_1 Tes_2
185 bis cpc successivamente rifiutata.
La causa veniva fissata per la discussione orale ex art. 281 quinquies cpc alla udienza del 14.10.2025 ed, all'esito, trattenuta in decisione.
Fatto e diritto
Nella fattispecie, vengono in rilievo, ratione temporis, le disposizioni del Codice del
Consumo (D. Lgs. 206/2005) e la Direttiva 1999/44/CE in materia di vendita e garanzie dei beni di consumo, poichè il D.Lgs 170/ 2021 (e D.Lgs. 173/ 2021 in tema di fornitura e servizi digitali) e la direttiva UE 2019/ 771 sono entrati in vigore solo a partire dal 01.01.2022.
Agiscono gli attori in forza degli artt. 1469 bis e ss. cc, come mod. dal codice cit., quali acquirenti della vettura mod. Captur tg GF972YX, prodotta nuova da e CP_2
venduta dal concessionario in Brindisi con contratto del 20.11.2021 per il CP_1
prezzo finale di euro 18.600,00 (si cfr. ordine di acquisto e fattura in All. 1 e 2 comparsa della convenuta), così raggiunto per sconto venditore e contributo statale di
Pagina 2 rottamazione in favore degli acquirenti. (come da ordine VN-20210772 del CP_1
20.11.2021 e relativo allegato del 10.12.21, prodotti dagli attori).
Tenuto conto che il bene mobile registrato rientri nell'ambito della disciplina citata rivestendo i contraenti la qualità di consumatori, persone fisiche estranee all'attività imprenditoriale/professionale, è corretto l'inquadramento normativo dell'azione poiché, in base alla base combinata interpretazione dei previgenti artt. 1469 bis cc (le disposizioni in materia di contratti in generale si applicano ai contratti del consumatore, ove non derogate dal codice del consumo o da altre disposizioni più favorevoli per il consumatore.”) e 135 co. 2 Cod. Cons. (per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di contratto di vendita “), le norme codicistiche in tema di garanzia per vizi (artt. 1490 cc e ss) ritagliano una applicazione sussidiaria rispetto agli strumenti della disciplina consumeristica (si cfr. Cass. Civ.
14775/2019).
Vengono lamentati in citazione i vizi di componenti elettroniche e meccaniche (nella specie: “pulsante di ripiegabilità degli specchietti retrovisori esterni, sibilo in accelerazione, scatto retromarcia in sterzata, sistema multimediale ed assistenza al parcheggio”), rivelatisi poco dopo la consegna e prontamente denunciati, venendo la vettura più volte verificata in officina nelle date del 03.01.22, 07.02.22, 12.03.22,
04.04.22 ma, secondo quanto esposto, non più riconsegnata dopo il richiamo della concessionaria del 17.05.22 per la sostituzione del pezzo “a causa dell'errore commesso ..nell'ordine del componente” (ndr. computer di bordo)
Le problematiche del veicolo risultano effettivamente accertate e riconosciute attraverso gli avvenimenti susseguitisi tra le parti ed estesisi ad un tempo successivo alla introduzione del giudizio, anche involgendo emergenze diverse da quelle indicate in citazione.
In particolare, sono prodotti:
- gli ordini di riparazione Renault Group n. RC/15562 del 03.01.2022, n.
RC/16020 del 12.03.22, n. RC /18226 del 05.04.23, n. RC 19135 del 30.09.23
- le fatture di intervento n. 364/13 del 08.02.2022, n. 2358/13 del CP_1
15.09.2022, n. 2760/13 del 24.10.2022; 1686/13 del 18.07.23;
- gli scambi emails tra e Renault Group il 05.04.22- 06.04.22; CP_1
Pagina 3 - i documenti di trasporto di n. 167 del 03.01.22, n. 7214 del CP_2
14.01.2022 (su ordine di pezzi ricambio per e. 444,50), n. 77932 del 17.05.22
(su ordine sospeso), n. 138873 del 24.08.22 per ordine pezzo per euro 681,46);
- le stampe di messaggistica telefonica intercorsa tra gli acquirenti e la
[...]
il 27-30.12.21, 04.02.22, 07.03.22, 10.03.22, 22.03.22, 01.04.22, CP_1
09.05.22, 10.05.22, 17.05.22.
