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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/11/2025, n. 1186 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1186 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice UC ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1337 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Agrigento, via Papa Luciani n. 5, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Cucchiara che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTRICE - OPPOSTA * contro
(c.f.: ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
01/01/1960 e ivi residente in [...]
* CONVENUTA CONTUMACE - DEBITRICE OPPONENTE *
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' Avvocatura Distrettuale di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, via V. Villareale n. 6, domicilia ex lege
* CONVENUTA – CREDITRICE OPPOSTA *
Controparte_3
- Corti di Appello - Corte di Appello di Palermo (c.f.: )
[...] P.IVA_3 con sede in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 1,
* CONVENUTO CONTUMACE – * Controparte_4
OGGETTO: opposizione a pignoramento ex artt. 48-bis e 72-bis D.P.R. n. 602/1973
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 15.09.2025 e note conclusive
1 depositate dalla sola parte attrice il 07 ottobre 2025.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con “l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72 bis e 48 bis del D.P.R.
602/73, fasc. n. 291/2022/1075, n. 291 84 2023 00000081001, notificato in data 20.02.2023”
l' “ha proceduto esecutivamente per un credito di euro Parte_1
6.609,73 provvedendo al pignoramento di euro 5.323,91 su segnalazione n. 202200004114919 del
02.12.2022 effettuata ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/73 dal Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Corti di Appello - Corte di Appello di
Palermo”.
Con ricorso depositato il 13 marzo 2023 , ha proposto opposizione Controparte_1 al detto pignoramento esattoriale per i seguenti motivi: “I. improcedibilità del pignoramento per violazione dell'art. 47 D. Lgs. 546/1992. Gli avvisi di accertamento prodromici sono stati sospesi con ordinanza della CTP di Agrigento;
II. improcedibilità e/o illegittimità della procedura espropriativa per violazione dell'art. 50, comma 2, del dpr n. 602/1973 e dell'art. 474 c.p.c.
L'esecuzione è stata intrapresa in virtù di un titolo non ancora divenuto definitivo;
III. inesistenza del diritto a procedere al pignoramento in quanto lo stesso è privo del titolo esecutivo, non essendo state validamente notificate le prodromiche le cartelle di pagamento, in violazione del procedimento di esecuzione forzata previsto dagli art. 25, 49 e 50 del d.p.r. n. 602/1973; III. illegittimità dell'atto esecutivo l'omessa indicazione della causale del credito vantato e del relativo ruolo costituente titolo esecutivo - violazione dell'art. 543 c.p.c.; IV. illegittimità del pignoramento per estinzione del credito per intervenuta prescrizione e decadenza del credito”.
Il Giudice dell'Esecuzione nel procedimento portante R.G.E. n. 240/2023, con provvedimento reso inaudita altera parte il 20 marzo 2023, ha così disposto: “sospende l'esecuzione intrapresa dalla in danno di;
Controparte_5 Controparte_1 fissa il termine perentorio di gg. 45 per l'inizio del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della causa presso la competente Cancelleria”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l Parte_1
ha introdotto il presente giudizio di merito innanzi al Tribunale Civile di
[...]
Agrigento, contestando i motivi di opposizione spiegati dalla e chiedendo al Tribunale CP_1 di: “in via pregiudiziale: -ritenere e dichiarare, l'inammissibilità dei motivi contrassegnati dai numeri III … e IV … dell'opposizione relativamente alle cartelle n. 291 2018 0015687442 e 291
2019 0001314069000 per violazione del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92;
2 -ritenere e dichiarare, l'inammissibilità dei motivi numero III … e numero IV … dell'opposizione relativamente all'avviso di accertamento n. TY501CF00692/2019 per violazione principio del "ne bis in idem"; -ritenere e dichiarare l'inammissibilità del motivo di opposizione contrassegnato con il n. -III- perché tardivo ex art. 617 co. 1° c.p.c. in quanto proposto oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica delle cartelle;
senza rinunciare alle superiori eccezioni pregiudiziali, nel merito: -rigettare l'opposizione … e per l'effetto confermare l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi … e per l'effetto altresì revocare la sospensione della procedura esecutiva disposta dal decreto del 20.03.2023; -condannare la contribuente al pagamento delle spese vive prenotate a debito, nonché dei compensi del giudizio, oltre alle spese forfettarie, alla c.p.a. e all'i.v.a.; - compensare le spese del giudizio tra l'Agente della Riscossione ed il terzo pignorato e l'Ente
Impositore ”. Parte_1
L'opponente e il terzo pignorato , benché Controparte_1 Controparte_3 ritualmente citati, non si sono costituiti nel presente giudizio di merito e all'udienza del 04 dicembre 2023 è stata dichiarata la loro contumacia.
