TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3238/2025 V.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa RI Vittoria AL Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3238/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
Marghera (VE), Via Adria, n. 18,
e
, nato a [...], il [...] (C.F. ), residente Venezia – Parte_2 C.F._2
DO (VE), Via San Donà, n. 134,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Mangino del Foro di Venezia (pec:
presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre (VE), Via Email_1
Miranese, n. 1 – sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 21.07.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 13.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 23.10.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.” R.G. 3238/2025 V.G
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.07.2025 e – premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile il 9.06.2012, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2012, Parte 1, atto n. 13, che dalla loro unione sono nati tre figli, (nato a [...], il [...]), (nato a [...], il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato a [...], il [...]), minorenni, e che tra loro era intervenuta separazione Persona_3
personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con provvedimento del
6.03.2024 (dep. il 18.03.2024) – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1) i coniugi vivranno separati con libertà di fissazione di nuova residenza salvo l'obbligo di comunicazione all'altro coniuge dell'eventuale variazione della stessa;
2) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà alla signor e con lei risiederanno i Pt_1
Per_ Per figl;
Per_1
3) entrambi i coniugi continueranno a pagare il mutuo in ragione del 50% ciascuno ed a percepire il canone di locazione del capannone cointestato;
4) il signo presta espressamente il proprio consenso affinché gli assegni familiari, ammontanti ad Pt_2
euro 800,00 mensili, siano erogati a favore della signor Pt_1
5) il sig verserà alla sig.r quale contributo al mantenimento dei figli, un Parte_2 Parte_1
assegno mensile complessivo pari ad euro 600,00 (seicento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, ricreative, sportive e scolastiche documentate e previamente autorizzate secondo quanto previsto dal
Protocollo d'intesa del Tribunale di Venezia;
6) fermo restando l'affidamento condiviso della prole, i figli minori vivranno dal lunedì al venerdì con la madre ed il martedì, dalle ore 15.00 alle ore 21.00, con il padre;
dal venerdì pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera alle ore 21.00, a fine settimana alterni, con il padre;
dal 15 giugno al 30 agosto (vacanze estive) una settimana, alternativamente, con ciascun genitore a partire dalla madre, ad anni alterni;
le festività natalizie una settimana con ciascun coniuge a partire dalla madre ed i giorni di vacanza di Pasqua con il padre, ad anni alterni;
7) i coniugi concordano che garantiranno ai figli un significativo rapporto con le rispettive famiglie d'origine nel segno del rispetto reciproco;
R.G. 3238/2025 V.G
8) in ogni caso ciascun genitore, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.c., eserciterà la potestà separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno per i periodi di permanenza presso di sé dei figli minori;
9) i coniugi in ogni caso danno atto che, fatta eccezione per la casa coniugale e per il capannone a questa attiguo, non vi è più alcun bene in comunione;
10) tutte le decisioni relative ai figli dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori i quali si impegnano, in caso di disaccordo, a non coinvolgere i figli nelle relative discussioni;
in tale ottica ciascun genitore si impegna a continuare a trasmettere ai figli un'immagine serena e positiva dell'altro genitore;
11) i ricorrenti dichiarano di essere ciascuno economicamente autosufficiente e di non aver ulteriori pretese economiche da rivolgersi reciprocamente in ordine al mantenimento futuro (doc. 6-9);
12) i coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per sé e per i figli.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre
1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale dei minori
Per_
e . Per_1 Persona_3
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva. R.G. 3238/2025 V.G
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , congiuntisi in matrimonio Parte_1 Parte_2
in data 9.06.2012, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia dell'anno 2012, Parte 1, atto n. 13, alle condizioni riportate in parte motiva;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa RI Vittoria AL
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alessandro Cabianca Presidente
dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
dott.ssa RI Vittoria AL Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 3238/2025 V.G. promossa con ricorso depositato da:
, nata a [...], il [...] (C.F. , residente a [...]Parte_1 C.F._1
Marghera (VE), Via Adria, n. 18,
e
, nato a [...], il [...] (C.F. ), residente Venezia – Parte_2 C.F._2
DO (VE), Via San Donà, n. 134,
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Massimo Mangino del Foro di Venezia (pec:
presso il cui studio – sito in Venezia-Mestre (VE), Via Email_1
Miranese, n. 1 – sono elettivamente domiciliati;
-ricorrenti-
e con l'intervento del
Pubblico Ministero
Oggetto: Scioglimento del matrimonio.
