CASS
Sentenza 24 luglio 2020
Sentenza 24 luglio 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/07/2020, n. 22492 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22492 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL NC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 30/01/2020 del TRIB. LIBERTA' di CALTANISSETTA udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SETTEMBRE;
sentito il PG TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale a NT Vincenzo per il furto del furgone di FE RE, utilizzato per perpetrare altro furto in danno dell'esercizio commerciale gestito da RO UN;
il tutto nella notte tra 1'8 e il 9 gennaio 2017. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il quadro di gravità indiziaria sulla base, essenzialmente, di intercettazioni ambientali effettuati sull'auto di UR IA e sui rilevamenti del sistema GPS, resi possibili - questi ultimi - dalla collocazione, sulla Ford Fiesta in uso a UR, di un apparecchio ricevente collegato al sistema satellitare. Da tali elementi è stato desunto che nella notte dei furti l'auto di UR si fermò, la prima volta, nei pressi del luogo dove era parcheggiato il furgone di FE;
raggiunse poi l'abitazione di NT e proseguì in direzione dell'esercizio di UN;
infine, si recò nel luogo 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 22492 Anno 2020 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: SETTEMBRE ANTONIO Data Udienza: 06/07/2020 dove fu poi trovato il furgone abbandonato. Dalle intercettazioni ambientali (conversazioni di UR con IM EA e di UR con UD Valentina, avvenute a marzo 2017) è stata desunta la definitiva conferma dell'ipotesi accusatoria: nel corso delle conversazioni UT si rivelò preoccupato per il recente arresto di NT e manifestò il timore che questi lo chiamasse in causa;
inoltre, asserì esplicitamente, con i suoi interlocutori, che "c'era pure lui" quando furono perpetrati i furti. Le esigenze cautelari ravvisate dal Tribunale sono quelle dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., per essere NT strettamente legato a soggetti cui sono imputati numerosi altri furti e soggetto che trae dal delitto, in via esclusiva o principale, i mezzi di sostentamento. Infatti, argomenta il giudicante, NT è stato segnalato per altro episodio di furto, avvenuto il 23/11/2018, ed è stato condannato per porto d'armi e lesioni personali con sentenza d'appello definitiva (fine pena al 7/1/2021). 2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del prevenuto lamentando la falsa applicazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione concernente la gravità degli indizi e le esigenze cautelari. Quanto alla prima, deduce che il Tribunale - dopo aver erroneamente escluso che fosse stata contesta, nel riesame, la gravità indiziaria - si è limitato a riproporre il contenuto delle intercettazioni senza argomentare in ordine alla loro rilevanza e significatività; quanto alla seconda, lamenta che non siano state provate la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione criminosa, posto che non vi sarebbe prova dello stabile inserimento di NT nel circuito di relazioni illecite ipotizzato dal Tribunale, né di precedenti penali significativi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato sotto entrambi i profili dedotti. 1. Il quadro esposto nell'ordinanza è adeguatamente rappresentativo dei gravi indizi di colpevolezza ravvisati dal giudicante. Da esso viene non solo l'indicazione che, nella notte del furto, i ladri raggiunsero abitazione di NT (al fine, evidentemente, di prelevarlo), ma anche l'esplicita conferma, per bocca di soggetti sicuramente corresponsabili dei furti, che "c'era pure lui" allorché fu posta in essere l'azione delittuosa. Correttamente, poi, è stata valorizzata la preoccupazione di AU in ordine al rischio che NT, arrestato, lo chiamasse in causa in relazione ai furti dell'8 e 9 gennaio 2017, dal momento che anche tale preoccupazione è indicativa, almeno a livello indiziario, della partecipazione del prevenuto ai furti. Per contro, vaghe e generiche sono le 2 contestazioni difensive, che si limitano alla negazione dell'evidenza e del valore indiziante degli elementi esposti nell'ordinanza, oltre a lamentare il silenzio del giudicante intorno a doglianze non precisate e non illustrate nella loro portata. 