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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 25/11/2025, n. 817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 817 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Udine
Sezione seconda civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 823/2025 tra
(C.F. ) con gli avv.ti TOSO LUCA Parte_1 C.F._1
ATTORE e
(C.F. ) contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggi 25 novembre 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Lorenzo Massarelli, sono comparsi:
Per gli avv.ti TOSO LUCA, oggi sostituito dall'avv. Toffoli Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il giudice dichiara la contumacia EL convenuto, attesa la regolarità ELla notificazione;
invita la parte a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Toffoli conclude:
“NEL MERITO in via principale:
1) accertare l'inadempimento grave EL sig. , accertare l'intervenuto recesso ex art. Controparte_1
1385 c.c. pronunciare e/o dichiarare anche in via costitutiva lo scioglimento EL contratto preliminare sottoscritto in data 23.4.2024
2) condannare il sig. al pagamento in favore ELl'attore ELla capitale somma di € Controparte_1
148.000 a titolo di doppio ELla caparra
3) Spese di causa rifuse
NEL MERITO in via subordinata alternativa di primo grado:
pagina 1 di 4 1) accertare l'inadempimento grave EL sig. e pronunciare e/o dichiarare Controparte_1
l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. EL contratto preliminare sottoscritto in data
23.4.2024
2) condannare il sig. al pagamento in favore ELl'attore ELla capitale somma di € Controparte_1
148.000 a titolo di doppio ELla caparra
3) Spese di causa rifuse
NEL MERITO in via subordinata alternativa di secondo grado:
1) accertare l'inadempimento grave EL sig. e pronunciare e/o dichiarare Controparte_1
l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. EL contratto preliminare sottoscritto in data
23.4.2024
2) condannare il sig. alla restituzione in favore ELl'attore ELla capitale somma di € Controparte_1
74.000 oltre agli interessi dal 19.4.2024 nonché al pagamento di € 1.930,5 e/o ELla diversa anche maggiore somma verrà accertata in causa
3) condannare il convenuto al pagamento degli interessi dalla maturazione di ogni posta alla data di notifica EL presente atto nonché ai sensi ELl'art. 1284 quarto comma c.c. dalla data di notifica EL presente atto al saldo
4) Spese di causa rifuse
NEL MERITO in via subordinata alternativa di terzo grado:
1) accertare l'inadempimento grave EL sig. e pronunciare e/o dichiarare in via Controparte_1 costitutiva l'intervenuta risoluzione ex art. 1453 c.c. EL contratto preliminare sottoscritto in data
23.4.2024
2) condannare il sig. alla restituzione in favore ELl'attore ELla capitale somma di € Controparte_1
74.000 oltre agli interessi dal 19.4.2024 nonché al pagamento di € 1.930,5 e/o ELla diversa anche maggiore somma verrà accertata in causa
3) condannare il convenuto al pagamento degli interessi dalla maturazione di ogni posta alla data di notifica EL presente atto nonché ai sensi ELl'art. 1284 quarto comma c.c. dalla data di notifica EL presente atto al saldo
4) Spese di causa rifuse pagina 2 di 4 IN ISTRUTTORIA: Ammettersi prova per interrogatorio formale EL convenuto e per testimoni sui fatti esposti in narrativa di fatto e diritto da considerarsi come di seguito ritrascritti con la premessa ELla formula di rito “Vero che”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per ELiberare.
All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene pubblicata mediante lettura integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Il 23.4.2024 l'attore ha promesso di acquistare dal convenuto un immobile sito in Comune di
NA EL IU (doc. 1).
In quella sede l'attore ha versato al convenuto € 74.000 a titolo di caparra confirmatoria, a mezzo di assegno circolare di cui controparte ha dato quietanza (art. 3).
Il termine per la stipula EL contratto definitivo era fissato al 31.5.2024.
Il convenuto non si è presentato dinanzi al notaio designato né il 16.10.2024 (doc. 3) né il
14.11.2024 (doc. 6) né il 16.12.2024 (doc. 8).
