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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 29/07/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del Popolo Italiano
Tribunale ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1699 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Menotti Madonna, presso il cui studio, in San Nicola La RA (CE), via Paul Harris n. 20, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente con domanda riconvenzionale
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Testa, presso il cui studio (Legale ), in CP_2
Cosenza, via Monte Santo n. 25, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta con domanda riconvenzionale
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 466/2023 R.D.I. emesso in data 31.03.2023 nel procedimento iscritto al n. 1296/2023 R.G.A.C. – corrispettivo fornitura;
conclusioni delle parti: all'udienza dell'8 luglio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, così provvedere: a) accertare e dichiarare, per le argomentazioni di cui in narrativa, il minor importo dovuto dalla alla Parte_1 di €. 6.328,79; b) accertare e dichiarare, per le Controparte_1 argomentazioni di cui in narrativa, che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 [...] per la merce oggetto di preventivo;
c) in ogni caso, condannare Controparte_1
l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore del sottoscritto procuratore antistatario, avendo costretto la a causa di negligenza nella disamina Parte_1 dell'importo realmente ancora dovuto, ad incardinare il presente giudizio, al fine di accertare l'erroneità dell'avversa pretesa creditoria”; per l'opposta: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda ed eccezione e nel merito accertare e dichiarare che la società istante va creditrice di della Pt_1 somma complessiva di euro 20.148,10, di cui euro 6.328,79 per fatture insolute ed euro 13.819,31 per ordini di merce mai ritirati, oltre interessi come previsti in decreto, spese e
1 competenze legali, ovvero quella somma maggiore o minore che emergerà all'esito dell'istruttoria”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava il decreto ingiuntivo Parte_1 in oggetto, emesso in favore della per l'importo di € Controparte_1
9.328,79, oltre accessori e spese, corrispettivo fatturato ed insoluto di fornitura di materiale edile, eccependo, per un verso, l'erroneità della somma ingiunta, siccome il credito residuo, al netto dei pagamenti documentati, pari alla minor somma di € 6.328,79, e deducendo nondimeno, sotto diverso profilo, che quell'importo non era stato saldato poiché la pretendeva il pagamento di ulteriori fatture, emesse tuttavia per merci non CP_1 richieste né fornite, secondo un preventivo mai accettato;
rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, la asseverava la riduzione Controparte_1 della pretesa creditoria, invocando la provvisoria esecuzione per la somma non contestata di
€ 6.328,79, e nondimeno, qualificando in termini di riconvenzionale l'ulteriore pretesa della di disconoscimento di altri e diversi crediti derivanti dal rapporto, proponeva a Parte_1 sua volta riconvenzionale atta ad ottenere il pagamento dell'intera debitoria maturata, pari ad ulteriori € 13.819,31, oltre interessi moratori, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Concessa la provvisoria esecuzione per l'importo creditorio non contestato, la causa è stata istruita con prova testimoniale e, all'udienza dell'8 luglio 2025, assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, avendo la riconosciuto l'errore, il decreto Controparte_1 ingiuntivo va di conseguenza revocato, siccome portante una pretesa creditoria non esatta, in ragione del documentato pagamento di € 3.000,00, a mezzo di due bonifici, di cui uno anteriore al ricorso monitorio, e l'altro successivo di pochi