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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 29/10/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED EL ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 28.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1720/2024 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Saverio Bosco Parte_1 ricorrente
e
CP_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, deduceva di aver lavorato nei mesi di maggio e giugno del 2023, senza contratto, alle dipendenze della società resistente, con la qualifica di cuoco presso il Resort Riva del Sol in Santa
TE LL JO (CZ); di rimanere creditore della somma di € 1.054,00, comprensive delle spese di intervento stragiudiziale, non corrisposte dalla resistente nonostante l'invito bonario alla stessa indirizzato con pec del 15.02.2024.
Agiva pertanto in giudizio chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma sopra indicata.
Instaurato il contraddittorio ritualmente citata, rimaneva contumace. CP_1
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
1 * * *
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente che, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Ciò posto, deve essere dichiara la nullità del ricorso.
L'atto introduttivo del giudizio, invero, difetta, da un lato, delle allegazioni fattuali utili a consentire l'indagine sulla natura del dedotto rapporto di lavoro;
dall'altro, dell'esplicitazione degli elementi posti a fondamento delle rivendicazioni salariali che il ricorrente ha avanzato.
Ed invero, sotto il primo profilo, il ricorrente non chiarisce quali siano state le modalità del suo assoggettamento al potere direttivo di controparte, che costituisce il proprium della subordinazione (cfr. Cass. n. 13858/2009), poichè omette di indicare finanche il nominativo di colui che l'ha assunto, che ha stabilito modalità ed orari della sua prestazione lavorativa, che controllava fosse eseguita, e che avrebbe dovuto retribuirlo.
In ricorso, inoltre, non è indicata la collocazione del suo orario di lavoro giornaliero
(o la durata complessiva), né le modalità di espletamento della propria attività lavorativa.
I dubbi che inducono a reputare viziato l'atto introduttivo del giudizio non sono superabili dai documenti allegati al ricorso - che, peraltro, secondo l'insegnamento più convincente della giurisprudenza di legittimità, non potrebbero in ogni caso concorrere ad integrare il ricorso o a fornire la prova di dati fattuali che non siano stati ritualmente dedotti, potendosi provare solo ciò che si è allegato – avendo il ricorrente prodotto soltanto un prospetto delle ore asseritamente lavorate e la cui provenienza alla parte datoriale non è riscontrabile, unitamente ad alcuni messaggi inviati - tramite l'applicazione WhatsApp - a un destinatario e in un contesto non meglio specificati.
Valga al riguardo il richiamo dell'iter argomentativo che si riproduce, svolto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13825 del 27.5.2008, secondo cui: “ … gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez. Un., 17 giugno
2004 n. 11353) e costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt.
2 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso
e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004
n. 11353 cit., cui adde: Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass. Sez. Un., 23 gennaio
2002 n. 761). RB (…) il mero deposito di documenti - quali quelli contenenti i conteggi relativi alla spettanze economiche richieste e la contrattazione collettiva di categoria applicabile - anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite non può supplire alla carenza della causa petendi e del petitum, risultando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare, se non contestati o ammessi da controparte.
In altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzato al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso. Ne consegue che in un siffatto contesto non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza (…) Di quanto sinora detto costituisce corollario il seguente principio di diritto: "Nel rito del lavoro è affetto da nullità assoluta il ricorso introduttivo allorquando sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa.
Tale nullità, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente, non è sanabile attraverso una opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato - in ragione della prescrizione di cui all'art.
414 c.p.c., n. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova - in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti ad esso
3 allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso”.
La nullità così determinatasi è insanabile, in conformità ad altra pronuncia secondo cui nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata (cfr. Cass. Sez. L., n. 2732/2008).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda, poiché formulata con ricorso nullo.
Nulla sulle spese stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia di CP_1
- dichiara nullo il ricorso;
- nulla sulle spese.
Catanzaro, li 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
ED EL ZI
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. ED EL ZI, a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127-ter c.p.c., prevista per il giorno 28.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1720/2024 R.G.
tra
rapp.to e difeso dall'avv. Antonio Saverio Bosco Parte_1 ricorrente
e
CP_1
resistente contumace
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.06.2024, la parte ricorrente indicata in epigrafe, deduceva di aver lavorato nei mesi di maggio e giugno del 2023, senza contratto, alle dipendenze della società resistente, con la qualifica di cuoco presso il Resort Riva del Sol in Santa
TE LL JO (CZ); di rimanere creditore della somma di € 1.054,00, comprensive delle spese di intervento stragiudiziale, non corrisposte dalla resistente nonostante l'invito bonario alla stessa indirizzato con pec del 15.02.2024.
Agiva pertanto in giudizio chiedendo la condanna della resistente al pagamento della somma sopra indicata.
Instaurato il contraddittorio ritualmente citata, rimaneva contumace. CP_1
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa è decisa con la presente sentenza.
1 * * *
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia della resistente che, ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Ciò posto, deve essere dichiara la nullità del ricorso.
L'atto introduttivo del giudizio, invero, difetta, da un lato, delle allegazioni fattuali utili a consentire l'indagine sulla natura del dedotto rapporto di lavoro;
dall'altro, dell'esplicitazione degli elementi posti a fondamento delle rivendicazioni salariali che il ricorrente ha avanzato.
Ed invero, sotto il primo profilo, il ricorrente non chiarisce quali siano state le modalità del suo assoggettamento al potere direttivo di controparte, che costituisce il proprium della subordinazione (cfr. Cass. n. 13858/2009), poichè omette di indicare finanche il nominativo di colui che l'ha assunto, che ha stabilito modalità ed orari della sua prestazione lavorativa, che controllava fosse eseguita, e che avrebbe dovuto retribuirlo.
