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Sentenza 10 gennaio 2024
Sentenza 10 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/01/2024, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: IN AO nato a [...] il [...] LI TU nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 13/12/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria del difensore delle parti civili GA IS, RI TE e RI RACHELE., Avv. LUCA MATTEO VINCIGUERRA e udito lo stesso, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. con vittoria di spese di causa;
letta la memoria del difensore della parte civile LO SI, Avv. LUIGI LUPINACCI, e udito lo stesso, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con vittoria delle spese del grado di giudizio;
Uditi i difensori di IN AO, Avv. FRANCO CARLO COPPI e CIRO PELLEGRINO, i quali si sono associati alla richiesta del Procuratore generale, si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendo la riqualificazione del fato in quello di cui all'art. 393 cod. pen. con dichiarazione di improcedibilità per mancanza della condizione di procedibilità; Uditi i difensori di LI TU, Avv. ARTEMISIA LORUSSO e SC COPPI, le quali hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 910 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 13 dicembre 2022, confermava la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cremona nella parte in cui IN LO era stato ritenuto responsabile del reato di estorsione commesso ai danni di OM RS e RA LO, e GA LO del reato di estorsione commesso ai danni del solo OM RS;
secondo il capo di imputazione, i due imputati avevano costretto mediante minaccia le persone offese (GA il solo OM) a sottoscrivere le proprie dimissioni dal Consorzio Agrario di Cremona, violando i loro diritti relativi alla interruzione del rapporto di lavoro. 1.1 Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i difensori di IN LO, impugnando il provvedimento della Corte di appello di Brescia con il quale, all'udienza del 15 settembre 2022, era stata rigettata l'istanza di differimento del processo, presentata a mezzo PEC in data 2 settembre 2022, finalizzato a consentire alla difesa lo studio compiuto degli atti processuali;
la Corte di appello non aveva reso alcuna valutazione sul punto, essendosi limitata a riscontrare la presenza di un secondo difensore e il deposito dell'istanza tredici giorni prima dell'udienza; peraltro, il difensore Avv. Pellegrino non era stato neppure destinatario della relazione della causa, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., trasmessa in data 13 settembre 2022 solo agli altri difensori. 1.2 I difensori osservano inoltre che la sentenza impugnata aveva accolto integralmente le dichiarazioni rese dalle persone offese, malgrado nei motivi di impugnazione fossero state rappresentate le ragioni per le quali doveva considerarsi legittima la condotta di IN e le incongruenze e contraddizioni nelle versioni proposte da RA e OM, la cui denuncia era di quattro anni successiva alla data del presunto reato: IN, quale Presidente del Consorzio, confortato dal parere del Consiglio di amministrazione, aveva ritenuto di dover rimuovere alcun dipendenti, tra cui OM e RA, in quanto dirigevano settori che si erano rivelati in crisi ed avevano portato a pesanti perdite per il Consorzio;
era vero che, seguendo le procedure ordinarie, le dimissioni avrebbero dovuto essere precedute da contestazioni formali e dall'apertura di un procedimento disciplinare, ma ciò non escludeva la formalità della richiesta di IN, che aveva ritenuto più agile e meno dolorosa la soluzione delle dimissioni volontarie, anziché del licenziamento per giusta causa. La sentenza impugnata -proseguono i difensori- non aveva seguito un percorso argomentativo coerente tale da far ritenere sussistente una minaccia 2 Ar‘^- così grave da coartare, pressoché eliminandola, la libertà di determinazione dei dipendenti, ed anche relativamente all'elemento soggettivo la motivazione della sentenza era manchevole, essendo IN assolutamente convinto della giustizia della sua richiesta. 1.3 I difensori eccepiscono l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riqualificato il reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone: i giudici di appello non avevano considerato la consulenza volta a considerare le criticità nella gestione del consorzio, da cui risultava che la decisione di allontanare numerosi dipendenti dal Consorzio non traeva origine da un mero pretesto, ma da una puntuale riflessione intercorsa con soggetti di carattere qualificato;
ciò consentiva anche di censurare la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto inverosimile che l'imputato avrebbe potuto esaminare analiticamente le conclusioni di una consulenza di sole 11 pagine nell'arco di 5 giorni tra la consegna della consulenza e le dimissioni di RA, non avendo la Corte di appello neppure risposto alle censure relative alla puntuale rappresentazione delle criticità rilevate nell'operato delle persone offese, risultanti anche in un parere legale reso dagli avvocati del Consorzio, tutti elementi che avrebbero ragionevolmente potuto indurre l'imputato a convincersi della legittimità della propria pretesa che, secondo un opinabile giudizio espresso dalla Corte di appello, era da ritenersi infondata;
