Rigetto
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 19/03/2026, n. 2356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2356 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02356/2026REG.PROV.COLL.
N. 06066/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6066 del 2025, proposto da SA Medica S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B1987E2669, rappresentata e difesa dall’avvocato Fabrizio Cecinato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia,
contro
Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, non costituita in giudizio;
nei confronti
Sidem s.p.a., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 589/2025, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 29 gennaio 2026, il Cons. AN BE CE e uditi per le parti gli avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – L’Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico di Bari ha indetto una procedura aperta telematica di rilevanza europea, ai sensi del combinato disposto degli artt. 71 e 79 (allegato II.5) del d.lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura di apparecchiature elettromedicali varie necessarie all’allestimento dei posti letto di terapia intensiva e semi intensiva dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari e P.O. “ GI XXIII”. D.L. n. 34 del 19/05/2020 – Finanziamento Regionale Completamento Asclepios 3 - CUP: B97H21004230001 - B92C23000210002 ” per la fornitura, per quel che è qui d’interesse, di “ n. 3 Sterilizzatrice sonde transesofagea ” – Lotto 9 (CIG n. B1987E2669), per un importo complessivo di € 150.000,00, IVA.
2. – Hanno partecipato alla procedura le società SA Medica s.r.l., odierna appellante, e S.I.D.E.M. s.p.a.. A seguito dell’apertura delle offerte tecniche ed economiche, S.I.D.E.M. si è classificata prima con un punteggio totale di 85,23, avendo ottenuto 55,23 punti per l’offerta tecnica e 30,00 per quella economica, mentre SA Medica si è classificata al secondo posto in quanto assegnataria di 85,00 punti complessivi, di cui 70,00 punti per l’offerta tecnica e 15,00 per quella economica.
Conseguentemente, la Stazione appaltante, con deliberazione del D.G. n. 111 del 19 febbraio 2025, ha disposto l’aggiudicazione del lotto 9 a S.I.D.E.M..
3. – SA Medica è insorta avverso l’aggiudicazione con ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. per la Puglia teso a contestare la mancata esclusione di S.I.D.E.M. a motivo della presunta omessa produzione delle schede tecniche dei dispositivi offerti – il disinfettatore delle sonde transesofagee mod. BM-33T e l’asciugatore delle sonde mod. DRS-215-B5/V –, asseritamente violativa dell’art. 16.1, lettera B, del Disciplinare di gara – che prevedeva, a pena di esclusione, l’inserimento nella sezione “ Offerta ” di “[s]chede tecniche originali e non editabili e materiali illustrativo del produttore ”. Secondo la ricorrente, S.I.D.E.M. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura anche in virtù della presunta violazione di altre previsioni della lex specialis di gara. Più nello specifico, l’aggiudicataria avrebbe offerto un apparecchio non rispettoso del requisito di minima, richiesto dal Capitolato tecnico, della gestione automatica dei cicli di disinfezione, poiché incapace di effettuare cicli completi di disinfezione “ automatici ” – essendo necessario ricorrere, per l’asciugatura delle sonde, all’armadio ventilato mod. DRS-215-B5/V; avrebbe omesso di indicare, tra il materiale di consumo, il filtro dell’acqua – che necessiterebbe di essere sostituito con cadenza periodica; avrebbe allegato all’offerta economica un listino prezzi non contenente tutti i materiali di consumo e privo della prescritta vidimazione da parte della Camera di Commercio.
In subordine, la ricorrente ha contestato i punteggi attribuiti all’offerta tecnica di S.I.D.E.M. con riferimento ai requisiti “ Automatizzazione del sistema ” – vista la necessità dell’intervento manuale del personale sanitario per terminare il ciclo di disinfezione – ed “ Ergonomia ” – attesa la mancata indicazione di elementi necessari per la valutazione del parametro considerato, quali le dimensioni del dispositivo di asciugatura (ritenuto parte integrante del prodotto offerto in gara) e la necessità, per il funzionamento del dispositivo, di realizzare impianti idrici/fognari presso le sale operatorie del Policlinico. In via ulteriormente gradata e nella denegata ipotesi della mancata concessione della tutela in forma specifica, SA Medica ha chiesto la condanna della Stazione appaltante al risarcimento dei danni, asseritamente consistenti nel mancato utile che la ricorrente avrebbe ricavato dall’esecuzione delle prestazioni oggetto della gara e/o nella perdita di chance, quantificandoli presuntivamente nella misura di € 14.940,00 – ossia, il 10% dell’importo economico offerto in gara (i.e. € 149.400,00) –, oltre a € 7.470,00 – ovvero, il 5% del prezzo offerto in gara – a titolo di danno curriculare per la mancata fatturazione.
