Sentenza 11 ottobre 2022
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, il limite di tre anni di pena detentiva, necessario per l'applicazione della custodia in carcere, di cui all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., opera non solo nella fase di applicazione della misura, ma, costituendo una regola di valutazione della proporzionalità, anche nel corso della sua esecuzione, sicché essa non può essere mantenuta nel caso in cui sopravvenga una sentenza di condanna, anche non definitiva, a pena inferiore a tale limite.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/10/2022, n. 5949 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5949 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2022 |
Testo completo
05949 23 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: STEFANO MOGINI Presidente - Sent. n. sez. 2793/2022 CC 11/10/2022- Relatore FILIPPO CASA - R.G.N. 7274/2022 GIACOMO ROCCHI GIUSEPPE SANTALUCIA DANIELE CAPPUCCIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI PERUGIA nel procedimento a carico di: UC ER nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 08/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di PERUGIA udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
letta la requisitoria, inviata in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137 e succ. mod., con la quale il Sostituto Procuratore generale SIMONE PERELLI ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Perugia, in funzione di giudice del riesame, in accoglimento dell'appello proposto ex art. 310 cod. proc. pen. da JE UC avverso l'ordinanza reiettiva dell'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, disponeva la sostituzione della misura più severa con quella degli arresti domiciliari. sostegno di tale decisione, il Tribunale richiamava l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale il limite di tre anni di pena detentiva, prescritto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. ai fini dell'applicazione della misura cautelare custodiale, non opera solo nel giudizio prognostico, ma anche nel corso dell'esecuzione della misura, di talché la custodia cautelare in carcere non può essere mantenuta qualora sopravvenga una condanna, ancorché non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite. Nel caso di specie, il giudizio di cognizione di primo grado si era concluso con la condanna a pena detentiva inferiore a tre anni e, in ogni caso, stante il lungo periodo di carcerazione già trascorso (oltre un anno), la misura della custodia cautelare in carcere non appariva congrua e proporzionata rispetto alla pena da espiare. Pertanto, valutata l'idoneità della disponibilità domiciliare nella nuova abitazione locata da CO LI (che in passato aveva già offerto ospitalità all'imputata), il Tribunale aveva applicato la misura degli arresti domiciliari in luogo della custodia cautelare;
né potevano considerarsi ostative a tale sostituzione le trasgressioni delle misure cautelari applicate alla UC in altro procedimento, vieppiù se si considera che anche in quel caso il giudice di appello aveva sostituito la misura custodiale con quella degli arresti domiciliari. Pur tuttavia, il Tribunale non concedeva all'imputata l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio per recarsi al SERT di Perugia, non essendo ancora stato presentato il programma terapeutico territoriale. Si disattendevano, invece, le considerazioni difensive relative all'adeguatezza di misure cautelari non custodiali, stante la mancanza di idonee garanzie circa l'attitudine della UC ad aderire volontariamente ad un programma terapeutico, come dimostravano, in particolare, il percorso di disintossicazione intrapreso in contesto carcerario (cioè in condizioni di controllo forzato), la scarsa capacità di autocontrollo e l'elevata pericolosità sociale dell'imputata, confermata dalla perizia psichiatrica, secondo cui un disturbo dell'assetto della personalità rendeva la UC incapace di frenare i propri impulsi criminosi. Pertanto, pur dandosi atto del miglioramento delle condizioni dell'imputata, il percorso di riflessione critica intrapreso durante il periodo di carcerazione non appariva ancora concluso, sicché, ad avviso del Tribunale, l'applicazione di misure non custodiali si rivelava prematura e inidonea a scongiurare l'elevato pericolo di reiterazione criminosa. 2 G 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta ordinanza, articolando due distinti motivi. 54 2.1. Erronea applicazione della legge processuale penale in relazione all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. Ad avviso del Pubblico Ministero ricorrente, sarebbe preferibile l'orientamento giurisprudenziale che circoscrive l'operatività del limite di tre anni di pena detentiva alla sola fase genetica della misura cautelare (Sez.4, n. 21913 del 25/6/2020, El Felhi, Rv. 279299). Invero, l'opposto orientamento richiamato dal Tribunale non terrebbe in considerazione i possibili sviluppi della fase esecutiva, anche in relazione alla possibile coesistenza di più titoli esecutivi che, a seguito di cumulo, potrebbero superare il limite edittale di pena previsto per la sospensione dell'esecuzione al fine di ottenere misure alternative;
pertanto, sarebbe contraddittorio impedire di proseguire la misura custodiale a fronte di una condanna non definitiva a pena inferiore a tre anni di reclusione, laddove, divenuta irrevocabile la condanna, il Tribunale di Sorveglianza ben potrebbe negare le misure alternative sulla base del pericolo di reiterazione del reato o dell'inadeguatezza della disponibilità domiciliare documentata.
