TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/12/2025, n. 62 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 62 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, area crisi di impresa, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: Dr. Salvatore Di Lonardo Presidente Dr. Maria Troisi Giudice Dr. Bianca Manuela Longo Giudice rel. Letto il ricorso ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII presentato da Parte_1 (C.F. ), residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Stefania Franza, iscritto al n. 176/2025 R.G.Proc.Un., volto ad ottenere l'apertura della propria liquidazione controllata;
udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; ritenuta la propria competenza;
emette la seguente SENTENZA Risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268, co. 1 e 269 CCII, atteso che:
1) il debitore ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) e a) CCII, come può evincersi dalla relazione allegata a firma dell'OCC, dott. Tes_1
2) nella suddetta relazione viene esposta la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e viene illustrata la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
3) sempre dalla relazione allegata a firma dell'OCC, oltre che dal ricorso presentato, emerge che lo squilibrio della situazione debitoria dell'odierno ricorrente trova origine nella altalenante gestione di un'attività commerciale, poi chiusa nel 2017, a cui si univa, già in un contesto di instabilità economica, la malattia di uno dei due figli e la separazione dall'ex coniuge. Attualmente il debitore lavora presso una società che opera nell'ambito dei rifiuti ferrosi con contratto a tempo indeterminato. Il nucleo familiare del debitore si compone del solo ricorrente, che risulta legalmente separato dall'ex coniuge e nei confronti della quale versa mensilmente un assegno per il mantenimento dei due figli minori. Non risultando proprietario di alcun bene immobile, il debitore mette a disposizione della procedura il proprio reddito da lavoro dipendente e il proprio patrimonio mobiliare, che si compone esclusivamente di un motociclo di esiguo valore economico, alla cui liquidazione si procederà totalmente per soddisfare, seppur in minima parte, le ingenti pretese creditorie;
Ritenuto che
la valutazione sulla sussistenza dei requisiti dell'esdebitazione andrà effettuata alla chiusura della procedura nel rispetto degli artt. 279, 280, 281 e 282 CCII;
Precisato che come per legge il compenso del liquidatore sarà stabilito dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 CCII); Rilevato che stante il disposto dell'art. 6 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o dell' advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (così Trib. Torino 3.8.2023);
p.q.m.
Letto l'art. 270 CCII e in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV (strumenti di regolazione della crisi)
DICHIARA L'apertura della liquidazione controllata a carico di (C.F. Parte_1
) C.F._1 IN
Giudice Delegato dott. Bianca Manuela Longo e liquidatore il dott. Tes_1
ORDINA Al debitore il deposito in Cancelleria entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA Ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'art. 10 co. 3 CCII;
DISPONE Che, ai sensi dell'art.268 co.4, lett.b CCII non sarà compreso nella liquidazione lo stipendio del debitore nei limiti di quanto necessario al mantenimento, nella misura di € 1.400,00, importo di poco inferiore rispetto a quanto richiesto, in ottica di un bilanciamento necessario tra le ingenti pretese dei creditori, per le quali sarà plausibilmente possibile una minima soddisfazione rispetto all'attivo liquidabile prospettato in ricorso, e un minimo sacrificio delle esigenze di mantenimento del ricorrente;
ordina, pertanto, al liquidatore di controllare la regolarità della consegna di ogni eccedenza di tale quota di reddito in qualsiasi modo percepito da mettere a disposizione mensilmente dal debitore in favore della massa e di riferire al g.d. ogni eventuale omissione;
ORDINA La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
ordina, altresì, al liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione a tutti i beni immobili e mobili registrati intestati al debitore, dovendo essere tutti messi a disposizione della procedura;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore. DISPONE Che il liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai sensi dell'art. 270 co.4 CCII al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Manda alla Cancelleria le comunicazioni di legge al ricorrente e all'OCC. Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il giudice est. Il Presidente Dr. Bianca Manuela Longo Dr. Salvatore Di Lonardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di Nocera Inferiore, seconda sezione civile, area crisi di impresa, riunito in camera di consiglio nella seguente composizione: Dr. Salvatore Di Lonardo Presidente Dr. Maria Troisi Giudice Dr. Bianca Manuela Longo Giudice rel. Letto il ricorso ai sensi dell'art. 268 e ss. CCII presentato da Parte_1 (C.F. ), residente in [...], rappresentato e C.F._1 difeso dall'avv. Stefania Franza, iscritto al n. 176/2025 R.G.Proc.Un., volto ad ottenere l'apertura della propria liquidazione controllata;