giorni (siffatte circostanze saranno valutate in sede di governo delle spese di lite). In ragione di quei pagamenti, la somma originariamente ingiunta, pari ad € 9.328,79, si era ridotta ad € 6.329,79. Ciò posto, la ha proposto cumulativamente, nell'opposizione, anche Parte_1 domanda (da qualificarsi, a dispetto della mancata intitolazione, riconvenzionale) di accertamento negativo di ogni ulteriore ragione di credito della e Controparte_1 segnatamente di quella portata dal preventivo allegato, e dalla fattura n. 18 del 05.07.2023, emessa cioè successivamente alla notifica del provvedimento monitorio. A tal riguardo, quindi, avendo la stessa opponente ampliato l'oggetto della domanda originariamente proposta dalla creditrice opposta, deve di conseguenza ritenersi legittima la proposizione, da parte di quest'ultima, della riconvenzionale finalizzata ad ottenere il pagamento di quella fattura, oltre a quello del credito residuo azionato in monitorio. Sul punto, nondimeno, rileva, in linea generale, l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la
2 revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (Cass. nn. 9633/2022, 27183/2023). Ergo, la domanda riconvenzionale dell'opposta sarebbe stata ammissibile anche a prescindere da quella proposta dalla opponente. Su tale premessa, l'ulteriore pretesa creditoria della si fonda sul Controparte_1 preventivo n. 295 del 08.11.2021, e sulla fattura n. 18 del 05.07.2023. La al riguardo, ha negato sia l'approvazione del preventivo, che la Parte_1 stessa fornitura del materiale ivi descritto. Sotto il primo profilo, la prassi commerciale esclude che, per il perfezionamento del relativo contratto di fornitura, il preventivo debba essere necessariamente sottoscritto o in altro modo approvato, potendo il rapporto perfezionarsi anche con l'accettazione, senza riserve, della merce inviata. Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico tra le parti che il materiale oggetto del preventivo non è mai stato consegnato, rimanendo tuttora giacente, a disposizione della nei magazzini della Parte_1 Controparte_1
Ai fini del relativo pagamento, rimaneva di conseguenza necessario che quest'ultima, convenuta/opposta ma creditrice, e quindi, attrice in senso sostanziale, provasse la conclusione effettiva del contratto di fornitura. Rileva, al riguardo, quanto inferibile dalla documentazione versata in atti dall'opposta, nonché quanto univocamente riferito dai testi di quest'ultima. Sotto il primo profilo, sono state allegate delle stampe di uno scambio di mail tra la e la , in cui, a fronte dell'invio dei preventivi relativi alle ulteriori forniture Pt_1 CP_1 oggetto della riconvenzionale (negativa e positiva) di entrambe le parti, vi sono due riscontri da indirizzo riferibile alla opponente ( ), l'uno contenente il Email_1 messaggio “confermo”, e l'altro quello “accetto il preventivo”. Vi è anche un riferimento, nei messaggi inviati dalla , al Vostro Capo CP_1
Cantiere sig. , che avrebbe elaborato e dettato le quantità dei materiali forniti, Pt_2 visionando i pezzi speciali, e che doveva altresì verificare successivamente la veridicità dei materiali. La difesa della opponente, relativamente a quelle mail, si è limitata ad eccepire la mancata dimostrazione, da parte della , che il dominio fosse realmente in uso alla CP_1
senza tuttavia disconoscerne anche la conformità ai fatti. Pt_1
In ogni caso, il valore, anche meramente indiziario di quella documentazione, ha trovato conferma nelle testimonianze escusse per conto dell'opposta. Nello specifico, il teste , impiegato al reparto vendite della Testimone_1 ha riferito, nell'ordine: di aver, nella ridetta qualità, “curato in prima Controparte_1 persona i rapporti con la parlando principalmente con il sig. (riscontro Parte_1 Pt_2 diretto con la relativa mail, ndr), che era il capocantiere della e si recava spessissimo Pt_1 presso la nostra sede per gli ordinativi e le specifiche tecniche dei materiali;