tale sindacato non era però richiesto, dovendo il giudice verificare unicamente la convinzione soggettiva dell'agente e gli elementi da costui presi in considerazione per misurare la legittimità del proprio diritto;
né potevano avere rilevanza la volontà di IN di liberarsi di persone legate alla precedente gestione o la preoccupazione del ricorrente per l'indagine in corso. 1.4 I difensori rilevano che, qualora si fosse esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 393 cod. pen., i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati nel reato meno grave di violenza privata previsto dall'art. 610 cod. pen.: oltre al fatto che GA, quale figura esterna al Consorzio, non aveva tratto alcun beneficio dalla vicenda, era stato trascurato che alle persone offese erano state riconosciute le indennità legate alla normale cessazione del rapporto di lavoro, incluso il TFR. 1.5 I difensori lamentano l'erroneità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite: la Corte di appello di Brescia si era pronunciata esclusivamente sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'ipotesi concorsuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., nei confronti di GA, peraltro con riferimento soltanto all'incontro con OM, essendo stata accertata l'estraneità di GA rispetto alla vicenda riguardante la parte civile RA, ed aveva del tutto omesso qualsiasi considerazione in ordine alla violenza e/o minaccia in ipotesi concretamente percepita da OM per effetto della condotta assunta dal datore di lavoro;
tale omissione appariva ancora più grave in relazione all'episodio delle dimissioni di RA, laddove GA non era neppure presente;
si doveva quindi escludere la percezione da parte di OM e RA di qualsiasi condotta violenta e/o minacciosa posta in essere dagli altri partecipanti all'incontro con IN, idonea ad esplicare un più elevato effetto intimidatorio nei confronti delle persone offese. 1.6 I difensori eccepiscono la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di appello si era limitata a richiamare le considerazioni relative alla gravità del fatto di reato omettendo di pronunciarsi sulle puntuali censure formulate nei motivi di appello e nella memoria difensiva. 1.7 I difensori lamentano la mancanza di motivazione relativamente alla quantificazione della pena, visto che la Corte di appello, dopo aver fissato la pena base in misura prossima al minimo edittale, non aveva esplicato alcuna indicazione relativa all'aumento per i singoli reati attinti della ritenuta continuazione. 2. Propongono ricorso i difensori di GA LO. 2.1 I difensori lamentano la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen., facendo proprie tutte le argomentazioni difensive sviluppate nel ricorso proposto nell'interesse di IN. 2.2 I difensori rilevano che la motivazione della sentenza si adagiava sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed era basata su una parziale valutazione delle stesse, che non erano state oggetto di alcuna verifica sul piano della loro attendibilità; vi era stato poi un evidente travisamento probatorio del contenuto del documento inviato dall'avvocato del Consorzio all'imputato la sera precedente, posto che lo si era erroneamente qualificato come una bozza di lettera di dimissioni, mentre costituiva pacificamente una bozza di contestazioni disciplinari propedeutica al licenziamento di OM;
inoltre la descrizione dei fatti da parte di quest'ultimo era radicalmente diversa da quella contenuta nella sentenza, visto che GA era intervenuto quando il "licenziamento" si era già perfezionato. , 4 2.3 I difensori lamentano la erroneità della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, con un motivo identico a quello proposto nell'interesse di IN. 2.4 I difensori rilevano che qualora si fosse ritenuto IN responsabile del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 cod. pen., ovvero del reato di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen., la riqualificazione giuridica del fatto avrebbe dovuto essere riconosciuta anche al ricorrente. 2.5 I difensori lamentano la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto alla mancata concessione della circostanza attenuante della minima partecipazione prevista dall'art. 114 cod. pen., negata sulla base del fatto che risultava contestata l'aggravante delle più persone riunite, non tenendo conto che il presunto reato di estorsione risultava commesso soltanto da due persone;