Peraltro in quella sede è emerso che “il promittente venditore non è proprietario Controparte_1 EL terreno f. 18 n. 1931 (ex 1691) promesso in vendita che è di proprietà di e non è Parte_2 proprietario esclusivo degli immobili f. 18 n. 1692 subalterni 1 e 2 sempre promessi in vendita sussistendo su questi il diritto di usufrutto per la quota di metà in titolarità sempre di ” Parte_2
(doc. 10).
Stante l'inadempimento, il 27.12.2024 l'attore è receduto dal contratto ex art. 1385 c.c. (doc. 9).
In questa sede chiede accertarsi il venir meno EL contratto e la condanna ELla controparte a pagargli il doppio ELla caparra ai sensi ELl'art. 1385, secondo comma, c.c.
Alla luce dei documenti depositati, e sopra richiamati con riferimento a ciascun passo ELla narrativa rilevante, la domanda è palesemente fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accerta che il contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato fra le parti il 23.4.2024 si è sciolto per recesso giustificato dall' inadempimento EL convenuto, ai sensi ELl'art. 1385, secondo comma, c.c.;
b) condanna il convenuto a pagare all'attore la somma di € 148.000;
c) condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 9.000 per compensi, oltre rimborso forfettario, € 786 per spese vive, oltre accessori come per legge.
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
Il verbale è stato steso personalmente, e sottoscritto digitalmente, dal solo giudice e non dal cancelliere perché, ad onta ELl'art. 126 c.p.c., non è disponibile (per ragioni oggettive legate al numero ed all'organizzazione EL personale amministrativo) alcun funzionario per l'incombente.
pagina 4 di 4
Sezione seconda civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 823/2025 tra
(C.F. ) con gli avv.ti TOSO LUCA Parte_1 C.F._1
ATTORE e
(C.F. ) contumace Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO
Oggi 25 novembre 2025 ad ore 11.30 innanzi al dott. Lorenzo Massarelli, sono comparsi:
Per gli avv.ti TOSO LUCA, oggi sostituito dall'avv. Toffoli Parte_1
Per nessuno Controparte_1
Il giudice dichiara la contumacia EL convenuto, attesa la regolarità ELla notificazione;
invita la parte a precisare le conclusioni e discutere oralmente la causa.
L'avv. Toffoli conclude:
“NEL MERITO in via principale:
1) accertare l'inadempimento grave EL sig. , accertare l'intervenuto recesso ex art. Controparte_1
1385 c.c. pronunciare e/o dichiarare anche in via costitutiva lo scioglimento EL contratto preliminare sottoscritto in data 23.4.2024
2) condannare il sig. al pagamento in favore ELl'attore ELla capitale somma di € Controparte_1
148.000 a titolo di doppio ELla caparra
3) Spese di causa rifuse
NEL MERITO in via subordinata alternativa di primo grado:
pagina 1 di 4 1) accertare l'inadempimento grave EL sig. e pronunciare e/o dichiarare Controparte_1
l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. EL contratto preliminare sottoscritto in data
23.4.2024
2) condannare il sig. al pagamento in favore ELl'attore ELla capitale somma di € Controparte_1
148.000 a titolo di doppio ELla caparra
3) Spese di causa rifuse
NEL MERITO in via subordinata alternativa di secondo grado:
1) accertare l'inadempimento grave EL sig. e pronunciare e/o dichiarare Controparte_1
l'intervenuta risoluzione di diritto ex art. 1454 c.c. EL contratto preliminare sottoscritto in data
23.4.2024
2) condannare il sig. alla restituzione in favore ELl'attore ELla capitale somma di € Controparte_1
74.000 oltre agli interessi dal 19.4.2024 nonché al pagamento di € 1.930,5 e/o ELla diversa anche maggiore somma verrà accertata in causa
3) condannare il convenuto al pagamento degli interessi dalla maturazione di ogni posta alla data di notifica EL presente atto nonché ai sensi ELl'art. 1284 quarto comma c.c. dalla data di notifica EL presente atto al saldo