Ed, ancora, le comunicazioni del 24- 27-28.10.22, 11.01.23 con cui veniva richiesto dai clienti la verifica sulla spia airbag ed il preventivo per il tagliando auto, successivamente eseguito per scelta degli stessi presso
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il 27.01.23, del 21 -28.02.23 attraverso cui si apprende la avvenuta CP_3
sostituzione dei sensori batteria, del 06.12.23 in cui si denuncia la anomalia di spia sos in accensione intermittente;
- missiva legale di diffida del 22.03.23 riscontrata il 30.03.23,
I succitati documenti evidenziano che l'auto, sin dalla consegna, abbia palesato inconvenienti connessi al sistema elettronico con interferenze alterne di vario tipo rivelatesi nel corso del tempo d'uso; da ultimo, nel 2023 si lamenta la accensione anomala della spia airbag, spia sos e viene praticata la sostituzione dei sensori batteria.
Emerge, altresì, che la concessionaria rivenditrice abbia provveduto ai ricoveri dell'auto presso l'officina in tempistica sollecita con interventi fattivi ed inoltro degli ordini per le sostituzioni necessarie alla costruttrice da cui anche riceveva istruzioni (si veda, ad es., email 06.04.22 in cui essa suggerisce il contatto con Techline ditta produttrice dell'apparecchiatura, email del 13.07.2023 in cui la concessionaria richiede informazioni per via della accensione schermo multimediale nonostante la sostituzione), che fossero state prenotate le auto di cortesia (il 17.05.22, 07.02.22, 08.04.22), che sia conforme la asserzione degli attori riguardo al un pezzo radio ordinato in due occasioni a causa di un errore ma pervenuto in ritardo dalla costruttrice nell'agosto 22 (si v. documento di trasporto del 17.05.22 e 24.08.22), che siano stati mantenuti dagli acquirenti i contatti con la sino al dicembre 2023 provvedendo CP_1 quest'ultima alle prenotazioni, ai controlli richiesti ed operazione di rinnovo ove indispensabili, che il tagliando fu effettuato positivamente presso altra officina convenzionata il 27.01.2023.
Pagina 4 Altra nota rilevante ai fini del giudizio si rinviene nei messaggi di testo, allegati alle memorie dagli attori, in cui essi dichiarano la avvenuta percorrenza chilometrica dell'auto in 25.000 km al 28.11.2022 ed in 58.000 km al 15.01.2023.
Tanto esposto sui fatti, è utile il richiamo testuale del Codice del Consumo nella previgente formulazione dei suoi articoli 129 :
“Il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
Si presume che i beni di consumo siano conformi al contratto se, ove pertinenti, coesistono le seguenti circostanze: a) sono idonei all'uso al quale servono abitualmente beni dello stesso tipo;
b) sono conformi alla descrizione fatta dal venditore e possiedono le qualità del bene che il venditore ha presentato al consumatore come campione o modello;
c) presentano la qualità e le prestazioni abituali di un bene dello stesso tipo, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi” e 130 :
“Il venditore è responsabile nei confronti del consumatore per qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna del bene
In caso di difetto di conformità, il consumatore ha diritto al ripristino, senza spese, della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione, ovvero ad una riduzione adeguata del prezzo o alla risoluzione del contratto. Il consumatore può chiedere, a sua scelta, al venditore di riparare il bene o di sostituirlo, senza spese in entrambi i casi, salvo che il rimedio richiesto sia oggettivamente impossibile o eccessivamente oneroso rispetto all'altro.
Ai fini di cui al comma 3 è da considerare eccessivamente oneroso uno dei due rimedi se impone al venditore spese irragionevoli in confronto all'altro, tenendo conto: a) del valore che il bene avrebbe se non vi fosse difetto di conformità; b) dell'entità del difetto di conformità; c) dell'eventualità che il rimedio alternativo possa essere esperito senza notevoli inconvenienti per il consumatore.
Le riparazioni o le sostituzioni devono essere effettuate entro un congruo termine dalla richiesta e non devono arrecare notevoli inconvenienti al consumatore, tenendo conto della natura del bene e dello scopo per il quale il consumatore ha acquistato il bene.
Le spese di cui ai commi 2 e 3 si riferiscono ai costi indispensabili per rendere conformi i beni, in particolare modo con riferimento alle spese effettuate per la spedizione, per la mano d'opera e per i materiali. Il consumatore può richiedere, a sua scelta, una congrua riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto ove ricorra una delle seguenti situazioni:
a) la riparazione e la sostituzione sono impossibili o eccessivamente onerose;
b) il venditore non ha provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro il termine congruo di cui al comma 5; c) la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata ha arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Pagina 5 Nel determinare l'importo della riduzione o la somma da restituire si tiene conto dell'uso del bene.
