Decreto cautelare 20 dicembre 2025
Decreto cautelare 22 dicembre 2025
Sentenza breve 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4T, sentenza breve 20/01/2026, n. 1074 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1074 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01074/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15608/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 15608 del 2025, proposto da EB SI, rappresentata e difesa dall’avvocato Gianni Venditti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, Commissione Interministeriale Ripam e Formez Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione esaminatrice, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
1) dell’esito della prova scritta, per come pubblicato il 22.10.2025 e nelle parti ritenute lesive, svoltasi il 20.10.2025, del Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, o, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP);
2) dell’avviso di pubblicazione degli esiti delle prove scritte del 22.10.2025 e del relativo allegato, nelle parti lesive per questa parte ricorrente;
3) della prova stessa di questa parte ricorrente nella parte in cui si prevedono i gravati quesiti indicati di seguito in narrativa;
4) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, anche di quelli di seguito elencati:
a) i verbali di formulazione e di approvazione dei quiz di cui di seguito in narrativa ove e per quanto occorra ed ove adottati;
b) i verbali di correzione della prova scritta di questa parte ricorrente ove e per quanto occorra ed ove adottati;
c) la graduatoria di riferimento ove pubblicata nelle more del giudizio ove e per quanto occorra ed ove adottata;
d) i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del presente giudizio;
e) gli avvisi di assegnazione sede e di immissione in servizio pubblicati nelle more del giudizio ove e per quanto occorra ed ove adottati;
f) la lex specialis della procedura concorsuale tutta, ivi compresi eventuali ed ulteriori verbali inerenti ai criteri di valutazione delle prove scritte, laddove dovessero essere interpretati nel senso di importare l’inidoneità e, per l’effetto, l’esclusione dal concorso di questa parte ricorrente;
g) l’avviso recante: “ Aggiornamento del 22.10.2025: Sono stati pubblicati sulla piattaforma ‘concorsi smart’ gli esiti delle prove scritte profilo funzionario cod. 01. Gli esiti delle prove scritte del profilo assistenti cod. 02 saranno visibili a partire dal 28 ottobre 2025 ” limitatamente al risultato di questa parte ricorrente;
h) le FAQ pubblicate il 04/08/2025, ove e per quanto occorra;
i) la Delibera di nomina della commissione giudicatrice, pubblicata il 03.10.2025, ove e per quanto occorra ed ove adottata;
l) la nomina dei comitati di vigilanza pubblicata il 20.10.2025, ove e per quanto occorra ed ove adottata;
m) l’avviso inerente alle modalità della prova asincrona e i relativi risultati, nelle parti eventualmente lesive e/o contrarie a questa parte ricorrente;
n) le istruzioni per svolgimento della prova scritta pubblicate il 03.10.2025, ove e per quanto occorra ritenuto opportuno e ove eventualmente lesive di questa parte ricorrente;
o) gli aggiornamenti del 03.12 e del 04.12 pubblicati sul portale InPA, ove considerativi lesivi per questa parte ricorrente;
nonché per l’accertamento e la declaratoria del diritto della ricorrente al riesame del punteggio conseguito nei gravati quesiti della prova scritta del concorso, con la rettifica in positivo del punteggio raggiunto e la conseguente dichiarazione di idoneità ed ammissione alla fase successiva;
con la condanna in forma specifica delle Amministrazioni resistenti, ognuna per quanto di loro competenza, a riesaminare in melius il punteggio della ricorrente per i motivi esposti di seguito in narrativa, incrementando, per l’effetto, il punteggio della prova scritta, con conseguente ammissione alla fase successiva, e riserva di ulteriori richieste istruttorie con vittoria di spese e competenze difensive come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia, della Commissione Interministeriale Ripam e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 il dott. UC AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l’articolo 60, comma 1, c.p.a., che facoltizza il Tribunale amministrativo regionale a definire il giudizio nel merito, con sentenza in forma semplificata, in sede di decisione della domanda cautelare, una volta verificato che siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso e dieci giorni dal suo deposito ed accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria;
Dato atto che nella specie il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi del menzionato art. 60, comma 1, c.p.a., stante la sussistenza dei presupposti di cui al richiamato articolo e l’espletamento delle formalità ivi previste.