2.2. Vizio di motivazione in ordine all'adeguatezza del luogo degli arresti domiciliari. Il Tribunale avrebbe applicato una misura meno afflittiva basandosi solo sull'avvenuta attenuazione delle misure cautelari in altro procedimento e sulla disponibilità domiciliare documentata, senza dar conto degli elementi di segno negativo risultanti dagli atti e dalla sentenza di primo grado, che dimostrerebbero, viceversa, non solo l'inadeguatezza della concessione degli arresti domiciliari in ambito urbano (e, nello specifico, nella soluzione abitativa dell'anziano CO LI), ma anche la necessità di collocare la UC nell'ambito di una comunità di recupero. Sul punto, il percorso argomentativo dell'ordinanza sarebbe anche contraddittorio, poiché gli arresti domiciliari sarebbero stati concessi senza considerare l'elevata pericolosità sociale dell'imputata e la mancanza di garanzie che la stessa possa aderire volontariamente ad un percorso terapeutico, elementi valorizzati dallo stesso Tribunale al fine di negare la concessione di misure non custodiali. In particolare, oltre a dover considerare i molteplici precedenti della UC per incendio, danneggiamento e furti aggravati (richiamati dal G.U.P. di Perugia nella sentenza del 16.11.2021), i giudici avrebbero anche dovuto valutare l'effettiva idoneità dell'abitazione del LI per l'esecuzione degli arresti domiciliari, tenendo conto del fatto che la scelta di un condominio di dieci piani collocato nei pressi della stazione ferroviaria di Perugia avrebbe potuto notevolmente aumentare i rischi di reiterazione del reato. In definitiva, alla luce di tali indicatori negativi, l'unica misura idonea sarebbe stata quella degli arresti domiciliari presso una casa di recupero;
tuttavia, poiché quest'ultima soluzione non era stata proposta dalla difesa, in assenza di alternative, il Tribunale avrebbe dovuto confermare la custodia cautelare in carcere.
3. Nella sua requisitoria, fatta pervenire in forma scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, e succ. mod., il Procuratore generale presso questa Corte ha 3 G concluso per il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.
4. La difesa di JE UC ha in seguito depositato una memoria a sostegno del rigetto del ricorso proposto dal Pubblico Ministero, in conformità alle conclusioni scritte del Procuratore Generale presso la Corte di cassazione;
la stessa difesa ha, poi, inviato ulteriore memoria relativa a sopravvenute vicende cautelari. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Il contrasto tra la tesi adottata dal Tribunale del riesame e quella propugnata dal Procuratore ricorrente riflette il contrasto maturato nella giurisprudenza di legittimità sulla questione concernente l'operatività del limite di tre anni di pena detentiva, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., nella sola fase genetica della misura cautelare o anche nel corso dell'esecuzione della misura stessa.
1.1. Secondo una opzione ermeneutica espressa più di recente, il limite suddetto opera non solo nella fase di applicazione, ma, costituendo una regola di valutazione della proporzionalità, anche nel corso della esecuzione della misura, sicché questa non può essere mantenuta qualora sopravvenga una sentenza di condanna, quantunque non definitiva, a pena inferiore al suddetto limite (Sez. 5, n. 8231 del 17/12/2021, dep. 2022, Ghezzi, Rv. 282860; Sez. 4, n. 31430 del 17/3/2021, Nasraoui, Rv. 281837; Sez. 5, n. 28360 del 4/6/2021, Quadrella, Rv. 281629; Sez. 5, n. 4948 del 20/1/2021, Nikolli Renuar, Rv. 280418; Sez. F, n. 26542 del 13/8/2020, Bandini, Rv. 279632; Sez. 5, n. 20540 del 22/1/2019, n.m.; nello stesso senso, cfr. anche Sez. 4, n. 12890 del 13/2/2019, Betassa, Rv. 275363, che ha ritenuto illegittima, per violazione dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'ordinanza con la quale, in sede di appello, era stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere, dopo che l'imputato aveva già patteggiato una pena inferiore a tre anni di reclusione). Si è evidenziato, sin dalla citata sentenza n. 20540 del 2019, che "il limite dei tre anni di reclusione relativo alla prognosi di pena, previsto dal secondo periodo dell'art. 275 comma 2-bis cod. proc. pen. quale margine entro il quale non è consentita l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, si pone come norma di ordine generale, introdotta dal d.l. 26 giugno 2014, n. 92, conv. con mod. nella I. 11 agosto 2014, n. 117, per esigenze anche di omogeneità con la disposizione di cui all'art. 656 cod. proc. pen., che prevedeva analogo limite per l'esecuzione della pena, oggi innalzato a quattro anni per l'intervento manipolativo della Corte costituzionale attuato con la sentenza n. 4 del 2018". Secondo la richiamata disposizione processuale, pertanto, non può applicarsi la misura della custodia cautelare in carcere se il giudice ritiene che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 e ferme le ipotesi eccezionali previste dagli artt. 276, comma 1-ter, e 280, comma 3, cod. proc. pen., nonché quelle previste in relazione agli specifici reati indicati nel periodo successivo 4 ЦSM del medesimo comma 2-bis, ovvero quando, rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, non sia possibile disporre gli arresti domiciliari per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione.