Dopo la denuncia del difetto di conformità, il venditore può offrire al consumatore qualsiasi altro rimedio disponibile, con i seguenti effetti:
a) qualora il consumatore abbia già richiesto uno specifico rimedio, il venditore resta obbligato ad attuarlo, con le necessarie conseguenze in ordine alla decorrenza del termine congruo di cui al comma 5, salvo accettazione da parte del consumatore del rimedio alternativo proposto;
b) qualora il consumatore non abbia già richiesto uno specifico rimedio, il consumatore deve accettare la proposta o respingerla scegliendo un altro rimedio ai sensi del presente articolo.
Un difetto di conformità di lieve entità per il quale non e' stato possibile o e' eccessivamente oneroso esperire i rimedi della riparazione o della sostituzione, non da diritto alla risoluzione del contratto”.
Nel caso de quo, pertanto:
1) sono fuor di dubbio la presenza di vizi, confliggenti con la funzionalità, adeguate caratteristiche e qualità connesse all'acquisto del nuovo, e la tempestività della denuncia.
La disciplina suppone l'esistenza ab origine del vizio ove si manifesti entro sei mesi dalla consegna, rimanendo in capo al consumatore, entro i due mesi dalla scoperta, l'obbligo di denuncia non soggetta a vincolo di forma.
Sulla base dell'art. 120 D.Lgs cit. ed art 5 co. 3 della previgente Direttiva
199/44/CE posta a tutela del pubblico interesse (: “Fino a prova contraria, si presume che i difetti di conformità che si manifestano entro sei mesi dalla consegna del bene esistessero già a tale data, a meno che tale ipotesi sia incompatibile con la natura del bene o con la natura del difetto di conformità”), la responsabilità del venditore ha natura di presunzione iuris tantum (e non oggettiva, si cfr. Cass. Civ. n. 29828/2018, Corte di Giustizia UE causa c497/13), conseguendo che il consumatore possa limitarsi ad allegare il vizio.
Diversamente, dopo il decorso dei sei mesi, l'onere probatorio segue la disciplina dell'art. 2697 cc rimanendo a suo carico la dimostrazione dell'inadempimento ascrivibile al venditore (si cfr. Cass. Civ. ord. n.
21927/2017, Cass. Civ. n. 20110/2013), per legge ritenuto responsabile quando il difetto di conformità, purchè provato, si manifesti entro i due anni dalla consegna del bene (art. 133 Cod. Consumo).
Pagina 6 2) Risulta esperito, secondo l'ordine progressivo previsto dall'art. 130 D.Lgs., il rimedio primario (ripristino e sostituzione) cui si è adempiuto prontamente il concessionario nelle ravvicinate circostanze di contestazione successive alla consegna.
I contenuti delle stesse evidenziano che nell'utilizzo del bene, ogni volta controllato, riparato e restituito, si fossero presentate problematiche diverse e che si fosse proceduto alle soluzioni necessarie in base alle emergenze di verifica meccanica e diagnostica in ragione della connessione elettronica ai vari meccanismi di automazione.
La rilevazione ai fini del tagliando, tuttavia, dimostra che la vettura nello spazio temporale di appena più di un anno avesse maturato una importante percorrenza chilometrica pari a totali 58.000 Km, in sè indicativa di una idoneità complessiva dell'auto nell'utilizzo.
D'altro canto, gli acquirenti non lamentano nel tempo esclusivamente i medesimi difetti, ciò provando la loro avvenuta riparazione.
Inoltre, in virtù dell'onere invertito ex art. 2697 cc a distanza di un anno dalla consegna, non offrono prova piena sulla imputabilità dei nuovi vizi denunciati, astrattamente compatibile con un generale deterioramento dovuto all'uso intensivo, ben avendo potuto essi agire con accertamento d'urgenza o vaglio tecnico stragiudiziale, perciò risultando la richiesta di ctu, a carattere esplorativo.
Il ricorso al rimedio primario, comunque, lascia ferma ex art. 130 cit. la facoltà per il consumatore di avvalersi della iniziativa per la riduzione del prezzo o la risoluzione del contratto quando: la riparazione e la sostituzione siano impossibili o eccessivamente onerose;
il venditore non abbia provveduto alla riparazione o alla sostituzione del bene entro un termine congruo;
la sostituzione o la riparazione precedentemente effettuata abbiano arrecato notevoli inconvenienti al consumatore.