Rilevato che la ricorrente ha impugnato gli esiti della prova scritta del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.970 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero della Giustizia, di cui n. 370 unità nell’Area funzionari a supporto degli Uffici notificazioni, esecuzioni e protesti (che è quanto rileva nel presente giudizio, avendo la parte ricorrente presentato domanda per tale profilo), non essendo risultata idonea per aver conseguito un punteggio pari a 20,75/30, inferiore a quello minimo stabilito dal bando, pari a 21/30;
Considerato che:
- la parte ricorrente, con la proposizione del ricorso in esame affidato ad un unico motivo, ha contestato la legittimità del quesito n. 28 della prova scritta della testé menzionata procedura concorsuale ad essa somministrata in data 20 ottobre 2025, asserendo che la stessa fosse inficiata per “ Violazione degli articoli 3, 51 e 97 cost- in uno con l’eccesso di potere per violazione della par condicio concorsorum, irragionevolezza ed illogicità manifesta. Violazione e falsa applicazione della lex specialis. Eccesso di potere, inconferenza ed irragionevolezza nell’assegnazione del punteggio ai quesiti della prova scritta della ricorrente, ingiustizia manifesta ”;
- più in dettaglio, con le censure articolate con l’unico mezzo di gravame proposto è stata prospettata l’illegittimità dell’operato delle Amministrazioni intimate quanto alla formulazione del quesito n. 28, recante “ Find the sentence which is closest in meaning to the following one: If I had more free time, I would start a language course ” e rispetto al quale le tre possibili risposte predisposte dall’amministrazione sono “ A) I would have started a language course if I had time; B) I might start a language course if I get some time; C) I don’t have much free time now, but I’d start a course if I did ”, di cui quella sub c) corrispondente alla risposta ritenuta corretta dall’Amministrazione. Ad avviso della ricorrente, che a tale quesito ha erroneamente risposto selezionando l’opzione sub a) , l’operato delle Amministrazioni intimate risulterebbe illegittimo in quanto la risposta sub c) : i) non sarebbe correttamente formulata da un punto di vista semantico, in ragione dell’omesso riferimento al “ language course ”, ritenuto parte essenziale del significato della frase riportata all’interno del quesito n. 28; ii) avrebbe dovuto utilizzare il periodo ipotetico di tipo III, ossia quello contenuto nella risposta sub a) , trattandosi dell’unica costruzione grammaticale atta a conservare integralmente l’elemento chiave del significato della frase contenuta nel quesito proposto ai candidati;
Rilevato che le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio, eccependo il difetto di legittimazione della Commissione interministeriale Ripam, nonché l’infondatezza del ricorso, concludendo per la sua reiezione;
Dato atto che all’udienza camerale del 12 gennaio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ai sensi dell’art. 60 c.p.a., la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto preliminarmente che l’eccezione di rito formulata dalla difesa erariale sia infondata, in quanto la Commissione interministeriale Ripam, comunque dotata di autonomia, indipendentemente dalla sua composizione, è competente ad adottare atti connessi alle procedure concorsuali ai sensi dell’articolo 35, comma 5, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale: “ a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato; b) indìce i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici; c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici; d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate; e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici ”;
Ritenuto nel merito che il ricorso non sia meritevole di favorevole considerazione e, quindi, debba essere respinto per le seguenti ragioni di diritto;
Considerato, in via generale, che l’ambito di discrezionalità dell’Amministrazione nella formulazione dei quiz da sottoporre ai candidati in sede di procedure concorsuali è particolarmente ampio e che la scelta delle domande da somministrare, così come la successiva valutazione delle risposte fornite, in ragione di tale ampia discrezionalità, è sindacabile dal giudice amministrativo solo a condizione che risulti evidente l’assoluta incomprensibilità del quesito o la irragionevolezza della risposta prescelta, oppure che sia fornita la prova, o quanto meno un principio di prova, per contestare, sotto l’aspetto della irragionevolezza, arbitrarietà o illogicità, la correttezza della soluzione proposta dall’Amministrazione (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5242 dell’11 giugno 2024; tale orientamento pretorio è costantemente seguito anche da questa Sezione, si veda, di recente, T.A.R. Lazio, sez. IV- ter , sent. n. 23744 del 24 dicembre 2025);
Considerato altresì che, secondo pacifica giurisprudenza, in sede di pubblico concorso, ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l’obbligo per l’Amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta indubitabilmente esatta. La commissione, invero, non deve tendere tranelli e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la “meno errata” o l’“approssimativamente più accettabile”, per così dire, anziché quella – l’unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto e inaccettabile proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo;
Ritenuto che le censure articolate dalla ricorrente per contestare la legittimità del quesito n. 28 non siano meritevoli di accoglimento. In proposito, giova rilevare che l’unica risposta corretta è quella individuata come tale dall’Amministrazione (ossia, la risposta sub c) “ I don’t have much free time now, but I’d start a course if I did ”), essendo quella che possiede il significato che più si avvicina a quello espresso nella frase menzionata nel suddetto quesito (“ If I had more free time, I would start a language course ”), come dallo stesso esplicitamente richiesto. Di contro, la risposta scelta dalla ricorrente ( i.e. , quella sub a) “ I would have started a language course if I had time ”) risulta errata poiché, come noto, il periodo ipotetico di tipo III su cui fanno leva le censure ricorsuali in esame (e che, in ogni caso, neppure risulta impiegato nella risposta sub a) , atteso che la congiunzione “ If ” non è seguita dal “ Past perfect ” del verbo “ to have ” ( i.e. “ had had ”), bensì dal “ Simple past ” ( i.e. “ had ”) si utilizza per immaginare un passato diverso e le sue possibili conseguenze, mentre il periodo ipotetico di tipo II (ossia, quello utilizzato nel quesito) si impiega per descrivere situazioni ipotetiche, irreali o improbabili nel presente o nel futuro, senza alcun riferimento ai fatti occorsi nel passato. È questa la ragione per cui unicamente la frase contenuta nella risposta sub c) , e non anche quella della risposta sub a) , presenta il significato che più si avvicina a quello espresso con la frase contenuta nel quesito n. 28;
Ritenuto, in definitiva, che il ricorso in esame sia infondato e, quindi, meriti di essere respinto;
Ritenuto, infine, che le spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza, debbano essere poste a carico della parte ricorrente e liquidate in favore delle Amministrazioni resistenti nella misura indicata in dispositivo,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore delle Amministrazioni resistenti, che liquida in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
TA IC, Presidente
UC AR, Primo Referendario, Estensore
Valentino Battiloro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UC AR | TA IC |
IL SEGRETARIO