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Articolo 4 della Legge 22 luglio 1960, n. 765
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Legge 22 luglio 1960, n. 765
Articolo 4 della Legge 22 luglio 1960, n. 765
Versione
19 agosto 1960
Art. 4.
La presente legge ha effetto dal 1 luglio 1960.
Entrata in vigore il 19 agosto 1960
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