sul rapporto vigilava il sig. , titolare della con il quale mi sentivo telefonicamente;
confermo CP_3 Pt_1 tutta la documentazione che mi è stata mostrata, come relativa al rapporto tra la CP_1
e la … ricordo la mail di conferma del preventivo mostratomi, preceduto da
[...] Parte_1
3 numerose telefonate di richiesta del materiale;
da prassi lavorativa, io ho sempre atteso la mail di conferma espressa del preventivo, prima di dar corso alla fornitura;
la merce è ancora nel deposito presso la sede della a disposizione della che non Controparte_1 Pt_1 ha mai inteso ritirarla;
io personalmente ho più volte compulsato formalmente, mediante telefonate ed anche a mezzo mail, il ritiro della fornitura;
ho parlato anche con il , il CP_3 quale mi ha manifestato le difficoltà che avevano in cantiere, forse con la stazione appaltante, promettendo il ritiro a breve, che non è mai avvenuto;
il non ha mai più CP_3 risposto alle mie telefonate;
avevo anche offerto la consegna da parte nostra in cantiere della fornitura, ricevendo in risposta un evasivo “vedremo, ti farò sapere”; ho anche contattato il sig. , il quale, poverino poco ha potuto fare, come capocantiere;
Pt_2 abbiamo cercato di vendere la merce ad altri, ma, trattandosi di materiale altamente specifico, non ci siamo riusciti;
su alcuni pezzi sono stati fatti appositi collaudi per la . Pt_1
La testimonianza ha trovato diretta conferma in quella di Testimone_2 dipendente della dal 2020 al 2021, per quasi un anno, con mansioni di Parte_1 capocantiere, il quale ha riferito, nell'ordine: che “all'epoca dei fatti di causa, la si
Pt_1 occupava della ristrutturazione dei ponti vetusti per l'Anas sulla silana-crotonese”; di essersi quindi “recato personalmente, per conto della parecchie volte, presso il
Pt_1 deposito materiali della per approvvigionare materiale o chiedere specifici Controparte_1 preventivi;
tramite io ho ordinato il materiale descritto nel preventivo che mi viene
Pt_1 mostrato;
il contratto si è poi perfezionato tra gli uffici”; il teste precisa di “non aver mai visto la mail di accettazione formale del preventivo dalla parte della , ma riferisce
Pt_1 tuttavia che “il sig. della ” gli aveva confermato che il Testimone_1 CP_1 preventivo “era stato approvato”, e nondimeno di aver ricevuto telefonata dal “principale della ”, che a sua volta glia aveva detto “che era tutto a posto”.
Pt_1 Persona_1
La conferma della conclusione del contratto di fornitura si evince quindi da tali univoche testimonianze, di conferma del dato documentale fornito dalla opposta creditrice. Dei ridetti testi, nondimeno, la difesa della in sede di precisazione delle Pt_1 conclusioni, ed anche in comparsa conclusionale, ha eccepito l'inattendibilità. Deve al riguardo richiamarsi il duplice indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, in primo luogo, “la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare” (Cass. nn. 19215/2015, 33536/2022). A tal riguardo, si deve rilevare come l'opposta abbia chiamato a testimoniare un suo dipendente, ma anche un dipendente della ossia due soggetti peculiarmente a Pt_1 conoscenza dei fatti di causa, le cui testimonianze – come visto - offrono riscontro e conferma reciproci. Sotto diverso profilo, sempre secondo la giurisprudenza, “il giudice deve discrezionalmente valutare la veridicità della deposizione alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)” (Cass. nn. 21239/2019, 26547/2021). Come premesso, e come altresì facilmente evincibile dal loro tenore letterale, le testimonianze appaiono complete e precise, non contraddittorie, anzi di reciproco riscontro, e provengono da soggetti di cui non è stato in alcun modo dimostrato un interesse specifico alla definizione della lite.