3.1. – A seguito della proposizione del ricorso di primo grado, la Dirigente dell’U.O.S. Beni Durevoli e Grandi Apparecchiature dell’A.O.U.C. Policlinico di Bari, con nota prot. n. 23183 del 24 marzo 2025, ha comunicato alla Società seconda classificata il diniego all’annullamento in autotutela dell’aggiudicazione – richiesta da SA Medica prima dell’instaurazione del giudizio –, facendo presente che la Commissione di gara aveva già evidenziato – con nota prot. n. 22622/25 del 21 marzo 2025 – che l’offerta dell’aggiudicataria non presentasse violazioni escludenti.
4. – Con sentenza resa in forma semplificata, il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia ha rigettato il ricorso e i motivi aggiunti avanzati da SA Medica. Innanzitutto, il T.A.R. ha affermato la completezza delle offerte prodotte dall’operatore economico aggiudicatario “ quanto ai documenti a corredo e ai materiali di funzionamento richiesti ”, non avendo rilevato “ alcuna omissione di produzione documentale, anche inerente alle schede tecniche, che, laddove non consistano in un documento separato, sono comunque contenute in altri documenti equipollenti ”. Poi, si è pronunciato sull’assenza della vidimazione del listino prezzi, osservando come essa, pur richiesta dal Disciplinare di gara, non sia stata adempiuta dalle parti in causa e rappresenti nella specie – avendosi a che fare con listini prezzi autoprodotti dalle parti e non listini ufficiali redatti da organismi terzi – un’“ inutile formalità ”, inidonea a costituire una causa di esclusione dalla procedura.
Ancora, il primo giudice ha statuito la conformità del sistema offerto dall’aggiudicataria a quanto espressamente richiesto dalla lex specialis , reputandolo in grado di completare automaticamente la disinfezione delle sonde transesofagee. L’asserzione del T.A.R. si basa, in primis , sull’opinione che il modulo armadio per l’asciugatura e lo stoccaggio delle sonde sia estraneo al ciclo di disinfezione in senso proprio – il quale, secondo la legge di gara, dovrebbe essere automatico – e che, pertanto, la relativa offerta sia oggetto di specifico punteggio aggiuntivo nella griglia dei “ Parametri di qualità e di funzionalità del sistema ”, non essendo l’asciugatura parte dell’oggetto principale della fornitura. In secundis , l’assunto de quo si fonda sul rilievo per cui il sistema offerto da S.I.D.E.M. consentirebbe il riconoscimento automatico dell’operatore – mentre il dispositivo della ricorrente prevederebbe l’inserimento manuale dei dati operatore – e su quello per cui le ulteriori valutazioni tecniche effettuate dall’Amministrazione resistente risulterebbero “ corrispondenti al margine del merito tecnico-discrezionale consentito alla stazione appaltante, nell’espressione degli apprezzamenti qualitativi ”, senza essere inficiate da errori o anomalie significative di sorta.
5. – SA Medica ha appellato la sentenza del T.A.R. per la Puglia deducendo plurimi profili di censura per errores in iudicando così rubricati:
5.1. – “ Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti e della motivazione ”.
La Società appellante critica la pronuncia di prime cure per non aver condotto i dovuti accertamenti e non aver rilevato l’incompletezza delle offerte – relative ai due sistemi di sterilizzazione anzidetti – presentate dalla controinteressata S.I.D.E.M.: non sarebbero, infatti, presenti le schede tecniche, le schede di sicurezza, il manuale d’uso e/o brochure, oltre ad essere totalmente assenti i dati specifici di tale dispositivo come ad esempio il marchio, le dimensioni, il peso, i materiali utilizzati, le performance e capacità, le modalità d’uso, le indicazioni e precauzioni da utilizzare durante l’utilizzo. Il primo giudice sarebbe, dunque, incorso in error in iudicando laddove si sarebbe appiattito supinamente sulle deduzioni difensive dell’Azienda Ospedaliera senza effettuare i dovuti accertamenti del caso, poiché, nella specie, l’offerta non riporterebbe i dati tecnici prescritti dalla legge di gara, il che avrebbe dovuto portare all’esclusione dell’aggiudicataria dalla procedura.
5.2. – “ Erroneità della sentenza per erroneità dei presupposti, difetto di motivazione. Omessa pronuncia ”.