2. Parimenti infondate, in maniera manifesta, sono le doglianze che attengono alle ritenute esigenze cautelari. Come ricordato dallo stesso ricorrente, queste devono essere, per legge, attuali e concrete e devono essere collegate a elementi e situazioni da cui possa desumersi che l'indagato - se lasciato libero - si applicherà, con alto grado di probabilità, alle medesime condotte illecite in cui è già incorso. Ebbene, rilievo assumono, a tal fine, la natura delle attività illecite poste in essere, il grado di partecipazione alle stesse, le condizioni personali, familiari e sociali del reo e quant'altro sia indicativo della sua personalità. Costante, poi, è il richiamo della giurisprudenza di legittimità alla valorizzazione del tempo trascorso dal fatto per cui si procede, dal momento che proprio da esso è possibile trarre elementi di valutazione obbiettivi e indicativi delle propensioni del soggetto (ex multis, cass., n. 42714 del 19/7/2019, rv 277231- 01). L'ordinanza impugnata si è attenuta a tali criteri, essendosi basata non solo sulla partecipazione di NT ai furti per cui è processo, ma anche sulla frequentazione con soggetti costantemente dediti al delitto, con i quali ha dimostrato di sapersi e volersi collegare per finì illeciti;
sui precedenti penali dell'indagato, che sono dimostrativi di una personalità inquietante (ha precedenti per ricettazione e lesioni personali, ma anche per porto d'armi); sulle sue condizioni di vita personale, caratterizzate dall'assenza di attività lavorativa. Quanto al tempo trascorso dal delitto, correttamente è stato ritenuto ininfluente, dal momento che, come rimarcato nell'ordinanza, anche a fine 2018 NT è stato segnalato dalle Forze dell'ordine per altro reato, significativamente analogo a quello per cui si procede (furto). Anche il giudizio sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari è privo, pertanto, dei profili di illogicità lamentati dal ricorrente, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/7/2020 3 Consig iere Est nsore (Anto io Il Presidente kojete3, Cotte Suprema di Casstdoue Sez. V^ Penale Depositata in Cancelleria Roma, il
sentito il PG TOMASO EPIDENDIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari applicata dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale a NT Vincenzo per il furto del furgone di FE RE, utilizzato per perpetrare altro furto in danno dell'esercizio commerciale gestito da RO UN;
il tutto nella notte tra 1'8 e il 9 gennaio 2017. Il Tribunale ha ritenuto sussistente il quadro di gravità indiziaria sulla base, essenzialmente, di intercettazioni ambientali effettuati sull'auto di UR IA e sui rilevamenti del sistema GPS, resi possibili - questi ultimi - dalla collocazione, sulla Ford Fiesta in uso a UR, di un apparecchio ricevente collegato al sistema satellitare. Da tali elementi è stato desunto che nella notte dei furti l'auto di UR si fermò, la prima volta, nei pressi del luogo dove era parcheggiato il furgone di FE;
raggiunse poi l'abitazione di NT e proseguì in direzione dell'esercizio di UN;
infine, si recò nel luogo 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 22492 Anno 2020 Presidente: PALLA STEFANO Relatore: SETTEMBRE ANTONIO Data Udienza: 06/07/2020 dove fu poi trovato il furgone abbandonato. Dalle intercettazioni ambientali (conversazioni di UR con IM EA e di UR con UD Valentina, avvenute a marzo 2017) è stata desunta la definitiva conferma dell'ipotesi accusatoria: nel corso delle conversazioni UT si rivelò preoccupato per il recente arresto di NT e manifestò il timore che questi lo chiamasse in causa;