4 Peraltro, al riguardo, peculiarmente significativo che l'opponente abbia rinunciato all'escussione dell'unico teste indicato, ossia proprio quel che entrambi i testi Persona_1 dell'opposta hanno qualificato come responsabile dell'approvazione delle forniture, e che quindi, anche in ragione dei suoi rapporti personali con la legale rappresentante della
sicuramente avrebbe potuto fornire supporto e conferma delle ragioni di Pt_1 quest'ultima. Provata la conclusione del contratto di fornitura mediante lo scambio proposta/accettazione, a nulla rileva che il materiale non sia mai stato ritirato dalla Pt_1 non richiedendosi alla fornitrice la prova rigorosa della successiva possibilità di sua vendita;
con la formazione del consenso negoziale, infatti, quel materiale è passato nella giuridica disponibilità, ossia nella proprietà, della di tal ché è persino dubbia la possibilità Pt_1 che la potesse rivenderlo ad altri. CP_1
Per quanto argomentato, la pretesa della creditrice, previa revoca del decreto ingiuntivo, siccome portante una pretesa erronea, va quindi asseverata nell'importo complessivo di € 20.148,10, di cui € 6.328,79 effettivo credito ingiunto, ed € 13.819,31 a titolo di accoglimento della riconvenzionale proposta dalla . CP_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, ma vanno compensate per 1/3 in ragione della necessità di revoca del decreto ingiuntivo anche per un pagamento anteriore al ricorso monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 466/2023 R.D.I. emesso in data 31.03.2023 nel procedimento iscritto al n. 1296/2023 R.G.A.C., siccome portante un credito non dovuto in ragione dei pagamenti eseguiti;
- accerta e dichiara che il credito vantato dalla è pari a Controparte_1 complessivi € 20.148,10, di cui € 6.328,79 a titolo di residuo ingiunto, ed € 13.819,31 in accoglimento della riconvenzionale proposta dalla ridetta opposta, e, per l'effetto, condanna la al relativo pagamento, oltre interessi al saggio e secondo la Parte_1 decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., fino al saldo;
- condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida, già compensate per 1/3, in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali calcolati tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 29 luglio 2025
Il giudice Gino Bloise
5
Tribunale ordinario di Cosenza Prima Sezione Civile
Il giudice monocratico ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 1699 R.G.A.C. dell'anno 2023, promossa da
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'avv. Menotti Madonna, presso il cui studio, in San Nicola La RA (CE), via Paul Harris n. 20, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opponente con domanda riconvenzionale
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Testa, presso il cui studio (Legale ), in CP_2
Cosenza, via Monte Santo n. 25, è altresì elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
opposta con domanda riconvenzionale
avente ad oggetto: opposizione al decreto ingiuntivo n. 466/2023 R.D.I. emesso in data 31.03.2023 nel procedimento iscritto al n. 1296/2023 R.G.A.C. – corrispettivo fornitura;
conclusioni delle parti: all'udienza dell'8 luglio 2025 si sono riportate a quelle rassegnate nei rispettivi atti: per l'opponente: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria, contrariis reiectis, per i motivi sopra esposti, così provvedere: a) accertare e dichiarare, per le argomentazioni di cui in narrativa, il minor importo dovuto dalla alla Parte_1 di €. 6.328,79; b) accertare e dichiarare, per le Controparte_1 argomentazioni di cui in narrativa, che nulla è dovuto dalla alla Parte_1 [...] per la merce oggetto di preventivo;
c) in ogni caso, condannare Controparte_1
l'opposta al pagamento delle spese processuali in favore del sottoscritto procuratore antistatario, avendo costretto la a causa di negligenza nella disamina Parte_1 dell'importo realmente ancora dovuto, ad incardinare il presente giudizio, al fine di accertare l'erroneità dell'avversa pretesa creditoria”; per l'opposta: “Voglia il Tribunale adito, respinta ogni avversa domanda ed eccezione e nel merito accertare e dichiarare che la società istante va creditrice di della Pt_1 somma complessiva di euro 20.148,10, di cui euro 6.328,79 per fatture insolute ed euro 13.819,31 per ordini di merce mai ritirati, oltre interessi come previsti in decreto, spese e
1 competenze legali, ovvero quella somma maggiore o minore che emergerà all'esito dell'istruttoria”.