la sentenza impugnata non aveva inoltre illustrato le ragioni per le quali aveva ritenuto che la condotta del ricorrente non appariva marginale rispetto ad una valutazione complessiva della vicenda delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di IN LO è infondato. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve rilevare la manifesta infondatezza dello stesso, posto che, come precisato da Sez.2 n. 5155 dell'11/01/2017, D'Amico, Rv. 269415, l'art. 108 cod. proc. pen. è dettato a tutela dell'imputato il quale abbia un solo difensore e questi rinunci, sia revocato o diventi incompatibile o abbandoni la difesa. Si tratta, con tutta evidenza, di norma di stretta interpretazione non solo per come è formulata ma anche per la ratio sottostante (tutela dell'imputato rimasto senza alcun difensore), sicchè non è estensibile al caso in cui sia nominato un secondo difensore;
correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che la presenza di un co-difensore, oltre al fatto che il difensore che aveva presentato la richiesta di rinvio aveva avuto a disposizione 13 giorni per esaminare gli atti, fosse ostativa alla concessione del termine. 1.2 II secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati assieme, visto che entrambi i motivi fanno leva su una legittimità della condotta di IN;
tale assunto non può essere condiviso. Innanzitutto, se anche si volesse riconoscere fondata la tesi del ricorrente, la condotta consentita sarebbe stata una procedura di licenziamento, non certo di dimissioni indotte dal datore di lavoro, figura che non esiste nel nostro ordinamento giuridico e che quindi mai potrebbe portare ad una pretesa legittima da far valere davanti al giudice del lavoro, come del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente, che giustifica la scelta di IN come più agile e meno dolorosa per il dipendente;
peraltro, IN, quale presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Agrario, era a conoscenza che non aveva alcun potere né disciplinare, né di licenziare i dipendenti (meno che mai GA, collaboratore esterno), posto che era l'intero consiglio che poteva deliberare in merito, per cui non si vede come potesse ritenere legittima la pretesa di "allontanare" in piena autonomia i dipendenti. Inoltre, non è neppure stata ritenuta provata la presunta legittimità dell'operato di IN, posto che i giudici di merito hanno accertato che OM, assunto da poco più di un anno, non poteva concludere contratti ma solo formulare proposte in merito, e che RA, anche egli assunto da poco più di un anno, aveva formulato un piano di recupero;
la pretesa di IN di imputare ai due dipendenti le perdite evidenziate dalla società di revisione è stata ritenuta un mero pretesto per liberarsi di dipendenti "scomodi" in quanto dalla analisi compiuta dalla società suddetta era risultato che le perdite erano precedenti all'impiego di OM e RA, nei confronti dei quali non venne infatti mai esperita alcuna azione di risarcimento dal Consorzio per i presunti danni provocati. Su tutti tali aspetti, si deve rilevare la natura meramente fattuale delle censure proposte dal ricorrente, in quanto con esse viene proposta una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Premesso quindi che, come noto, "il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico" (Sez.U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02), i giudici di merito hanno in più punti evidenziato perché la condotta di IN ha integrato il dolo proprio del reato di estorsione in quanto, come sopra ricordato, la sua pretesa non aveva alcuna possibilità di essere esercitata davanti al giudice del lavoro sia per motivi formali 6 (assoluta mancanza di potere disciplinare e di licenziamento, mancato rispetto di garanzie a tutela del lavoratore quali contestazione disciplinare e possibilità di controdeduzioni), sia sostanziali (impossibilità di addossare a OM e RA tutte le perdite rilevate, precedenti al loro impiego in quei settori); i giudici di merito hanno rilevato che IN aveva posto in essere le medesime modalità di "dimissioni indotte" anche con altri dipendenti del Consorzio (OL, PU e TE) e che anche la vicenda intervenuta,. con il collaboratore IA rendeva evidente che intento di IN era di liberarsi di figure legate alla precedente gestione del Consorzio Agrario, sottolineando anche il motivo per il quale OM aveva atteso quattro anni prima di presentare denuncia (pag.5 sentenza di appello), dovuto al timore di non trovare più occupazioni qualora avesse parlato di quanto era accaduto. Quanto alla idoneità della minaccia a coartare la volontà delle persone offese, la Corte di appello ha osservato (pag.25) che nei confronti delle parti civili vennero utilizzate "minaccia, intimidazione, violenza financo materiale (apprensione del cellulare aziendale, preclusione a chiamate telefoniche a terzi, rifiuto di far allontanare il dipendente convocato prima di 'chiudere' il colloquio, minaccia di far divulgare notizie nemmeno verificate con preclusione di ulteriori possibilità lavorative, intimidazione di chiedere danni nemmeno documentati per centinaia di migliaia di euro), circostanze che emergono anche dalla sentenza di primo grado, per cui ad entrambi i dipendenti venne impedito di uscire dalla stanza se prima non avessero firmato le dimissioni;