All'udienza di discussione tenutasi il 15.09.2025 il Giudice così disponeva: “rilevato che le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento sottese all'atto di pignoramento opposto sono state emesse per il mancato pagamento di tributi di varia natura;
rilevato il proprio difetto di giurisdizione;
visto l'art. 101, comma 2, c.p.c. nella formulazione post-riforma Cartabia
(applicabile al seguente giudizio in cui il ricorso per la fase cautelare è stato iscritto a ruolo il
13.03.2023)
P.Q.M.
riserva la decisione, assegnando alle parti il termine di giorni trenta da oggi per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla detta questione”.
Solo l' ha depositato, in data 07.10.2025, memoria con Controparte_6 la quale ha sostenuto la giurisdizione del Tribunale adito.
2. Sull'incompetenza per giurisdizione rilevata d'ufficio e sottoposta alla parte attrice all'udienza tenutasi il 15 settembre 2025.
Deve rilevarsi che con l'opposizione al pignoramento esattoriale ha Controparte_1 eccepito sia la mancata e/o irregolare notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento, intimazione di pagamento e avviso di accertamento) che l'intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti in essi riportati.
Dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti emerge che gli atti presupposti al pignoramento esattoriale opposto hanno ad oggetto esclusivamente il mancato pagamento di tributi di varia natura. E precisamente:
- cartella di pagamento n. 29120180015687442000 relativa ICI 2011 (Comune di Agrigento);
3 - cartella di pagamento n. 29120190001314069000 relativa a IRPEF 2015;
- cartella di pagamento n. 29120200025046238000 relativa a IMU 2013 (Comune di Favara);
- avviso di accertamento n. TY501CF00692/2019 relativo ad IRPEF 2014.
Ciò posto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con riferimento alla fase di merito dell'impugnazione del pignoramento relativo ai sopra menzionati avviso di accertamento e cartelle di pagamento aventi a oggetto crediti di natura tributaria.
Invero, proprio per chiarire i confini della giurisdizione in materia di pignoramento tributario sono di recente nuovamente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza 29 gennaio 2025 n. 2098.
Con tale pronuncia – relativa, come nel caso di specie, alla determinazione della competenza a conoscere l'impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi quando il contribuente contesti l'omessa notifica delle cartelle o la prescrizione dei crediti sottesi – le
Sezioni Unite hanno ribadito che “Secondo il costante orientamento di questa Corte "ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (ex multis, Cass., S.U., ord. 10 gennaio 2023, n. 362; Cass., S.U., n. 20852 del 2022). Il petitum sostanziale, va determinato, dunque, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis, Cass., S.U., n.
10105 del 16 aprile 2021; Cass. civ., Sez. Unite, sent. 7 settembre 2018, n. 21928). Nel caso in esame, … [la parte opponente] ha espressamente dedotto di avere esperito due azioni di accertamento negativo del credito azionato nei suoi confronti da EQ SU SP eccependo, in primis, la mancata notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento e/o altri atti di sollecito o intimazione) al pignoramento e l'intervenuta prescrizione dello stesso credito azionato. Ciò posto, in fatto, va ribadito, in diritto, che secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte
4 (v. Cass., Sez. U., n. 7822 del 14/04/2020): "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R.
n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione". Tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U n.21642 del 28 luglio 2021, id. n.8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez.
