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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IX, sentenza 21/01/2026, n. 465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 465 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 465/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4788/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420259003035862000 IRPEF-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420259003035862000 ILOR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180006902674000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180006902674000 ILOR a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, inviato in data 11/11/2025
Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1, con studio in Roma, proponeva impugnazione avverso la intimazione di pagamento n. 03420259003035862000 notificata in data 29/10/2025 a seguito dell'emissione della cartella di pagamento n. 03420180006902674000 notificata in data 31/10/2018 relativa ad Irpef ed Ilor anno 1978 recante la somma di € 26.248,24, comprensiva di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese, emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto di Agenzia delle Entrate
DP di Cosenza.
Con la domanda di giustizia proposta, il ricorrente contesta gli atti suindicati sulla base di vizi riferibili, sia all'attività dell'Agente della Riscossione, che all'attività dell'Agenzia delle Entrate.
Deduceva:
--- Insussistenza della pretesa creditoria;
--- Violazione dei principi di correttezza e buona fede;
--- Illegittimità per intervenuta decadenza e prescrizione;
--- Carenza di motivazione del provvedimento impugnato;
--- Principio dell'onere probatorio;
--- Illegittimità per difetto di trasparenza, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e sanzioni e richiesta dell'aggio.
Concludeva con richiesta di annullamento dell'atto opposto, vittoria di spese con distrazione, previa sospensione dell'atto.
Agenzia Entrate DP di Cosenza si costituiva con controdeduzioni inviate in data 13/11/2025, preliminarmente rappresentava che la cartella contenuta nell'intimazione di pagamento, è stata emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento n. 2018/0144 relativo a Irpef anno d'imposta
1978, deciso con sentenza n. 166/02/2013, depositata in data 12.04.2013, dalla Commissione Tributaria
Centrale, favorevole all'Ufficio, divenuta definitiva per omessa impugnazione.
Sempre in via preliminare, deduceva inammissibilità del ricorso perché tardivo, ex art. art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, atteso che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica della cartella in esso indicata.
Quanto all'eccepita prescrizione ribatteva che la stessa è stata interrotta dall'ente della riscossione, con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420239013141562000 notificata in data 30/11/2023 e dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200000264000 notificata in data 19/9/2023.
Con memoria illustrativa depositata in data 4/12/2025, il ricorrente contestava le avverse ragioni e riportandosi ai motivi del ricorso ne chiedeva l'accoglimento. All'udienza di trattazione, svoltasi in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di giustizia così come proposta è fondata e merita accoglimento.
La vicenda processuale trarrebbe origine dalla cartella di pagamento n. 03420180006902674000 nella quale sarebbe stato trasfuso il ruolo recato dall'avviso di accertamento n. 2018/0144 relativo a Irpef anno d'imposta 1978, deciso con sentenza n. 166/02/2013, depositata in data 12.04.2013 dalla Commissione
Tributaria Centrale, favorevole all'Ufficio divenuta definitiva per omessa impugnazione nei termini.
A tal proposito, osserva il Collegio che, al di là, di ogni considerazione gli atti suindicati non sono stati prodotti, sicchè ogni ragionamento successivo si fonda su situazioni di congettura non documentate.
Invero l'ufficio finanziario ha rappresentato e non documentato la situazione da cui trarrebbe origine la pretesa avanzata, fondata sulla più volta richiamata cartella n. 03420180006902674000 non prodotta agli atti di causa. Manca nel caso di specie la certezza del presupposto impositivo su cui si fonda la pretesa avanzata.
Mette conto di considerare, altresì, che Agenzia delle Entrate, nella memoria difensiva, in relazione all'iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento parla solo di Irpef relativo all'anno di imposta 1978, mentre l'altro tributo Ilor relativo allo stesso anno di imposta, viene poi incluso nella citata cartella di pagamento contenuta nell'intimazione impugnata.
Da quanto dedotto è ragionevole osservare che in ordine al tributo Ilor sanzioni ed interessi ad esso correlati, non risulta provata la conoscenza della pretesa tributaria in quanto dalla disamina della documentazione prodotta, emerge che il primo atto formale che ha reso il contribuente consapevole dell'imposizione in oggetto è l'intimazione di pagamento.
Pur apprezzando gli sforzi con i quali Agenzia delle Entrate ha tentato di provare/documentare la notifica degli atti precedenti all'intimazione, oggi opposta, la regolarità della notifica è mancata, invero tanto la cartella di pagamento n. 03420180006902674000 quanto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0347202200000264000 non sono andate a buon fine. In entrambi i casi la spedizione è avvenuta all'indirizzo di Belvedere Marittimo alla Indirizzo_1 e in tutti i casi, non rinvenendo il destinatario, l'agente notificatore ha provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale di Belvedere Marittimo e successivo invio della raccomandata informativa che puntualmente è stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
Dagli atti di causa e analizzando le date di notifica degli atti dall'Amministrazione finanziaria, appare evidente la contraddittorietà circa gli indirizzi di spedizione degli atti all'odierno ricorrente;
invero, mentre la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria veniva inoltrata in data 19/09/2023 all'indirizzo di Belvedere Marittimo alla Indirizzo_1, l'intimazione di pagamento, a distanza di meno di un mese, veniva indirizzata in data 24/10/2023 a Roma alla Indirizzo_2.