Motivi della decisione
Fatto e diritto
Con citazione ritualmente notificata, la impugnava il decreto ingiuntivo Parte_1 in oggetto, emesso in favore della per l'importo di € Controparte_1
9.328,79, oltre accessori e spese, corrispettivo fatturato ed insoluto di fornitura di materiale edile, eccependo, per un verso, l'erroneità della somma ingiunta, siccome il credito residuo, al netto dei pagamenti documentati, pari alla minor somma di € 6.328,79, e deducendo nondimeno, sotto diverso profilo, che quell'importo non era stato saldato poiché la pretendeva il pagamento di ulteriori fatture, emesse tuttavia per merci non CP_1 richieste né fornite, secondo un preventivo mai accettato;
rassegnava quindi le ritrascritte conclusioni. Costituitasi in giudizio, la asseverava la riduzione Controparte_1 della pretesa creditoria, invocando la provvisoria esecuzione per la somma non contestata di
€ 6.328,79, e nondimeno, qualificando in termini di riconvenzionale l'ulteriore pretesa della di disconoscimento di altri e diversi crediti derivanti dal rapporto, proponeva a Parte_1 sua volta riconvenzionale atta ad ottenere il pagamento dell'intera debitoria maturata, pari ad ulteriori € 13.819,31, oltre interessi moratori, rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe. Concessa la provvisoria esecuzione per l'importo creditorio non contestato, la causa è stata istruita con prova testimoniale e, all'udienza dell'8 luglio 2025, assegnata a sentenza. Tanto premesso in fatto, avendo la riconosciuto l'errore, il decreto Controparte_1 ingiuntivo va di conseguenza revocato, siccome portante una pretesa creditoria non esatta, in ragione del documentato pagamento di € 3.000,00, a mezzo di due bonifici, di cui uno anteriore al ricorso monitorio, e l'altro successivo di pochi giorni (siffatte circostanze saranno valutate in sede di governo delle spese di lite). In ragione di quei pagamenti, la somma originariamente ingiunta, pari ad € 9.328,79, si era ridotta ad € 6.329,79. Ciò posto, la ha proposto cumulativamente, nell'opposizione, anche Parte_1 domanda (da qualificarsi, a dispetto della mancata intitolazione, riconvenzionale) di accertamento negativo di ogni ulteriore ragione di credito della e Controparte_1 segnatamente di quella portata dal preventivo allegato, e dalla fattura n. 18 del 05.07.2023, emessa cioè successivamente alla notifica del provvedimento monitorio. A tal riguardo, quindi, avendo la stessa opponente ampliato l'oggetto della domanda originariamente proposta dalla creditrice opposta, deve di conseguenza ritenersi legittima la proposizione, da parte di quest'ultima, della riconvenzionale finalizzata ad ottenere il pagamento di quella fattura, oltre a quello del credito residuo azionato in monitorio. Sul punto, nondimeno, rileva, in linea generale, l'indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, “in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il convenuto opposto può proporre con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata una domanda nuova, diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, anche nel caso in cui l'opponente non abbia proposto una domanda o un'eccezione riconvenzionale e si sia limitato a proporre eccezioni chiedendo la
2 revoca del decreto opposto, qualora tale domanda si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, attenga allo stesso sostanziale bene della vita e sia connessa per incompatibilità a quella originariamente proposta, ciò rispondendo a finalità di economia processuale e di ragionevole durata del processo e dovendosi riconoscere all'opposto, quale attore in senso sostanziale, di avvalersi delle stesse facoltà di modifica della domanda riconosciute, nel giudizio ordinario, all'attore formale e sostanziale dall'art. 183 c.p.c.” (Cass. nn. 9633/2022, 27183/2023). Ergo, la domanda riconvenzionale dell'opposta sarebbe stata ammissibile anche a prescindere da quella proposta dalla opponente. Su tale premessa, l'ulteriore pretesa creditoria della si fonda sul Controparte_1 preventivo n. 295 del 08.11.2021, e sulla fattura n. 18 del 05.07.2023. La al riguardo, ha negato sia l'approvazione del preventivo, che la Parte_1 stessa fornitura del materiale ivi descritto. Sotto il primo profilo, la prassi commerciale esclude che, per il perfezionamento del relativo contratto di fornitura, il preventivo debba essere necessariamente sottoscritto o in altro modo approvato, potendo il rapporto perfezionarsi anche con l'accettazione, senza riserve, della merce inviata. Nel caso di specie, tuttavia, è pacifico tra le parti che il materiale oggetto del preventivo non è mai stato consegnato, rimanendo tuttora giacente, a disposizione della nei magazzini della Parte_1 Controparte_1