U., n.16986 del 22 maggio 2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che "in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva". Alla luce dei superiori principi -i quali risultano attuali (v., di recente, Cass., Sez. U, n. 4227 del 10 febbraio 2023, in fattispecie similare alla presente, con ampi richiami alla precedente giurisprudenza) e ai quali il
Collegio ritiene, condividendoli, di dare continuità- va, quindi, affermato che, in relazione alle domande esperite (e come sopra illustrate) da [parte opponente] avverso le pretese tributarie, la giurisdizione sulla controversia appartiene alla Corte di giustizia tributaria di primo grado” (v.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza 29 gennaio 2025, n. 2098).
Venendo al caso che ci occupa, si rileva che con l'atto di “opposizione Controparte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi” ha, tra gli altri motivi, espressamente eccepito “III. inesistenza del diritto a procedere al pignoramento in quanto lo stesso è privo del titolo esecutivo, non essendo state validamente notificate le prodromiche le cartelle di pagamento … IV. illegittimità
5 del pignoramento per estinzione del credito per intervenuta prescrizione e decadenza del credito”,
e ha esplicitamente richiesto al Tribunale di dichiarare “la nullità e/o improcedibilità dell'esecuzione forzata tributaria intrapresa … per avere proceduto in virtù di titoli esecutivi … inesistenti e/o nulli per non avere l'Agente della Riscossione fatto precedere una valida notifica delle cartelle di pagamento al pignoramento oggi opposto, e perché è … intervenuta prescrizione”.
Pertanto, facendo corretta applicazione dei consolidati principi della Suprema Corte ribaditi con la sopra riportata recentissima ordinanza delle Sezioni Unite, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Le spese di lite, tenuto conto delle questioni trattate, devono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice UC ES, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1337/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Agrigento;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 14/11/2025.
Il Giudice Onorario
UC ES
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice UC ES, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa di primo grado iscritta al n. 1337 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: ) con sede in Roma, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Agrigento, via Papa Luciani n. 5, presso lo studio dell'avv. Salvatore
Cucchiara che la rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTRICE - OPPOSTA * contro
(c.f.: ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._1
01/01/1960 e ivi residente in [...]
* CONVENUTA CONTUMACE - DEBITRICE OPPONENTE *
(c.f.: ) Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall' Avvocatura Distrettuale di Palermo, presso i cui uffici, siti in Palermo, via V. Villareale n. 6, domicilia ex lege
* CONVENUTA – CREDITRICE OPPOSTA *
Controparte_3
- Corti di Appello - Corte di Appello di Palermo (c.f.: )
[...] P.IVA_3 con sede in Palermo, piazza Vittorio Emanuele Orlando n. 1,
* CONVENUTO CONTUMACE – * Controparte_4
OGGETTO: opposizione a pignoramento ex artt. 48-bis e 72-bis D.P.R. n. 602/1973
CONCLUSIONI DELLE PARTI: cfr. verbale di udienza del 15.09.2025 e note conclusive
1 depositate dalla sola parte attrice il 07 ottobre 2025.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con “l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi ex artt. 72 bis e 48 bis del D.P.R.
602/73, fasc. n. 291/2022/1075, n. 291 84 2023 00000081001, notificato in data 20.02.2023”
l' “ha proceduto esecutivamente per un credito di euro Parte_1
6.609,73 provvedendo al pignoramento di euro 5.323,91 su segnalazione n. 202200004114919 del
02.12.2022 effettuata ex art. 48 bis D.P.R. n. 602/73 dal Ministero della Giustizia-Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Corti di Appello - Corte di Appello di
Palermo”.
Con ricorso depositato il 13 marzo 2023 , ha proposto opposizione Controparte_1 al detto pignoramento esattoriale per i seguenti motivi: “I. improcedibilità del pignoramento per violazione dell'art. 47 D. Lgs. 546/1992. Gli avvisi di accertamento prodromici sono stati sospesi con ordinanza della CTP di Agrigento;
II. improcedibilità e/o illegittimità della procedura espropriativa per violazione dell'art. 50, comma 2, del dpr n. 602/1973 e dell'art. 474 c.p.c.