Si confronti, in tema, Cass. Civ. ord. 3695 del 07.02.2022 e le pronunce n.10453/ 2020, n. 1082/ 2020, n. 18610/ 2017: “il consumatore, scaduto il termine congruo per la sostituzione o riparazione senza che il venditore vi abbia provveduto, ovvero se le stesse abbiano arrecato un notevole inconveniente, può
Pagina 7 agire per la riduzione del prezzo o per la risoluzione del contratto, pur in presenza di un difetto di lieve entità”.
Nella fattispecie, gli argomenti suesposti escludono la risoluzione del contratto, essendo invece accertati la più recente circostanza di saltuarie anomalie in accensione del sistema multimediale nonostante la passata sostituzione (si v. richiesta di informazioni a del 13.07.2023) e gli inconvenienti a carico CP_2
degli acquirenti che assumono carattere di consistenza ove si considerino il ragionevole affidamento sulle prestazioni ottimali di un'auto nuova, i fastidi connessi alle segnalazioni ed indicazione dei problemi da parte di questi, i reiterati ricorsi agli interventi di officina, i disagi sopportati nell'uso ed i potenziali rischi su strada prima della sostituzione del computer di bordo, i tempi di mancato utilizzo ed attesa che prescindono dalla concessione dell'auto di cortesia diretta a temperare solo parzialmente la posizione di incomodo dell'acquirente.
La mancanza di prove specifiche sul punto consente, pertanto, una loro quantificazione in termini equitativi che, in ragione delle avvenute riparazioni, dell'acquisto di auto nuova e valore di mercato al tempo degli interventi acquisibile attraverso fonti notorie, in bilanciamento con il deprezzamento dovuto allo sfruttamento considerevole dell'auto che comunque ne dimostra l'efficienza, si determina in euro 3.0000,00.
3) Quanto alla imputazione della responsabilità, va affermato che, in via diretta, sia il venditore a dover rispondere a titolo contrattuale con gli acquirenti;
tuttavia, egli chiama in causa la terza produttrice contro cui domanda la rivalsa ex art. 134 Cod. Consumo.
Va rilevato sul punto che i difetti avessero origine costruttiva, che il rivenditore abbia agito con solerzia ed adeguatezza di mezzi e risorse adoperandosi in linea agli obblighi ed istruzioni ricevute da in forza del rapporto di CP_2
concessione del 22.07.2014 articoli V, VI e VII, ordinando e montando i pezzi forniti dalla casa costruttrice, che nulla specificamente quest'ultima contesti limitandosi a generiche asserzioni circa la qualità dei servizi offerti dall'officina
Pagina 8 del concessionario, il quale, peraltro, non ha assunto alcun patto di rinuncia o esclusione del suo diritto di regresso.
In conclusione, merita accoglimento la domanda di manleva andando definitivamente attribuito alla casa produttrice l'importo Controparte_2
determinato in riduzione.
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Le competenze di giudizio seguono la soccombenza con condanna di e, Controparte_1
per essa, in rivalsa, di alla rifusione di euro 1.300,00 oltre accessori Controparte_2
sulla base di tabella Dm 55/2014 e valore del decisum (art. 5 Dm 55/2014 e Cass. Civ.
Sez. 2 n. 7224 del 13.01.2023, Sez. 2 n. 34523 del 23.11.2022, Sez. 2 1850 del
12.07.2018) in favore degli attori e della convenuta
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
previamente accertato il diritto alla riduzione del prezzo, accoglie la domanda subordinata avanzata da e;
Parte_1 Parte_2 per l'effetto,
condanna in persona del l.r., e, per essa, in via di rivalsa, Controparte_1
, in persona del suo l.r., al pagamento di euro 3.000,00 oltre Controparte_2
interessi legali dalla domanda al soddisfo in favore degli attori;
condanna in persona del l.r., e, per essa, in via di rivalsa, Controparte_1
, in persona del suo l.r., alla rifusione delle spese di lite in Controparte_2
favore di e e in Parte_1 Parte_2 Controparte_1
persona del l.r., per euro 1.300,00 oltre spese forf, Cassa Avv. ed iva e spese vive di iscrizione per gli attori.
Brindisi, 21.10.2025
Il Giudice On.
IN AL
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