i giudici di merito hanno quindi correttamente applicato i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui in tema di estorsione, la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima, tutti elementi presenti nei casi in esame. 1.3 Nessun dubbio vi è sul requisito dell'ingiusto danno patito dalle persone offese, costrette ad interrompere il rapporto di lavoro, per cui non si può sostenere che l'avere avuto le indennità spettanti per la risoluzione ed il TFR portino ad una insussistenza del danno, vista la perdita di tutti gli emolumenti che avrebbero avuto qualora il rapporto lavorativo fosse continuato;
quanto al requisito del profitto in capo agli imputati, la Corte di appello Io ha individuato nell'aver ottenuto per IN l'allontanamento di OM e RA in maniera non regolare, "conseguendo vantaggi estranei al rapporto giuridico, finalizzati a scopi diversi e non consentiti rispetto a quelli per i quali il diritto del lavoratore era riconosciuto e tutelato" (pag.23); in particolare, IN, quale presidente del Consiglio di amministrazione, aveva il vantaggio di scegliere quali dipendenti tenere per il miglior andamento del Consorzio e quindi mantenere la sua carica, GA aveva il vantaggio di mantenere il rapporto di collaborazione con il Consorzio assecondando la volontà di IN;
del resto, già il primo giudice aveva individuato l'ingiusto profitto nel "raggiungimento dell'obiettivo di rendere dimissionari due dipendenti non graditi, con indubbio vantaggio per il Consorzio dallo stesso rappresentato" (pag.20 sentenza primo grado). 1.4 La censura relativa all'aggravante delle più persone riunite è inammissibile per non essere stata proposta in appello: si deve ribadire che, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 1.5 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la stessa è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (pag.24 sentenza impugnata) e, pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01) 1.6 Quanto alla determinazione della pena, si deve ribadire che "in tema di determinazione della pena nel reato continuato, pur sussistendo in linea di principio l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo alla adeguatezza e alla congruità dell'aumento" (Sez.4, 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361). 8 2. Il ricorso proposto nell'interesse di GA è infondato. 2.1 Premesso che con riferimento al primo motivo di ricorso devono essere richiamate le considerazioni espresse in merito al ricorso proposto nell'interesse di IN, la Corte di appello ha ampiamente motivato sulla attendibilità della persona offesa OM, evidenziando che GA è stato colui che ha dettato la lettera di dimissioni che OM aveva scritto, per cui era necessariamente a conoscenza della volontà di IN di costringere OM a dimettersi senza che gli venisse effettuata alcuna contestazione formale;
quanto alla eccezione che GA non avrebbe ricevuto la lettera di dimissioni da dettare a OM la sera prima dei fatti, ma una lettera di contestazioni disciplinari, la stessa è irrilevante, posto che ciò che viene addebitato a GA di aver partecipato alla fase cruciale del colloquio (sia pure soltanto in una fase finale;
il giudice di primo grado ha riportato le dichiarazioni di OM dalle quali emergeva che l'atteggiamento di IN era cambiato quando GA li aveva raggiunti nella sala riunioni) e di avere materialmente posto in essere il comportamento al quale OM era stato coartato mediante dettatura della lettera di dimissioni,.. 2.2 Sulla eccezione di insussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, anche in questo caso il motivo è precluso per non essere stato proposto in appello;
sulla impossibilità di qualificare il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. o in quella di cui all'art. 610 cod. pen., si è già detto a proposito del motivo proposto nell'interesse di IN. 2.3 Infine, quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., vi è congrua motivazione della Corte di appello contenuta a pag. 24 della sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento;
i ricorrenti devono inoltre essere condannati, in virtù del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 9 Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile OM RS, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, ed il solo IN alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili AR TA, CA RA, LE RA, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 07/12/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VINCENZO SENATORE che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
letta la memoria del difensore delle parti civili GA IS, RI TE e RI RACHELE., Avv. LUCA MATTEO VINCIGUERRA e udito lo stesso, che ha chiesto la conferma della sentenza impugnata. con vittoria di spese di causa;
letta la memoria del difensore della parte civile LO SI, Avv. LUIGI LUPINACCI, e udito lo stesso, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi, con vittoria delle spese del grado di giudizio;