L'esecuzione è stata intrapresa in virtù di un titolo non ancora divenuto definitivo;
III. inesistenza del diritto a procedere al pignoramento in quanto lo stesso è privo del titolo esecutivo, non essendo state validamente notificate le prodromiche le cartelle di pagamento, in violazione del procedimento di esecuzione forzata previsto dagli art. 25, 49 e 50 del d.p.r. n. 602/1973; III. illegittimità dell'atto esecutivo l'omessa indicazione della causale del credito vantato e del relativo ruolo costituente titolo esecutivo - violazione dell'art. 543 c.p.c.; IV. illegittimità del pignoramento per estinzione del credito per intervenuta prescrizione e decadenza del credito”.
Il Giudice dell'Esecuzione nel procedimento portante R.G.E. n. 240/2023, con provvedimento reso inaudita altera parte il 20 marzo 2023, ha così disposto: “sospende l'esecuzione intrapresa dalla in danno di;
Controparte_5 Controparte_1 fissa il termine perentorio di gg. 45 per l'inizio del giudizio di merito previa iscrizione a ruolo della causa presso la competente Cancelleria”.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l Parte_1
ha introdotto il presente giudizio di merito innanzi al Tribunale Civile di
[...]
Agrigento, contestando i motivi di opposizione spiegati dalla e chiedendo al Tribunale CP_1 di: “in via pregiudiziale: -ritenere e dichiarare, l'inammissibilità dei motivi contrassegnati dai numeri III … e IV … dell'opposizione relativamente alle cartelle n. 291 2018 0015687442 e 291
2019 0001314069000 per violazione del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.Lgs. 546/92;
2 -ritenere e dichiarare, l'inammissibilità dei motivi numero III … e numero IV … dell'opposizione relativamente all'avviso di accertamento n. TY501CF00692/2019 per violazione principio del "ne bis in idem"; -ritenere e dichiarare l'inammissibilità del motivo di opposizione contrassegnato con il n. -III- perché tardivo ex art. 617 co. 1° c.p.c. in quanto proposto oltre il termine perentorio di venti giorni dalla notifica delle cartelle;
senza rinunciare alle superiori eccezioni pregiudiziali, nel merito: -rigettare l'opposizione … e per l'effetto confermare l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi … e per l'effetto altresì revocare la sospensione della procedura esecutiva disposta dal decreto del 20.03.2023; -condannare la contribuente al pagamento delle spese vive prenotate a debito, nonché dei compensi del giudizio, oltre alle spese forfettarie, alla c.p.a. e all'i.v.a.; - compensare le spese del giudizio tra l'Agente della Riscossione ed il terzo pignorato e l'Ente
Impositore ”. Parte_1
L'opponente e il terzo pignorato , benché Controparte_1 Controparte_3 ritualmente citati, non si sono costituiti nel presente giudizio di merito e all'udienza del 04 dicembre 2023 è stata dichiarata la loro contumacia.
All'udienza di discussione tenutasi il 15.09.2025 il Giudice così disponeva: “rilevato che le cartelle di pagamento e le intimazioni di pagamento sottese all'atto di pignoramento opposto sono state emesse per il mancato pagamento di tributi di varia natura;
rilevato il proprio difetto di giurisdizione;
visto l'art. 101, comma 2, c.p.c. nella formulazione post-riforma Cartabia
(applicabile al seguente giudizio in cui il ricorso per la fase cautelare è stato iscritto a ruolo il
13.03.2023)
P.Q.M.
riserva la decisione, assegnando alle parti il termine di giorni trenta da oggi per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla detta questione”.
Solo l' ha depositato, in data 07.10.2025, memoria con Controparte_6 la quale ha sostenuto la giurisdizione del Tribunale adito.
2. Sull'incompetenza per giurisdizione rilevata d'ufficio e sottoposta alla parte attrice all'udienza tenutasi il 15 settembre 2025.
Deve rilevarsi che con l'opposizione al pignoramento esattoriale ha Controparte_1 eccepito sia la mancata e/o irregolare notifica degli atti presupposti (cartelle di pagamento, intimazione di pagamento e avviso di accertamento) che l'intervenuta decadenza e prescrizione dei crediti in essi riportati.
Dall'esame della documentazione versata in atti dalle parti emerge che gli atti presupposti al pignoramento esattoriale opposto hanno ad oggetto esclusivamente il mancato pagamento di tributi di varia natura. E precisamente:
- cartella di pagamento n. 29120180015687442000 relativa ICI 2011 (Comune di Agrigento);
3 - cartella di pagamento n. 29120190001314069000 relativa a IRPEF 2015;
- cartella di pagamento n. 29120200025046238000 relativa a IMU 2013 (Comune di Favara);
- avviso di accertamento n. TY501CF00692/2019 relativo ad IRPEF 2014.