udita la relazione del Giudice Delegato all'istruttoria; ritenuta la propria competenza;
emette la seguente SENTENZA Risultano sussistenti i presupposti di cui agli artt. 268, co. 1 e 269 CCII, atteso che:
1) il debitore ricorrente si trova in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) e a) CCII, come può evincersi dalla relazione allegata a firma dell'OCC, dott. Tes_1
2) nella suddetta relazione viene esposta la valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata dal debitore a corredo della domanda e viene illustrata la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria;
3) sempre dalla relazione allegata a firma dell'OCC, oltre che dal ricorso presentato, emerge che lo squilibrio della situazione debitoria dell'odierno ricorrente trova origine nella altalenante gestione di un'attività commerciale, poi chiusa nel 2017, a cui si univa, già in un contesto di instabilità economica, la malattia di uno dei due figli e la separazione dall'ex coniuge. Attualmente il debitore lavora presso una società che opera nell'ambito dei rifiuti ferrosi con contratto a tempo indeterminato. Il nucleo familiare del debitore si compone del solo ricorrente, che risulta legalmente separato dall'ex coniuge e nei confronti della quale versa mensilmente un assegno per il mantenimento dei due figli minori. Non risultando proprietario di alcun bene immobile, il debitore mette a disposizione della procedura il proprio reddito da lavoro dipendente e il proprio patrimonio mobiliare, che si compone esclusivamente di un motociclo di esiguo valore economico, alla cui liquidazione si procederà totalmente per soddisfare, seppur in minima parte, le ingenti pretese creditorie;
Ritenuto che
la valutazione sulla sussistenza dei requisiti dell'esdebitazione andrà effettuata alla chiusura della procedura nel rispetto degli artt. 279, 280, 281 e 282 CCII;
Precisato che come per legge il compenso del liquidatore sarà stabilito dopo l'approvazione del rendiconto (art. 275 CCII); Rilevato che stante il disposto dell'art. 6 CCI, il compenso per le prestazioni rese dall'OCC, nella misura di legge, potrà ritenersi spesa in prededuzione mentre le spese legali di assistenza nel ricorso per apertura della liquidazione controllata o dell' advisor non possono ritenersi in prededuzione e dovranno essere oggetto di insinuazione al passivo, con ammissione secondo i criteri di legge (così Trib. Torino 3.8.2023);
p.q.m.
Letto l'art. 270 CCII e in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV (strumenti di regolazione della crisi)
DICHIARA L'apertura della liquidazione controllata a carico di (C.F. Parte_1
) C.F._1 IN
Giudice Delegato dott. Bianca Manuela Longo e liquidatore il dott. Tes_1
ORDINA Al debitore il deposito in Cancelleria entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;
ASSEGNA Ai terzi che vantino diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 60 giorni dal deposito della presente sentenza entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo PEC, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII;
si applica l'art. 10 co. 3 CCII;
DISPONE Che, ai sensi dell'art.268 co.4, lett.b CCII non sarà compreso nella liquidazione lo stipendio del debitore nei limiti di quanto necessario al mantenimento, nella misura di € 1.400,00, importo di poco inferiore rispetto a quanto richiesto, in ottica di un bilanciamento necessario tra le ingenti pretese dei creditori, per le quali sarà plausibilmente possibile una minima soddisfazione rispetto all'attivo liquidabile prospettato in ricorso, e un minimo sacrificio delle esigenze di mantenimento del ricorrente;
ordina, pertanto, al liquidatore di controllare la regolarità della consegna di ogni eccedenza di tale quota di reddito in qualsiasi modo percepito da mettere a disposizione mensilmente dal debitore in favore della massa e di riferire al g.d. ogni eventuale omissione;
ORDINA La consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio in liquidazione;
ordina, altresì, al liquidatore la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti in relazione a tutti i beni immobili e mobili registrati intestati al debitore, dovendo essere tutti messi a disposizione della procedura;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;
AUTORIZZA il liquidatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto- legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con il debitore. DISPONE Che il liquidatore provveda all'inserimento della sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
che il liquidatore provveda a notificare la sentenza ai sensi dell'art. 270 co.4 CCII al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione. Manda alla Cancelleria le comunicazioni di legge al ricorrente e all'OCC. Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025
Il giudice est. Il Presidente Dr. Bianca Manuela Longo Dr. Salvatore Di Lonardo