Conclusioni delle parti: come da ricorso del 21.07.2025 e richiamate nelle note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127-ter e 473-bis.51, comma 2, c.p.c. in data 13.10.2025 in sostituzione dell'udienza cartolare del 23.10.2025;
Conclusioni del P.M.: “Voglia il Tribunale accogliere il ricorso.” R.G. 3238/2025 V.G
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.07.2025 e – premesso di aver contratto Parte_1 Parte_2
matrimonio con rito civile il 9.06.2012, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia dell'anno 2012, Parte 1, atto n. 13, che dalla loro unione sono nati tre figli, (nato a [...], il [...]), (nato a [...], il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato a [...], il [...]), minorenni, e che tra loro era intervenuta separazione Persona_3
personale protrattasi ininterrottamente da oltre sei mesi a far tempo dall'avvenuta comparizione avanti il
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale definita con provvedimento del
6.03.2024 (dep. il 18.03.2024) – hanno proposto domanda congiunta per lo scioglimento del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia:
“1) i coniugi vivranno separati con libertà di fissazione di nuova residenza salvo l'obbligo di comunicazione all'altro coniuge dell'eventuale variazione della stessa;
2) la casa coniugale di proprietà di entrambi i coniugi, rimarrà alla signor e con lei risiederanno i Pt_1
Per_ Per figl;
Per_1
3) entrambi i coniugi continueranno a pagare il mutuo in ragione del 50% ciascuno ed a percepire il canone di locazione del capannone cointestato;
4) il signo presta espressamente il proprio consenso affinché gli assegni familiari, ammontanti ad Pt_2
euro 800,00 mensili, siano erogati a favore della signor Pt_1
5) il sig verserà alla sig.r quale contributo al mantenimento dei figli, un Parte_2 Parte_1
assegno mensile complessivo pari ad euro 600,00 (seicento/00) rivalutabile annualmente secondo gli indici
ISTAT da corrispondersi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie mediche, ricreative, sportive e scolastiche documentate e previamente autorizzate secondo quanto previsto dal
Protocollo d'intesa del Tribunale di Venezia;
6) fermo restando l'affidamento condiviso della prole, i figli minori vivranno dal lunedì al venerdì con la madre ed il martedì, dalle ore 15.00 alle ore 21.00, con il padre;
dal venerdì pomeriggio dopo la scuola alla domenica sera alle ore 21.00, a fine settimana alterni, con il padre;
dal 15 giugno al 30 agosto (vacanze estive) una settimana, alternativamente, con ciascun genitore a partire dalla madre, ad anni alterni;
le festività natalizie una settimana con ciascun coniuge a partire dalla madre ed i giorni di vacanza di Pasqua con il padre, ad anni alterni;
7) i coniugi concordano che garantiranno ai figli un significativo rapporto con le rispettive famiglie d'origine nel segno del rispetto reciproco;
R.G. 3238/2025 V.G
8) in ogni caso ciascun genitore, ai sensi dell'art. 337-ter, comma 3, c.c., eserciterà la potestà separatamente per le questioni di ordinaria amministrazione, ciascuno per i periodi di permanenza presso di sé dei figli minori;
9) i coniugi in ogni caso danno atto che, fatta eccezione per la casa coniugale e per il capannone a questa attiguo, non vi è più alcun bene in comunione;
10) tutte le decisioni relative ai figli dovranno essere prese di comune accordo tra i genitori i quali si impegnano, in caso di disaccordo, a non coinvolgere i figli nelle relative discussioni;
in tale ottica ciascun genitore si impegna a continuare a trasmettere ai figli un'immagine serena e positiva dell'altro genitore;
11) i ricorrenti dichiarano di essere ciascuno economicamente autosufficiente e di non aver ulteriori pretese economiche da rivolgersi reciprocamente in ordine al mantenimento futuro (doc. 6-9);
12) i coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo del passaporto per sé e per i figli.”
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 23.10.2025, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di rinunciare alla comparizione personale e di non volersi riconciliare.
La causa veniva, dunque, rimessa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
P.M.
Il P.M., intervenuto nel giudizio, ha concluso come in epigrafe.
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, va accolta.
Ritiene il Tribunale che ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett. b), legge 1 dicembre
1970, n. 898 e succ. mod. perché si faccia luogo alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, essendo stato accertato che le parti, dopo essersi definitivamente separate – separazione che si è protratta per il termine di legge a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione consensuale – non si sono più riconciliate.
Quanto sopra è sufficiente per l'accoglimento della domanda, essendo evidente, in base alle allegazioni dei coniugi e alla loro mancata riconciliazione, che non può più ricostituirsi tra loro la comunione di vita materiale e spirituale.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata oltre che conformi all'interesse morale e materiale dei minori
Per_
e . Per_1 Persona_3
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
All'Ufficiale dello Stato Civile del Comune ove l'atto di matrimonio è stato trascritto, va ordinato di procedere all'annotazione della presente sentenza, non appena diventerà esecutiva. R.G. 3238/2025 V.G
Nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra e , congiuntisi in matrimonio Parte_1 Parte_2
in data 9.06.2012, in Venezia, matrimonio trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
Venezia dell'anno 2012, Parte 1, atto n. 13, alle condizioni riportate in parte motiva;
- ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto.
- Nulla per le spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 25.11.2025.
Il Giudice est.
Dott.ssa RI Vittoria AL
Il Presidente
Dott. Alessandro Cabianca