Uditi i difensori di IN AO, Avv. FRANCO CARLO COPPI e CIRO PELLEGRINO, i quali si sono associati alla richiesta del Procuratore generale, si sono riportati ai motivi di ricorso chiedendo la riqualificazione del fato in quello di cui all'art. 393 cod. pen. con dichiarazione di improcedibilità per mancanza della condizione di procedibilità; Uditi i difensori di LI TU, Avv. ARTEMISIA LORUSSO e SC COPPI, le quali hanno chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 910 Anno 2024 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 07/12/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Brescia, con sentenza del 13 dicembre 2022, confermava la sentenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Cremona nella parte in cui IN LO era stato ritenuto responsabile del reato di estorsione commesso ai danni di OM RS e RA LO, e GA LO del reato di estorsione commesso ai danni del solo OM RS;
secondo il capo di imputazione, i due imputati avevano costretto mediante minaccia le persone offese (GA il solo OM) a sottoscrivere le proprie dimissioni dal Consorzio Agrario di Cremona, violando i loro diritti relativi alla interruzione del rapporto di lavoro. 1.1 Avverso la sentenza ricorrono per cassazione i difensori di IN LO, impugnando il provvedimento della Corte di appello di Brescia con il quale, all'udienza del 15 settembre 2022, era stata rigettata l'istanza di differimento del processo, presentata a mezzo PEC in data 2 settembre 2022, finalizzato a consentire alla difesa lo studio compiuto degli atti processuali;
la Corte di appello non aveva reso alcuna valutazione sul punto, essendosi limitata a riscontrare la presenza di un secondo difensore e il deposito dell'istanza tredici giorni prima dell'udienza; peraltro, il difensore Avv. Pellegrino non era stato neppure destinatario della relazione della causa, ai sensi dell'art. 602 cod. proc. pen., trasmessa in data 13 settembre 2022 solo agli altri difensori. 1.2 I difensori osservano inoltre che la sentenza impugnata aveva accolto integralmente le dichiarazioni rese dalle persone offese, malgrado nei motivi di impugnazione fossero state rappresentate le ragioni per le quali doveva considerarsi legittima la condotta di IN e le incongruenze e contraddizioni nelle versioni proposte da RA e OM, la cui denuncia era di quattro anni successiva alla data del presunto reato: IN, quale Presidente del Consorzio, confortato dal parere del Consiglio di amministrazione, aveva ritenuto di dover rimuovere alcun dipendenti, tra cui OM e RA, in quanto dirigevano settori che si erano rivelati in crisi ed avevano portato a pesanti perdite per il Consorzio;
era vero che, seguendo le procedure ordinarie, le dimissioni avrebbero dovuto essere precedute da contestazioni formali e dall'apertura di un procedimento disciplinare, ma ciò non escludeva la formalità della richiesta di IN, che aveva ritenuto più agile e meno dolorosa la soluzione delle dimissioni volontarie, anziché del licenziamento per giusta causa. La sentenza impugnata -proseguono i difensori- non aveva seguito un percorso argomentativo coerente tale da far ritenere sussistente una minaccia 2 Ar‘^- così grave da coartare, pressoché eliminandola, la libertà di determinazione dei dipendenti, ed anche relativamente all'elemento soggettivo la motivazione della sentenza era manchevole, essendo IN assolutamente convinto della giustizia della sua richiesta. 1.3 I difensori eccepiscono l'erroneità della sentenza nella parte in cui non aveva riqualificato il reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone: i giudici di appello non avevano considerato la consulenza volta a considerare le criticità nella gestione del consorzio, da cui risultava che la decisione di allontanare numerosi dipendenti dal Consorzio non traeva origine da un mero pretesto, ma da una puntuale riflessione intercorsa con soggetti di carattere qualificato;
ciò consentiva anche di censurare la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui aveva ritenuto inverosimile che l'imputato avrebbe potuto esaminare analiticamente le conclusioni di una consulenza di sole 11 pagine nell'arco di 5 giorni tra la consegna della consulenza e le dimissioni di RA, non avendo la Corte di appello neppure risposto alle censure relative alla puntuale rappresentazione delle criticità rilevate nell'operato delle persone offese, risultanti anche in un parere legale reso dagli avvocati del Consorzio, tutti elementi che avrebbero ragionevolmente potuto indurre l'imputato a convincersi della legittimità della propria pretesa che, secondo un opinabile giudizio espresso dalla Corte di appello, era da ritenersi infondata;
tale sindacato non era però richiesto, dovendo il giudice verificare unicamente la convinzione soggettiva dell'agente e gli elementi da costui presi in considerazione per misurare la legittimità del proprio diritto;
