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Sentenza 18 febbraio 2026
Sentenza 18 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 18/02/2026, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 88/2026
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente e Relatore
NANIA LU, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. RP I117514R ALTRI TRIBUTI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14/04/2025 Ricorrente_1 , rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento del provvedimento di fermo amministrativo RP I117514R del 10/06/2024, data atto amministrativo 07/06/2024, su autovettura targa Targa_1
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI per eccepire, in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria adita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere esaminato nel merito, neanche con riferimento al deodotto difetto di competenza territoriale di chi ha emsso l'atto impugnato, per difetto di giurisdizione di questa Corte Tributaria ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 546/92.
La controversia ha ad oggetto, invero, diverse cartelle di pagamento, nessuna delle quali riferite a crediti tributari, ma a recupero multe e ammende, contributi INPS e sanzioni pecuniarie derivanti da violazione di norme del Codice della Strada, tutte rientranti nella giurisdizione del giudice Ordinario.
Deve essere concesso, per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice Ordinario il termine di giorni novanta dalla data di comunicazione della presente sentenza.
Spese e competenze da liquidarsi in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale dovrà essere riassunto il giudizio nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza;
b) spese e competenze da liquidarsi in sede di decisione definitiva.
Depositata il 18/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
FALVO CAMILLO, Presidente e Relatore
NANIA LU, Giudice
VACCARELLA ALESSANDRO, Giudice
in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 344/2025 depositato il 26/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - RI - TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- FERMO AMMINISTRATIVO n. RP I117514R ALTRI TRIBUTI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 70/2026 depositato il 12/02/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 14/04/2025 Ricorrente_1 , rappresentato e difeso per come specificato in epigrafe, chiedeva l'annullamento del provvedimento di fermo amministrativo RP I117514R del 10/06/2024, data atto amministrativo 07/06/2024, su autovettura targa Targa_1
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate RI per eccepire, in via preliminare il difetto di giurisdizione della Corte di Giustizia Tributaria adita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non può essere esaminato nel merito, neanche con riferimento al deodotto difetto di competenza territoriale di chi ha emsso l'atto impugnato, per difetto di giurisdizione di questa Corte Tributaria ai sensi dell'art. 2 D.Lgs. 546/92.
La controversia ha ad oggetto, invero, diverse cartelle di pagamento, nessuna delle quali riferite a crediti tributari, ma a recupero multe e ammende, contributi INPS e sanzioni pecuniarie derivanti da violazione di norme del Codice della Strada, tutte rientranti nella giurisdizione del giudice Ordinario.
Deve essere concesso, per la riassunzione del giudizio davanti al Giudice Ordinario il termine di giorni novanta dalla data di comunicazione della presente sentenza.
Spese e competenze da liquidarsi in sede di decisione definitiva.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando:
a) dichiara il proprio difetto di giurisdizione, sussistendo la giurisdizione del Giudice Ordinario, innanzi al quale dovrà essere riassunto il giudizio nel termine di giorni novanta dalla comunicazione della presente sentenza;
b) spese e competenze da liquidarsi in sede di decisione definitiva.