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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. IX, sentenza 03/02/2026, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 961/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8655/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61035 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 8.11.2024, Ricorrente_1 esponeva che in data 7.09.2024 il Comune di Catania aveva notificato l'avviso di accertamento n. 61035, chiedendo la somma di € 1.641,00 relativamente all'imposta IMU riferita all'anno 2019; ne chiedeva l'annullamento.
Deduceva la decadenza, l'inesistenza della notifica, per omessa compilazione della relata e la erroneità del calcolo dell'imposta dovuta.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Deve ritenersi infondato è il motivo concernente la decadenza per l'avviso di accertamento in oggetto, concernente l'Imu relativa all'anno 2019, tenuto conto della data di notifica dell'atto impugnato, avvenuta il
7.09.2024, e della conseguente considerazione che non era ancora spirato il termine quinquennale di decadenza.
Egualmente infondato è il rilievo sull'erroneo calcolo dell'imposta dovuta.
L'imposta accertata si riferisce ad un immobile sito in Catania, Indirizzo_1, avente i seguenti dati catastali: Foglio 14, Particella 187, sub 14, Categoria A/2, Consistenza 5,5 vani, Rendita € 624,91.
La ricorrente ha dedotto in ricorso che in data 26/06/2014 la signora Ricorrente_1 ha concesso in comodato gratuito, giusto contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania al n. 5694 il 14/07/2014, allegato in atti, detto immobile al proprio figlio Difensore_1, il quale vi risiede;
e pertanto sostiene di avere diritto ad una parziale esenzione dell'Imu in base all'art. 11, co. 1, lett. c), Capo II del regolamento dell'imposta unica comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Catania n. 101 del 10/06/2014, entrato in vigore il 01/01/2014.
Alla luce del regolamento sopra indicato la signora Ricorrente_1 sostiene che non era tenuta a versare l'IMU 2019 nell'importo accertato dal Comune di Catania;
mentre invece l'IMU dovuta per il primo e secondo semestre dell'anno 2019 doveva essere calcolata sul valore della rendita catastale al netto della quota esente, pari a € 124,91: Rendita Catastale (624,91) – quota esente (500,00).
Tale tesi non può essere accolta.
Deve infatti rilevarsi che la ricorrente è venuta meno al suo onere probatorio, non avendo prodotto in atti il
Regolamento citato, in particolare quello approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 101 del 10.06.2014.
Trattandosi infatti di una delibera comunale, non vale a tale proposito il principio “jura novit curia”, applicabile alle disposizioni di legge e non agli atti comunali.
Conseguentemente il Giudice non è stato messo in condizione di esaminare la norma citata ed in particolare potere valutare se tale norma sia stata citata in ricorso in modo corretto, e se siano presenti nella norma regolamentare applicabile all'Imu anno 2019 eventuali altre condizioni in assenza della prova delle quali l'esenzione richiesta non sia applicabile.
Anche il motivo concernente la presunta inesistenza della notifica è infondato.
Così ha infatti statuito la Suprema Corte in proposito:
“In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario
(o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicché, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse”. (Cass. 14245 del 8.07.2015; Cass. 952 del 17.01.2018).
Deve infine osservarsi che eventuali cause di nullità, anche con riferimento al messo notificatore, rimangono sanate, in base al dettato dell'art. 156 cpc, avendo la notifica effettuata conseguito il suo scopo.
Nulla sulle spese, in considerazione della non costituzione in giudizio del Comune di Catania.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
29.01.2026.
Il Giudice Monocratico Dr Pasquale Nigro
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 9, riunita in udienza il 29/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 8655/2024 depositato il 08/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 61035 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data 8.11.2024, Ricorrente_1 esponeva che in data 7.09.2024 il Comune di Catania aveva notificato l'avviso di accertamento n. 61035, chiedendo la somma di € 1.641,00 relativamente all'imposta IMU riferita all'anno 2019; ne chiedeva l'annullamento.
Deduceva la decadenza, l'inesistenza della notifica, per omessa compilazione della relata e la erroneità del calcolo dell'imposta dovuta.