A detta dell’appellante, il primo giudice non avrebbe colto i caratteri peculiari del sistema di sterilizzazione offerto dalla aggiudicataria, il quale, per garantire un’alta disinfezione delle sonde transesofagee utilizzate – di marca Philips –, impiegherebbe il dispositivo di asciugatura al fine di assicurare il corretto ciclo di disinfezione, così come espressamente richiesto nel manuale utente delle sonde TEE della Philips. Pertanto, i due dispositivi offerti da S.I.D.E.M. – il mod. BM-33T e il mod. DRS-215-BS/V – formerebbero, insieme, il “ sistema di disinfettazione ”, considerata anche la previsione del Disciplinare di gara secondo cui le proposte tecniche formulate dagli operatori economici avrebbero costituito “ elemento contrattuale in aggiunta alle prescrizioni del capitolato tecnico di appalto ” (cfr. pag. 32 del Disciplinare). Sulla base di ciò, SA Medica riafferma l’incapacità dei dispositivi offerti da controparte di gestire automaticamente i cicli di disinfezione. Difatti, il sistema dell’aggiudicataria sarebbe progettato in modo tale per cui, una volta effettuato nel dispositivo mod. BM-33T il lavaggio delle sonde con disinfettanti liquidi, l’asciugatura delle stesse avverrebbe tramite il trasferimento manuale delle sonde – ancora bagnate di disinfettante – all’interno del dispositivo ventilato mod. DRS-215-B5/V, in modo da renderle pronte all’uso sul paziente.
In più, l’appellante stigmatizza la pronuncia del primo giudice per non aver ravvisato la violazione del Capitolato di gara assuntamente perpetrata dalla controinteressata tramite l’omessa indicazione, tra il materiale di consumo, del filtro dell’acqua, da cambiare ogni 4-6 mesi a seconda della qualità dell’acqua erogata dall’impianto locale.
5.3. – “ Erroneità della sentenza per travisamento dei fatti ed erroneità dei presupposti ”.
SA Medica impugna la decisione di prime cure anche nella parte in cui afferma la legittimità delle valutazioni tecniche operate dalla Commissione esaminatrice in sede di attribuzione a S.I.D.E.M. del punteggio (i.e. 5 punti) relativo al criterio “ Ergonomia ”. L’appellante sostiene che l’aggiudicataria, non avendo indicato le dimensioni e il peso di una “ parte integrante e di completamento dell’offerta ” quale il dispositivo di asciugatura, avrebbe reso di fatto impossibile per la Commissione valutare il suddetto criterio. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale di primo grado, l’organo tecnico non avrebbe disposto di alcun margine di valutazione tecnico-discrezionale nell’attribuzione del punteggio relativo al criterio in discorso, atteso che, a mente di quanto previsto nella scala di valutazione indicata nel Disciplinare di gara, l’assenza degli elementi e delle misure necessarie per la valutazione del parametro considerato avrebbe dovuto comportare l’assegnazione di un coefficiente pari a “0”.
In via gradata, l’appellante richiede, negli stessi termini del ricorso di primo grado, che le venga accordata la tutela risarcitoria per equivalente.
6. – L’Azienda Ospedaliero-Universitaria Consorziale Policlinico di Bari e la controinteressata Sidem s.p.a. non si sono costituite nel giudizio di appello.
All’udienza pubblica del 29 gennaio 2026 la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
7. – L’appello è infondato per quanto si espone dappresso.
8. – Il nodo principale della controversia all’odierno esame consiste nello stabilire se l’offerta in gara di S.I.D.E.M. sia conforme o meno alla lex specialis . In quest’ottica, giova procedere alla disamina dei profili di gravame sollevati dall’appellante partendo da un assunto, ossia il ruolo meramente ancillare del mod. DRS-215-B5/V rispetto al prodotto presentato dall’aggiudicataria nella procedura di cui si discute. Più precisamente, l’offerta dell’operatore economico controinteressato consta di un sistema disinfezione delle sonde transesofagee denominato BM-33T, caratterizzato da un meccanismo di funzionamento basato sull’ausilio di agenti chimici, al quale è stato aggiunto il sistema accessorio DRS-215-B5/V, funzionale all’asciugatura delle sonde. Come si illustrerà meglio infra , tale scelta è legata alla circostanza che l’asciugatura non era parte dell’oggetto principale della fornitura, bensì era qualificata come opzionale nella documentazione di gara e ivi considerata nell’ambito dei parametri di valutazione per il conferimento di un punteggio aggiuntivo.
