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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 17/02/2026, n. 2689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2689 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2689/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
AB AN, EL
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5868/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002245650164554343 IMU
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002294710182373747 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1850/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
L'avvocato presente chiede l'inutilizzabilità dei documenti prodotti il 19/1/2026 e in ogni caso ne disconosce la conformità agli originali in quanto in data 2/5/2025 a mezzo PEC le ho ricevute da Nominativo_1 una diversa copia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CF_Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 20250002245650164554343 notificatagli a mezzo pec il 27 gennaio 2025 nonché avverso il fermo amministrativo del veicolo indicato nel ricorso per il mancato pagamento di IMU anni
2018-2020.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito la mancata notifica dei tre accertamenti esecutivi, avvisi n.
751/166, n. 751/945 e n.751/165, presupposti della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo impugnata e, quindi, la mancanza di titoli esecutivi idonei all'iscrizione del fermo amministrativo nel PRA.
Si è costituita in giudizio Municipia Spa deducendo di aver notificato in data 19 gennaio 2024 i prodromici atti di accertamento esecutivi, notifica avvenuta per compiuta giacenza previo avviso al destinatario della mancata notifica.
Si è costituito in giudizio anche il Comune di Napoli chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo l'estromissione dal presente giudizio.
Il procuratore del ricorrente nel corso dell'udienza del 2 febbraio 2026 ha eccepito l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in atti tardivamente, ossia il 19 gennaio 2026 e non entro il 13 gennaio 2026, disconoscendone la conformità agli originali in quanto in data 2 maggio 2025 aveva ricevuto a mezzo pec da NOV s.r.l. una diversa copia delle relate e cartoline postali inviate che ha esibito in cartaceo nel corso dell'udienza di trattazione.
All'udienza collegiale fissata per la trattazione del ricorso del 2 febbraio 2026 la Corte di Giustizia di primo grado ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
La resistente Municipia Spa ha prodotto in atti documentazione probatoria sulle notifiche degli atti presupposti a quelli impugnati, in data 19 gennaio 2026 , oltre il termine di gg. 20 prima dell'udienza tenutasi in data 2 febbraio 2026, con conseguente inutilizzabilità probatoria della documentazione medesima.
Da ciò consegue l'accoglimento delle eccezioni di nullità derivata procedimentale dell'atto impugnato
( relativo all'anno 2020) per violazione dell'iter procedimentale di riscossione dei tributi, e, altresì, dell'eccezione di prescrizione quinquennale dei tributi azionati ( anni 2018-2029) il rigetto della domanda stante la correttezza dell'operato dell'ente della riscossione.
La natura della decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
AB AN, EL
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5868/2025 depositato il 28/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002245650164554343 IMU
- FERMO AMMINISTRATIVO n. 20250002294710182373747 IMU a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1850/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
L'avvocato presente chiede l'inutilizzabilità dei documenti prodotti il 19/1/2026 e in ogni caso ne disconosce la conformità agli originali in quanto in data 2/5/2025 a mezzo PEC le ho ricevute da Nominativo_1 una diversa copia
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
CF_Ricorrente_1 ha chiesto l'annullamento della comunicazione preventiva di iscrizione di fermo amministrativo n. 20250002245650164554343 notificatagli a mezzo pec il 27 gennaio 2025 nonché avverso il fermo amministrativo del veicolo indicato nel ricorso per il mancato pagamento di IMU anni
2018-2020.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha eccepito la mancata notifica dei tre accertamenti esecutivi, avvisi n.
751/166, n. 751/945 e n.751/165, presupposti della comunicazione preventiva di iscrizione del fermo amministrativo impugnata e, quindi, la mancanza di titoli esecutivi idonei all'iscrizione del fermo amministrativo nel PRA.
Si è costituita in giudizio Municipia Spa deducendo di aver notificato in data 19 gennaio 2024 i prodromici atti di accertamento esecutivi, notifica avvenuta per compiuta giacenza previo avviso al destinatario della mancata notifica.
Si è costituito in giudizio anche il Comune di Napoli chiedendo dichiararsi il proprio difetto di legittimazione passiva chiedendo l'estromissione dal presente giudizio.
Il procuratore del ricorrente nel corso dell'udienza del 2 febbraio 2026 ha eccepito l'inutilizzabilità della documentazione prodotta in atti tardivamente, ossia il 19 gennaio 2026 e non entro il 13 gennaio 2026, disconoscendone la conformità agli originali in quanto in data 2 maggio 2025 aveva ricevuto a mezzo pec da NOV s.r.l. una diversa copia delle relate e cartoline postali inviate che ha esibito in cartaceo nel corso dell'udienza di trattazione.
All'udienza collegiale fissata per la trattazione del ricorso del 2 febbraio 2026 la Corte di Giustizia di primo grado ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso va accolto.
La resistente Municipia Spa ha prodotto in atti documentazione probatoria sulle notifiche degli atti presupposti a quelli impugnati, in data 19 gennaio 2026 , oltre il termine di gg. 20 prima dell'udienza tenutasi in data 2 febbraio 2026, con conseguente inutilizzabilità probatoria della documentazione medesima.
Da ciò consegue l'accoglimento delle eccezioni di nullità derivata procedimentale dell'atto impugnato
( relativo all'anno 2020) per violazione dell'iter procedimentale di riscossione dei tributi, e, altresì, dell'eccezione di prescrizione quinquennale dei tributi azionati ( anni 2018-2029) il rigetto della domanda stante la correttezza dell'operato dell'ente della riscossione.
La natura della decisione giustifica la compensazione tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e compensa le spese.