1.2. Altro orientamento, cui aderisce il Procuratore ricorrente, intende limitare la valutazione prognostica relativa al limite di tre anni di pena detentiva necessario per l'applicazione della custodia in carcere previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen. solo al momento di applicazione della misura, ma non anche alla fase successiva della protrazione di essa, con la conseguenza che il presupposto assume rilievo non in termini di automatismo, ma solo ai fini del giudizio di perdurante adeguatezza del provvedimento coercitivo, a norma dell'art. 299, cod. proc. pen. (cfr. in tal senso Sez. 6, n. 1798 del 16/12/2014, dep. 2015, Ila, Rv. 262059; Sez. 4, n. 13025 del 26/3/2015, Iengo, Rv. 262961; Sez. 6, n. 47032 del 5/11/2015, Speziali, Rv. 265339; Sez. 2, n. 46874 del 14/7/2016, Guastella, Rv. 268143; Sez. 4, n. 21913 del 25/06/2020, El Felhi Abdelhakim, Rv. 279299), ricomprendendo nel momento di (prima) applicazione della misura tutta la fase del riesame cautelare, che vaglia la legittimità dell'ordinanza genetica.
1.3. A giudizio del Collegio, la prima tesi - oggi maggioritaria - è preferibile, se si tiene conto, anzitutto, del dato sistematico. Va rilevato, invero, che, prima del comma 2-bis dell'art. 275 cod. proc. pen., con posizione normativa non casuale ma logicamente significativa, il secondo comma del medesimo articolo stabilisce che «ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata»; il comma d'apertura della medesima norma dispone, ancora, quanto ai "criteri di scelta delle misure", ai quali è intitolata la rubrica della disposizione codicistica, che «nel disporre le misure, il giudice tiene conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto». Appare evidente, dal tenore normativo, che il giudizio valutativo preliminare e generale di proporzionalità della cautela sia stato espressamente commisurato dal legislatore non soltanto alla fase della prognosi sanzionatoria da svolgersi al momento della prima applicazione della misura, quando non vi sia stata ancora alcuna condanna nei confronti dell'indagato, ma anche a quella - logicamente successiva in cui una condanna vi sia stata. La regola dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., dunque, costituisce una precisazione del criterio di proporzionalità indicato in via generale dal legislatore, "cristallizzando a livello normativo l'esistenza di una sproporzione tra custodia in carcere e condanna a pena non ultratriennale" (così Sez. 5, n. 4948 del 2021 cit.) e deve essere interpretata necessariamente nel senso "dinamico" anzidetto, quale espressione del criterio generale di proporzionalità che deve sovrintendere alla "vita giuridica" di ogni misura cautelare, non soltanto nella sua fase applicativa iniziale.
1.3.1. Alle stesse conclusioni, del resto, conduce anche la visione costituzionalmente orientata sancita dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui la valutazione della proporzionalità della misura cautelare va operata non solo nella fase genetica SH G 5 della misura cautelare, ma anche in quella dinamica (cfr. Sez. U, n. 16085 del 31/3/2011, Khalil, Rv. 249324): il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, tanto al momento della scelta e della adozione del provvedimento coercitivo, che per tutta la durata dello stesso, imponendo una costante verifica della perdurante idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze che concretamente permangano o residuino, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale. È stato, infatti, affermato dalle Sezioni Unite che la vicenda cautelare deve essere riguardata secondo una «visione unitaria e diacronica dei presupposti che la legittimano nel senso che le condizioni cui l'ordinamento subordina l'applicabilità di una determinata misura devono sussistere non soltanto all'atto della applicazione del provvedimento cautelare, ma anche per tutta la durata della relativa applicazione» e che adeguatezza e proporzionalità devono assistere la misura - "quella" specifica misura non soltanto nella fase genetica, ma- per l'intero arco della sua "vita" nel processo, giacché, ove così non fosse, si assisterebbe ad una compressione della libertà personale qualitativamente o quantitativamente inadeguata alla funzione che essa deve soddisfare, con evidente compromissione del quadro costituzionale a tutela della libertà individuale.