9. – Principiando dall’esame della prima censura, vertente sulla presunta carenza delle schede tecniche all’interno dell’offerta di S.I.D.E.M. – come invece richiesto dall’art. 16 del disciplinare (“ L’operatore economico, a pena di esclusione, dovrà inserire nella sezione “ Offerta ”, direttamente sulla riga “ Elenco Prodotti ”, all’interno della sezione “ Relazioni tecniche ”, la documentazione di seguito indicata e firmata digitalmente dal legale rappresentante o soggetto legittimato: […] d. Schede tecniche originali e non editabili e materiali illustrativo del produttore ”) -, deve rilevarsi come il contenuto delle schede tecniche sia rinvenibile non già in apposito documento separato, bensì nella documentazione presentata in sede di gara dall’impresa controinteressata, segnatamente nel manuale d’uso (cfr. pag. 25, recante le “ specifiche tecniche ”) e nella relazione tecnica (cfr. pag. 16, contenente informazioni circa il peso, le dimensioni e la tipologia di attacchi dell’apparecchio) relativi al sistema BM-33T di produzione dell’aggiudicataria.
9.1. – In merito alla asserita omessa indicazione delle caratteristiche tecniche del mod. DRS-215-B5/V, va invece osservato che, in ragione del rilevato carattere opzionale del dispositivo di asciugatura – idoneo all’attribuzione di un punteggio premiale –, l’operatore economico non era tenuto ad allegarne un’apposita scheda tecnica. Comunque, si evidenzia che alcuni elementi e specifiche tecniche dell’armadio ventilato per lo stoccaggio e l’asciugatura sono riportati nella relazione tecnica presentata da S.I.D.E.M..
9.2. – Alla luce di quanto esposto, il motivo di appello in questione si profila destituito di fondamento, non ravvisandosi alcuna omissione di produzione documentale a carico della ditta aggiudicataria.
10. – Parimenti infondato è il secondo nucleo censorio, con il quale si denuncia il mancato riconoscimento, da parte del giudice di primo grado, dell’inidoneità del sistema di sterilizzazione dell’aggiudicataria a soddisfare il requisito tecnico minimo della gestione automatica dei cicli di disinfezione, nonché della violazione del Capitolato consistente nell’omessa indicazione del filtro dell’acqua tra il materiale di consumo.
10.1. – Quanto al primo profilo, preme evidenziare che le censure attoree si basano su un presupposto erroneo, ossia la considerazione dell’asciugatura – e dello stoccaggio – quale fase indefettibile del ciclo di sanificazione. La fallacia di tale assunto può essere agevolmente desunta da due indici ricavabili dalla documentazione di gara. Innanzitutto, il Capitolato di gara aveva espressamente individuato l’oggetto principale della fornitura richiesta dal Policlinico di Bari nell’“ apparecchio per la disinfezione delle sonde transesofagee (TEE) ”, in grado di garantire, tra le varie caratteristiche tecniche minime, una “ gestione automatica dei cicli di disinfezione ”. In secondo luogo, la possibilità di asciugatura della sonda pulita – e, quindi, l’eventuale offerta di un sistema deputato a tale funzione – rientrava, come anticipato, tra gli elementi valutabili nell’ambito dei “ Parametri di qualità e di funzionalità del sistema ” per l’attribuzione di un punteggio tecnico più elevato. In sostanza, il processo di disinfezione è stato tenuto concettualmente distinto dalla fase di asciugatura e alloggiamento, che è, peraltro, trattata come mera “ possibilità ” dalla legge di gara ai fini dell’assegnazione di 25 punti premiali. Indi, il connotato di automazione della gestione dei cicli di disinfezione non si estende alla fase di asciugatura che è ulteriore ed estrinseca alla disinfezione in senso stretto come si desume dall’esegesi testuale della legge di gara: l’autonomia concettuale della disinfezione si apprezza, infatti, in modo limpido dalla disamina del manuale utente del dispositivo sterilizzatore che chiaramente individua la fine del processo con la generazione del report da parte del dispositivo BM-33T a nulla rilevando la fase ulteriore e aggiuntiva di asciugatura e alloggiamento.
Ne discende che il prodotto offerto dalla aggiudicataria è pienamente conforme a quanto richiesto dalla legge di gara, giacché il modulo armadio per l’asciugatura e lo stoccaggio delle sonde TEE non è coinvolto nel processo di disinfezione inteso in senso proprio, che si rileva dunque essere automatico. A supporto di tale conclusione milita anche la documentazione presentata da S.I.D.E.M., dalla quale si evince che il processo di ricondizionamento delle sonde si esplica in maniera automatizzata e termina una volta effettuate quattro fasi di risciacquo ( cfr . pagg. 8-9 della relazione tecnica e pagg. 3 e 9 del manuale d’uso). Queste ultime, ad avviso del Collegio, sono idonee a scongiurare i rischi, paventati dall’appellante, di persistenza di residui di prodotti chimici sulla superficie delle sonde, che risultano quindi compiutamente sterilizzate al momento dell’inserimento nell’asciugatore.