inoltre, asserì esplicitamente, con i suoi interlocutori, che "c'era pure lui" quando furono perpetrati i furti. Le esigenze cautelari ravvisate dal Tribunale sono quelle dell'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., per essere NT strettamente legato a soggetti cui sono imputati numerosi altri furti e soggetto che trae dal delitto, in via esclusiva o principale, i mezzi di sostentamento. Infatti, argomenta il giudicante, NT è stato segnalato per altro episodio di furto, avvenuto il 23/11/2018, ed è stato condannato per porto d'armi e lesioni personali con sentenza d'appello definitiva (fine pena al 7/1/2021). 2.0. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il difensore del prevenuto lamentando la falsa applicazione degli artt. 273 e 274 cod. proc. pen. e l'illogicità della motivazione concernente la gravità degli indizi e le esigenze cautelari. Quanto alla prima, deduce che il Tribunale - dopo aver erroneamente escluso che fosse stata contesta, nel riesame, la gravità indiziaria - si è limitato a riproporre il contenuto delle intercettazioni senza argomentare in ordine alla loro rilevanza e significatività; quanto alla seconda, lamenta che non siano state provate la concretezza e l'attualità del pericolo di reiterazione criminosa, posto che non vi sarebbe prova dello stabile inserimento di NT nel circuito di relazioni illecite ipotizzato dal Tribunale, né di precedenti penali significativi. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è manifestamente infondato sotto entrambi i profili dedotti. 1. Il quadro esposto nell'ordinanza è adeguatamente rappresentativo dei gravi indizi di colpevolezza ravvisati dal giudicante. Da esso viene non solo l'indicazione che, nella notte del furto, i ladri raggiunsero abitazione di NT (al fine, evidentemente, di prelevarlo), ma anche l'esplicita conferma, per bocca di soggetti sicuramente corresponsabili dei furti, che "c'era pure lui" allorché fu posta in essere l'azione delittuosa. Correttamente, poi, è stata valorizzata la preoccupazione di AU in ordine al rischio che NT, arrestato, lo chiamasse in causa in relazione ai furti dell'8 e 9 gennaio 2017, dal momento che anche tale preoccupazione è indicativa, almeno a livello indiziario, della partecipazione del prevenuto ai furti. Per contro, vaghe e generiche sono le 2 contestazioni difensive, che si limitano alla negazione dell'evidenza e del valore indiziante degli elementi esposti nell'ordinanza, oltre a lamentare il silenzio del giudicante intorno a doglianze non precisate e non illustrate nella loro portata. 2. Parimenti infondate, in maniera manifesta, sono le doglianze che attengono alle ritenute esigenze cautelari. Come ricordato dallo stesso ricorrente, queste devono essere, per legge, attuali e concrete e devono essere collegate a elementi e situazioni da cui possa desumersi che l'indagato - se lasciato libero - si applicherà, con alto grado di probabilità, alle medesime condotte illecite in cui è già incorso. Ebbene, rilievo assumono, a tal fine, la natura delle attività illecite poste in essere, il grado di partecipazione alle stesse, le condizioni personali, familiari e sociali del reo e quant'altro sia indicativo della sua personalità. Costante, poi, è il richiamo della giurisprudenza di legittimità alla valorizzazione del tempo trascorso dal fatto per cui si procede, dal momento che proprio da esso è possibile trarre elementi di valutazione obbiettivi e indicativi delle propensioni del soggetto (ex multis, cass., n. 42714 del 19/7/2019, rv 277231- 01). L'ordinanza impugnata si è attenuta a tali criteri, essendosi basata non solo sulla partecipazione di NT ai furti per cui è processo, ma anche sulla frequentazione con soggetti costantemente dediti al delitto, con i quali ha dimostrato di sapersi e volersi collegare per finì illeciti;
sui precedenti penali dell'indagato, che sono dimostrativi di una personalità inquietante (ha precedenti per ricettazione e lesioni personali, ma anche per porto d'armi); sulle sue condizioni di vita personale, caratterizzate dall'assenza di attività lavorativa. Quanto al tempo trascorso dal delitto, correttamente è stato ritenuto ininfluente, dal momento che, come rimarcato nell'ordinanza, anche a fine 2018 NT è stato segnalato dalle Forze dell'ordine per altro reato, significativamente analogo a quello per cui si procede (furto). Anche il giudizio sulla attualità e concretezza delle esigenze cautelari è privo, pertanto, dei profili di illogicità lamentati dal ricorrente, sicché il ricorso va dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché — ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 6/7/2020 3 Consig iere Est nsore (Anto io Il Presidente kojete3, Cotte Suprema di Casstdoue Sez. V^ Penale Depositata in Cancelleria Roma, il