In ricorso, inoltre, non è indicata la collocazione del suo orario di lavoro giornaliero
(o la durata complessiva), né le modalità di espletamento della propria attività lavorativa.
I dubbi che inducono a reputare viziato l'atto introduttivo del giudizio non sono superabili dai documenti allegati al ricorso - che, peraltro, secondo l'insegnamento più convincente della giurisprudenza di legittimità, non potrebbero in ogni caso concorrere ad integrare il ricorso o a fornire la prova di dati fattuali che non siano stati ritualmente dedotti, potendosi provare solo ciò che si è allegato – avendo il ricorrente prodotto soltanto un prospetto delle ore asseritamente lavorate e la cui provenienza alla parte datoriale non è riscontrabile, unitamente ad alcuni messaggi inviati - tramite l'applicazione WhatsApp - a un destinatario e in un contesto non meglio specificati.
Valga al riguardo il richiamo dell'iter argomentativo che si riproduce, svolto dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 13825 del 27.5.2008, secondo cui: “ … gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle rispettive domande e richieste (anche probatorie) delle parti devono essere specificati nei rispettivi atti iniziali della controversia (cfr. Cass. Sez. Un., 17 giugno
2004 n. 11353) e costituisce ormai ius receptum che nel rito del lavoro si riscontra una circolarità tra oneri di allegazione, di contestazione e di prova, che richiede la necessità che ai sensi degli artt.
2 414 e 416 c.p.c., gli elementi di fatto e di diritto posti a base delle diverse domande e/o istanze dell'attore e del convenuto siano compiutamente contenuti nei rispettivi primi atti processuali (ricorso
e memoria difensiva) e richiede altresì che risulti individuato in modo chiaro nel ricorso introduttivo quanto richiesto al giudice (petitum), con conseguente impossibilità di dimostrare circostanze non ritualmente e tempestivamente allegate nel ricorso (cfr. al riguardo: Cass. Sez. Un., 17 giugno 2004
n. 11353 cit., cui adde: Cass. Sez. Un., 20 aprile 2005 n. 8202; Cass. Sez. Un., 23 gennaio
2002 n. 761). RB (…) il mero deposito di documenti - quali quelli contenenti i conteggi relativi alla spettanze economiche richieste e la contrattazione collettiva di categoria applicabile - anche se avvenuto contestualmente al ricorso introduttivo della lite non può supplire alla carenza della causa petendi e del petitum, risultando la loro completa formulazione in ricorso un passaggio obbligato per la definizione del thema decidendum e per l'individuazione dei fatti da accertare ed eventualmente da provare, se non contestati o ammessi da controparte.
In altri termini, l'indicata circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova, per essere espressione di un assetto normativo incentrato sull'oralità, concentrazione ed immediatezza, caratterizzante il rito del lavoro, è funzionalizzato al perseguimento del principio della "ragionevole durata del processo" (art. 111 Cost., comma 2) in quanto la determinazione dell'oggetto della domanda e l'indicazione dei fatti posti a base della domanda stessa ex art. 414 c.p.c., nn. 3 e 4, consentono al convenuto, con il prendere posizione sui fatti di causa, di assolvere agli oneri di contestazione nonché a quelli probatori aventi ad oggetto i fatti ritualmente e tempestivamente allegati in ricorso. Ne consegue che in un siffatto contesto non è consentito supplire alle carenze del ricorso riguardanti l'oggetto della domanda ed i suoi elementi costitutivi tramite una integrazione del ricorso stesso ad opera dei documenti allegati, cui deve assegnarsi solo la funzione probatoria di attestare la veridicità degli assunti riportati nell'atto introduttivo della lite e di mostrarne la fondatezza (…) Di quanto sinora detto costituisce corollario il seguente principio di diritto: "Nel rito del lavoro è affetto da nullità assoluta il ricorso introduttivo allorquando sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda stessa.
Tale nullità, che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente, non è sanabile attraverso una opera di integrazione del contenuto del ricorso con quello dei documenti allegati al ricorso stesso, dovendo il thema decidendum della controversia essere individuato - in ragione della prescrizione di cui all'art.
414 c.p.c., n. 3 e 4, e della circolarità degli oneri di allegazione, di contestazione e di prova - in forma esauriente e chiara sulla base del solo atto introduttivo della lite, non potendo i documenti ad esso
3 allegati servire per supplirne le carenze, stante la loro natura di mezzi di prova, volti come tali ad asseverare la veridicità e validità degli elementi di fatto e di diritto allegati in ricorso”.
La nullità così determinatasi è insanabile, in conformità ad altra pronuncia secondo cui nel rito del lavoro la verifica degli elementi essenziali del ricorso introduttivo costituisce indagine pregiudiziale rispetto alla decisione sul merito, cui inerisce anche la valutazione delle prove. Ne consegue che, ove il ricorso sia privo dell'esatta determinazione dell'oggetto della domanda o dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto, il ricorso stesso è affetto da nullità insanabile che il giudice è tenuto a dichiarare preliminarmente senza possibilità di scendere all'esame del merito, neppure per respingere la domanda perché non provata (cfr. Cass. Sez. L., n. 2732/2008).
Ne consegue la declaratoria di inammissibilità della domanda, poiché formulata con ricorso nullo.
Nulla sulle spese stante la contumacia della resistente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- dichiara la contumacia di CP_1
- dichiara nullo il ricorso;
- nulla sulle spese.
Catanzaro, li 29.10.2025
Il Giudice del Lavoro
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