10.2. – Per quanto riguarda il secondo profilo, ossia la presunta violazione della lex specialis connessa alla mancata menzione del filtro dell’acqua, ci si limita a rilevare che l’indicazione puntuale dell’eventuale materiale di consumo non era prescritta a pena di esclusione dal Capitolato tecnico. All’interno di quest’ultimo, infatti, era previsto che: “ La ditta deve esplicitare dettagliatamente l’eventuale materiale di consumo (monouso/monopaziente) necessario per il corretto utilizzo del bene offerto, secondo le prescrizioni del produttore, indicando se trattasi di materiale dedicato o meno, nonché eventuali parti di ricambio e/o soggette ad usura (es: filtri, lampade, etc) da sostituire con cadenza periodica ”.
Inoltre, tralasciando che tale componente di ricambio viene nominata in più punti della relazione tecnica (ad esempio, alle pagg. 17 e 18, dove la scadenza del filtro acqua interno viene menzionata tra gli eventi principali che generano uno stato di allarme), preme segnalare che a pag. 9 della suddetta relazione si legge che tutte le parti di ricambio e/o soggette ad usura comprese nell’offerta – tra cui, naturalmente, anche il filtro in discorso – sono “ incluse nella garanzia ”. Ne consegue che l’aver omesso di includere il filtro de quo tra il materiale di consumo esplicitato in offerta non assume alcuna rilevanza in ottica escludente.
11. – Il Collegio deve ora spostare il fuoco della disamina sulla terza doglianza, attinente alla presunta illegittimità delle valutazioni tecniche effettuate dalla Commissione giudicatrice nell’attribuzione del punteggio relativo al criterio “ Ergonomia ”.
Con riferimento a tale profilo censorio, giova premettere che, secondo l’elaborazione giurisprudenziale consolidata, “ le valutazioni compiute in sede di gara, laddove effettuate in conformità alla lex specialis , e sulla base di criteri predeterminati, rientrano nell’alveo della discrezionalità tecnica dell’Amministrazione e, in quanto tali, sono sindacabili in sede giurisdizionale solo in presenza di macroscopici vizi di legittimità, quali l’evidente irragionevolezza, l’arbitrarietà manifesta o il travisamento dei fatti. Ne consegue che il giudice amministrativo non può sostituirsi al giudizio tecnico della commissione attraverso una propria valutazione di merito, né tantomeno sovrapporre la propria sensibilità valutativa a quella dell’organo tecnico deputato ” (così Cons. Stato, Sez. V, 3 dicembre 2025, n. 9509; in senso analogo, cfr., ex multis , Cons. Stato, Sez. VII, 20 giugno 2025, n. 5392; id., Sez. V, 18 dicembre 2024, n. 10195; id., 22 aprile 2024, n. 3663).
11.1. – Richiamate queste coordinate ermeneutiche, il Collegio deve osservare che anche il terzo motivo di gravame si dimostra privo di fondatezza, atteso che parte appellante non ha dimostrato che le valutazioni compiute dalla Commissione di gara siano affette da illogicità o irragionevolezza manifesta. Più nello specifico, il giudizio tecnico contestato non risulta palesemente inattendibile, né evidentemente insostenibile, posto che, in virtù del punteggio attribuito – 5 punti su 10 assegnabili -, può sostenersi che l’ergonomia sia stata valutata complessivamente, avendo riguardo all’intera fornitura offerta dalla ditta prima classificata. A tal proposito, deve ribadirsi ancora una volta che il sistema di asciugatura rappresenta una componente opzionale – non essenziale – dell’apparecchio sterilizzatore dell’aggiudicataria, motivo per cui si ritiene non sia censurabile la valutazione della Commissione, correttamente focalizzatasi sul dispositivo BM-33T presentato in gara da S.I.D.E.M..
12. – Alla luce della disamina svolta, l’acclarata infondatezza dei motivi di gravame articolati in via principale travolgono anche la domanda risarcitoria proposta in via gradata dall’appellante.
13. – In conclusione, l’appello deve essere respinto in quanto complessivamente infondato.
14. – Nulla è dovuto per le spese del grado di appello, stante la mancata costituzione in giudizio della parte appellata e della controinteressata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GI SC, Presidente FF
Nicola D'AN, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
GI Tulumello, Consigliere
AN BE CE, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN BE CE | GI SC |
IL SEGRETARIO