Ciò posto, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della
Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con riferimento alla fase di merito dell'impugnazione del pignoramento relativo ai sopra menzionati avviso di accertamento e cartelle di pagamento aventi a oggetto crediti di natura tributaria.
Invero, proprio per chiarire i confini della giurisdizione in materia di pignoramento tributario sono di recente nuovamente intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con l'ordinanza 29 gennaio 2025 n. 2098.
Con tale pronuncia – relativa, come nel caso di specie, alla determinazione della competenza a conoscere l'impugnazione di un atto di pignoramento presso terzi quando il contribuente contesti l'omessa notifica delle cartelle o la prescrizione dei crediti sottesi – le
Sezioni Unite hanno ribadito che “Secondo il costante orientamento di questa Corte "ai sensi dell'art. 386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte (ex multis, Cass., S.U., ord. 10 gennaio 2023, n. 362; Cass., S.U., n. 20852 del 2022). Il petitum sostanziale, va determinato, dunque, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis, Cass., S.U., n.
10105 del 16 aprile 2021; Cass. civ., Sez. Unite, sent. 7 settembre 2018, n. 21928). Nel caso in esame, … [la parte opponente] ha espressamente dedotto di avere esperito due azioni di accertamento negativo del credito azionato nei suoi confronti da EQ SU SP eccependo, in primis, la mancata notifica degli atti prodromici (cartelle di pagamento e/o altri atti di sollecito o intimazione) al pignoramento e l'intervenuta prescrizione dello stesso credito azionato. Ciò posto, in fatto, va ribadito, in diritto, che secondo la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte
4 (v. Cass., Sez. U., n. 7822 del 14/04/2020): "In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R.
n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione". Tali principi risultano ribaditi e affinati dalle successive Cass., Sez. U n.21642 del 28 luglio 2021, id. n.8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez.
U., n.16986 del 22 maggio 2022 con la quale, in particolare, la Corte ha avuto modo di affermare che "in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva". Alla luce dei superiori principi -i quali risultano attuali (v., di recente, Cass., Sez. U, n. 4227 del 10 febbraio 2023, in fattispecie similare alla presente, con ampi richiami alla precedente giurisprudenza) e ai quali il
Collegio ritiene, condividendoli, di dare continuità- va, quindi, affermato che, in relazione alle domande esperite (e come sopra illustrate) da [parte opponente] avverso le pretese tributarie, la giurisdizione sulla controversia appartiene alla Corte di giustizia tributaria di primo grado” (v.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Ordinanza 29 gennaio 2025, n. 2098).
Venendo al caso che ci occupa, si rileva che con l'atto di “opposizione Controparte_1 all'esecuzione e agli atti esecutivi” ha, tra gli altri motivi, espressamente eccepito “III. inesistenza del diritto a procedere al pignoramento in quanto lo stesso è privo del titolo esecutivo, non essendo state validamente notificate le prodromiche le cartelle di pagamento … IV. illegittimità
5 del pignoramento per estinzione del credito per intervenuta prescrizione e decadenza del credito”,
e ha esplicitamente richiesto al Tribunale di dichiarare “la nullità e/o improcedibilità dell'esecuzione forzata tributaria intrapresa … per avere proceduto in virtù di titoli esecutivi … inesistenti e/o nulli per non avere l'Agente della Riscossione fatto precedere una valida notifica delle cartelle di pagamento al pignoramento oggi opposto, e perché è … intervenuta prescrizione”.
Pertanto, facendo corretta applicazione dei consolidati principi della Suprema Corte ribaditi con la sopra riportata recentissima ordinanza delle Sezioni Unite, va dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado.
Le spese di lite, tenuto conto delle questioni trattate, devono essere compensate.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice UC ES, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1337/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore della Corte di Giustizia
Tributaria di primo grado di Agrigento;
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 14/11/2025.
Il Giudice Onorario
UC ES
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