né potevano avere rilevanza la volontà di IN di liberarsi di persone legate alla precedente gestione o la preoccupazione del ricorrente per l'indagine in corso. 1.4 I difensori rilevano che, qualora si fosse esclusa la sussistenza del reato di cui all'art. 393 cod. pen., i fatti avrebbero dovuto essere riqualificati nel reato meno grave di violenza privata previsto dall'art. 610 cod. pen.: oltre al fatto che GA, quale figura esterna al Consorzio, non aveva tratto alcun beneficio dalla vicenda, era stato trascurato che alle persone offese erano state riconosciute le indennità legate alla normale cessazione del rapporto di lavoro, incluso il TFR. 1.5 I difensori lamentano l'erroneità della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite: la Corte di appello di Brescia si era pronunciata esclusivamente sulla sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi dell'ipotesi concorsuale, ai sensi dell'art. 110 cod. pen., nei confronti di GA, peraltro con riferimento soltanto all'incontro con OM, essendo stata accertata l'estraneità di GA rispetto alla vicenda riguardante la parte civile RA, ed aveva del tutto omesso qualsiasi considerazione in ordine alla violenza e/o minaccia in ipotesi concretamente percepita da OM per effetto della condotta assunta dal datore di lavoro;
tale omissione appariva ancora più grave in relazione all'episodio delle dimissioni di RA, laddove GA non era neppure presente;
si doveva quindi escludere la percezione da parte di OM e RA di qualsiasi condotta violenta e/o minacciosa posta in essere dagli altri partecipanti all'incontro con IN, idonea ad esplicare un più elevato effetto intimidatorio nei confronti delle persone offese. 1.6 I difensori eccepiscono la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte di appello si era limitata a richiamare le considerazioni relative alla gravità del fatto di reato omettendo di pronunciarsi sulle puntuali censure formulate nei motivi di appello e nella memoria difensiva. 1.7 I difensori lamentano la mancanza di motivazione relativamente alla quantificazione della pena, visto che la Corte di appello, dopo aver fissato la pena base in misura prossima al minimo edittale, non aveva esplicato alcuna indicazione relativa all'aumento per i singoli reati attinti della ritenuta continuazione. 2. Propongono ricorso i difensori di GA LO. 2.1 I difensori lamentano la mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione relativamente alla affermazione di responsabilità ricorrente in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen., facendo proprie tutte le argomentazioni difensive sviluppate nel ricorso proposto nell'interesse di IN. 2.2 I difensori rilevano che la motivazione della sentenza si adagiava sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa ed era basata su una parziale valutazione delle stesse, che non erano state oggetto di alcuna verifica sul piano della loro attendibilità; vi era stato poi un evidente travisamento probatorio del contenuto del documento inviato dall'avvocato del Consorzio all'imputato la sera precedente, posto che lo si era erroneamente qualificato come una bozza di lettera di dimissioni, mentre costituiva pacificamente una bozza di contestazioni disciplinari propedeutica al licenziamento di OM;
inoltre la descrizione dei fatti da parte di quest'ultimo era radicalmente diversa da quella contenuta nella sentenza, visto che GA era intervenuto quando il "licenziamento" si era già perfezionato. , 4 2.3 I difensori lamentano la erroneità della motivazione in ordine alla sussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, con un motivo identico a quello proposto nell'interesse di IN. 2.4 I difensori rilevano che qualora si fosse ritenuto IN responsabile del reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni ai sensi dell'art. 393 cod. pen., ovvero del reato di violenza privata di cui all'art. 610 cod. pen., la riqualificazione giuridica del fatto avrebbe dovuto essere riconosciuta anche al ricorrente. 2.5 I difensori lamentano la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione rispetto alla mancata concessione della circostanza attenuante della minima partecipazione prevista dall'art. 114 cod. pen., negata sulla base del fatto che risultava contestata l'aggravante delle più persone riunite, non tenendo conto che il presunto reato di estorsione risultava commesso soltanto da due persone;
la sentenza impugnata non aveva inoltre illustrato le ragioni per le quali aveva ritenuto che la condotta del ricorrente non appariva marginale rispetto ad una valutazione complessiva della vicenda delittuosa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso proposto nell'interesse di IN LO è infondato. 1.1 Quanto al primo motivo di ricorso, si deve rilevare la manifesta infondatezza dello stesso, posto che, come precisato da Sez.2 n. 5155 dell'11/01/2017, D'Amico, Rv. 269415, l'art. 108 cod. proc. pen. è dettato a tutela dell'imputato il quale abbia un solo difensore e questi rinunci, sia revocato o diventi incompatibile o abbandoni la difesa. Si tratta, con tutta evidenza, di norma di stretta interpretazione non solo per come è formulata ma anche per la ratio sottostante (tutela dell'imputato rimasto senza alcun difensore), sicchè non è estensibile al caso in cui sia nominato un secondo difensore;
correttamente, pertanto, la Corte di appello ha ritenuto che la presenza di un co-difensore, oltre al fatto che il difensore che aveva presentato la richiesta di rinvio aveva avuto a disposizione 13 giorni per esaminare gli atti, fosse ostativa alla concessione del termine. 1.2 II secondo ed il terzo motivo di ricorso possono essere esaminati assieme, visto che entrambi i motivi fanno leva su una legittimità della condotta di IN;