Il Comune di Catania non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 29.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato.
Deve ritenersi infondato è il motivo concernente la decadenza per l'avviso di accertamento in oggetto, concernente l'Imu relativa all'anno 2019, tenuto conto della data di notifica dell'atto impugnato, avvenuta il
7.09.2024, e della conseguente considerazione che non era ancora spirato il termine quinquennale di decadenza.
Egualmente infondato è il rilievo sull'erroneo calcolo dell'imposta dovuta.
L'imposta accertata si riferisce ad un immobile sito in Catania, Indirizzo_1, avente i seguenti dati catastali: Foglio 14, Particella 187, sub 14, Categoria A/2, Consistenza 5,5 vani, Rendita € 624,91.
La ricorrente ha dedotto in ricorso che in data 26/06/2014 la signora Ricorrente_1 ha concesso in comodato gratuito, giusto contratto registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Catania al n. 5694 il 14/07/2014, allegato in atti, detto immobile al proprio figlio Difensore_1, il quale vi risiede;
e pertanto sostiene di avere diritto ad una parziale esenzione dell'Imu in base all'art. 11, co. 1, lett. c), Capo II del regolamento dell'imposta unica comunale, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Catania n. 101 del 10/06/2014, entrato in vigore il 01/01/2014.
Alla luce del regolamento sopra indicato la signora Ricorrente_1 sostiene che non era tenuta a versare l'IMU 2019 nell'importo accertato dal Comune di Catania;
mentre invece l'IMU dovuta per il primo e secondo semestre dell'anno 2019 doveva essere calcolata sul valore della rendita catastale al netto della quota esente, pari a € 124,91: Rendita Catastale (624,91) – quota esente (500,00).
Tale tesi non può essere accolta.
Deve infatti rilevarsi che la ricorrente è venuta meno al suo onere probatorio, non avendo prodotto in atti il
Regolamento citato, in particolare quello approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 101 del 10.06.2014.
Trattandosi infatti di una delibera comunale, non vale a tale proposito il principio “jura novit curia”, applicabile alle disposizioni di legge e non agli atti comunali.
Conseguentemente il Giudice non è stato messo in condizione di esaminare la norma citata ed in particolare potere valutare se tale norma sia stata citata in ricorso in modo corretto, e se siano presenti nella norma regolamentare applicabile all'Imu anno 2019 eventuali altre condizioni in assenza della prova delle quali l'esenzione richiesta non sia applicabile.
Anche il motivo concernente la presunta inesistenza della notifica è infondato.
Così ha infatti statuito la Suprema Corte in proposito:
“In tema di accertamento tributario, qualora la notifica sia effettuata a mezzo del servizio postale, la fase essenziale del procedimento è costituita dall'attività dell'agente postale, mentre quella dell'ufficiale giudiziario
(o di colui che sia autorizzato ad avvalersi di tale mezzo di notificazione) ha il solo scopo di fornire al richiedente la prova dell'avvenuta spedizione e l'indicazione dell'ufficio postale al quale è stato consegnato il plico, sicché, qualora all'atto sia allegato l'avviso di ricevimento ritualmente compilato, la mancata apposizione sull'originale o sulla copia consegnata al destinatario della relazione prevista dall'art. 3 della legge 20 novembre 1982, n. 890, non comporta l'inesistenza della notifica, ma una mera irregolarità, che non può essere fatta valere dal destinatario, trattandosi di un adempimento che non è previsto nel suo interesse”. (Cass. 14245 del 8.07.2015; Cass. 952 del 17.01.2018).
Deve infine osservarsi che eventuali cause di nullità, anche con riferimento al messo notificatore, rimangono sanate, in base al dettato dell'art. 156 cpc, avendo la notifica effettuata conseguito il suo scopo.
Nulla sulle spese, in considerazione della non costituzione in giudizio del Comune di Catania.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico rigetta il ricorso;
nulla sulle spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
29.01.2026.
Il Giudice Monocratico Dr Pasquale Nigro