1.3.1.1. Dovranno essere, peraltro, verificate le condizioni di operatività dell'eccezione, egualmente dettate dal comma 2-bis dell'art. 275 cod. proc. pen., secondo cui la regola che impone l'impossibilità di continuare a disporre la misura cautelare della custodia in carcere, in caso di pena detentiva irrogata in misura non superiore a tre anni, non si applica, oltre che in relazione a delitti specificamente indicati, quando, "rilevata l'inadeguatezza di ogni altra misura, gli arresti domiciliari non possano essere disposti per mancanza di uno dei luoghi di esecuzione indicati nell'art. 284, comma 1, del codice di rito".
1.4. Tanto premesso, deve ritenersi corretto, in diritto, l'approdo cui è pervenuto, nel caso di specie, il Tribunale del riesame di Perugia nel ritenere operativo il limite di tre anni di pena detentiva, previsto dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., anche nel corso dell'esecuzione della misura cautelare.
2. Viceversa, il Giudice a quo non ha fornito una motivazione completa e coerente in ordine al profilo dell'adeguatezza del luogo degli arresti domiciliari individuato per la UC, con ciò giustificando le censure dedotte nel secondo motivo di ricorso. La concessione della misura gradata appare, per un verso, fortemente contraddittoria rispetto ad alcune considerazioni, svolte nelle ultime due pagine del provvedimento impugnato, con le quali il Collegio de libertate ha evidenziato aspetti estremamente allarmanti circa la personalità dell'imputata. Si intende fare riferimento, in particolare, ai passaggi motivazionali in cui il Tribunale ha messo in risalto, recependo le valutazioni contenute nei "provvedimenti cautelari in atti" e nella "sentenza di condanna in primo grado", nonché nella "perizia psichiatrica acquisita nel procedimento in esame", la "scarsissima capacità di autocontrollo" della UC, ritenuta 6 SM G incapace di "adeguarsi a prescrizioni la cui efficacia è rimessa sostanzialmente alla spontanea osservanza", le "trasgressioni delle misure cautelari applicate alla UC in diverso procedimento", la sua "spinta criminogena" correlata "ad un disturbo dell'assetto della personalità, associato ad abuso di sostanze stupefacenti" (che aveva reso l'imputata "radicalmente incapace di infrenare i propri impulsi criminosi"), un "elevatissimo pericolo di reiterazione criminosa riscontrato nella fase genetica della misura", reputato dallo stesso Giudicante solo "parzialmente ridimensionato". A fronte di un quadro tuttora così allarmante, l'epilogo decisorio oggi impugnato si pone in rapporto di radicale contraddittorietà e, quanto alla idoneità della misura prescelta, avrebbe dovuto essere supportato, in ogni caso, da un più robusto apparato argomentativo. Tenuto conto che l'incendio sub iudice venne appiccato dalla UC (secondo contestazione) all'interno di uno stabile di sette piani, esponendo a pericolo i condomini in esso abitanti, il Tribunale avrebbe, invero, dovuto farsi carico, per giustificare la valutazione di idoneità dell'abitazione locata da tale CO LI, anzitutto di illustrarne le caratteristiche, per saggiarne la concreta adeguatezza ad arginare il rischio di recidiva tuttora paventato e non cessato e da correlare, data la tipologia del reato oggetto del giudizio di cognizione, ad un eventuale pericolo per la pubblica incolumità. Invece, il Giudice a quo ha omesso di considerare tale decisivo aspetto e non ha, quindi, spiegato perché l'abitazione indicata come luogo degli arresti sarebbe stata valutata "idonea" a salvaguardare le esigenze cautelari ancora ravvisate (seppure ridimensionate), essendosi limitato, in modo insufficiente, a sottolineare il profilo della persona (CO LI) dichiaratasi disponibile ad accogliere l'imputata, definita come "persona legata alla UC da tempo e che le aveva già offerto prolungata ospitalità in passato, anche in regime cautelare", sulla cui concreta capacità di controllo della condotta della donna "ospitata", tuttavia, nulla è stato aggiunto.
3. Per le esposte considerazioni, l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Perugia, che provvederà a sciogliere le contraddizioni e a colmare le lacune rilevate secondo le indicazioni prima fornite.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Perugia competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, c.p.p. Così deciso in Roma, l'11 ottobre 2022 EPOSITATA IN CANCELLERIA 13 FEB 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente Stefano Mogini Filippo Casa IL FUNZIONARIO GILDIZIARIO дворій