Art. 17. 1. L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ha facolta' di effettuare a proprie spese la consegna dei tabacchi lavorati al domicilio delle rivendite delle isole di Lampedusa, Linosa, Ustica, Ponza e Ventotene sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione medesima.
2. All' articolo 13, quinto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , le parole: "delle isole di Lipari e La Maddalena", sono sostituite dalle parole: "gia' aggregate ai magazzini vendita di Lipari e La Maddalena".
3. Il rivenditore che, prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , abbia fatto pervenire all'ispettorato compartimentale competente la completa documentazione relativa alla stipulazione del contratto di appalto della rivendita, ai sensi degli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e successive modificazioni, e, per quanto concerne l'articolo 25 della predetta legge, per i contratti scaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , e non rinnovati entro il 28 febbraio 1986, puo' chiedere, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il rimborso della somma di denaro una tantum corrisposta ai sensi dell' articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 .
Note all' art. 17 :
- Il quinto comma dell'art. 13 della legge n. 25/1986 (Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili), come modificato dalla presente legge, prevede che: "L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla consegna dei prodotti direttamente presso le rivendite gia' aggregate ai magazzini vendita di Lipari e La Maddalena sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
- Si trascrive il testo degli articoli 25 , 28 e 31 della legge n. 1293/1957 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio):
"Art. 25 [come modificato dall' art. 7 della legge n. 25/1986 ] (Classificazione delle rivendite ordinarie secondo il reddito). - Le rivendite ordinarie sono classificate in base al reddito prodotto nell'ultimo esercizio finanziario, nelle seguenti categorie:
1ª categoria: rivendite con reddito di L. 10.000.000 e superiore;
2ª categoria: rivendite con reddito inferiore a L. 10.000.000.
Il reddito e' costituito soltanto dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' essere variato entro il limite del venti per cento in piu' o in meno il reddito di L. 400.000.
E' in facolta' dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado e all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilita' del locale ove e' ubicata la rivendita.
Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
Le rivendite di 1ª categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica. L'appalto non puo' avere durata superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione puo' rinnovarlo mediante trattativa privata.
Le rivendite di 2ª categoria vacanti del titolare sono date in gestione a seguito di concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, decorati al valor militare, ciechi civili, profughi gia' in possesso di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza.
La gestione non puo' avere durata superiore ai nove anni e, alla scadenza, puo' essere rinnovata di novennio in novennio.
Il regolamento stabilisce le modalita' per l'espletamento dell'asta e del concorso di cui innanzi, nonche' l'ordine di graduatoria tra le categorie di persone cui il concorso medesimo e' riservato".
"Art. 28 [come modificato dall' art. 12 della legge n. 25/1986 ] (Gestione personale - Coadiutore - Assistenti). - Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.
L'Amministrazione puo' consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.
In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.
Oltre al coadiutore puo' essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , e di assistenti per il materiale servizio di vendita.
Il secondo coadiutore puo' usufruire della facolta' prevista dal terzo comma del presente articolo e dall' art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore.
A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purche' consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi.
In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.
Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3)".
"Art. 31 [come sostituito dall' art. 8 della legge n. 25/1986 ] (Cessione delle rivendite). - Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.
Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata".
- Il secondo comma dell'art. 12 della legge n. 25/1986 (per il titolo si veda la precedente prima nota al presente articolo) prevede che: "Nei casi previsti dagli articoli 25 , 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , l'assegnatario della rivendita di prima categoria e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum del 15 per cento per gli articoli 25 e 28 e del 50 per cento per l'art. 31 dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto".
2. All' articolo 13, quinto comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , le parole: "delle isole di Lipari e La Maddalena", sono sostituite dalle parole: "gia' aggregate ai magazzini vendita di Lipari e La Maddalena".
3. Il rivenditore che, prima dell'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , abbia fatto pervenire all'ispettorato compartimentale competente la completa documentazione relativa alla stipulazione del contratto di appalto della rivendita, ai sensi degli articoli 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , e successive modificazioni, e, per quanto concerne l'articolo 25 della predetta legge, per i contratti scaduti anteriormente all'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1986, n. 25 , e non rinnovati entro il 28 febbraio 1986, puo' chiedere, nel termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il rimborso della somma di denaro una tantum corrisposta ai sensi dell' articolo 12, secondo comma, della legge 29 gennaio 1986, n. 25 .
Note all' art. 17 :
- Il quinto comma dell'art. 13 della legge n. 25/1986 (Modificazioni alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio, nonche' disposizioni in materia di procedure contabili), come modificato dalla presente legge, prevede che: "L'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla consegna dei prodotti direttamente presso le rivendite gia' aggregate ai magazzini vendita di Lipari e La Maddalena sostenendo la relativa spesa con i fondi a disposizione sul capitolo 194 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato".