Ai fini del relativo pagamento, rimaneva di conseguenza necessario che quest'ultima, convenuta/opposta ma creditrice, e quindi, attrice in senso sostanziale, provasse la conclusione effettiva del contratto di fornitura. Rileva, al riguardo, quanto inferibile dalla documentazione versata in atti dall'opposta, nonché quanto univocamente riferito dai testi di quest'ultima. Sotto il primo profilo, sono state allegate delle stampe di uno scambio di mail tra la e la , in cui, a fronte dell'invio dei preventivi relativi alle ulteriori forniture Pt_1 CP_1 oggetto della riconvenzionale (negativa e positiva) di entrambe le parti, vi sono due riscontri da indirizzo riferibile alla opponente ( ), l'uno contenente il Email_1 messaggio “confermo”, e l'altro quello “accetto il preventivo”. Vi è anche un riferimento, nei messaggi inviati dalla , al Vostro Capo CP_1
Cantiere sig. , che avrebbe elaborato e dettato le quantità dei materiali forniti, Pt_2 visionando i pezzi speciali, e che doveva altresì verificare successivamente la veridicità dei materiali. La difesa della opponente, relativamente a quelle mail, si è limitata ad eccepire la mancata dimostrazione, da parte della , che il dominio fosse realmente in uso alla CP_1
senza tuttavia disconoscerne anche la conformità ai fatti. Pt_1
In ogni caso, il valore, anche meramente indiziario di quella documentazione, ha trovato conferma nelle testimonianze escusse per conto dell'opposta. Nello specifico, il teste , impiegato al reparto vendite della Testimone_1 ha riferito, nell'ordine: di aver, nella ridetta qualità, “curato in prima Controparte_1 persona i rapporti con la parlando principalmente con il sig. (riscontro Parte_1 Pt_2 diretto con la relativa mail, ndr), che era il capocantiere della e si recava spessissimo Pt_1 presso la nostra sede per gli ordinativi e le specifiche tecniche dei materiali;
sul rapporto vigilava il sig. , titolare della con il quale mi sentivo telefonicamente;
confermo CP_3 Pt_1 tutta la documentazione che mi è stata mostrata, come relativa al rapporto tra la CP_1
e la … ricordo la mail di conferma del preventivo mostratomi, preceduto da
[...] Parte_1
3 numerose telefonate di richiesta del materiale;
da prassi lavorativa, io ho sempre atteso la mail di conferma espressa del preventivo, prima di dar corso alla fornitura;
la merce è ancora nel deposito presso la sede della a disposizione della che non Controparte_1 Pt_1 ha mai inteso ritirarla;
io personalmente ho più volte compulsato formalmente, mediante telefonate ed anche a mezzo mail, il ritiro della fornitura;
ho parlato anche con il , il CP_3 quale mi ha manifestato le difficoltà che avevano in cantiere, forse con la stazione appaltante, promettendo il ritiro a breve, che non è mai avvenuto;
il non ha mai più CP_3 risposto alle mie telefonate;
avevo anche offerto la consegna da parte nostra in cantiere della fornitura, ricevendo in risposta un evasivo “vedremo, ti farò sapere”; ho anche contattato il sig. , il quale, poverino poco ha potuto fare, come capocantiere;
Pt_2 abbiamo cercato di vendere la merce ad altri, ma, trattandosi di materiale altamente specifico, non ci siamo riusciti;
su alcuni pezzi sono stati fatti appositi collaudi per la . Pt_1
La testimonianza ha trovato diretta conferma in quella di Testimone_2 dipendente della dal 2020 al 2021, per quasi un anno, con mansioni di Parte_1 capocantiere, il quale ha riferito, nell'ordine: che “all'epoca dei fatti di causa, la si
Pt_1 occupava della ristrutturazione dei ponti vetusti per l'Anas sulla silana-crotonese”; di essersi quindi “recato personalmente, per conto della parecchie volte, presso il
Pt_1 deposito materiali della per approvvigionare materiale o chiedere specifici Controparte_1 preventivi;
tramite io ho ordinato il materiale descritto nel preventivo che mi viene
Pt_1 mostrato;
il contratto si è poi perfezionato tra gli uffici”; il teste precisa di “non aver mai visto la mail di accettazione formale del preventivo dalla parte della , ma riferisce
Pt_1 tuttavia che “il sig. della ” gli aveva confermato che il Testimone_1 CP_1 preventivo “era stato approvato”, e nondimeno di aver ricevuto telefonata dal “principale della ”, che a sua volta glia aveva detto “che era tutto a posto”.