Peraltro risulta allegata un'attestazione di consegna molto sbiadita dalla quale è piuttosto difficile comprendere la data di consegna dell'atto e la stessa firma del destinatario.
L'ufficio finanziario, stante la non regolarità della notifica, avrebbe dovuto ricercare, avendone gli strumenti, l'ulteriore indirizzo del ricorrente ove notificare gli atti, così come ha fatto con l'indirizzo di
Roma con la notifica dell'intimazione di pagamento, oggi opposta, senza attendere il decorso di circa dieci anni, decorrenti dall'asserito deposito della sentenza della Commissione Tributaria Centrale, avvenuto in data 12/4/2013 con evidente maturazione di sanzioni ed interessi poste poi a carico dell'interessato contribuente.
E' fuor di dubbio, anche per consolidata giurisprudenza, che fa carico all'ufficio impositore dare prova del proprio assunto. Il mero richiamo ad un atto di altro organo della stessa Amministrazione, non soddisfa all'onere della prova, specie se lo stesso non è prodotto nemmeno in sede processuale.
Per il principio generale secondo cui una volta abolita la presunzione di legittimità degli atti amministrativi,
l'onere della prova incombe all'ufficio e la Suprema Corte ha più volte sancito che l'onere probatorio della fondatezza della pretesa fiscale è a carico dell'Amministrazione finanziaria che la avanza. In materia fiscale non esiste, infatti, alcuna presunzione di legittimità dell'avviso di accertamento(sentenza n. 8459 del 21.6.2000). Ogni altra questione sollevata rimane assorbita;
alla soccombenza segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte, deliberando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, così decide: Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento e la cartella sottesa. Condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del ricorrente che liquida in € 923,00, oltre spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta nella misura di legge, oltre CU se corrisposto, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi distrattario. Così deciso in Cosenza in data 19 gennaio 2026. Il Presidente
GI ER
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 9, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
IERINO GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DE FRANCO LOREDANA, Giudice
PELLEGRINO PASQUALE, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4788/2025 depositato il 11/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420259003035862000 IRPEF-ALIQUOTE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03420259003035862000 ILOR
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180006902674000 IRPEF-ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03420180006902674000 ILOR a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 94/2026 depositato il
20/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Cosenza, inviato in data 11/11/2025
Ricorrente_1, rappr. e difeso dall'avv. Difensore_1, con studio in Roma, proponeva impugnazione avverso la intimazione di pagamento n. 03420259003035862000 notificata in data 29/10/2025 a seguito dell'emissione della cartella di pagamento n. 03420180006902674000 notificata in data 31/10/2018 relativa ad Irpef ed Ilor anno 1978 recante la somma di € 26.248,24, comprensiva di sanzioni, interessi, oneri di riscossione e spese, emessa da Agenzia Entrate Riscossione per conto di Agenzia delle Entrate
DP di Cosenza.
Con la domanda di giustizia proposta, il ricorrente contesta gli atti suindicati sulla base di vizi riferibili, sia all'attività dell'Agente della Riscossione, che all'attività dell'Agenzia delle Entrate.
Deduceva:
--- Insussistenza della pretesa creditoria;
--- Violazione dei principi di correttezza e buona fede;
--- Illegittimità per intervenuta decadenza e prescrizione;
--- Carenza di motivazione del provvedimento impugnato;
--- Principio dell'onere probatorio;
--- Illegittimità per difetto di trasparenza, mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi e sanzioni e richiesta dell'aggio.
Concludeva con richiesta di annullamento dell'atto opposto, vittoria di spese con distrazione, previa sospensione dell'atto.
Agenzia Entrate DP di Cosenza si costituiva con controdeduzioni inviate in data 13/11/2025, preliminarmente rappresentava che la cartella contenuta nell'intimazione di pagamento, è stata emessa a seguito dell'iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento n. 2018/0144 relativo a Irpef anno d'imposta
1978, deciso con sentenza n. 166/02/2013, depositata in data 12.04.2013, dalla Commissione Tributaria
Centrale, favorevole all'Ufficio, divenuta definitiva per omessa impugnazione.
Sempre in via preliminare, deduceva inammissibilità del ricorso perché tardivo, ex art. art. 21 primo comma D. Lgs. n.546/1992, atteso che l'atto impugnato è stato preceduto dalla notifica della cartella in esso indicata.
Quanto all'eccepita prescrizione ribatteva che la stessa è stata interrotta dall'ente della riscossione, con la notifica dell'intimazione di pagamento n. 03420239013141562000 notificata in data 30/11/2023 e dalla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 03476202200000264000 notificata in data 19/9/2023.
Con memoria illustrativa depositata in data 4/12/2025, il ricorrente contestava le avverse ragioni e riportandosi ai motivi del ricorso ne chiedeva l'accoglimento. All'udienza di trattazione, svoltasi in camera di consiglio, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di giustizia così come proposta è fondata e merita accoglimento.