- Si trascrive il testo degli articoli 25 , 28 e 31 della legge n. 1293/1957 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio):
"Art. 25 [come modificato dall' art. 7 della legge n. 25/1986 ] (Classificazione delle rivendite ordinarie secondo il reddito). - Le rivendite ordinarie sono classificate in base al reddito prodotto nell'ultimo esercizio finanziario, nelle seguenti categorie:
1ª categoria: rivendite con reddito di L. 10.000.000 e superiore;
2ª categoria: rivendite con reddito inferiore a L. 10.000.000.
Il reddito e' costituito soltanto dagli aggi sui tabacchi e sui prodotti derivati dal tabacco.
Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' essere variato entro il limite del venti per cento in piu' o in meno il reddito di L. 400.000.
E' in facolta' dell'Amministrazione assegnare le rivendite ordinarie, vacanti del titolare e del coadiutore avente titolo, al coniuge, al parente entro il quarto grado e all'affine entro il terzo grado che abbia la disponibilita' del locale ove e' ubicata la rivendita.
Qualora non si verifichi quanto previsto al precedente comma si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi.
Le rivendite di 1ª categoria vacanti del titolare sono appaltate ad asta pubblica. L'appalto non puo' avere durata superiore ai nove anni; alla scadenza l'Amministrazione puo' rinnovarlo mediante trattativa privata.
Le rivendite di 2ª categoria vacanti del titolare sono date in gestione a seguito di concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge, decorati al valor militare, ciechi civili, profughi gia' in possesso di licenza per la vendita dei generi di monopolio nei territori di provenienza.
La gestione non puo' avere durata superiore ai nove anni e, alla scadenza, puo' essere rinnovata di novennio in novennio.
Il regolamento stabilisce le modalita' per l'espletamento dell'asta e del concorso di cui innanzi, nonche' l'ordine di graduatoria tra le categorie di persone cui il concorso medesimo e' riservato".
"Art. 28 [come modificato dall' art. 12 della legge n. 25/1986 ] (Gestione personale - Coadiutore - Assistenti). - Le rivendite devono essere gestite personalmente dagli assegnatari, i quali sono gli unici responsabili verso l'Amministrazione.
L'Amministrazione puo' consentire la presenza nella rivendita di persona di famiglia del rivenditore, autorizzata a coadiuvarlo e sostituirlo nelle temporanee assenze o impedimenti.
In caso di vacanza della rivendita, al coadiutore che abbia compiuto almeno sei mesi di servizio senza dar luogo a rilievi, puo' essere assegnata la rivendita stessa a trattativa privata.
Oltre al coadiutore puo' essere consentita nella rivendita la presenza di un secondo coadiutore, con i requisiti di cui al secondo comma del presente articolo ed al primo comma dell'art. 64 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , e di assistenti per il materiale servizio di vendita.
Il secondo coadiutore puo' usufruire della facolta' prevista dal terzo comma del presente articolo e dall' art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 , in caso di premorienza o rinunzia del coadiutore.
A tal fine si cumulano i periodi di servizio, purche' consecutivi, compiuti come coadiutore e come secondo coadiutore, anche se con titolari diversi.
In deroga al primo comma sono dispensati dalla gestione personale i grandi invalidi di guerra e i ciechi civili che possono essere sostituiti in via permanente dal coadiutore.
Al coadiutore ed agli assistenti sono estese le disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 7, numeri 2) e 3)".
"Art. 31 [come sostituito dall' art. 8 della legge n. 25/1986 ] (Cessione delle rivendite). - Le rivendite ordinarie e speciali non possono a qualsiasi titolo essere cedute.
Quando si verifichi cessione dell'azienda ubicata nello stesso locale della rivendita, l'Amministrazione puo' consentire che il rivenditore rinunci alla gestione ed il cessionario consegua, alle condizioni in vigore, l'assegnazione della rivendita a trattativa privata".
- Il secondo comma dell'art. 12 della legge n. 25/1986 (per il titolo si veda la precedente prima nota al presente articolo) prevede che: "Nei casi previsti dagli articoli 25 , 28 e 31 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 , l'assegnatario della rivendita di prima categoria e' tenuto a corrispondere all'Amministrazione una somma di denaro una tantum del 15 per cento per gli articoli 25 e 28 e del 50 per cento per l'art. 31 dell'aggio percepito dalla rivendita nell'anno finanziario precedente la stipulazione del contratto di appalto".