Sentenza 12 dicembre 2025
Ordinanza collegiale 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 12/12/2025, n. 1078 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1078 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01078/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00635/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 635 del 2025, proposto da
IA AL, RI Di SA e NA PA, rappresentati e difesi dall'avvocato Maria SA Altieri, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dal Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, n. 681/2024 pubblicata il 06 agosto 2024, nel giudizio R.G. n. 1754/2022, passata in giudicato
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa SA AL TA MB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. I ricorrenti agiscono per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Cassino, Sezione Lavoro n. 681/2024 pubblicata il 06 agosto 2024, nel giudizio R.G. 1754/2022, pronunciata nei confronti del Ministero dell’Istruzione e del Merito, con la quale il Tribunale:
- ha accertato il diritto dei ricorrenti all’attribuzione della Carta elettronica per la formazione e l’aggiornamento del personale docente di cui all’art.1, comma 121, L. 107/2015 per gli anni scolastici di seguito specificati:
per AL IA 6 anni in relazione agli aa.ss. 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22; per RI Di SA 2 anni per gli aa.ss. 2020/21, 2021/22 e per SC NA 2 anni, per gli aa.ss. 2019/20, 2021/22, per l’importo nominale di euro 500,00 per ogni anno di servizio a tempo determinato;
- ha condannato il Ministero convenuto alla corresponsione in loro favore del predetto beneficio, da attribuirsi con le medesime modalità di fruizione previste dal D.P.C.M. del 28 novembre 2016 per i docenti di ruolo, per un valore pari a euro 500,00 (cinquecento/00) annui, oltre accessori.
2. Tale sentenza, in forma esecutiva, è stata notificata al Ministero soccombente, a mezzo PEC, il 6 agosto 2024 dal legale della ricorrente.
3. La sentenza risulta, altresì, passata in giudicato, come da attestazione in atti del 6 febbraio 2025.
4. I ricorrenti, nel rappresentare che l’Amministrazione non ha ottemperato alla pronuncia, con il presente ricorso hanno domandato:
- la declaratoria dell’inottemperanza al giudicato da parte del Ministero e l’ordine di esecuzione della suindicata sentenza;
- la nomina di un commissario ad acta ex art. 114, comma 4, lett. d), del cod. proc. amm.;
- la condanna al pagamento delle spese di lite, da distrarsi in favore del loro procuratore dichiaratosi antistatario.
5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con memoria di forma.
6. Alla camera di consiglio del 9 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi di quanto previsto dall’art. 113, comma 2 del cod.proc.amm..
8 - Il ricorso risulta ammissibile quanto ai presupposti dell’intrapresa azione di ottemperanza, avuto riguardo al passaggio in giudicato della sentenza ottemperanda (accertato con certificazione di mancata proposizione dell’appello) e al decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1 del d. l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
Nessun dubbio, poi, residua sulla ricomprensione del provvedimento ottemperando, una sentenza del Giudice ordinario passata in giudicato, fra i provvedimenti le cui statuizioni rimaste ineseguite possono trovare attuazione con il rimedio dell’ottemperanza ai sensi dell’art. 112, c. 1, lett. c) del cod. proc. amm.. Difatti, quest’ultimo è previsto proprio “al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato”.
9 - Il ricorso è, nel merito, fondato.
Il Ministero intimato non ha difatti fornito alcun elemento atto a dimostrare di aver provveduto all’adempimento imposto dal giudicato.
10 – Va, dunque, ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Cassino, sez. Lavoro, n. 681/2024 pubblicata il 06 agosto 2024, nel giudizio R.G. 1754/2022, passata in giudicato e quindi di procedere all’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati e al riconoscimento degli importi surriportati, nei modi e nella misura indicati nella sentenza.
L’esecuzione della sentenza ottemperanda dovrà avere luogo entro il termine di sessanta giorni dalla sua notifica o dalla sua comunicazione.
11 - In conformità alle richieste della parte ricorrente, occorre, inoltre, nominare fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante oltre il termine appena assegnato, un commissario ad acta nella persona del Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o di altro funzionario da lui delegato, con compenso, a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sin d’ora liquidato in complessivi euro 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Il commissario dovrà attivarsi, dietro apposita istanza di parte ricorrente, in caso di vana scadenza del termine sopra indicato, e a sua volta provvedere nell’ulteriore termine di sessanta giorni.
12 – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, con l’adozione degli adempimenti a ciò finalizzati, alla sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 681/2024 pubblicata il 06 agosto 2024 (R.G. n. 1754/2022), passata in giudicato, nel termine di sessanta giorni dalla sua comunicazione in via amministrativa o dalla sua notificazione;
- nomina, in qualità di commissario ad acta, il Direttore della Ragioneria territoriale dello Stato di Frosinone o altro funzionario da lui delegato, affinché provveda all’esecuzione della sentenza del Tribunale di Cassino, Sezione Lavoro, n. 681/2024 pubblicata il 06 agosto 2024 (R.G. n. 1754/2022), passata in giudicato, nell’ulteriore termine di sessanta giorni, ove decorra inutilmente il termine di sessanta giorni concesso al Ministero dell’Istruzione e del Merito per dare esecuzione alla predetta sentenza;
- pone a carico del Ministero dell’Istruzione e del Merito il compenso del commissario, che viene sin d’ora liquidato in complessivi € 1.000,00 (mille/00), salvo conguaglio da corrispondere su domanda del commissario stesso, cui dovrà essere allegata una documentata relazione sull’attività svolta.
Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle parti ricorrenti, che liquida nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre agli accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato, spese tutte da distrarsi in favore del procuratore dei ricorrenti, dichiaratasi antistataria.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UD AL, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
SA AL TA MB, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA AL TA MB | UD AL |
IL SEGRETARIO