Pt_1 Persona_1
La conferma della conclusione del contratto di fornitura si evince quindi da tali univoche testimonianze, di conferma del dato documentale fornito dalla opposta creditrice. Dei ridetti testi, nondimeno, la difesa della in sede di precisazione delle Pt_1 conclusioni, ed anche in comparsa conclusionale, ha eccepito l'inattendibilità. Deve al riguardo richiamarsi il duplice indirizzo ermeneutico della giurisprudenza di legittimità, a mente del quale, in primo luogo, “la valutazione sull'attendibilità di un testimone ha ad oggetto il contenuto della dichiarazione resa e non può essere aprioristica e per categorie di soggetti, al fine di escluderne "ex ante" la capacità a testimoniare” (Cass. nn. 19215/2015, 33536/2022). A tal riguardo, si deve rilevare come l'opposta abbia chiamato a testimoniare un suo dipendente, ma anche un dipendente della ossia due soggetti peculiarmente a Pt_1 conoscenza dei fatti di causa, le cui testimonianze – come visto - offrono riscontro e conferma reciproci. Sotto diverso profilo, sempre secondo la giurisprudenza, “il giudice deve discrezionalmente valutare la veridicità della deposizione alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite)” (Cass. nn. 21239/2019, 26547/2021). Come premesso, e come altresì facilmente evincibile dal loro tenore letterale, le testimonianze appaiono complete e precise, non contraddittorie, anzi di reciproco riscontro, e provengono da soggetti di cui non è stato in alcun modo dimostrato un interesse specifico alla definizione della lite.
4 Peraltro, al riguardo, peculiarmente significativo che l'opponente abbia rinunciato all'escussione dell'unico teste indicato, ossia proprio quel che entrambi i testi Persona_1 dell'opposta hanno qualificato come responsabile dell'approvazione delle forniture, e che quindi, anche in ragione dei suoi rapporti personali con la legale rappresentante della
sicuramente avrebbe potuto fornire supporto e conferma delle ragioni di Pt_1 quest'ultima. Provata la conclusione del contratto di fornitura mediante lo scambio proposta/accettazione, a nulla rileva che il materiale non sia mai stato ritirato dalla Pt_1 non richiedendosi alla fornitrice la prova rigorosa della successiva possibilità di sua vendita;
con la formazione del consenso negoziale, infatti, quel materiale è passato nella giuridica disponibilità, ossia nella proprietà, della di tal ché è persino dubbia la possibilità Pt_1 che la potesse rivenderlo ad altri. CP_1
Per quanto argomentato, la pretesa della creditrice, previa revoca del decreto ingiuntivo, siccome portante una pretesa erronea, va quindi asseverata nell'importo complessivo di € 20.148,10, di cui € 6.328,79 effettivo credito ingiunto, ed € 13.819,31 a titolo di accoglimento della riconvenzionale proposta dalla . CP_1
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza, ma vanno compensate per 1/3 in ragione della necessità di revoca del decreto ingiuntivo anche per un pagamento anteriore al ricorso monitorio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, nella prefata composizione monocratica, definitivamente decidendo la causa in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, così provvede:
- accoglie parzialmente l'opposizione proposta dalla e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 466/2023 R.D.I. emesso in data 31.03.2023 nel procedimento iscritto al n. 1296/2023 R.G.A.C., siccome portante un credito non dovuto in ragione dei pagamenti eseguiti;
- accerta e dichiara che il credito vantato dalla è pari a Controparte_1 complessivi € 20.148,10, di cui € 6.328,79 a titolo di residuo ingiunto, ed € 13.819,31 in accoglimento della riconvenzionale proposta dalla ridetta opposta, e, per l'effetto, condanna la al relativo pagamento, oltre interessi al saggio e secondo la Parte_1 decorrenza di cui al d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., fino al saldo;
- condanna la ridetta opponente alla refusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite, che liquida, già compensate per 1/3, in complessivi € 2.200,00 per compensi professionali calcolati tra il minimo ed il medio tariffario, oltre rimb. forf. 15% spese gen., CPA e IVA, come per legge.
Così deciso in Cosenza il 29 luglio 2025
Il giudice Gino Bloise
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