tale assunto non può essere condiviso. Innanzitutto, se anche si volesse riconoscere fondata la tesi del ricorrente, la condotta consentita sarebbe stata una procedura di licenziamento, non certo di dimissioni indotte dal datore di lavoro, figura che non esiste nel nostro ordinamento giuridico e che quindi mai potrebbe portare ad una pretesa legittima da far valere davanti al giudice del lavoro, come del resto riconosciuto dallo stesso ricorrente, che giustifica la scelta di IN come più agile e meno dolorosa per il dipendente;
peraltro, IN, quale presidente del consiglio di amministrazione del Consorzio Agrario, era a conoscenza che non aveva alcun potere né disciplinare, né di licenziare i dipendenti (meno che mai GA, collaboratore esterno), posto che era l'intero consiglio che poteva deliberare in merito, per cui non si vede come potesse ritenere legittima la pretesa di "allontanare" in piena autonomia i dipendenti. Inoltre, non è neppure stata ritenuta provata la presunta legittimità dell'operato di IN, posto che i giudici di merito hanno accertato che OM, assunto da poco più di un anno, non poteva concludere contratti ma solo formulare proposte in merito, e che RA, anche egli assunto da poco più di un anno, aveva formulato un piano di recupero;
la pretesa di IN di imputare ai due dipendenti le perdite evidenziate dalla società di revisione è stata ritenuta un mero pretesto per liberarsi di dipendenti "scomodi" in quanto dalla analisi compiuta dalla società suddetta era risultato che le perdite erano precedenti all'impiego di OM e RA, nei confronti dei quali non venne infatti mai esperita alcuna azione di risarcimento dal Consorzio per i presunti danni provocati. Su tutti tali aspetti, si deve rilevare la natura meramente fattuale delle censure proposte dal ricorrente, in quanto con esse viene proposta una mera rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in questa sede, stante la preclusione, per il giudice di legittimità, di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, e considerato che, in tal caso, si demanderebbe alla Cassazione il compimento di una operazione estranea al giudizio di legittimità, quale è quella di reinterpretazione degli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione (cfr. ex plurimis, Cass., sez. VI, 22/01/2014, n. 10289). Premesso quindi che, come noto, "il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico" (Sez.U. n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027 - 02), i giudici di merito hanno in più punti evidenziato perché la condotta di IN ha integrato il dolo proprio del reato di estorsione in quanto, come sopra ricordato, la sua pretesa non aveva alcuna possibilità di essere esercitata davanti al giudice del lavoro sia per motivi formali 6 (assoluta mancanza di potere disciplinare e di licenziamento, mancato rispetto di garanzie a tutela del lavoratore quali contestazione disciplinare e possibilità di controdeduzioni), sia sostanziali (impossibilità di addossare a OM e RA tutte le perdite rilevate, precedenti al loro impiego in quei settori); i giudici di merito hanno rilevato che IN aveva posto in essere le medesime modalità di "dimissioni indotte" anche con altri dipendenti del Consorzio (OL, PU e TE) e che anche la vicenda intervenuta,. con il collaboratore IA rendeva evidente che intento di IN era di liberarsi di figure legate alla precedente gestione del Consorzio Agrario, sottolineando anche il motivo per il quale OM aveva atteso quattro anni prima di presentare denuncia (pag.5 sentenza di appello), dovuto al timore di non trovare più occupazioni qualora avesse parlato di quanto era accaduto. Quanto alla idoneità della minaccia a coartare la volontà delle persone offese, la Corte di appello ha osservato (pag.25) che nei confronti delle parti civili vennero utilizzate "minaccia, intimidazione, violenza financo materiale (apprensione del cellulare aziendale, preclusione a chiamate telefoniche a terzi, rifiuto di far allontanare il dipendente convocato prima di 'chiudere' il colloquio, minaccia di far divulgare notizie nemmeno verificate con preclusione di ulteriori possibilità lavorative, intimidazione di chiedere danni nemmeno documentati per centinaia di migliaia di euro), circostanze che emergono anche dalla sentenza di primo grado, per cui ad entrambi i dipendenti venne impedito di uscire dalla stanza se prima non avessero firmato le dimissioni;
i giudici di merito hanno quindi correttamente applicato i principi più volte affermati da questa Corte secondo cui in tema di estorsione, la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa e le particolari condizioni soggettive della vittima, tutti elementi presenti nei casi in esame. 1.3 Nessun dubbio vi è sul requisito dell'ingiusto danno patito dalle persone offese, costrette ad interrompere il rapporto di lavoro, per cui non si può sostenere che l'avere avuto le indennità spettanti per la risoluzione ed il TFR portino ad una insussistenza del danno, vista la perdita di tutti gli emolumenti che avrebbero avuto qualora il rapporto lavorativo fosse continuato;