La vicenda processuale trarrebbe origine dalla cartella di pagamento n. 03420180006902674000 nella quale sarebbe stato trasfuso il ruolo recato dall'avviso di accertamento n. 2018/0144 relativo a Irpef anno d'imposta 1978, deciso con sentenza n. 166/02/2013, depositata in data 12.04.2013 dalla Commissione
Tributaria Centrale, favorevole all'Ufficio divenuta definitiva per omessa impugnazione nei termini.
A tal proposito, osserva il Collegio che, al di là, di ogni considerazione gli atti suindicati non sono stati prodotti, sicchè ogni ragionamento successivo si fonda su situazioni di congettura non documentate.
Invero l'ufficio finanziario ha rappresentato e non documentato la situazione da cui trarrebbe origine la pretesa avanzata, fondata sulla più volta richiamata cartella n. 03420180006902674000 non prodotta agli atti di causa. Manca nel caso di specie la certezza del presupposto impositivo su cui si fonda la pretesa avanzata.
Mette conto di considerare, altresì, che Agenzia delle Entrate, nella memoria difensiva, in relazione all'iscrizione a ruolo dell'avviso di accertamento parla solo di Irpef relativo all'anno di imposta 1978, mentre l'altro tributo Ilor relativo allo stesso anno di imposta, viene poi incluso nella citata cartella di pagamento contenuta nell'intimazione impugnata.
Da quanto dedotto è ragionevole osservare che in ordine al tributo Ilor sanzioni ed interessi ad esso correlati, non risulta provata la conoscenza della pretesa tributaria in quanto dalla disamina della documentazione prodotta, emerge che il primo atto formale che ha reso il contribuente consapevole dell'imposizione in oggetto è l'intimazione di pagamento.
Pur apprezzando gli sforzi con i quali Agenzia delle Entrate ha tentato di provare/documentare la notifica degli atti precedenti all'intimazione, oggi opposta, la regolarità della notifica è mancata, invero tanto la cartella di pagamento n. 03420180006902674000 quanto la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 0347202200000264000 non sono andate a buon fine. In entrambi i casi la spedizione è avvenuta all'indirizzo di Belvedere Marittimo alla Indirizzo_1 e in tutti i casi, non rinvenendo il destinatario, l'agente notificatore ha provveduto al deposito dell'atto presso la casa comunale di Belvedere Marittimo e successivo invio della raccomandata informativa che puntualmente è stata restituita al mittente per compiuta giacenza.
Dagli atti di causa e analizzando le date di notifica degli atti dall'Amministrazione finanziaria, appare evidente la contraddittorietà circa gli indirizzi di spedizione degli atti all'odierno ricorrente;
invero, mentre la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria veniva inoltrata in data 19/09/2023 all'indirizzo di Belvedere Marittimo alla Indirizzo_1, l'intimazione di pagamento, a distanza di meno di un mese, veniva indirizzata in data 24/10/2023 a Roma alla Indirizzo_2.
Peraltro risulta allegata un'attestazione di consegna molto sbiadita dalla quale è piuttosto difficile comprendere la data di consegna dell'atto e la stessa firma del destinatario.
L'ufficio finanziario, stante la non regolarità della notifica, avrebbe dovuto ricercare, avendone gli strumenti, l'ulteriore indirizzo del ricorrente ove notificare gli atti, così come ha fatto con l'indirizzo di
Roma con la notifica dell'intimazione di pagamento, oggi opposta, senza attendere il decorso di circa dieci anni, decorrenti dall'asserito deposito della sentenza della Commissione Tributaria Centrale, avvenuto in data 12/4/2013 con evidente maturazione di sanzioni ed interessi poste poi a carico dell'interessato contribuente.
E' fuor di dubbio, anche per consolidata giurisprudenza, che fa carico all'ufficio impositore dare prova del proprio assunto. Il mero richiamo ad un atto di altro organo della stessa Amministrazione, non soddisfa all'onere della prova, specie se lo stesso non è prodotto nemmeno in sede processuale.
Per il principio generale secondo cui una volta abolita la presunzione di legittimità degli atti amministrativi,
l'onere della prova incombe all'ufficio e la Suprema Corte ha più volte sancito che l'onere probatorio della fondatezza della pretesa fiscale è a carico dell'Amministrazione finanziaria che la avanza. In materia fiscale non esiste, infatti, alcuna presunzione di legittimità dell'avviso di accertamento(sentenza n. 8459 del 21.6.2000). Ogni altra questione sollevata rimane assorbita;
alla soccombenza segue la condanna alle spese.
P.Q.M.
La Corte, deliberando sul ricorso proposto da Ricorrente_1, così decide: Accoglie il ricorso e per l'effetto annulla l'intimazione di pagamento e la cartella sottesa. Condanna Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese e competenze di lite in favore del ricorrente che liquida in € 923,00, oltre spese generali, Cpa ed Iva, se dovuta nella misura di legge, oltre CU se corrisposto, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi distrattario. Così deciso in Cosenza in data 19 gennaio 2026. Il Presidente
GI ER