4) Spese di causa rifuse
NEL MERITO in via subordinata alternativa di terzo grado:
1) accertare l'inadempimento grave EL sig. e pronunciare e/o dichiarare in via Controparte_1 costitutiva l'intervenuta risoluzione ex art. 1453 c.c. EL contratto preliminare sottoscritto in data
23.4.2024
2) condannare il sig. alla restituzione in favore ELl'attore ELla capitale somma di € Controparte_1
74.000 oltre agli interessi dal 19.4.2024 nonché al pagamento di € 1.930,5 e/o ELla diversa anche maggiore somma verrà accertata in causa
3) condannare il convenuto al pagamento degli interessi dalla maturazione di ogni posta alla data di notifica EL presente atto nonché ai sensi ELl'art. 1284 quarto comma c.c. dalla data di notifica EL presente atto al saldo
4) Spese di causa rifuse pagina 2 di 4 IN ISTRUTTORIA: Ammettersi prova per interrogatorio formale EL convenuto e per testimoni sui fatti esposti in narrativa di fatto e diritto da considerarsi come di seguito ritrascritti con la premessa ELla formula di rito “Vero che”.
Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira per ELiberare.
All'esito pronuncia la seguente sentenza ex art. 281 sexies c.p.c., che viene pubblicata mediante lettura integrale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Concisa esposizione ELle ragioni di fatto e di diritto ELla decisione
Il 23.4.2024 l'attore ha promesso di acquistare dal convenuto un immobile sito in Comune di
NA EL IU (doc. 1).
In quella sede l'attore ha versato al convenuto € 74.000 a titolo di caparra confirmatoria, a mezzo di assegno circolare di cui controparte ha dato quietanza (art. 3).
Il termine per la stipula EL contratto definitivo era fissato al 31.5.2024.
Il convenuto non si è presentato dinanzi al notaio designato né il 16.10.2024 (doc. 3) né il
14.11.2024 (doc. 6) né il 16.12.2024 (doc. 8).
Peraltro in quella sede è emerso che “il promittente venditore non è proprietario Controparte_1 EL terreno f. 18 n. 1931 (ex 1691) promesso in vendita che è di proprietà di e non è Parte_2 proprietario esclusivo degli immobili f. 18 n. 1692 subalterni 1 e 2 sempre promessi in vendita sussistendo su questi il diritto di usufrutto per la quota di metà in titolarità sempre di ” Parte_2
(doc. 10).
Stante l'inadempimento, il 27.12.2024 l'attore è receduto dal contratto ex art. 1385 c.c. (doc. 9).
In questa sede chiede accertarsi il venir meno EL contratto e la condanna ELla controparte a pagargli il doppio ELla caparra ai sensi ELl'art. 1385, secondo comma, c.c.
Alla luce dei documenti depositati, e sopra richiamati con riferimento a ciascun passo ELla narrativa rilevante, la domanda è palesemente fondata e va accolta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. pagina 3 di 4
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
a) accerta che il contratto preliminare di vendita immobiliare stipulato fra le parti il 23.4.2024 si è sciolto per recesso giustificato dall' inadempimento EL convenuto, ai sensi ELl'art. 1385, secondo comma, c.c.;
b) condanna il convenuto a pagare all'attore la somma di € 148.000;
c) condanna il convenuto a rimborsare all'attore le spese di lite, che si liquidano in € 9.000 per compensi, oltre rimborso forfettario, € 786 per spese vive, oltre accessori come per legge.
Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli
Il verbale è stato steso personalmente, e sottoscritto digitalmente, dal solo giudice e non dal cancelliere perché, ad onta ELl'art. 126 c.p.c., non è disponibile (per ragioni oggettive legate al numero ed all'organizzazione EL personale amministrativo) alcun funzionario per l'incombente.
pagina 4 di 4