quanto al requisito del profitto in capo agli imputati, la Corte di appello Io ha individuato nell'aver ottenuto per IN l'allontanamento di OM e RA in maniera non regolare, "conseguendo vantaggi estranei al rapporto giuridico, finalizzati a scopi diversi e non consentiti rispetto a quelli per i quali il diritto del lavoratore era riconosciuto e tutelato" (pag.23); in particolare, IN, quale presidente del Consiglio di amministrazione, aveva il vantaggio di scegliere quali dipendenti tenere per il miglior andamento del Consorzio e quindi mantenere la sua carica, GA aveva il vantaggio di mantenere il rapporto di collaborazione con il Consorzio assecondando la volontà di IN;
del resto, già il primo giudice aveva individuato l'ingiusto profitto nel "raggiungimento dell'obiettivo di rendere dimissionari due dipendenti non graditi, con indubbio vantaggio per il Consorzio dallo stesso rappresentato" (pag.20 sentenza primo grado). 1.4 La censura relativa all'aggravante delle più persone riunite è inammissibile per non essere stata proposta in appello: si deve ribadire che, alla luce di quanto disposto dall'art. 609, comma 2, cod. proc. pen., non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2, n. 29707 del 08/03/20; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202; da ultimo v. Sez. 2, n. 23338 del 07/07/2020, Saccenti, non mass.). Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 1.5 Relativamente alla mancata concessione delle attenuanti generiche, la stessa è giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità (pag.24 sentenza impugnata) e, pertanto, è insindacabile in cassazione (vedi Sez. 5, Sentenza n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli Rv. 271269 - 01) 1.6 Quanto alla determinazione della pena, si deve ribadire che "in tema di determinazione della pena nel reato continuato, pur sussistendo in linea di principio l'obbligo di dar conto delle ragioni della quantificazione dell'aumento di pena per il reato satellite, tuttavia, qualora l'entità di detto aumento non si ponga al di sopra della media della pena irrogabile a titolo di continuazione, non sussiste un obbligo di specifica motivazione, essendo in tal caso sufficiente il richiamo alla adeguatezza e alla congruità dell'aumento" (Sez.4, 48546 del 10/07/2018, Gentile, Rv. 274361). 8 2. Il ricorso proposto nell'interesse di GA è infondato. 2.1 Premesso che con riferimento al primo motivo di ricorso devono essere richiamate le considerazioni espresse in merito al ricorso proposto nell'interesse di IN, la Corte di appello ha ampiamente motivato sulla attendibilità della persona offesa OM, evidenziando che GA è stato colui che ha dettato la lettera di dimissioni che OM aveva scritto, per cui era necessariamente a conoscenza della volontà di IN di costringere OM a dimettersi senza che gli venisse effettuata alcuna contestazione formale;
quanto alla eccezione che GA non avrebbe ricevuto la lettera di dimissioni da dettare a OM la sera prima dei fatti, ma una lettera di contestazioni disciplinari, la stessa è irrilevante, posto che ciò che viene addebitato a GA di aver partecipato alla fase cruciale del colloquio (sia pure soltanto in una fase finale;
il giudice di primo grado ha riportato le dichiarazioni di OM dalle quali emergeva che l'atteggiamento di IN era cambiato quando GA li aveva raggiunti nella sala riunioni) e di avere materialmente posto in essere il comportamento al quale OM era stato coartato mediante dettatura della lettera di dimissioni,.. 2.2 Sulla eccezione di insussistenza della circostanza aggravante delle più persone riunite, anche in questo caso il motivo è precluso per non essere stato proposto in appello;
sulla impossibilità di qualificare il fatto nell'ipotesi di cui all'art. 393 cod. pen. o in quella di cui all'art. 610 cod. pen., si è già detto a proposito del motivo proposto nell'interesse di IN. 2.3 Infine, quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., vi è congrua motivazione della Corte di appello contenuta a pag. 24 della sentenza impugnata, che ha fatto corretta applicazione del principio secondo il quale 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, le parti private che li hanno proposti devono essere condannate al pagamento delle spese del procedimento;
i ricorrenti devono inoltre essere condannati, in virtù del principio della soccombenza, alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalle parti civili, non sussistendo motivi per la compensazione.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. 9 Condanna, inoltre, gli imputati, in solido tra loro, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile OM RS, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge, ed il solo IN alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili AR TA, CA RA, LE RA, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 07/12/2023